AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.116
Data decisione, Autorità: 19.12.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00116
Lugano 19 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ____________ (misure cautelari in azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 17 settembre 1992 da
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
giudicando ora sul decreto cautelare del 17 giugno 1997 con cui il Pretore ha respinto un’istanza di modifica di provvedimenti cautelari 30 novembre 1996 del marito;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 30 giugno 1997 presentato da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1943) e __________ (1945) si sono sposati il __________ 1965 a __________. Dall’unione sono nati __________ (1966) e __________ (1973). Il marito è imprenditore edile e la moglie, casalinga, non risulta aver mai svolto attività lucrativa. I coniugi vivono separati di fatto dal 1978: il marito abita con un’altra donna, da cui ha avuto i figli __________ (1981) e __________ (1984), mentre la moglie vive a __________ con il figlio __________, in un appartamento appartenente a una società di cui è contitolare il marito (Immobiliare __________ __________, __________). Il 6 aprile 1979 i coniugi hanno stipulato una convenzione in virtù della quale il marito si impegnava a corrispondere per la moglie e i due figli un contributo mensile di fr. 3’000.– e a pagare gli oneri dell’alloggio (doc. 6 inc. __________/____________________.). Una prima azione di separazione avviata dalla moglie con petizione dell’11 dicembre 1979 è stata abbandonata.
B. Il 22 gennaio 1992 __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 9 marzo successivo. Il 25 febbraio 1992 essa ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari, postulando l’attribuzione dell’appartamento da lei occupato, un contributo alimentare per sé e per il figlio __________ di fr. 8’500.– mensili (da adeguare al rincaro), oltre al pagamento di tutti gli oneri relativi all’appartamento, e fr. 15’000.– a titolo di provvigione ad litem . Alla discussione del 27 marzo 1992 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre il convenuto ha offerto un contributo complessivo di fr. 4’500.– mensili e l’assunzione dei costi relativi all’abitazione, opponendosi per il resto all’istanza. Entrambe le parti hanno notificato mezzi di prova. Statuendo senza contraddittorio il 7 aprile 1992, in parziale modifica della convenzione 6 aprile 1979, il Pretore ha fissato il contributo alimentare mensile per la moglie in fr. 3’600.– e quello per __________ (all’epoca minorenne) in fr. 900.– mensili, al marito rimanendo l’onere di provvedere all’appartamento.
C. Il 17 settembre 1992 __________ ha promosso azione di separazione a tempo indeterminato. Per quel che concerne gli effetti accessori, essa ha rivendicato una pensione alimentare di fr. 8’500.– per sé (vita natural durante) e di fr. 1’000.– per il figlio, indicizzati, l’assunzione da parte del convenuto di tutti i costi dell’alloggio coniugale e il versamento di 6 milioni di franchi in liquidazione del regime dei beni. Nel contempo essa ha instato in via cautelare per ottenere una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFD di __________ e una provvigione di causa di fr. 30’000.–. Con la risposta del 30 novembre 1992 __________ __________ ha aderito alla separazione, ha offerto un contributo mensile di fr. 3’500.– per la moglie e di fr. 900.– per __________ (fin che vivrà con la madre), la messa a disposizione gratuita di un appartamento di 4 o 4½ locali e fr. 100’000.– in liquidazione dei rapporti patrimoniali “non appena le condizioni di liquidità lo permetteranno”. Nei successivi allegati preliminari (replica 25 gennaio 1993, duplica 15 marzo 1993) le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e domande. L’udienza preliminare si è svolta l’8 luglio 1993. Sia la procedura cautelare sia quella di merito sono tuttora in fase di istruttoria.
D. Adducendo una sostanziale riduzione del proprio reddito, con istanza del 30 novembre 1996 __________ __________ ha postulato la modifica dell’assetto cautelare, nel senso di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1’000.– mensili e di sopprimere quello a favore del figlio, ormai maggiorenne. Alla discussione del 17 febbraio 1997 l’istante ha confermato le proprie domande, mentre la convenuta vi si è opposta e ha chiesto in via subordinata – nel caso fosse soppresso il contributo per __________– che quello a lei destinato fosse adeguato all’intervenuto rincaro e stabilito in almeno fr. 3’900.– mensili. Ultimata l’istruttoria, all’udienza di discussione finale del 13 giugno 1997 entrambe le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.
E. Statuendo il 17 giugno 1997, il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– a carico del marito, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
F. Contro il predetto decreto __________ __________ è insorto con un appello del 30 giugno 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, l’istanza sia accolta, in via subordinata che il decreto impugnato sia annullato e, in via ancor più subordinata, che __________ sia ammesso a produrre nuova documentazione.
Nelle osservazioni del 4 agosto 1997 la moglie postula la reiezione integrale del gravame.
Considerando
in diritto: 1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Non essendovi in concreto figli minorenni, i documenti prodotti per la prima volta con l’appello non possono essere considerati ai fini del giudizio.
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il diritto di recuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, nota 445 ad art. 145 CC).
L’appellante non contesta di aver mancato al suo onere probatorio e di non aver reso verosimile la sua situazione finanziaria, ma adduce che l’aumento della sua posizione debitoria e di quella della ditta avrebbe potuto essere facilmente documentato, se solo il Pretore avesse richiamato i relativi estratti dall’Ufficio di esecuzione. La censura non ha pregio. I rapporti patrimoniali fra i coniugi sono retti dalla massima dispositiva e incombe alle parti allegare e provare i fatti su cui fondano le loro pretese (Rep. 1987, 195). Non spettava quindi al Pretore ordinare d’ufficio l’assunzione di prove atte a sostanziare l’istanza di modifica, indipendentemente dal fatto che l’istante non fosse patrocinato da un legale.
a) Ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC) e la capacità processuale comprende la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come in tutto il resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che invece esiste in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando il giudice ritiene che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC).
b) La nomina di un avvocato d’ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere di eccezione essa deve giustificarsi alla luce di particolari circostanze, oggettive e soggettive, che il Pretore valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Il solo fatto che il convenuto sia sprovvisto di un patrocinatore ancora non significa, quindi, che egli debba essere diffidato a munirsi di un legale o che il giudice debba nominargli un avvocato d’ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova. Un convenuto può apparire incapace di difendersi, ad esempio, per insufficienti cognizioni giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesimo o per il suo contegno sconveniente, che turba l’ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 7.2 ad art. 29). La situazione va apprezzata di caso in caso.
c) In concreto nulla induce a ritenere che l’istante non fosse in grado di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. La modifica delle misure provvisionali nell’ambito della causa di separazione era semplice. Si trattava di dimostrare una modifica importante e durevole delle circostanze rispetto all’epoca del decreto cautelare emanato il 7 aprile 1992. L’appellante ha del resto ben compreso la procedura, tant’è vero che ha impostato correttamente l’istanza di modifica, producendo pure documentazione a sostegno dell’asserita diminuzione di reddito subita; egli ha successivamente partecipato alle udienze in Pretura, esponendo in modo chiaro le sue ragioni e notificando mezzi di prova. Poco importa che in occasione dell’udienza del 28 aprile 1997 il Pretore lo abbia invitato a munirsi di un patrocinatore. Il giudice può invero rendere attenta una parte – anche con una nota a verbale – del pericolo cui si espone per la mancanza di patrocinio, soprattutto ove ritenga ch’essa, pur sostenendo le proprie tesi e discutendo la causa con sufficiente chiarezza, possa pregiudicare la sua posizione processuale. Simile eventualità non basta tuttavia per obbligare una parte a farsi assistere da un legale, se non ricorrono gli estremi posti dall'art. 39 cpv. 2 CPC, ciò che non si verificava nella fattispecie. A torto quindi l’appellante rimprovera al Pretore di non avergli imposto un patrocinatore.
A detta dell’appellante, infine, la documentazione prodotta per la prima volta con il gravame dovrebbe essere acquisita agli atti giusta l’art. 420 CPC, dato che egli era pregiudicato dall’assenza di patrocinio legale. L’art. 420 cpv. 1 CPC consente al giudice in ogni stadio della lite, e quindi anche in appello, di assumere d’ufficio quelle prove o informazioni che valgono a formare o completare la sua convinzione. Per costante giurisprudenza di questa Camera – che lo stesso appellante menziona nel suo gravame – tale norma non consente tuttavia di supplire a deficienze probatorie delle parti in prima istanza (Rep. 1979 pag. 281; Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 420 CPC n. 4, 5, 7; Rep. 1987 197). Come si è visto, le pretese relative alle pensioni alimentari e ai rapporti patrimoniali tra coniugi sono lasciate alla libera disponibilità delle parti, che devono sostanziare i fatti sui cui fondano le loro pretese (DTF 14 luglio 1997 nella causa D. c. D.; Rep. 1987 195; Bühler/Spühler, Commentario bernese, art. 151 CC n. 87). Il giudice, sia in primo grado che in appello, non ha dunque alcun obbligo di indagare d’ufficio sulla situazione finanziaria dei coniugi, anche se uno di essi non è patrocinato. Il fatto di comparire personalmente in causa, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, è un diritto delle parti e non configura un vizio di procedura, tanto meno in assenza di qualsiasi elemento di dubbio sulla capacità processuale. Non vi è pertanto alcun motivo di ammettere la produzione dei nuovi documenti presentati con l’appello. Il gravame, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto.
Gli oneri processuali sono quindi a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
– __________, __________,
– avv. __________ __________, __________,
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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