AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.127
Data decisione, Autorità: 19.04.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00127
Lugano 19 aprile 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. -.__________ (iscrizione a registro fondiario) del Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, che oppone
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
a
__________ e __________ __________,
patrocinati dal lic. iur. __________ __________, studio avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso presentato il 28 luglio 1997 da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il
16 luglio 1997 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 aprile 1992 __________ e __________ hanno acquistato da __________ __________ la particella n. __________ RFP di __________, composta di un’abitazione con terrazza, due autorimesse, ripostiglio e giardino. Nell’atto pubblico figura che soltanto una delle autorimesse (metà del subalterno C) era oggetto della compravendita, mentre i nuovi proprietari si impegnavano ad attribuire l’altra autorimessa (il subalterno D) alla particella n. 208 e l’altra metà del subalterno C al venditore, sotto forma di un diritto di superficie interrato.
B. Il 5 marzo 1997 __________ __________ ha convenuto __________ e __________ __________ davanti al Pretore di Lugano, sezione 2, chiedendo che adempissero l’impegno assunto nel contratto di compravendita e che fosse iscritto a carico della loro particella n. __________, limitatamente al subalterno C, un diritto di superficie (interrato) a suo favore. Contestualmente egli ha postulato l’iscrizione del medesimo diritto già in via cautelare. Con decreto emanato inaudita parte il Pretore ha accolto il 12 marzo 1997 la domanda cautelare e ha invitato l’ufficiale del registro fondiario di Lugano, in applicazione dell’art. 961 CC, a iscrivere provvisoriamente un diritto di superficie a carico della particella n. 207. L’ufficiale del registro ha rifiutato l’iscrizione con decisione del 28 aprile 1997.
C. __________ __________ ha impugnato il 27 maggio 1997 la decisione dell’ ufficiale alla Divisione della giustizia, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza, postulando l’annotazione della restrizione della facoltà di disporre decretata dal Pretore. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 1997 l’ufficiale del registro fondiario si è confermato nella propria decisione. __________ e __________ __________ hanno proposto, con osservazioni del 7 luglio 1997, il rigetto del gravame. Statuendo il 16 luglio 1997, la Sezione del registro fondiario e di commercio ha accolto il ricorso. Non sono state prelevate spese né tassa di giustizia.
D. Contro la decisione appena citata __________ e __________ __________ sono insorti il 28 luglio 1997 davanti a questa Camera, chiedendo che il giudizio impugnato sia riformato nel senso deciso il 28 aprile 1997 dall’ufficiale del registro fondiario. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 1997 la Sezione del registro fondiario e di commercio propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula __________ __________ nelle sue osservazioni del 28 agosto 1997.
Considerando
in diritto: 1. a) Secondo l’art. 41a LGRF (RL 4.1.3.1) nel testo in vigore dal 3 giugno 1997 (BU 1997 pag. 212) contro le decisioni dell’autorità di vigilanza sul registro fondiario (la Sezione del registro fondiario e di commercio) è dato ricorso alla Camera civile del Tribunale d’appello; sono applicabili le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm). Giusta i combinati disposti degli art. 46 LPAmm e 103 cpv. 1 e 2 RRF (RS 211.432.1), il termine di ricorso è di trenta giorni. Il gravame in oggetto, tempestivo, è pertanto ricevibile.
b) È legittimato a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annul-lamento o alla modifica della decisione (art. 43 LPAmm; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, pag. 200 n. 375 segg.). Ciò è il caso per i ricorrenti, i quali hanno un interesse attuale e concreto a far annullare la decisione con cui la Sezione del registro fondiario e di commercio dispone – implicitamente – l’iscrizione a favore della controparte di un diritto di superficie (interrato) sulla loro proprietà. Nulla osta, ciò premesso, all’esame del ricorso.
Nella decisione impugnata l’autorità di vigilanza condivide l’opi-nione dell’ufficiale, secondo cui l’iscrizione provvisoria di un diritto reale limitato è disciplinata dall’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC e non dall’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC. Ciò nondimeno, essa reputa che quanto in concreto ha ordinato il Pretore debba essere eseguito poiché le norme citate sono intese entrambe a garantire l’istituto della restrizione della facoltà di disporre e presentano inoltre – per quanto riguarda la tenuta del registro fondiario – una sostanziale identità, giacché conducono entrambe a un’annotazione. Essa rileva altresì che, comunque sia, i proprietari gravati potranno far valere i loro argomentazioni al contraddittorio davanti al Pretore, trattandosi di una misura supercautelare, di modo che l’interesse della controparte a ottenere l’annotazione del diritto è preponderante. A tale motivazione i ricorrenti obiettano, nel gravame, che compito dell’ufficiale è anche quello di opporsi a iscrizioni ordinate indebitamente dal giudice. E siccome un’iscrizione provvisoria giusta l’art. 961 cpv. 1 CC non è destinata a salvaguardare pretese personali in relazione con l’immobile, l’autorità avrebbe dovuto rifiutare l’annotazione ordinata dal giudice e confermare l’operato dell’ufficiale.
L’ufficiale del registro fondiario esamina l’ammissibilità e il fondamento di un’istanza di iscrizione, decidendo se eseguirla, respingerla oppure sospenderla (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 231 n. 842 e pag. 235 n. 850 con richiami). Ove l’istanza consista in una decisione dell’autorità giudiziaria, l’ufficiale si limita a esaminare le esigenze legali da cui dipende l’iscrizione e a verificare le prescrizioni di forma, ma non controlla l’applicazione del diritto sostanziale (art. 17 RRF; Steinauer, op. cit., pag. 234 n. 849b con riferimenti di giurisprudenza). Identico principio vale qualora il giudice ordini misure provvisionali (Deschenaux, Le registre foncier, in: SPR V/II, pag. 425 seg.). In tali casi egli rifiuta l’iscrizione solo quando risulti chiaramente già dalla decisione giudiziaria che i requisiti del diritto da iscrivere non sono dati oppure quando il diritto come tale non è suscettibile di iscrizione. Né l’iscrizione nel registro fondiario deve rispecchiare la decisione giudiziaria pedissequamente, fino alla lettera. Trattandosi di una decisione imperfetta, l’ufficiale dispone anzi di un certo margine per emendarla, in particolare quando la decisione denoti con evidenza lo scopo e il contenuto del diritto da iscrivere (DTF 119 II 19 consid. 2a e 2b, commentata in BR 2/94 pag. 59 e in ZBGR 74/1993 pag. 396 seg.; Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfahren, Zurigo 1997, pag. 256 nota 1293). L’ufficiale non può invece modificare i termini della decisione, nel senso che non può procedere a un’iscrizione diversa rispetto a quella richiesta, nemmeno se tale iscrizione si riconduce a un evidente errore. In tali ipotesi egli deve respingere l’istanza (Hutter, Die richterliche Anweisung an das Grundbuchamt, tesi, S. Gallo 1992, pag. 111 n. 2.1.4).
Nella fattispecie non è contestato a giusto titolo che – diversamente da quanto aveva ordinato il Pretore – l’annotazione a registro fondiario poteva avvenire solo come restrizione della facoltà di disporre (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC) e non come iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC). Certo, il dispositivo del giudice era chiaro e univoco, sicché l’errore appariva manifesto. Ciò non abilitava l’ufficiale, tuttavia, a scostarsi dai termini della decisione né, tanto a meno, a procedere a un’iscrizione provvisoria in mancanza di requisiti legali. Poco importa che gli effetti dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC e quelli dell’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC si apparentino. Nella decisione del giudice l’ufficiale avrebbe potuto tutt’al più correggere qualche imperfezione o migliorare qualche espressione impropria, ma non modificare il contenuto e procedere a un’annotazione diversa da quella richiesta. È vero che, invece di rigettare subito l’istanza, l’ufficiale avrebbe potuto avvertire il giudice, invitandolo a rettificare senza indugio la decisione. Tale scelta di buon senso, ancorché non prevista dal diritto federale, avrebbe evitato che due gradi di giurisdizione fossero investiti del caso (nel Canton San Gallo una direttiva emanata dall’autorità di vigilanza prescrive appunto agli ufficiali, nelle circostanze descritte, di mettersi in relazione con il giudice: Hutter, op. cit., pag. 111 nota 17 con rinvio a pag. 168). Il fatto che in concreto l’ufficiale si sia attenuto ai rigori della legge, dimostrando scarso pragmatismo, non basta tuttavia per inficiarne l’operato. Il ricorso in esame, provvisto di buon diritto, deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 28 e 31 LPAmm).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
Il ricorso è respinto e la decisione emessa il 28 aprile 1997 dell’ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 500.– per ripetibili.
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione.
Intimazione:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza;
– Ufficio federale di giustizia, Berna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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