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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.13
Data decisione, Autorità:
26.02.2001, ICCA
Incarto n.:
11.1997.00013
Lugano
26 febbraio
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20
settembre 1995 da
__________ ,
__________ ()
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________, __________
(patrocinato dall'avv. dott. __________ __________,
__________);
premesso
che il 21 gennaio 1997 il __________ __________ __________ ha presentato
appello contro un decreto del 23 dicembre 1996 con cui il Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 2, ha respinto un'eccezione di irricevibilità dell'azione;
ricordato
che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all'appello;
osservato
che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), il
__________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di
ricusa nei confronti di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del
Tribunale di appello (inc. ..__________);
preso
atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e il __________ __________
__________ hanno sottoscritto una convenzione mediante la quale hanno definito
i reciproci rapporti in via extragiudiziale;
accertato
che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato
dai ruoli per intervenuta transazione tutte le cause pendenti fra le parti
(inc. .., ..__________, __________..__________);
ritenuto
che lo stralcio della causa ..__________ rende privo
d'interesse l'appello interposto il 21 gennaio 1997, che deve pertanto essere
stralciato dai ruoli;
considerato
che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della
buona volontà dimostrata dagli interessati, la causa non terminando con un giudizio
di merito (art. 21 LTG);
rilevato
che non vi è motivo per attribuire ripetibili alla parte appellata, la
procedura essendo stata sospesa prima ancora che l'appello le fosse notificato;
richiamato
l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
–
avv. dott. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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