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Numero d'incarto:
11.1997.131
Data decisione, Autorità:
21.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00131
Lugano,
30 ottobre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (modifica di misure
provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 29 gennaio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 luglio 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10
luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra __________
__________ (1953) e __________ nata __________ (1959) è pendente una causa di
stato davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
che con decreto cautelare
del 4 novembre 1996 il Pretore ha condannato __________ __________ a versare al
figlio __________ (1987), affidato alla madre, un contributo alimentare di fr.
630.– mensili dal
24 luglio al 31 agosto
1996, rispettivamente di fr. 700.– mensili dopo di allora, assegni familiari
compresi;
che un appello esperito da
__________ __________ contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con
sentenza odierna (inc. ..__________);
che nel frattempo, il 29
gennaio 1997, __________ __________ ha chiesto al Pretore di ridurre il
contributo cautelare in questione a fr. 333.– mensili retroattivamente dal 1°
gennaio 1996 fino al 10 giugno 1996 e a fr. 120.– mensili dopo di allora;
che con decreto del 10
luglio 1997 il Pretore ha respinto la domanda e ha posto la tassa di giustizia
di fr. 500.– con le spese processuali di fr. 100.– a carico dell’istante,
tenuto a rifondere a __________ __________ fr. 500.– per ripetibili;
che contro tale decreto
__________ __________ ha presentato un appello del 29 luglio 1997 inteso a
ottenere – previa concessione dell’ assistenza giudiziaria – l’accoglimento
della propria istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato;
che nelle sue osservazioni
dell’8 agosto 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
negare al ricorrente l’assisten-za giudiaziaria, concedendo tale beneficio a
lei medesima;
e considerando
in diritto: che l’istante ha
postulato la riduzione del contributo per il figlio __________ facendo valere
di avere percepito nel 1996 solo la metà della tredicesima, onde una chiara
diminuzione del suo stipendio (da fr. 4458.– mensili considerati dal primo
giudice nel decreto cautelare del 4 novembre 1996 a fr. 4234.80 mensili);
che il Pretore ha
ravvisato bensì una riduzione rilevante e relativamente duratura del reddito
conseguito, data anche la notoria crisi in cui versa l’industria delle macchine
(per cui l’istante lavora), ma ha rifiutato di modificare il contributo per il
figlio, il quale verrebbe a trovarsi altrimenti in una situazione di indigenza;
che – secondo il Pretore –
l’istante avrebbe dovuto, prima di instare per una riduzione del contributo a
favore del figlio, rinegoziare il rimborso del debito verso la Cassa __________
e la __________ Assicurazioni, per il quale gli era stata riconosciuta nel
proprio fabbisogno minimo un’uscita di fr. 428.– mensili;
che nell’appello l’istante
rimprovera alla moglie di lavorare solo a tempo parziale (75%), mettendolo in
“condizioni estremamente difficili” di fronte a creditori che legittimamente
esigono il rientro dei loro mutui (ricorso, pag. 4 a metà);
che per giurisprudenza,
cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare per
principio il tenore di vita precedente (e non può quindi essere tenuto a
intraprendere o aumentare un’attività lucrativa), premesso che le condizioni finanziarie
della famiglia consentano di sopperire ai maggiori costi di due economie domestiche
separate (DTF 114 II 26);
che, sempre per
giurisprudenza, una donna divorziata può essere tenuta a cominciare un’attività
lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore a lei
affidato avrà raggiunto i 10 anni di età e solo se a quel momento essa non avrà
ancora compiuto 45 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c in fine), a condizione –
evidentemente – che l’ex marito sia in grado di erogare a lei e al figlio un
adeguato contributo alimentare;
che in concreto l’istante
(per altro affidatario del figlio maggiore __________, nato nel 1983) sfrutta
già appieno la sua capacità lucrativa;
che, d’altro lato, il
maggior costo di due economie domestiche separate non esonera le parti dal
pagare i debiti coniugali;
che in concreto quindi,
rivelandosi insufficienti le entrate della famiglia per far fronte alle spese
correnti e ai debiti coniugali scaduti, la moglie potrebbe anche essere tenuta
– quantunque affidataria del figlio minore – a intraprendere nei limiti delle
sue possibilità un’attività a tempo pieno;
che in ogni modo, perché
ricorrano presupposti del genere, l’istante avrebbe dovuto rendere verosimile
l’impossibilità di rinegoziare senza pesante scapito per la famiglia il
rimborso del debito verso la Cassa __________ e la __________ Assicurazioni, le
quali non possono – comunque sia – vedere soddisfatte le loro pretese se non
nella misura in cui il fabbisogno familiare sia effettivamente coperto dai
redditi coniugali (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 162 ad art. 145 CC; Rep. 1985 pag. 93
in alto; I CCA, sentenza del 14 giugno 1993 in re C. contro C., consid. 3e);
che nella fattispecie
l’istante non spende una parola al riguardo, limitandosi a evocare altri debiti
– di cui tutto si ignora – verso i fratelli (appello, pag. 4 a metà);
che, per di più, nelle
osservazioni all’appello la moglie dà per estinto il debito nei confronti della
Cassa __________ (pag. 4), quanto meno nella misura in cui esso ha carattere coniugale;
che, ciò posto,
l’appellante non ha per nulla reso verosimile la necessità di imporre alla
moglie un aumento dell’attività lucrativa per compensare il di lui sgravio
finanziario verso il figlio __________;
che nelle condizioni
descritte non soccorrono nemmeno le premesse per una riduzione del contributo
litigioso;
che l’appello risultando
sprovvisto sin dall’inizio di ogni probabilità di successo, la richiesta di
assistenza giudiziaria contestuale al gravame dev’essere respinta (art. 157
CPC);
che merita di essere
accolta invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall’appellata,
cui mancano con ogni evidenza i mezzi per sovvenire ai costi della procedura
(art. 155 CPC) e la cui possibilità di riscuotere ripetibili appare difficile,
se non impossibile;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________, __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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