AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.137
Data decisione, Autorità:
20.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00137
Lugano
20 marzo 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nel procedimento n. . (misure tutelari) della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, promosso con istanza del 4 novembre 1992 da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
la
__________, __________, per sé e in rappresentanza di
__________, __________;
nella
causa che oppone questi ultimi alla Delegazione tutoria di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 agosto 1997
presentato da __________ __________ -__________ contro la decisione emanata il
18 luglio 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 28 ottobre 1983
__________ __________ (1930), con l’accordo della madre __________ __________,
ha instato presso la Delegazione tutoria di __________ per l’istituzione di una
tutela volontaria in suo favore, proponendo come tutore a __________
__________, __________ __________ dell’Associazione svizzera degli __________,
sezione Ticino. Con risoluzione del 5 gennaio 1984 la Delegazione tutoria ha
accolto la richiesta e ha designato __________ __________ in veste di tutore.
B. Con istanza del 4
novembre 1992 __________ __________ -__________ ha chiesto di essere
autorizzata a esaminare tutti i rendiconti inerenti alla gestione del patrimonio
del fratello __________ __________. L’autorità di vigilanza ha avuto modo di
accertare allora l’esistenza di beni non dichiarati al fisco, tra cui una somma
di fr. 60’000.– corrispondente all’eredità lasciata ai figli da __________
__________ e un libretto di risparmio di fr. 150’000.– intestato al pupillo. È
risultato inoltre che la madre aveva curato l’amministrazione del patrimonio
del pupillo fino alla morte, avvenuta nel febbraio del 1991, occupandosi in
particolare dei rendiconti e delle dichiarazioni d’imposta. Dopo la morte di
__________ __________ la gestione del patrimonio appartenente al pupillo è
stata assunta da __________ __________, il quale, dopo qualche difficoltà
dovuta alla mancanza di documentazione e all’improvviso insorgere di problemi
di salute, ha assunto il controllo della situazione patrimoniale.
C. Con risoluzione del
14 maggio 1996, confermata il 4 luglio 1996, la Delegazione tutoria di
__________, preso atto dei problemi incontrati da parte di __________ __________
e delle verifiche compiute dall’au-torità di vigilanza, ha parzialmente
sollevato il tutore dall’incari-co, limitandone i compiti alla cura personale e
morale del pupillo. Contestualmente, per le questioni amministrative, gli ha
affiancato un altro tutore. Contro la decisione della Delegazione tutoria
__________ __________ e __________ __________ sono insorti il 18 luglio 1996
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando
il ritorno alla situazione precedente. Con decisione del 18 luglio 1997 la
Sezione enti locali ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento della
Delegazione tutoria. Non sono state prelevate tasse né spese.
D. __________ __________
-__________ ha impugnato la decisione appena predetta con un appello dell’11
agosto 1997 nel quale chiede il ripristino delle risoluzioni emanante il 14
maggio e 5 luglio 1996 dalla Delegazione tutoria di __________. Nelle sue
osservazioni del 23 settembre 1997 __________ __________ e __________
__________ propongono di respingere l’appello e di confermare la decisione
impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Con scritto del 7
ottobre 1997, posteriore alle osservazioni del tutore e del pupillo,
l’appellante ha ribadito la propria richiesta di giudizio. Giusta l’art. 314
CPC lo scambio di allegati in seconda istanza si limita però all’appello e alle
osservazioni. Non esistono replica e duplica (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 314 CPC). Lo scritto del 7 ottobre
1997 non è quindi ricevibile.
-
Le decisioni
dell’autorità di vigilanza sulle tutele in materia di stato delle persone sono
impugnabili con appello entro il termine di venti giorni alla Camera civile del
Tribunale d’appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC). Contro la rimozione del
tutore sono legittimati a ricorrere il pupillo, il tutore e ogni altro
interessato (art. 450 CC, art. 420 cpv. 2 CC). Nella procedura può intervenire
chiunque sia in stretto rapporto con il pupillo o vanti un interesse proprio
oppure agisca nell’interesse del pupillo, anche se non ha instato per la
destituzione del tutore (Egger
in: Commentario zurighese, Zurigo 1948, nota 1 ad art. 446-447 CC; Good, Das Ende des Amtes des Vormundes,
Friburgo 1992, § 5, note 158 e 169 segg.; Meier,
La position des tiers en droit de la tutelle – Une systematisation,
in: ZVW 1996 pag. 88 seg.; DTF 121 III 3 consid. 2a). In concreto l’appellante
ha affermato inizialmente di intervenire a salvaguardia dei propri diritti
(doc. 1). Benché non abbia specificato meglio il fine perseguito, essa sembra
aver inteso perseguire una corretta divisione della sostanza lasciata dalla
madre. Di per sé si tratta di un interesse senz’altro legittimo. Il fatto è che
nel frattempo la divisione ereditaria è stata ultimata (doc. 8) e ci si può
domandare se l’interesse sia ancora concreto e attuale. Se si considera
nondimeno che l’appellante sostiene di voler tutelare anche il bene del
fratello, salvaguardandone il patrimonio, la legittimazione a ricorrere può
ritenersi data. Nulla osta quindi alla trattazione del ricorso.
-
L’appellante
rimprovera all’autorità di vigilanza di non averla lasciata participare
all’istruzione del ricorso presentato dal tutore. La doglianza è infondata. A
norma dell’art. 447 cpv. 1 CC l’autorità tutoria, prima di pronunciare la
rimozione, deve appurare le circostanze e sentire il tutore. Il diritto di
essere sentito implica per il tutore, tra l’altro, la possibilità di offrire
prove e di partecipare all’assunzione delle stesse (Good, op. cit., § 5, nota 200 e nota 203). Secondo parte
della dottrina, tale diritto è riconosciuto anche al pupillo e a ogni
interessato che abbia attivato la procedura di rimozione (Good, op. cit., § 5, nota 207 segg.).
Nel caso in esame, contrariamente a quanto afferma l’appel-lante, la decisione di
sollevare parzialmente il tutore dall’incarico non è dovuta alla sua istanza
del 27 gennaio 1992, bensì alla procedura avviata d’ufficio dalla Delegazione
tutoria di __________ su richiesta della Sezione enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele (doc. 16). Nella citata istanza l’appellante chiedeva
soltanto di poter verificare i rendiconti dell’amministrazione relativi al
patrimonio del fratello, senza sollecitare alcun intervento nei confronti del
tutore. Se mai l’autorità tutoria ha approfittato della segnalazione per
verificare l’operato del tutore e giungere in modo autonomo alle decisioni del
14 maggio 1996 e del 5 luglio 1996. Essa non ha quindi violato i diritti
dell’appellante, tanto meno il suo diritto di partecipare all’assun-zione delle
prove, poiché l’appellante non era parte a quella procedura.
-
L’appellante
sostiene che __________ __________ ha commesso gravi negligenze nella gestione
dei beni del pupillo. A suo parere la destituzione del tutore sarebbe
pienamente giustificata e la tolleranza dimostrata per la sua manifesta
incapacità e la sua preoccupante incuria sarebbe inammissibile, come pure
l’importanza da egli data all’opinione del pupillo, incapace di capire le
conseguenze di una cattiva amministrazione.
a) L’ufficio
del tutore si estingue con la perdita dell’esercizio dei diritti civili, con la
morte (art. 441 CC), con le dimissioni (art. 442 segg. CC) o con la
destituzione da parte dell’auto-rità tutoria (art. 445 CC). Con le risoluzioni
del 14 maggio 1996 e del 5 luglio 1996 la Delegazione tutoria di ______ ha parzialmente
sollevato __________ __________ dall’incarico, limitandone i compiti alla cura
personale e morale del pupillo. Si tratta dunque di verificare se in concreto
sono adempiuti i presupposti per una rimozione giusta l’art. 445 CC.
b) L’art.
445 CC enuncia i casi in cui l’autorità tutoria ha l’obbli-go (cpv. 1), rispettivamente
la facoltà (cpv. 2) di porre fine all’ufficio del tutore. Nella prima ipotesi
il tutore deve essersi reso colpevole di grave negligenza, deve aver abusato
delle sue attribuzioni, avere commesso un’azione tale da renderlo indegno della
fiducia in lui riposta oppure essere diventato insolvente. Nella seconda il
tutore, a prescindere da eventuali colpe, il tutore deve essersi rivelato inidoneo
ad adempiere i suoi doveri. In entrambi i casi, qualora le infrazioni siano di
lieve entità, l’autorità tutoria può prescindere dalla destituzione,
limitandosi a comminare la rimozione e a infliggere una multa (art. 447 cpv. 2
CC). La comminatoria è d’obbligo invece nei casi previsti dall’art. 445 cpv. 1
CC (Good, op. cit., §5, nota 79
seg.).
c) L’appellante
rimprovera al tutore di non avere tenuto dal 1984 al 1991 la contabilità
dell’amministrazione, di avere sottaciuto al fisco parte del patrimonio del
pupillo e di non avere puntualmente presentato i rendiconti alla Delegazione tutoria
di __________. In linea di principio omissioni del genere denotano grave
negligenza nel senso dell’art. 445 cpv. 1 CC (Egger,
op. cit., nota 2 ad art. 445 CC), ma possono eccezionalmente essere considerate
alla stregua di negligenze lievi se il pupillo non ha subito alcun pregiudizio
e i suoi interessi non sono minacciati. Tali sono, in particolare, il disordine
e il ritardo nella tenuta della contabilità e nella presentazione dei
rendiconti, come pure l’occultamento del patrimonio del pupillo, se operato
senza intenzione di arrecargli danno (Egger,
op. cit., nota 5 ad art. 447).
d) Nella
fattispecie è indubbio che il tutore ha trascurato per un certo periodo i propri
obblighi amministrativi e ha ammesso che fino alla morte di __________
__________ i rendiconti da lui sottoscritti erano preparati da terzi. Ad ogni modo
i rendiconti sono stati presentati a scadenza biennale dal 1984 al 1990 e sono
sempre stati approvati dalla Delegazione tutoria (doc. 3 a 7). Il tutore ha allestito
il rendiconto 1991/92 il 20 luglio 1993, a conclusione della divisione ereditaria
fra il pupillo e la sorella, e ha indicato gli elementi di reddito e di
sostanza emersi dopo la morte di __________ __________ (doc. 8), in precedenza
mai dichiarati alle autorità fiscali. Colpito da un ictus cerebrale nel maggio
1994, il tutore ha presentato il rendiconto 1993/94 solo nel luglio 1996 (doc.
9). L’autorità di vigilanza, in occasione dell’audizione del 5 settembre 1996
(doc. 24) lo ha invitato a produrre il rendiconto 1995 entro la fine di ottobre
1996, quello del 1996 entro la fine di febbraio 1997 e i successivi ogni anno
entro la fine del mese di febbraio. I rendiconti 1995 e 1996 risultano essere
stati presentati nel termine impartito (doc. 10 e 12). Contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, non risulta che tali ritardi abbiano pregiudicato il
patrimonio del pupillo. La circostanza che alla morte di __________ __________
siano emersi beni non dichiarati al fisco è d’altra parte imputabile alla
defunta, non al tutore, e le esitazioni di quest’ultimo nel notificare il caso
alle autorità fiscali appaiono comprensibili se si considera l’onere finanziario
che grava sugli eredi anche in caso di autodenuncia.
e) Dalle
negligenze del tutore non sono derivati, in conclusione, pregiudizi economici o
morali al pupillo. La sostanza di quest’ultimo consta della quota di comproprietà
di un mezzo sull’immobile in cui vive a __________ e di liquidità, investite in
modo tradizionale (obbligazioni, libretto di risparmio, libretto terza età e
conto corrente postale: doc. 9). Il reddito proviene da diverse rendite (AVS,
INSAI) e fino al pensionamento del tutelato anche dall’attività lavorativa
parziale (doc. 8 e 9) ed è ampiamente sufficiente per far fronte alle sue
necessità senza intaccare il patrimonio, le gestioni presentando sia nel 1995
che nel 1996 un saldo attivo. Dal profilo morale la gestione del tutore, intesa
fin dall’inizio a conservare l’orga-nizzazione familiare tra madre e figlio e a
garantire un ambiente sereno e amichevole per lo sviluppo del pupillo, appare
adeguata. Il pupillo ha dichiarato di andare d’accordo con il tutore,
nonostante occasionali discussioni sull’ammontare delle liquidità messe a sua
disposizione (verbale 3 ottobre 1996, doc. 26).
-
In sintesi, quindi,
la gestione della tutela non ha nuociuto al pupillo né dal profilo patrimoniale
né da quello morale, nonostante i noti ritardi nella presentazione dei rendiconti.
Inoltre, dopo le iniziali esitazioni di fronte a circostanze a lui sconosciute
e le remore nella presentazione dei rendiconti, il tutore ha ripristinato il
controllo sull’amministrazione del pupillo con prontezza non appena ciò gli è
stato consentito dalle condizioni di salute. Alla luce di tutte le circostanze
del caso la decisione della Sezione degli enti locali di prescindere dalla
rimozione del tutore non è pertanto censurabile. Il tutore doveva tuttavia
essere formalmente ammonito, con la comminatoria della rimozione in caso di
reiterata violazione degli obblighi (art. 447 cpv. 2 CC). L’appello deve essere
accolto entro tali limiti.
-
Dato l’esito
dell’appello, gli oneri processuali sono posti per due terzi a carico
dell’appellante e per il resto a carico di __________ __________ e __________
__________ in solido (art. 148 cpv. 2 CPC). L’ap-pellante rifonderà inoltre a
__________ __________ e __________ __________ un’indennità ridotta per le spese
loro derivate dall’odierno procedimento.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è riformato come segue:
Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la
decisione emanata il 4 luglio 1996 della Delegazione tutoria di ______ è
annullata e __________ __________ è reso attento che, dovesse mancare ancora ai
propri obblighi, potrà essere oggetto di rimozione giusta l’art. 445 CC.
Per il resto la decisione
impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 160.–
b) spese fr.
50.–
fr.
210.–
sono
posti per un terzo a carico di __________ __________ e __________ __________ in
solido e per il resto a carico di __________ __________ -__________, che
rifonderà a __________ __________ e __________ __________ un’indennità di
fr. 200.– complessivi per
le spese loro derivate dalla procedura.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– __________ __________,
__________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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