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Numero d'incarto:
11.1997.139
Data decisione, Autorità:
02.09.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00139
Lugano
2 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (curatela amministrativa) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone la
Delegazione
tutoria di __________
a
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto il ricorso (recte: l’appello)
presentato il 18 agosto 1997 da __________ __________ contro la decisione
emanata il 29 luglio 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con risoluzione
dell’11 marzo 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha istituito una
curatela di amministrazione a __________ __________ (1901) e ha designato
curatrice l’avv. __________ __________ __________;
che con ricorso 10 aprile
1997 __________ __________ ha chiesto l’annullamento di tale risoluzione;
che dopo lo scambio di
risposta, replica e duplica, la ricorrente ha ribadito il 25 giugno 1997 che il
gravame aveva automaticamente effetto sospensivo;
che con decisione 29
luglio 1997 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele, ha respinto la domanda di effetto sospensivo e ha posto a carico
della ricorrente una tassa di giustizia di fr. 50.–;
che __________ __________
è insorta contro la decisione dell’autorità di vigilanza con un ricorso (recte:
appello) del 18 agosto 1997 in cui chiede la riforma del provvedimento impugnato
nel senso di annullarlo e di conferire al ricorso effetto sospensivo,
subordinatamente postula il rinvio degli atti all’autorità di vigilanza per un
riesame della domanda di effetto sospensivo nel rispetto del principio del
contraddittorio;
che il gravame non è stato
intimato alla Delegazione tutoria;
Considerando
in diritto: che l’appellante lamenta
il mancato conferimento dell’effetto sospensivo al suo ricorso nella procedura
davanti all’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, sostenendo che
l’art. 92 del Regolamento sulle tutele e le curatele (RL 4.1.2.2), secondo il
quale al ricorso non è dato effetto sospensivo, non può derogare all’art. 47
della Legge di procedura nelle cause amministrative, di rango superiore;
che, contrariamente a
quanto sembra ritenere la ricorrente, l’autorità di vigilanza non ha confermato
con la decisione impugnata la risoluzione della Delegazione tutoria che ha
istituito la curatela, ma si è limitata a statuire sulla domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo contenuta nell’istanza del 25 giugno 1997;
che pertanto sono
irricevibili – a questo stadio della procedura – le critiche mosse all’operato
della Delegazione tutoria, che dovranno essere esaminate dall’autorità di
vigilanza con il giudizio di merito;
che l’appellante può di
conseguenza far valere il suo diritto di essere sentita personalmente nella procedura
di ricorso pendente davanti all’autorità di vigilanza, visionare l’incarto come
da lei richiesto nell’istanza 25 giugno 1997 e proporre a tale autorità
l’assunzione dei mezzi di prova indicati nel ricorso stesso;
che quindi l’appello può
essere esaminato solo nella misura in cui contesta il diniego di conferire
effetto sospensivo al ricorso;
che a torto l’appellante
sostiene che l’efficacia della risoluzione 11 marzo 1997 sarebbe stata
automaticamente sospesa dalla presentazione del ricorso, in virtù dell’art. 47
cpv. 1 LPAmm, secondo il quale il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la
legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti;
che il mancato
conferimento dell’effetto sospensivo, infatti, non trova il suo fondamento solo
nell’art. 92 del Regolamento sulle tutele e curatele, come asserisce la ricorrente,
ma ha la sua base legale nell’art. 54 LAC, che priva esplicitamente
dell’effetto sospensivo i ricorsi all’autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele;
che nelle procedure di
curatela la deroga all'art. 47 cpv. 1 LPAmm è prevista da una legge formale e
di conseguenza la censura dell’appellante cade nel vuoto, non essendo possibile
conferire al ricorso effetto sospensivo;
che la decisione
sull’effetto sospensivo è stata emanata dopo aver dato a entrambe le parti la
possibilità di esprimersi, come si evince dagli scritti 5 e 25 giugno 1997
(doc. 6 e 7), mentre non risulta che la ricorrente abbia esplicitamente chiesto
la convocazione di un’udienza su questo tema;
che pertanto la decisione
litigiosa non è nemmeno inficiata da vizi procedurali, essendo stata emanata
dopo avere sentito le parti;
che il gravame, d’acchito
infondato, può di conseguenza essere evaso con la procedura semplificata
dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali
rimangono a carico dell’appellante, mentre non si giustifica riconoscere
ripetibili alla Delegazione tutoria, cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– Delegazione tutoria di
__________.
Comunicazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e
curatele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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