AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.14
Data decisione, Autorità: 04.06.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00014
Lugano 4 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (Ord. ____) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud (azione di divorzio) promossa con petizione 6 dicembre 1993 da
__________, __________
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 gennaio 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 27 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’ap-pello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1951) e __________ __________ (1951) si sono sposati a __________ __________ 1976. Dalla loro unione sono nati i figli __________ (__________1980) e __________ (__________1986). Il marito è correttore di bozze presso il __________ __________ __________; la moglie, di formazione maestra di scuola elementare, durante la vita in comune non ha esercitato attività lucrativa e dal 1995 lavora al 50% come ausiliaria presso la __________ __________ __________ di __________. Il 29 aprile 1993 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per il tentativo di conciliazione, dichiarato fallito il 14 maggio. I coniugi vivono separati dal mese di settembre 1994, il marito nell’abitazione di sua proprietà a __________ e la moglie a __________. Con decreto del 31 agosto 1993 il Pretore ha omologato un accordo sull’assetto provvisionale sottoscritto dai coniugi.
B. Il 6 dicembre 1993 __________ __________ ha introdotto azione di divorzio, chiedendo l’attribuzione dei figli (riservato un diritto di visita della madre), un contributo alimentare mensile per la figlia __________ di fr. 845.– fino al 16° anno di età e di fr. 1’015.– fino alla maggiore età, come pure uno per il figlio __________ di fr. 795.– fino al 12° anno di età, rispettivamente di fr. 845.–, e fr. 1’015.–in seguito. Con risposta del 2 febbraio 1994 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, ma si è opposta alle altre domande e in via riconvenzionale ha postulato l’affidamento dei figli (riservato il diritto di vista del padre), un contributo alimentare per loro nella stessa misura chiesta dall’attore, uno di fr. 1’500.– per sé fino al momento in cui avrebbe trovato un lavoro con un reddito di fr. 2’000.– mensili e uno di fr. 1’000.– dopo di allora, vita natural durante. L’attore si è opposto alla riconvenzionale. Nei successivi atti scritti ogni parte ha ribadito le proprie domande di giudizio.
C. Ultimata l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo __________ __________ ha rinunciato all’affidamento dei figli e ha offerto un contributo per loro di fr. 550.– mensili, escluso ogni versamento per la moglie. __________ __________ ha ridotto la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 700.– mensili (in via subordinata fr. 550.– mensili fino a quando il marito avrebbe versato il contributo per la figlia __________ e fr. 700.– in seguito), così come il trasferimento in suo favore della metà del capitale di previdenza professionale del marito. Essa ha chiesto inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dal 13 aprile 1994. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 23 novembre 1995.
D. Statuendo il 27 novembre 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha fissato in fr. 400.– mensili indicizzati fino al mese di __________ 2002 il contributo per la moglie e in fr. 700.– mensili indicizzati fino al 16° anno di età, in seguito fr. 800.–, il contributo per i figli. Le ulteriori pretese della moglie sono state respinte, così come la sua domanda di assistenza giudiziaria. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 28 gennaio 1997 nel quale chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, un contributo per sé di fr. 800.– mensili vita natural durante, un contributo per i figli di fr. 800.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 900.– mensili in seguito, oltre l’accoglimento della sua domanda di assistenza giudiziaria; in via subordinata essa postula un contributo per sé di fr. 575.– mensili vita natural durante, un contributo per i figli di fr. 750.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 850.– mensili in seguito. __________ ha proposto l’11 febbraio 1997 di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore, sollecitando a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Lo scioglimento del matrimonio pronunciato dal Pretore a norma dell’art. 142 cpv. 1 CC non è litigioso ed è passato in giudicato. Contestate sono le conseguenze accessorie del divorzio. Il Pretore ha accertato le entrate del marito in fr. 4’975.– mensili e quelle della moglie in complessivi fr. 2’060.– (reddito del lavoro di fr. 1’660.– mensili e un reddito della sostanza di fr. 400.– mensili). Per quanto concerne i fabbisogni minimi, egli ha determinato quello del marito in fr. 2’885.30 mensili, quello della moglie in fr. 2’232.50 e quello dei figli in fr. 910.– ciascuno fino al 16° anno di età, rispettivamente in fr. 1060.– in seguito. Il primo giudice ha condannato quindi il marito a versare una rendita di indigenza alla convenuta (art. 152 CC) di fr. 400.– mensili fino al __________ 2002 (anno in cui il figlio __________ compirà 16 anni) e ha posto a carico dello stesso un contributo di fr. 800.– mensili per ciascun figlio fino al 16° anno di età e di fr. 900.– mensili in seguito.
fr. 97’000.– versato dalla di lei madre (doc. 14). Dall’istruttoria è emerso tuttavia che essa ha restituito alla madre fr. 77’000.– (deposizione __________ __________ del 19 giugno 1995). Il fatto che, a differenza dei fratelli – i quali hanno ricevuto un importo equivalente in donazione (v. anche doc. 10 e 14) – l’appellante debba restituire il capitale alla madre può destare perplessità, ma le spiegazioni fornite delle interessate sono plausibili e le loro versioni non sono contraddittorie. Del resto l’attore non pretende che la destinazione dei fondi non sia quella indicata, né sostiene che la testimonianza della suocera sia falsa. Ne discende che, al momento attuale, la moglie dispone di soli fr. 20’000.–, i quali un giorno andranno restituiti alla madre, mentre l’ipotesi che l’appellante abbia perduto la somma in un investimento sbagliato è asserita, ma non trova alcun conforto agli atti. Oltre i citati fr. 20’000.– l’appellante dispone poi di ulteriori risparmi per complessivi fr. 16’975.– (doc. 31 e 33), che nel complesso potrebbero fruttarle mediamente attorno ai fr. 100.– mensili. Tale fonte d’entrata appare nondimeno trascurabile. Intanto perché l’appellante rimane con un ammanco che non è coperto dalla pensione d’indigenza. Inoltre perché, come si vedrà in seguito, il capitale predetto va destinato in parte al pagamento delle spese giudiziarie e legali. Infine perché al marito è computato un reddito inferiore di circa fr. 70.– mensili a quello ammesso (infra, consid. 4c). Ai fini del giudizio, quindi, i due modesti cespiti d’entrata si compensano.
Tenuto conto che il fabbisogno di fr. 2’456.– mensili non è contestato, l’appellante ha un ammanco mensile di fr. 796.– che deve essere colmato, di principio, con un contributo d’indigenza. Ciò nonostante, il contributo a carico del marito deve essere limitato a fr. 700.–, come postulato nelle conclusioni del 17 novembre 1995, un’estensione della domanda essendo esclusa in appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 85).
a) Per principio, la pensione alimentare dell’art. 152 CC è dovuta per tutta la vita del beneficiario, riservata al debitore la possibilità di chiedere la soppressione o la diminuzione in virtù dell’art. 153 cpv. 2 CC (DTF 66 II 3 in fine). La giurisprudenza più recente ha esteso tuttavia all’art. 152 CC – anche se con grande riserbo – i principi di limitazione della rendita accordata sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC (DTF 114 II 9 consid. 7a con richiami; cfr. pure 115 II 432 consid. 5): al giudice spetta determinare se esistono elementi concreti da cui si possa desumere che la beneficiaria sia in grado di ricrearsi in un prossimo futuro una situazione suscettibile di metterla al riparo dall’indigenza. La giurisprudenza ha inoltre precisato che oltre i 45 anni non può essere preteso da una moglie la ricerca di una nuova attività lucrativa. Lo stesso criterio trova applicazione se la madre deve occuparsi della cura di figli in età inferiore ai 16 anni: in tale evenienza l’età limite dei 45 anni per la ripresa di un’attività lucrativa si situa non più al momento del divorzio, ma a quello in cui l’ultimo figlio raggiunge il 16° anno (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, n. 11 all’art. 151 CC).
b) In concreto, al momento del divorzio l’appellante aveva 45 anni e fino al 1994 non aveva più lavorato, salvo qualche sporadica supplenza. Al 16° del sedicesimo anno di età di __________ essa avrà 51 anni e avrà dunque superato la soglia di età che dottrina e giurisprudenza pongono come ultimo limite per l’obbligo di riprendere un’attività lavorativa. Ne segue che dall’appellante non si può pretendere un’estensione della sua attività lucrativa, ancor meno in un settore dal quale essa è rimasta lontana molti anni. Ciò rende superflua la valutazione delle sue possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro al momento attuale, tanto più che il reddito del marito, come si vedrà in seguito, può garantire il pagamento della rendita di indigenza senza particolari difficoltà (DTF inedita del 14 luglio 1994 in re D., consid. 2). L’appello, su questo punto, si rivela dunque provvisto di buon diritto, di modo che la rendita d’indigenza deve essere riconosciuta vita natural durante. Dandosi gli estremi, l’appellato potrà chiedere se mai la soppressione o la diminuzione della medesima sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC.
a) Per la fissazione di una rendita d’indigenza ai sensi dell’art. 152 CC il giudice può tenere conto di un reddito superiore a quello che l’obbligato alimentare consegue effettivamente, nella misura in cui l’ottenimento di tale reddito potenziale può ragionevolmente essere preteso (DTF 114 II 310 consid. 3a e 3d in fine; 119 II 314 consid. 4a). Dal fascicolo processuale risulta che nell’agosto del 1993 i coniugi, per regolare l’assetto provvisionale, hanno sottoscritto un accordo nel quale il marito si impegnava a versare alla famiglia un contributo, calcolato su un reddito di fr. 5’600.–, di fr. 2’000.– mensili (convenzione allegata al decreto del 31 agosto 1993, inc. _/ spec. richiamato). Dai conteggi di salario del 1993 (doc. H1–H4 inc. / spec., richiamato) si desume che egli ha percepito un salario variante tra fr. 5’303.– e fr. 5’894.– mensili, a dipendenza dei turni da lui effettuati. Nel corso della procedura il marito ha affermato di conseguire un salario di fr. 5’700.– mensili (replica e risposta riconvenzionale, pag. 2), salvo poi indicarlo in “poco più di fr. 5’000.– mensili (duplica riconvenzionale, pag. 4), giustificando tale riduzione con l’ottenimento di turni più favorevoli per occuparsi dei figli (duplica riconvenzionale, pag. 2) e aggiornandolo infine a fr. 5’335.– mensili (verbale di discussione e udienza preliminare del 6 luglio 1994).
b) Nella fattispecie è indubbio che il marito, giustificandone i motivi, ha rinunciato volontariamente a percepire un reddito superiore. Sennonché, al termine dell’istruttoria egli ha rinunciato all’affidamento dei figli, di modo che nulla ostava alla ripresa dei turni di lavori regolarmente eseguiti da lungo tempo, ciò che gli avrebbe consentito di ottenere il medesimo salario conseguito in precedenza (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, n. 148 ad art. 145 CC; RJN 1984 38/39). D’altronde egli non ha addotto altre ragioni che impedirebbero tale possibilità, non bastando al riguardo un generico accenno al fatto che il lavoro serale non comporterebbe più alcuna maggiorazione di stipendio (osservazioni, pag. 3). Si aggiunga che nelle conclusioni del 23 novembre 1995 l’attore aveva ammesso di percepire uno stipendio finanche superiore (fr. 5’850.–: memoriale pag. 12), di modo che appare ragionevole computargli un reddito di fr. 5’777.– mensili (doc. Z), come postulato dall’appellante.
L’appellante chiede che il contributo alimentare per i figli sia aumentato da fr. 700.– a fr. 800.– mensili fino al 16° anno di età e da fr. 800.– a fr. 900.– mensili in seguito. Ora, per costante giurisprudenza di questa Camera il fabbisogno dei figli va determinato sulla base delle raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, considerate un buon punto di riferimento da adattare alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; Rep. 1994 298 consid. 5; I CCA, sentenza del 20 ottobre 1995 in re K. c. K.). Il Pretore si è fondato sul fabbisogno medio previsto in denaro da tali raccomandazioni, fissando il fabbisogno in fr. 910.– mensili fino al 16° anno e in fr. 1’060.– in seguito. Tenuto conto del fatto che la madre lavora al 50% e che non è in grado di colmare il suo ammanco mensile, non è il caso di imporle contributi in denaro. Del resto, come si vedrà in appresso, il padre è in grado di erogare il contributo per i figli, ragione per cui si giustifica di aumentare il suo contributo nella misura chiesta dall’appellante. A questi importi vanno aggiunti gli assegni per i figli da lui percepiti.
Rimane da esaminare se l’attore è in grado di versare i contributi per moglie e figli. Il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può, infatti, essere ridotto a vivere nell’ indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49 consid. 1c, 118 II 100 in alto; Hausheer/ Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, con un reddito di fr. 5’777.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2’885.– (che non si giustifica di maggiorare del 20%, ove appena si pensi che il Pretore ha ammesso voci già comprese nel minimo di base), all’appellato rimane un’eccedenza di fr. 2’892.–, che gli permette di far fronte sia al pagamento del contributo per i figli di fr. 1’600.– sia a quello per la moglie di fr. 700.–. Tale possibilità rimane intatta anche dopo l’aumento del contributo dei figli.
L’appellante chiede infine di accogliere la richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata al Pretore. Presupposti per ottenere tale beneficio sono la condizione d’indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e 157 CPC). L’indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria sostanza, sia al momento in cui postula l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V 269 consid. 4; Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 155).
In concreto, come si è visto, l’appellante dispone di un capitale di almeno fr. 16’975.– (consid. 2), di modo che in tali condizioni essa non può essere considerata indigente, avendo mezzi per provvedere alle spese giudiziarie senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia (DTF 120 Ia 180 consid. 3a). Certo, essa sostiene di dover rifondere alla madre fr. 11’000.– per un investimento sbagliato, ma a prescindere dal fatto che tale circostanza non risulta dimostrata, l’appellante stessa ammette che, pur rimborsando tale importo, le rimarrebbero ancora fr. 7’000.–. Nulla induce a supporre che tale importo non basti a coprire i costi della causa, né l’appellante lo sostiene. Ciò posto, l’appello su questo punto deve essere respinto.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellato non può essere accolta, difettando il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC). L’interessato, proprietario di un immobile a __________ che non pretende di non poter ulteriormente gravare, pagati i contributi per moglie e figli dispone in ogni caso di un’eccedenza di fr. 496.– mensili con i quali può far fronte alle spese giudiziarie senza intaccare il proprio fabbisogno. La sua indigenza, nelle circostanze descritte, non può ritenersi data.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata.
4.__________ __________ è tenuto a versare a __________ __________:
– un contributo di fr. 700.– mensili vita natural durante;
– un contributo di fr. 800.– mensili per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età, oltre gli assegni familiari;
– un contributo di fr. 900.– mensili per ogni figlio fino al raggiungimento della maggiore età, rispettivamente fino al termine della formazione scolastico-professionale, oltre gli assegni familiari.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
III. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 750.–
b) spese fr. 50.–
fr. 800.–
sono posti per un quinto a carico di __________ __________ e per il resto a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster