AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.145
Data decisione, Autorità: 26.10.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00145
Lugano 26 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (accertamento di proprietà, subordinatamente di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 15 dicembre 1982 dal
Comune di __________ (rappresentato dal Municipio e patrocinato dagli avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________)
contro
__________ e __________ __________, __________
__________, __________
__________, __________
__________ e __________ __________ __________, __________ Parrocchia di __________
__________ __________, __________
__________, __________ e
cui sono subentrati gli eredi, non ancora accertati (tutti patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________)
__________, __________ cui è subentrata __________ __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
__________, __________
__________, __________ __________
__________, __________ cui è subentrato __________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
__________, già in __________ cui è subentrato __________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
__________ __________, già in
cui è subentrato __________ __________ , __________ ()
__________ __________, già in __________ cui sono subentrate le eredi __________ __________I, __________ __________ __________ e __________ __________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________, e
__________, __________ (tutte patrocinate dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 settembre 1997 presentato dal Comune di __________ contro la sentenza emessa il 25 giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 13 ottobre 1997 presentato da __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con petizione del 15 dicembre 1982 il Comune di __________ ha convenuto davanti all’allora Pretore della giurisdizione di Lugano-Ceresio __________ __________ e __________ __________, proprietari della particella n. __________RFD di __________, __________ __________, proprietario della n. __________, __________ __________, proprietario della n. __________, __________ __________, proprietario delle n. __________e __________, __________ __________ e __________ __________ __________, proprietarie della n. __________, __________ __________, proprietario della n. __________, la Parrocchia di __________, proprietaria della n. __________, __________ __________ __________, proprietario della n. __________, __________ __________, comproprietario della n. __________ (proprietà per piani n. -) __________ __________, comproprietario della n. __________ (proprietà per piani n. __________e __________), __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, proprietarie della n. __________, __________ __________, proprietaria della n. __________, __________ __________, proprietaria della n. __________, __________ __________, proprietaria della n. __________, __________ __________ __________, proprietario della n. __________e __________ __________, proprietario della n. __________, chiedendo che fosse accertata la sua proprietà sui subalterni B e C delle citate particelle, corrispondenti ai portici che danno sul Lago di __________. In via provvisionale esso ha postulato l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 cpv. 1 n. 1 CC) a carico dei citati fondi, che il Pretore ha accolto inaudita parte il 17 dicembre 1982. Il 1° gennaio 1983 è entrato in vigore a __________ il registro fondiario definitivo.
B. Nella loro risposta del 29 dicembre 1982 __________ __________ e __________ __________ hanno dichiarato di non opporsi alla petizione, a condizione che il giudizio valesse per tutti i convenuti. __________ __________ __________ ha proposto, il 4 luglio 1983, di respingere la petizione. Analoga conclusione hanno formulato la Parrocchia di __________ (il 24 luglio 1984), __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (il 14 agosto 1984), così come __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________ (il 10 settembre 1984). __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione (il 24 maggio e 24 luglio 1984) chiedendo, nel caso in cui questa fosse stata accolta, un diritto di sporgenza a favore del loro fondo da iscrivere a registro fondiario come servitù o quanto meno, in via subordinata, il versamento di un’indennità. __________ __________ ha dichiarato, il 18 luglio 1984, di disinteressarsi del procedimento e di accettare qualsiasi giudizio. __________ __________ e __________ __________ si sono lasciati precludere.
C. Nella replica del 22 ottobre 1984 l’attore ha ribadito la sua domanda, postulando in via subordinata una servitù di passo pubblico su tutta l’area dei portici. Nelle rispettive dupliche i convenuti si sono riconfermati nei loro punti di vista, opponendosi anche alla domanda subordinata.
D. Nel corso dell’istruttoria __________ __________ __________ è diventata unica proprietaria della particella n. __________. Il 12 agosto 1985 __________ __________ è subentrato in lite a __________ __________. __________ __________ è subentrato alla defunta __________ __________, così come __________ __________ ad __________ __________. L’8 gennaio 1992 __________ __________ è subentrata a __________ __________. Gli eredi di __________ __________, deceduto il ____________________ 1992, non sono ancora stati accertati. Il 2 febbraio 1995, in seguito alla morte di __________ __________, sono subentrate le eredi __________ __________, __________ ed __________ __________, le quali a loro volta hanno venduto la proprietà ad __________ __________. __________ __________ e __________ __________a, infine, non sono più proprietari dei rispettivi fondi, ma i successori in diritto (____________________e __________ __________ __________a) non risultano essere subentrati nella lite.
E. Esperita l’istruttoria, nelle sue conclusioni del 24 ottobre 1996 il Comune di __________ ha confermato le sue domande. Nel loro memoriale conclusivo __________ __________ __________, la Parrocchia di __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno ribadito la loro integrale opposizione alla petizione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 31 ottobre 1996.
F. Statuendo il 25 giugno 1997, il Pretore ha respinto la domanda principale e ha parzialmente accolto la domanda subordinata, riconoscendo al Comune un diritto di passo pubblico pedonale lungo tutti i portici, per la larghezza di 1.5 m. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 8’000.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a rifondere a titolo di ripetibili fr. 600.– a __________ __________ e __________ __________, fr. 18’000.– a __________ __________, __________ __________ __________, alla Parrocchia di __________, __________ __________ __________, __________ __________ e alla comunione ereditaria fu __________ __________ __________, fr. 5000.– ad __________ __________, fr. 16’000.– a __________ __________ e __________ __________l, fr. 5’000.– a __________ __________ e fr. 18’000.– ai membri della comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________.
G. Insorto contro la predetta sentenza con un appello del 3 settembre 1997, il Comune di __________ chiede in via principale l’acco-glimento della petizione o quanto meno, in via subordinata, il riconoscimento di un diritto di passo pubblico su tutta la larghezza dei portici. In via ancor più subordinata esso postula la riduzione delle ripetibili a favore dei convenuti. Nelle loro rispettive osservazioni __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, la Parrocchia di __________, __________ __________ __________, __________ __________ e la comunione ereditaria fu __________ __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________ e __________ __________ concludono per il rigetto del gravame.
H. Con appello adesivo del 13 ottobre 1997 __________ e __________ __________i, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ postulano, in riforma del giudizio impugnato, l’integrale rigetto della petizione e l’aumento a fr. 20’000.– delle ripetibili in loro favore. Il giorno successivo esse hanno comunicato alla Camera che il gravame doveva essere inteso come presentato anche da __________ __________, il quale nel frattempo aveva acquistato la particella n. __________dai membri della comunione ereditaria fu __________ __________. Nelle sue osservazioni del 18 novembre 1997 il Comune di __________ propone di respingere l’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha stabilito il valore litigioso, determinante per l’appellabilità della sentenza (art. 15 CPC), oltre che per la fissazione di oneri processuali e ripetibili. Mancando indicazioni al riguardo, gli atti andrebbero ritornati al primo giudice affinché fissi il valore della contestazione. Se si pensa però che nelle cause tendenti all’accertamento della proprietà il valore litigioso è determinato dalla domanda (art. 9 cpv. 1 CPC) e che nella fattispecie la rivendicazione verte su un’area complessiva di oltre 750 mq (dispositivo n. 1.1) adibita a uso commerciale e di notevole pregio, il valore litigioso è manifestamente superiore a fr. 8000.–. Ciò premesso, nulla osta da questo profilo all’esame degli appelli nel merito (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 15).
I. Sull’appello principale
Il Pretore ha giudicato proponibile la rivendicazione della proprietà, rispettivamente la postulata rettificazione del registro fondiario sebbene il Comune avesse rinunciato in sede di misurazione catastale e di impianto del registro fondiario definitivo a far valere i relativi diritti. Egli ha respinto nondimeno la domanda principale, non ravvisando elementi sufficienti per ritenere l’area dei portici di proprietà comunale. Di fronte a un’iscrizione dei convenuti a registro fondiario quali proprietari dei fondi rivendicati – egli ha soggiunto – l’ente pubblico non aveva dimostrato di possedere un valido titolo d’acquisto e neppure era stato in grado di recare indizi tali da far concludere che materialmente la proprietà gli doveva essere riconosciuta. Nell’appello il Comune refuta tale conclusione e sostiene che il Pretore si è fondato soltanto su una parte dei mezzi di prova disponibili, ignorando gli argomenti favorevole all’ente pubblico e interpretando sistematicamente a scapito di quest’ultimo gli elementi considerati.
Nella fattispecie i convenuti sono pacificamente iscritti a registro fondiario quali proprietari dei fondi rivendicati, né l’appellante ha mai messo in dubbio prima d’ora che la parte degli edifici sovrastante i portici appartenga a costoro. E siccome per l’art. 667 CC la proprietà di un fondo si estende superiormente nello spazio fin dove esiste per il proprietario un interesse a esercitarla (cpv. 1) e comprende, salvo restrizioni legali, tutto ciò che è piantato o costruito sul terreno (cpv. 2), non è dato a divedere – né l’attore spiega – come potrebbero sussistere in concreto due proprietà sovrapposte, quanto meno in mancanza di servitù (Steinauer, Les droits réels, vol. II, pag. 71 n. 1624). La Camera civile di appello, giudicando una vertenza tra due privati per accertare la proprietà di parte dell’area porticata in oggetto, ha per altro già avuto modo di rilevare che “l’inclusione del portico nella casa (...) si avvalora dell’antico principio di diritto che considera la costruzione immobiliare quale parte integrante del terreno su cui essa sorge” (Rep. 1959 pag. 318 consid. 1). Di fronte a tale rilievo l’appellante si limita a obiettare che in quella procedura egli “non aveva né veste né qualità di parte” (appello, pag. 10 in alto), ma non allega il minimo motivo che derogherebbe al principio dell’accessione (art. 667 CC).
È vero che in appello il Comune si dichiara pronto a riconoscere “una servitù di sporgenza gratuita e confacente a favore dei fondi di proprietà dei convenuti, relativamente alle parti di loro spettanza sovrastanti il porticato” (domanda 1.1.4), mentre in prima sede aveva chiesto solo di assumere tutte le misure giuridiche e catastali idonee a mantenere intatto il resto della proprietà dei convenuti (replica, lett. D, pag. 13). Se non che, tale disponibilità nulla muta al principio dell’accessione, giacché il Comune non pretende che i convenuti siano già titolari di una servitù di sporgenza. L’esistenza di tale diritto sarebbe in effetti subordinata all’iscrizione di un contratto di servitù nel registro fondiario oppure al passaggio in giudicato di una sentenza costitutiva fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC (Rey in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, n. 14 ad art. 674 CC). Tali circostanze non sono state in concreto né allegate né tanto meno dimostrate. Carente di motivazione, sul tema dell’accessione l’appello si rivela pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC).
a) L’attore sottolinea anzitutto che tanto nel catasto censuario (doc. B) quanto nel sommarione (doc. C), risalenti agli anni 1892/93, i fondi rivendicati risultano intestati all’ente pubblico. Poco importa che il Comune sia indicato come semplice possessore, dato che le odierne nozioni di “proprietà” e “possesso” non corrisponderebbero a quelle invalse prima dell’introduzione del Codice civile. Il Comune rileva inoltre che anche i convenuti sono iscritti come semplici possessori delle case sovrastanti e retrostanti i portici, edifici di cui in realtà essi erano certamente proprietari (appello, punto 8, pag. 7 in alto).
b) Che l’appellante figuri come “possessore” dei fondi in esame nel catasto censuario (doc. B) e nel sommarione (doc. C) degli anni 1892/93 ancora non significa che sia dimostrata la proprietà del Comune sui medesimi, ove appena si pensi che nel Codice civile ticinese del 1882 il termine “possessore” designava anche il semplice beneficiario di servitù (v. gli art. 229 e 338 segg.). Inoltre, per costante giurisprudenza, le indicazioni delle mappe, destinate a meri scopi fiscali, non bastano a comprovare la proprietà di un fondo, tant’è che ai catasti comunali non è mai stata conferita forza probante a tale riguardo (Rep. 1917 pag. 621). L’art. 231 CCT disponeva che ognuno era presunto possedere per sé stesso e a titolo di proprietà quando non fosse provato che avesse cominciato a possedere in nome altrui. La presunzione legata all’iscrizione nel catasto non bastava a dimostrare la proprietà, ma il possessore che deteneva l’immobile si presumeva proprietario già per tale fatto e non doveva quindi recare altre prove (Rep. 1895 pag. 331).
c) Anche il diritto privato ticinese conosceva, in ogni modo, il principio dell’accessione (art. 358 segg. CCT). E siccome in concreto il Comune non ha mai messo in dubbio la proprietà delle case sovrastanti i portici (né allega motivi che deroghino al principio dell’accessione), i documenti catastali da sé soli non costituiscono prova sufficiente per dimostrare la proprietà dell’attore sui portici. Certo, il Comune accenna a un eventuale acquisto della proprietà per destinazione risalente a tempi remoti, riconducentesi o ad avvenuta occupazione o a prescrizione (appello, pag. 10), ma tale vago accenno non basta lontanamente a confortare l’ipotesi. Tanto meno se si pensa che il Comune neppure tenta di spiegare per i quali motivi la superficie dei portici si compone di singole particelle corrispondenti proprio agli edifici in proprietà dei convenuti (doc. A).
a) Si aggiunga che nelle risoluzioni comunali di inizio secolo si parla bensì di pavimentazione del “porticato comunale”, ma ciò non basta, ancora una volta, per accertare la proprietà dell’area contestata. Tanto meno se si pensa che il Comune si limitava ad accordare “ai particolari che vorranno prestarsi un sussidio del 25%, si intende i proprietari delle case sovrastanti e la pavimentazione facoltativa e non obbligatoria” (risoluzione del 31 ottobre 1901: doc. E). Medesimo concetto è ripreso nel verbale dell’assemblea comunale del 3 novembre 1901 (doc. F), ove si prevedeva di “accordare ai fronteggianti o particolari che stimassero opportuno procedere alla pavimentazione della rispettiva tratta un sussidio in ragione del 25%”. È possibile che in seguito l’ente pubblico abbia assunto la gestione dell’opera, in specie sottoscrivendo contratti di fornitura, partecipando ai costi di esecuzione nella misura del 50% e anticipando spese (risoluzione del 21 ottobre 1903: doc. G, H, I), onde l’insorgenza di problemi d’incasso, soprattutto a causa di “proprietari che si rifiutano di concorrere al pagamento” (risoluzione del 22 marzo 1904: doc. M). Ma proprio per queste difficoltà l’autorità comunale aveva prospettato la sospensione dei lavori “davanti alle (...) proprietà di chi non concorra per almeno un terzo della spesa” (doc. M). Nelle circostanze descritte, di fronte a contrapposti indizi, ben si può condividere l’opinione del Pretore secondo cui le suddette risoluzioni non bastano a comprovare la proprietà del Comune sui portici.
b) Per quanto concerne il regolamento comunale d’uso dei portici, adottato il 9 ottobre 1904 (doc. II), è vero che secondo l’art. 1 la proprietà comunale del porticato era posta sotto la diretta sorveglianza della Municipalità, così come l'occupazione individuale e temporanea di una determinata area era soggetta a tassa (art. 3 a 5). Tuttavia, di fronte a una situazione poco chiara come quella appena descritta, non basta una dichiarazione unilaterale del Comune per dimostrare l’acquisizione della proprietà. Lo stesso regolamento prevedeva del resto che “per l’occupazione di area posta fuori dalla sua proprietà, ogni cittadino dovrà presentare alla Municipalità il permesso scritto rilasciatogli dal proprietario effettivo del terreno occupato” (art. 7). Quanto al fatto che le strade e le vie di comunicazione, fatti salvi i diritti di proprietà a favore di privati o di corporazioni (v. anche art. l’art. 133 della legge organica del 13 giugno 1854, in vigore fino al 1950), erano – e sono tuttora – considerate beni pubblici quando servono all’adempimento di compiti di pubblico interesse, non bisogna dimenticare che anche beni di proprietà privata possano appartenere al patrimonio amministrativo, purché siano in possesso dell’ente pubblico in virtù di un diritto reale limitato o di un diritto personale (Scolari, op. cit., pag. 320 n. 505 con riferimento e pag. 329 n. 526). Per di più, nulla vieta a un Comune di emanare regolamenti sull’occupazione di proprietà private aperte al pubblico transito (v. Ratti, Il Comune, vol. III, pag. 1669, n. 10).
c) Per quanto concerne le indicazioni risultanti dal catastrino ufficiale degli anni 1930-36 (doc. D), ove tra i beni intestati al Comune figurano i fondi rivendicati, va rilevato che tale documento, il quale riprende le indicazioni contenute negli atti del 1892/93, non costituisce – per i motivi già esposti in precedenza – un indizio in favore della proprietà comunale. In merito al parere espresso dal prof. Peter Liver, secondo cui l’iscrizione del diritto di proprietà dei convenuti sarebbe avvenuta a torto (doc. Y, pag. 14 in alto), giovi rammentare che una perizia privata equivale a una mera affermazione di parte (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11, 14 e 15 ad art. 90 con richiami di giurisprudenza). Trattandosi di un parere giuridico, tale referto non vincola il giudice, tanto meno ove non sia dato di sapere da quali presupposti si sia dipartito l’autore, in particolare quali documenti gli siano stati messi a disposizione. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, il fatto che la sentenza impugnata non menzioni il citato parere non è quindi censurabile, il Pretore avendo debitamente esposto le considerazioni giuridiche alla base del proprio giudizio.
Se ne conclude che nel caso in esame il Pretore ha denegato a ragione gli elementi per accertare la proprietà dell’ente pubblico. Né l’appellante tenta per altro di giustificare l’atteggiamento – evocato dal primo giudice – delle precedenti amministrazioni comunali, le quali non hanno presentato reclamo contro l’impianto del registro fondiario nel 1953 benché dagli schizzi il fronte delle case risultasse spostato verso il limite esterno dei portici (sentenza, pag. 15) e che, anzi, hanno affermato ripetutamente negli anni sessanta che “la proprietà dei portici è dei privati” (sentenza, pag. 16), ritirando il reclamo da loro presentato nell’ambito della nuova misurazione catastale del 1975 (sentenza, pag. 17). Se l’esistenza di un diritto di proprietà privata dei convenuti non può essere desunto da queste sole circostanze, neppure può dirsi che tali atteggiamenti siano dovuti a semplice errore circa la proprietà dei portici (conclusioni, pag. 30). In mancanza di prove sufficienti sulla proprietà dell’attore sull’area litigiosa, su questo punto l’appello deve dunque essere respinto. Il che rende superfluo esaminare le argomentazioni dell’appellante a sostegno del mancato adempimento dei presupposti per la prescrizione acquisitiva – tabulare o extratabulare – della proprietà da parte dei convenuti. Tali allegazioni riguardano difatti unicamente l’ipotesi in cui l’ente pubblico fosse stato ritenuto proprietario della superficie porticata, ciò che appunto non è il caso.
Il Pretore ha parzialmente accolto la richiesta subordinata del Comune, accertando una servitù di passo pubblico pedonale pubblico sull’area sottostante i portici, limitata a una larghezza di 1.5 m. L’appellante ritiene che, così facendo, il primo giudice ha arbitrariamente ristretto l’ampiezza del passo, avendo il Comune sempre rivendicato il transito sull’intera superficie porticata, senza che i convenuti abbiano sollevato obiezioni in merito all’estensione della servitù. Sostiene inoltre che tale estensione sarebbe confermata dalle risultanze istruttorie, da cui si evince che fin oltre la metà di questo secolo – epoca in cui la servitù già sussisteva – non risultava alcuna limitazione all’accesso pubblico dei portici. Il tracciato delimitato in giallo nella zona centrale della superficie porticata risale in effetti soltanto agli anni sessanta ed era destinato unicamente a contenere la crescente invasione dell’area da parte di commercianti ed esercenti.
A mente del Pretore la servitù dev’essere necessariamente sorta per prescrizione acquisitiva intervenuta prima dell’entrata in vigore del Codice civile, il 1° gennaio 1912, essendo in concreto esclusa ogni altra possibile forma di acquisto. Ora, dal catasto censuario del 1892/93 l’ente pubblico risultava “possessore” dell’intera superficie sotto i portici, indicata come “strada” (doc. B). E se il termine “possessore” non poteva essere interpretato nel senso di “proprietario”, ostandovi il principio dell’accessione, esso andava inteso quanto meno come beneficiario di una servitù. Il citato documento costituisce dunque un indizio in favore di un diritto reale limitato esercitato su tutta l’area rivendicata dall’ente pubblico (Rep. 1963 pag. 26 consid. 5, 1931 pag. 183, 1920 pag. 627). La questione è di sapere se tale indizio risulti smentito da elementi contrari (come poc’anzi, riguardo alla asserita proprietà del Comune) o corroborato da altre risultanze.
Alcuni convenuti hanno sostenuto invero che con la costruzione della strada cantonale nel 1842/43 i portici sono caduti in disuso (risposta __________ e __________, pag. 3, osservazioni __________, pag. 3 e __________, pag. 3 seg.). Non consta però che la strada attuale risalga al 1842/43. La tratta e- è stata bensì dichiarata cantonale nel novembre del 1844 (verbali del Gran Consiglio, novembre 1844, pag. 205 seg.), ma non risulta che a quell’epoca fosse già stata formata quella esterna ai portici, tanto meno se si considera che nel 1844 il Gran Consiglio invitava il Consiglio di Stato a comunicare il costo dell’investimento (loc. cit. pag. 206). Il più vecchio documento agli atti che attesta l’esistenza della strada attuale risale al 1892 (mappa doc. A). Taluni convenuti affermano anzi che questa è stata costruita nel 1905 (risposte __________ e Parrocchia di __________, pag. 2; __________, __________, __________, __________, __________, __________ e , pag. 3; v. anche dichiarazione __________ nel fascicolo “ __________ __________ ”). Almeno fino al 1892 si deve ragionevolmente presumere, nondimeno, che il passo carraio lungo il lago avvenisse sotto i portici. Quanto all’“antica viottola selciata, già ricoperta da cima a fondo da un pergolato di uva moscatella” lungo il lago (doc. LL), essa doveva costituire la via d’accesso al paese, fino ai portici, ma non risulta che si snodasse sul sedime dell’attuale strada cantonale.
Ritenuto che il passo sotto i portici dev’essere stato esercitato senza soluzione di continuità almeno fino al 1892 per difetto di altri transiti carrai lungo il lago, l’opinione del Pretore stando al quale la servitù è sorta per prescrizione acquisitiva intervenuta prima dell’entrata in vigore del Codice civile appare corretta. Se anteriormente all’introduzione del primo Codice civile ticinese, del 13 giugno 1837, l’usucapione di una servitù non era possibile, giacché tale forma di acquisizione era sconosciuta tanto agli Statuti di Lugano (Alessandro Lattes, Gli Statuti di Lugano e del suo lago, Milano 1908, pag. 84) quanto alle consuetudini (privilegi) di __________ (Bollettino Storico II, pag. 78, 101 e 128), il passo pubblico si è senz’altro potuto acquisire dopo il 1° gennaio 1838 (art. 1317 CCT 1837) per prescrizione trentennale (art. 277 CCT 1837; sulla genesi del diritto civile ticinese: DTF 120 Ib 477 consid. 3). Essenziale è infatti che la prescrizione acquisitiva si sia compiuta anteriormente del 1° gennaio 1912 (art. 210 LAC, 21 tit. fin CC; Rep. 1993 pag. 180 consid. 5). E non vi è ragione, nelle circostanze specifiche, per supporre il contrario. La Camera civile di appello, giudicando una vertenza tra due privati sulla proprietà di parte dell’area porticata, ha già avuto modo di rilevare per altro che la superficie litigiosa, ancorché privata, era gravata “da passo pubblico” (Rep. 1959 pag. 319 consid. 2c).
Rimane da esaminare se il passo pubblico gravi l’intera superficie dei portici o se – come reputa il primo giudice – la servitù debba essere limitata alla larghezza di 1.5 m. Intanto giova ricordare che l’ampiezza dei portici varia da un minimo di 4.10 m a un massimo di 5.98 m, restringendosi solo verso la fine, in direzione di __________, a circa 2 m (rilievi dei portici del Comune di , n. 3). Che solo la fascia centrale di 1.5 m fosse aperta al pubblico appare poco plausibile. Tanto meno plausibile se si pensa che nel 1904 il Comune ha emanato un regolamento (doc. II) in cui non solo decretava che il porticato era un passo del pubblico (art. 2), ma rivendicava finanche il diritto di riscuotere tasse di occupazione (art. 3) per la posa di tavoli ai margini del passaggio, il quale doveva rimanere libero per una larghezza di almeno 2 m (art. 4). Ciò lascia legittimamente supporre che già prima del 1892 l’uso pubblico non si limitava alla parte centrale dei portici, ma ne coinvolgeva l’intera larghezza, al punto che il Comune si era poi sentito legittimato a imporre il prelievo di tasse di occupazione, quasi si trattasse di suolo pubblico. Si aggiunga che per __________ __________ “i portici erano considerati di tutti e tutti vi avevano libero accesso (deposizione del 27 settembre 1984 nel fascicolo “ __________ __________ ”). Il fatto che durante l’inverno vi si ricoverassero le barche dei pescatori (dichiarazione __________ __________, loc. cit.) dimostra, più che uno stagionale restringimento del passo, l’uso collettivo di tale area. A norma dell’art. 781 cpv. 2 CC per di più, applicabile giusta l’art. 17 cpv. 2 tit. fin. CC, l’estensione di un passo pubblico, servitù irregolare, si determina anche secondo i bisogni ordinari dell’avente diritto (Steinauer, op. cit., vol. III, pag. 77 n. 2576). E decisivo per determinare i bisogni dell’avente diritto è in concreto il momento in cui si è compiuta l’usucapione (Rep. 1973 pag. 120, 1978 pag. 92; Steinauer, loc. cit.; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. II, Basilea 1990, pag. 62; Piotet, Traité de droit privé suisse, vol. V,3, pag. 65). A quell’epoca non risulta – come detto – che vi fossero limitazioni del passaggio in larghezza.
È vero che negli anni sessanta è stata tracciata sul selciato dei portici una demarcazione centrale, larga 1.5 m. Ciò non significa tuttavia che dopo di allora il Comune si sia disinteressato – per avventura – delle fasce laterali del passaggio. Anzi, esso ha continuato a regolamentare, a ragione o a torto, l’uso dell’intera superficie porticata. Il regolamento portici del marzo 1955 (doc. 1, pag. 3 del convenuto __________) stabiliva in particolare che “i proprietari delle case situate lungo la strada cantonale, dalla casa __________ sino alla casa __________, hanno l’obbligo di conservare i portici, la cui area deve essere messa per intero a disposizione del pubblico (art. 1), che la conservazione e la manutenzione dei portici (lastricato, soffitti, pareti, colonne, pilastri escluse le serramenta) spettano al Comune (art. 2); stabiliva altresì che doveva essere assicurato in ogni tempo un passaggio libero della larghezza di 2 m (art. 3) e che i portici dovevano essere tenuti sgombri in occasione di funerali o processioni (art. 13). Nel 1960 il Comune affermava, in una lettera indirizzata ad __________ __________, che il Municipio avrebbe potuto rinunciare parzialmente e temporaneamente all’uso completo dei portici, permettendo che una parte fosse adibita a esposizioni, ma che doveva essere assicurato un regolare e sufficiente passaggio per il pubblico e che il Comune si riservava “per serie ragioni” di esigere il ripristino dell’intera area a passo pubblico (doc. 1 dei convenuti __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________). Con il nuovo regolamento dei portici, del marzo 1962, il Comune ha finanche tentato – come detto – di prelevare tasse di occupazione (doc. D nei richiami dal perito __________), ma tale disposizione è stata annullata dal Consiglio di Stato. Il solo fatto che il Comune abbia tollerato per anni banchi di vendita e tavolini da caffè, i quali hanno ristretto l’area destinata al passaggio del pubblico, non significa quindi che il Comune abbia perduto interesse (nel senso dell'art. 736 cpv. 1 CC) a parte dell'area porticata. Né le modalità di utilizzo della servitù implicano alcuna modifica della medesima per prescrizione acquisitiva; tutt'al più costituiscono un criterio per stabilirne la portata originale, qualora manchino altri elementi d’interpretazione (art. 738 cpv. 2 CC; Steinauer, op. cit., vol. II, pag. 332 n. 2295). Infine non può essere affermato neppure che il diritto di passo risulti impraticabile oltre la superficie delimitata dalle strisce gialle: i predetti ostacoli conservano difatti carattere meramente provvisorio e possono essere tolti in ogni momento. Tutto ciò posto, a torto il Pretore ha dunque limitato il diritto di passo a una larghezza di 1.5 m. Su questo punto l'appello risulta pertanto fondato.
II. Sull’appello adesivo
Gli appellanti rimproverano al Pretore di avere omesso di citare nella sentenza l’acquirente della particella n. __________RFD di __________, il ricorso dovendosi intendere presentato anche da quest’ultimo. Ora, per l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa, ma la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede. L’acquirente può divenire parte in causa solo con l’accordo delle altre parti (art. 110 cpv. 2 CPC), le quali non sono tenute ad autorizzare il subingresso né a giustificare un loro eventuale rifiuto (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 110 CPC). Dal fascicolo processuale non risulta che in concreto le altre parti abbiano consentito all’entrata in causa di __________ __________. La legittimazione a ricorrere di quest’ultimo non è pertanto data.
Contrariamente a quanto ritengono gli appellanti, l’acquisizione di una servitù di passo era possibile in base al codice civile ticinese. Certo per l’art. 278 CCT 1837 sia le servitù negative sia quelle affermative non apparenti, qualunque fossero, non potevano acquisirsi senza titolo scritto: il possesso, sebbene immemorabile, non bastava. In concreto però ci si trova di fronte una servitù affermativa e discontinua (Rep. 1993 pag. 180 consid. 5a con riferimento), che poteva essere acquisita in trent’anni – come si è già accennato – se esercitata in modo pacifico, non clandestino né precario (art. 277 CCT 1837 e 341 CCT 1882).
Gli appellanti si dolgono inoltre che il primo giudice ha accertato una servitù laddove l’unico diritto di passo pubblico dimostrato dal Comune, in corrispondenza con le strisce gialle tracciate al suolo, sarebbe stato concesso dai privati a titolo meramente obbligatorio, senza che siano adempiuti i requisiti della prescrizione acquisitiva. A prescindere dal fatto però che mai prima d’ora gli appellanti hanno messo in dubbio l’esistenza di una servitù di passo pubblico, salvo affermare in prima sede che il Comune aveva esplicitamente rinunciato a rivendicare tale diritto, negli atti non vi è traccia di autorizzazione puramente precaria del passo da parte dei proprietari. Del resto, come si è spiegato, la servitù di passo pubblico è sorta per acquisizione acquisitiva trentennale prima del 1912, e da allora è sempre stata pacificamente esercitata. Al riguardo l’appello adesivo risulta perciò infondato.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata così riformata:
1.1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che in favore del Comune di __________ è accertato un diritto di passo pubblico pedonale sotto i portici, dall’inizio alla fine senza soluzione di continuità, sui seguenti fondi di __________:
particella n. __________sub. B (portico, 20 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 54 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 43 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 21 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 48 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 52 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 31 m²),
particella n. __________sub. C (portico, 43 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 85 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 81 m²) e relative quote PPP,
particella n. __________sub. C (portico, 96 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 38 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 18 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 22 m²),
particella n. __________sub. B (portico, 52 m²) e
particella n. __________sub. B (portico, 84 m²).
1.2. Invariato
– fr. 400.– complessivi a __________ __________ e __________ __________;
– fr. 12’000.– complessivi a __________ __________, __________ __________ __________, alla Parrocchia di __________, a __________ __________ __________, __________ __________ e alla comunione ereditaria fu __________ __________ __________;
– fr. 3’330.– ad __________ __________;
– fr. 10’660.– complessivi a __________ __________ e __________ __________;
– fr. 3’330.– a __________ __________;
– fr. 12’000.– complessivi alla comunione ereditaria fu __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________.
Non si assegnano ripetibili a __________ __________ né a __________
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 4’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 4’050.–
sono posti per due terzi a carico dell’appellante e per il resto a carico delle controparti in solido. A titolo di ripetibili ridotte di appello il Comune di __________ rifonderà fr. 1’000.– complessivi a __________ __________, __________ __________ __________, alla Parrocchia di __________, a __________ __________ __________, __________ __________ e alla __________ ereditaria fu __________ __________ __________, fr. 800.– ad __________ __________, fr. 1’500.– complessivi a __________ __________ e __________ __________, fr. 2’000.– a __________ __________, come pure fr. 1’500.– complessivi a __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e
III. L’appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderanno al Comune di __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avvocati dott. __________ __________ e __________ __________, __________;
– __________ __________ e __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________ l, __________ ();
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster