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Numero d'incarto:
11.1997.150
Data decisione, Autorità:
10.09.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00150
Lugano
17 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause ..______ e .____ (misure provvisionali in
causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 16 aprile 1996 e 17 settembre 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
come
pure nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 29 aprile 1996 da __________ __________ contro __________
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 4 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
22 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con
l’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1962) e Marlène __________ __________ (1965), cittadina brasiliana, si sono
sposati a __________ (Brasile) l’__________ __________ 1989. Dal matrimonio
sono nate le figlie __________ (____________________1990) e __________
__________ (____________________1992). __________ __________ è madre anche di
__________ (____________________1987), avuto da una precedente relazione.
B. Il Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud ha stralciato dai ruoli un’azione di divorzio
presentata il 22 ottobre 1992 dal marito per intervenuta riconciliazione. Il 21
febbraio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un secondo tentativo di conciliazione e il 16 aprile successivo ha
postulato in via provvisionale l’affidamento delle figlie __________ e
__________ __________ e un contributo alimentare a loro favore da stabilire dal
Pretore (. .). Il 24 aprile 1996 __________
__________ ha postulato anch’essa misure provvisionali chiedendo, in
particolare, un contributo di fr. 3’000.– mensili per sé e le figlie
(.__________ ____________________). Il tentativo di conciliazione è
decaduto infruttuoso il 16 giugno 1996 e lo stesso giorno si è tenuta la
discussione delle istanze presentate dai coniugi, durante la quale ogni parte
si è opposta alle domande avversarie.
Con decreto supercautelare
del 5 agosto 1996 il Pretore ha affidato le figlie alla madre, ha incaricato il
Servizio sociale di __________ di aiutare quest’ultima nel suo compito di
genitrice affidataria e ha regolato il diritto di visita del padre, da esercitare
sotto la sorveglianza della di lui madre. Il 17 settembre 1997 __________
__________ ha chiesto di poter esercitare liberamente il diritto di visita alle
figlie. Alla discussione del 16 ottobre 1996 __________ __________ si è opposta
a tale modifica (..__________).
C. Esperite le
istruttorie, all’udienza del 5 agosto 1997, indetta per la discussione finale
di tutte le istanze presentate, i coniugi hanno sostanzialmente riaffermato le
richiesta di giudizio, il marito rinunciando in ogni caso all’affidamento delle
figlie.
D. Statuendo il 22
agosto 1997, il Pretore ha affidato le figlie alla madre, ha disciplinato il
diritto di visita del padre e ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo
alimentare di fr. 587.– mensili a favore di ogni figlia, negando alla moglie
qualsiasi contributo. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
E. Contro il decreto del
Pretore __________ __________ è insorta il 4 settembre 1997 con un appello in
cui chiede, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, di fissare in fr.
835.– mensili il contributo per __________, in fr. 600.– mensili quello per
__________ __________ e di riconoscerle un contributo di fr. 439.– mensili; in
via subordinata essa chiede un contributo per sé di fr. 139.– mensili.
Nelle sue osservazioni del
24 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e
postula a sua volta il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio,
prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il
mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli.
Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145
cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto
dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il
fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso
in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
Litigiosi sono,
nella fattispecie, i contributi alimentari per le figlie e la moglie. Il Pretore
ha determinato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2’192.– mensili, quello
della figlia __________ in fr. 835.– e quello di __________ __________ in fr.
600.–, senza esprimersi su quello della moglie. Tenuto conto del reddito del
marito di fr. 3’000.–, inferiore al fabbisogno complessivo della famiglia, il
primo giudice ha lasciato allo stesso il minimo vitale del diritto esecutivo e
ha attribuito il resto (fr. 808.– mensili) alle figlie.
-
L’appellante critica
il fabbisogno minimo di fr. 2’192.– calcolato dal Pretore al marito e ne chiede
la riduzione a fr. 1’492.– per tenere conto del fatto che lo stesso non ha un
canone di locazione effettivo. Essa sostiene che durante l’unione i coniugi non
hanno mai pagato una pigione per l’abitazione coniugale, appartenente alla
suocera e che quest’ultima, in base all’obbligo di assistenza, non dovrebbe
pretendere dal figlio alcuna pigione. L’appellante ritiene inoltre che l’onere
di fr. 700.– sia eccessivo.
a) Dal
fascicolo processuale risulta che dal 1° dicembre 1995 il marito versa alla
propria madre fr. 1’100.– mensili quale pigione per un appartamento a
__________ (doc. 14). L’appellante non ha mai contestato prima d’ora tale onere,
che il Pretore ha ridotto del resto a fr. 700.– mensili, di modo che la contestazione
mossa per la prima volta in appello è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Irrilevante è poi il fatto che il contratto di locazione sia iniziato
dopo la separazione, sia perché le spese di alloggio e di riscaldamento sono
voci essenziali del fabbisogno e devono essere considerate, stimandole
prudentemente, anche se una parte non le indica (I CCA sentenza del 21 agosto
1997 in re M./M.), sia perché l’appellante non pretende che il contratto sia
simulato e nemmeno asserisce che la suocera abbia affermato il falso
dichiarando di riscuotere un canone di locazione. Inoltre a nulla giova il
richiamo al dovere di assistenza della madre del marito, non potendosi dire che
il figlio sia nel bisogno ai sensi dell’art. 328 cpv. 1 CC (DTF 121 III 442 consid.
2).
b) L’onere
di locazione non può neppure essere considerato eccessivo. La giurisprudenza ha
già ammesso che se un coniuge occupa un appartamento costoso solo per sua comodità,
il canone va ridotto alla norma (DTF 114 II 12). Nella fattispecie non si può
dire che un appartamento da
fr. 600.–
mensili, oltre fr. 100.– per le spese di riscaldamento, sia inadeguato alla
situazione, ovvero eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73
consid. 3c). Del resto l’alloggio adeguato non va esaminato solo sotto il profilo
numerico (costi di locazione), ma anche sotto quello effettivo (I CCA, sentenza
del 12 agosto 1997 in B./B.), e in concreto non si può ragionevolmente presumere
che l’appellato possa trovare nel __________ un appartamento di due locali a un
costo apprezzabilmente inferiore a quanto stabilito dal Pretore. Ciò posto,
l’appello deve essere respinto.
- L’appellante chiede
inoltre che il contributo per le figlie sia fissato in fr. 835.– mensili per
__________ e in fr. 600.– mensili per __________ __________. Il Pretore ha
invero determinato il fabbisogno delle figlie nella misura indicata dalla
madre, ma tenuto conto del fatto che il padre non è in grado di provvedere
integralmente al pagamento, ha obbligato quest’ultimo a versare per le figlie
tutto quanto eccede il suo minimo vitale.
Secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301)
nella regolamentazione dei contributi alimentari per la durata del processo di
divorzio, al coniuge (e debitore del contributo) che esercita un’attività lucrativa
deve essere assicurato il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco
rimanendo a carico dell’altro coniuge (senza reddito o con reddito insufficiente
a coprire il proprio fabbisogno). Il mimino esistenziale deve essere lasciato
al debitore della rendita anche quando si tratta di assegnare alimenti ai figli
(DTF 123 III 5 consid. 3b/bb e 9 consid. 5). Tenuto conto del fatto che il
fabbisogno minimo dell’appellato va confermato in fr. 2’192.– mensili, non vi è
spazio per aumentare il contributo per le figlie. L’appello deve pertanto
essere respinto anche su questo punto, senza che occorra esaminare oltre la
richiesta dell’ appellante intesa a far riconoscere un contributo alimentare
per sé.
- Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’ap-pellante non può essere accolta poiché, pur
sussistendo il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), difettava al gravame
sin dall’inizio ogni parvenza di buon esito (art. 157 CPC). Dato nondimeno che
il prelievo di oneri processuali sottrarrebbe all’interessata risparmi
necessari, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per
rinunciare eccezionalmente alla riscossione di tassa e spese. L’incasso di
ripetibili da parte del marito apparendo praticamente impossibile, si
giustifica invece di ammettere l’appellato al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà
considerata in ogni modo la semplicità e la stringatezza delle osservazioni
all’appello.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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