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Numero d'incarto:
11.1997.151
Data decisione, Autorità:
25.11.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00151
Lugano,
25 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
visto
l’appello dell’11 settembre 1997 presentato da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro l’emanazione del certificato ereditario da
parte del Pretore del Distretto di Bellinzona nella successione fu __________
__________ nata __________ (18__________-19__________), già in __________,
certificato emesso su richiesta dell’esecutore testamentario
avv.
__________ __________, __________,
e dal quale risulta come unico erede il
(rappresentato
dall’__________ dott. __________ __________, __________, e patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello dell’11 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro l’emissione del certificato ereditario;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 gennaio 1997
è deceduta al suo ultimo domicilio di , senza figli, __________
__________ nata __________ (18), vedova fu __________ -__________,
attinente di __________. In un testamento olografo del 3 luglio 1996 essa ha
destinato beni mobili e immobili a vari beneficiari, devolvendo il resto del suo
patrimonio al __________ di __________. In un successivo testamento olografo,
dell’8 luglio 1996, essa ha designato il notaio __________ __________ suo
esecutore testamentario. Quest’ultimo ha pubblicato le due disposizioni di
ultima volontà davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona il
6 marzo 1997 e il 13 marzo
successivo ha trasmesso copia dei testamenti ai vari beneficati, tra cui
__________ __________, nipote della testatrice, destinatario di una somma di
fr. 150 000.–.
B. L’11 aprile 1997 __________
__________ ha inviato al Pretore e al notaio __________ __________ una lettera
in cui sollevava problemi di interpretazione testamentaria, dichiarava di
opporsi al rilascio di qualsiasi certificato ereditario e chiedeva una nuova
copia del testamento 3 luglio 1996, quella pervenutagli non essendo del tutto
leggibile. Il Pretore ha comunicato a __________ __________, il
15 aprile 1997, che “la
contestazione verrà esaminata nel merito al momento in cui fosse richiesto il
rilascio del certificato ereditario” e ha invitato il notaio a diramare nuove
fotocopie del testamento, ciò che il notaio ha fatto. Ne è seguito uno scambio
di corrispondenza tra __________ __________ e l’esecutore testamentario, il primo
ritenendosi unico erede della testatrice e il secondo reputando eredi invece –
se non tutti o quasi tutti i beneficati del testamento – almeno il __________
di __________.
C. Con istanza del 3
giugno 1997 l’esecutore testamentario ha chiesto al Pretore del Distretto di
Bellinzona il rilascio del certificato ereditario. Statuendo il 25 agosto 1997,
il Pretore – “rileva-to che non risultano opposizioni al rilascio del
certificato” – ha attestato che unico erede di __________ __________ è il
__________ di __________ e che il notaio __________ __________ è esecutore
testamentario. La tassa di giustizia di fr. 80.– è stata posta a carico della
successione. La decisione è stata intimata unicamente all’ese-cutore
testamentario.
D. Contro la decisione
appena citata __________ __________ è insorto l’11 settembre 1997 con un
appello in cui chiede che – conferito al gravame effetto sospensivo, nel senso
di vietare al notaio __________ __________ l’uso del certificato ereditario –
la decisione del Pre-tore sia annullata. Il vicepresidente di questa Camera ha
invitato l’appellante, il 17 settembre 1997, a precisare l’esatta ragione della
parte convenuta (definita genericamente come __________ -
di __________). L’appellante ha dato seguito all’in-vito l’8 ottobre 1997,
sicché con decreto del 15 ottobre 1997 la presidente della Camera ha conferito
al ricorso effetto sospensivo. L’appello è quindi stato intimato all’esecutore
testamentario e al __________ __________, che non hanno formulato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 559 cpv. 1 CC
prevede che, trascorso un mese dalla comunicazione ai beneficati del
testamento, gli eredi istituiti i cui diritti non siano espressamente
contestati dagli eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore
possono ottenere una dichiarazione dell’autorità secondo cui sono riconosciuti
eredi, riservate le azioni di nullità e di petizione dell’eredità. Se invece,
nel corso del mese che segue la comunicazione predetta, si manifesta
opposizione, il certificato ereditario non può essere rilasciato (diversamente
dal certificato di esecutore testamentario: DTF 91 II 182). L’eredità rimane
allora in possesso provvisorio degli eredi legittimi (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 10 e 26
ad art. 559 CC), ma l’autorità può – se occorre – designare un amministratore (Piotet in: Traité de droit privé
suisse, vol. IV, pag. 647 in basso e 658 in alto). In certi Cantoni, risultando
opposizioni al rilascio del certificato ereditario o a eredi istituiti,
l’amministratore è nominato per prassi (ad esempio Zurigo: Wetzel, Interessenkonflikte des Willensvollstreckers,
Zurigo 1985, pag. 63 n. 340). Agli opponenti incomberà poi di promuovere in
tempo utile le azioni di nullità o di riduzione (Druey, Grundriss des Erbrechts, 4ª edizione, pag. 202 in
alto; Piotet, op. cit., pag. 649
in fondo).
-
Il certificato
ereditario è rilasciato dal Pretore con procedura di camera di consiglio non
contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Il giudice non è tenuto a
indire un contraddittorio (art. 360 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la
procedura è retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 360 CPC), il giudice può – ravvisandone
l’opportuni-tà – assumere informazioni e provocare spiegazioni da terzi (art.
360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro dieci giorni (Rep. 1976
pag. 201). All’appello possono essere allegati documenti nuovi, quanto meno
nella misura in cui il ricorrente non è stato sentito dal Pretore e non ha
quindi avuto la possibilità di offrire mezzi di prova (I CCA, sentenza del 22
ottobre 1992 in re B. e litisconsorti, consid. 1c). In concreto il Pretore ha
rilasciato il certificato ereditario senza indire alcun contraddittorio. I
documenti che l’appellante acclude al ricorso sono di conseguenza ricevibili.
Quanto alla tempestività del gravame, essa non fa dubbio, ove appena si
consideri che l’appellante è insorto nel termine di 10 giorni dal momento in
cui ha avuto conoscenza del certificato ereditario (doc. E). Nulla osta perciò
all’esame del ricorso nel merito.
-
Come si è visto,
l’appellante ha comunicato al Pretore l’11 aprile 1997 la propria opposizione
al rilascio del certificato ereditario (doc. B). Ch’egli fosse legittimato a
opporsi è indubbio, giacché egli si pretende unico erede legittimo della
testatrice. L’opposi-zione risultava inoltre tempestiva, l’esecutore
testamentario avendo reso noto ai beneficati il contenuto dei due testamenti il
13 marzo 1997 (doc. B). In tali condizioni il Pretore non poteva perciò emettere
il certificato litigioso, nulla mutando il fatto che la richiesta emanasse
dall’esecutore testamentario (anch’egli legittimato ad agire: Lob, Les pouvoirs de l’exécuteur
testamentaire en droit Suisse, Friburgo s.d., pag. 46 n. 46 nota 47). Inspiegabile
appare del resto come il Pretore abbia potuto disconoscere l’opposizione
dell’appellante dopo avere egli medesimo assicurato che la lettera dell’11
aprile 1997 sarebbe stata considerata al momento in cui fosse stato richiesto
il certificato ereditario (doc. D) e ancor più inspiegabile è che l’opposizione
non figuri agli atti, dove per altro non si trova nemmeno lo scritto
15 aprile 1997 del
Pretore.
- Se ne conclude che
il certificato ereditario controverso, emesso indebitamente, deve essere annullato.
Gli oneri processuali di appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Se non che, il __________ __________ è divenuto parte in causa solo
davanti a questa Camera, dove si è astenuto dal pronunciarsi sull’ appello e
non può quindi essere considerato soccombente (DTF del 5 maggio 1997 in re C.
contro M., consid. 5). L’avv. __________ __________ si è comportato nello
stesso modo; pur avendo postulato l’emissione del certificato ereditario,
davanti a questa Camera egli è rimasto silente. D’altro lato egli non risulta
neppure aver indotto il primo giudice in errore; anzi, egli medesimo ha
trasmesso copia del certificato litigioso all’appellante perché facesse valere
i suoi diritti (doc. E). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte
(sulla nozione di “parte”: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad
art. 156 e nota 1 ad art. 159). Ne segue che in concreto non vi è alcun
“soccombente” a norma dell’art. 148 CPC che possa essere tenuto al pagamento di
spese o alla rifusione di ripetibili.
Per questi motivi
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
certificato ereditario rilasciato dal Pretore del Distretto di Bellinzona nella
successione fu __________ __________ è annullato.
-
Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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