AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.155
Data decisione, Autorità:
20.03.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00155
Lugano,
20 marzo 1998/lg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 14 giugno 1996 da
__________, nata __________, __________ __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ ()
(patrocinato
dagli avvocati dott. __________ __________
e
__________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 18 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5
settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo del 16 ottobre 1997 presentato da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1965), cittadino tedesco, e __________ __________ (1958) si sono
sposati a __________ il ____________________ 1986. Dal matrimonio sono nate
__________ (____________________1988), __________ (____________________1989) e
__________ (____________________1990). Il marito è __________ di , la
moglie casalinga. Nell’agosto del 1994 __________ __________ ha lasciato
__________ (), dove la famiglia abitava in una villetta sul lago di
__________, per trasferirsi con le figlie in una villa a __________ __________,
dove il marito le raggiungeva durante la fine di settimana. Il matrimonio ha
progressivamente incontrato difficoltà e il 24 gen-naio 1996 la moglie ha
chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione,
che è decaduto infruttuoso il 29 marzo 1996. Il 14 giugno seguente __________
__________ ha intentato causa di separazione. In via riconvenzionale il marito
ha chiesto il divorzio.
B. Contestualmente
all’azione di separazione __________ __________ ha sollecitato in via
provvisionale l’attribuzione dell’alloggio coniugale, l’affidamento delle
figlie (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr.
35 000.– mensili per sé e uno di fr. 2500.– mensili per ogni figlia, come pure
una restrizione della facoltà di disporre sulle particelle n. __________e
__________RFD di __________ __________, ove sorge la villa coniugale. Con
decreto emanato senza contraddittorio il 17 giugno 1996 il Pretore ha assegnato
l’abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie, ha regolato il
diritto di visita di __________ __________, ha obbligato quest’ultimo a versare
un contributo mensile di fr. 15 000.– per la moglie e di fr. 2500.– per ogni
figlia (compresi gli assegni familiari) e ha ordinato il blocco nel registro
fondiario delle particelle n. __________e __________.
C. Il 19 giugno 1996
__________ __________ ha postulato la revoca del decreto predetto. Alla
discussione del 5 agosto 1996 __________ __________ ha riaffermato la propria
istanza cautelare, mentre il convenuto ha instato perché fosse esteso il suo
diritto di visita, perché fosse ridotto a fr. 10 130.– mensili il contributo
destinato alla moglie, rispettivamente a fr. 2800.– mensili complessivi quello
a favore delle figlie (fr. 1000.– ciascuno per __________ e __________e, fr.
800.– per __________) e perché fosse tolto il blocco del registro fondiario.
Statuendo il 6 settembre 1996 senza contraddittorio, il Pretore ha confermato –
nei considerandi (pag. 3) – il decreto del 17 giugno precedente, mentre con
successivo decreto del
5 marzo 1997 ha ridotto il
contributo mensile per la moglie a
fr. 10 500.– e quello per
le figlie a fr. 1500.– ciascuna a valere dal marzo 1997, ordinando il 18 marzo
successivo che la somma di fr. 15 000.– mensili fosse trattenuta dallo
stipendio del debitore. __________ __________ ha postulato il 20 marzo 1997 la
revoca di quest’ultimo provvedimento. La relativa discussione ha avuto luogo il
21 aprile 1997.
D. Ultimata
l’istruttoria cautelare, al dibattimento finale del 25 giugno 1997 __________
__________ ha concluso per un contributo mensile di fr. 20 500.– a suo favore e
per uno di fr. 1500.– a favore di ogni figlia. __________ __________ ha offerto
alla moglie un contributo mensile di fr. 7500.– fino al 31 dicembre 1996 e di
fr. 2185.– fino al 31
maggio 1997, escluso ogni versamento in seguito, e alle figlie un contributo di
fr. 1995.– complessivi fino al 31 maggio 1997, rispettivamente di fr. 820.–
complessivi in seguito. Per il resto le parti si sono confermate nelle
precedenti domande.
E. Con decreto cautelare
del 5 settembre 1997 il Pretore ha attribuito l’abitazione coniugale alla
moglie, cui ha affidato le figlie, ha imposto al marito un contributo alimentare
di fr. 15 500.– mensili per la moglie dal 14 giugno 1996, uno di fr. 1500.– mensili
per ogni figlia (compresi gli assegni familiari), ha ordinato ai datori di
lavoro del marito la trattenuta di fr. 15 500.– mensili dallo stipendio (fr.
8500.– dalla __________ __________ __________ __________, __________, e fr.
7000.– dalla __________ __________ __________ __________, __________), confermando
il blocco nel registro fondiario delle particelle
n. __________e
__________di __________ __________. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le
spese di fr. 2300.– sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per
il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla moglie fr. 10 000.– per ripetibili.
F. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 18 settembre
1997 nel quale chiede che il contributo mensile per la moglie sia fissato in fr.
7500.– fino al 31 dicembre 1996, in fr. 2185.– fino al 31 maggio 1997 e sia
soppresso in seguito, che quello per le figlie sia stabilito in fr. 1995.–
complessivi fino al 31 maggio 1997 e in fr. 820.– dopo di allora (assegni
familiari compresi), che la trattenuta di stipendio sia revocata o – in
subordine – che sia ordinato ai datori di lavoro di pagare direttamente gli
oneri ipotecari gravanti l’abitazione coniugale di __________ __________
(deducendo i relativi importi dalla trattenuta di stipendio), che il blocco a
registro fondiario sia annullato e che le spese siano poste a carico della moglie,
tenuta a rifondergli fr. 15 000.– per ripetibili.
G. Il decreto del Pretore
è stato impugnato anche da __________ __________, che con appello adesivo del
16 ottobre 1996 rivendica un contributo mensile per sé di fr. 20 500.–, con adeguamento
della trattenuta di stipendio (fr. 8500.– dalla __________ __________
__________ __________ e fr. 12 000.– dalla __________ __________ __________
__________) e chiede l’addebito al marito di tutte le spese processuali.
H. Ogni parte postula la
reiezione dell’appello avversario.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha adito
il 29 settembre 1997 questa Camera perché fossero intersecate talune
espressioni, giudicate offensive, contenute nell’appello principale. Con
lettera del 3 ottobre 1997 l’appellante ha dichiarato di modificare i passaggi
contestati. Il Pretore non ha più replicato e la questione può ritenersi
chiusa, anche perché l’istanza di intersecazione (art. 68 cpv. 3 CPC) compete
solo alle parti. Al primo giudice rimane sempre la possibilità di deferire gli
avvocati all’autorità disciplinare (art. 69 cpv. 2 CPC).
I. Sull’appello principale
- Nel decreto
impugnato il Pretore ha accertato il reddito del marito in oltre fr. 41 600.–
netti mensili (circa fr. 500 000.– annui), giudicando inattendibili gli
introiti dichiarati (fr. 25 654.55 mensili nel 1996, ridotti a fr. 20 340.– il
1° gennaio 1997 e ulteriormente ridotti a fr. 15 147.50 dal 1° giugno 1997) per
rapporto al guadagno precedente (fr. 432 000.– annui imponibili nel 1993/94,
fr. 581 000.– nel 1995/96,
con un massimo di fr. 820 426.– nel 1993). A mente del Pretore le società per
le quali lavora l’appel-lante non hanno subìto alcun tracollo economico, ma
sono anzi floride e redditizie, tant’è che nel 1996 hanno trasferito la sede in
un lussuoso stabile della __________ a __________ e hanno ancora versato
gratifiche dell’ordine di fr. 20 000.– a una segretaria. La situazione
personale dell’appellante, poi, non rende verosimile la drastica riduzione di
reddito fatta valere dopo il 1995: l’incredibile fine dei rapporti di lavoro
con la __________ __________ __________ di __________, l’acquisto della particella
n. RFD di __________ __________ (fr. 420 000.–), l’investimento nella
discoteca “ ” a __________ (almeno fr. 125 000.–), le spese
voluttuarie in alberghi, ristoranti e vestiti di lusso, il costo dell’alloggio
personale a __________ (fr. 5000.– mensili) lasciano presagire un reddito
effettivo, o quanto meno potenziale, non inferiore a fr. 500 000.– annui. Tanto
più – ha continuato il Pretore – che l’appellante dispone di denaro liquido per
circa fr. 700 000.– (produttivo di un certo reddito), che la cessione del
pacchetto azionario da egli detenuto nella citata __________ __________
__________ __________ e in __________ __________ __________ __________ di
__________ (50%) è avvenuto senza effettiva necessità (anzi, sottoprezzo) e che
– per finire – la sua riduzione di stipendio è stranamente più elevata di
quella che ha subìto l’altro azionista delle medesime ditte, __________
__________, il quale svolge la stessa attività.
- L’appellante sostiene
che non un solo elemento di prova rende verosimile un reddito superiore a
quello netto da lui dichiarato (fr. 25 654.55 mensili nel 1996, fr. 20 340.–
mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 1997, fr. 15 147.50 mensili dopo di
allora). I testi assunti e i bilanci agli atti confermano anzi la situazione
preoccupante in cui versano le società __________ __________ __________
__________ (rispettivamente __________ __________ __________ __________) e
__________ __________ __________ __________ Il suo tenore di vita nel
1995, e soprattutto nel 1996, era finanziato dalla linea di credito a suo nome
presso la __________ __________ __________ __________ (), che denota
un passivo viepiù pesante anche per il “devastante indebitamento” dovuto all’obbligo
di versare contributi alimentari esagerati (saldo negativo di fr. 38 304.50
alla fine del 1995 e di ben
fr. 537 841.83 alla fine
del 1996). Per vero, solo l’incasso dovuto alla cessione del suo pacchetto
azionario a __________ __________ permetterà di diminuire lo scoperto. A ciò si
aggiunge un assottigliamento dei risparmi in contanti (ridottisi a fr. 400
000.– il 29 aprile 1996). Da parte sua, egli non ha più nemmeno un’automo-bile
personale e, come hanno confermato i testi, ha nettamente ridimensionato il suo
livello di vita.
-
Gli alti redditi
conseguiti dall’appellante fra il 1992 e il 1994 (so-pra, consid. 2) sono fuori
discussione, così come l’elevato tenore di vita di cui la famiglia ha
beneficiato in quegli anni. Controverso è il reddito dell’appellante al momento
– e dal momento – in cui la moglie ha chiesto l’adozione di misure
provvisionali (il 14 giugno 1996). Agli atti non figurano prove dirette che
permettano di accertare – o quanto meno di ritenere verosimili – guadagni
dell’appellante superiori a quelli dichiarati, tant’è che lo stesso Pretore ha
fondato le proprie conclusioni su una serie di indizi (fra cui il tenore di
vita), rispettivamente sul concetto di reddito potenziale sviluppato dalla giurisprudenza
(DTF 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b, 110 II 117 consid. 2a). Dal
fascicolo processuale emerge soltanto che nel 1995 – e più ancora nel 1996 – la
__________ __________ __________ __________ e la __________ __________
__________ hanno chiuso i conti in passivo, ciò che ha provocato riduzioni di
personale, soppressioni di gratifiche (“bonus”) e decurtazioni di stipendio
(nella stessa misura all’appellante e a __________ __________), sicché in
attivo consta essere – per finire – solo la __________ __________ __________
__________ (deposizione __________, pag. 20, 22 e 26; __________, pag. 5 segg.;
__________, pag. 4 segg.; __________, pag. 3 seg.; __________, pag. 3; doc. 6,
pag. 2 punto 3; doc. 7.1 a 7.4; doc. 23.1 a 23.3; doc. 52 pag. 2 punto 3; doc.
57, allegati 3 a 5; doc. 85; doc. N, O e P). Dall’istruttoria risulta altresì
che l’appellante non percepisce nulla da clienti privati, simili attività
essendogli vietate per contratto (deposizione __________, pag. 12; doc. 67, 79
e 27, ultimo foglio), e che tutto quanto egli ha ricevuto in stipendi,
gratifiche o partecipazioni agli utili, per altro regolarmente registrati, è
confluito sul noto __________ presso la __________ __________ __________
__________ (deposizione __________, pag. 10 seg. e 15 seg.; __________m, pagg.
4 e 10 seg.; __________, pag. 4). Per quanto riguarda il tenore di vita, dal
1996 l’interessato sembrerebbe averne ridimensionato il livello (deposizione
__________, pag. 7 seg.; __________, pag. 2 seg.), ancorché il citato
__________ presso la __________ __________ __________ __________ denunci ormai
passivi allarmanti: da fr. 38 304.50 il 31 dicembre 1995 (doc. 24.1 e 24.2;
deposizione __________, pag. 14) a fr. 353 551.85 il 27 luglio 1996 (doc. 14),
da fr. 463 156.50 il 30 settembre 1996 (deposizione __________k, pag. 17;
__________, pag. 7) a fr. 537 841.83 il 31 dicembre 1996 (doc. 71; deposizione
__________, pag. 15).
-
Nella misura in cui
reputa che la __________ __________ __________ __________ e la __________
__________ __________ siano “floride e redditizie” nonostante abbiano chiuso in
netto passivo sia l’esercizio 1995 sia l’esercizio 1996, il primo giudice
esprime un’opinione azzardata. A un esame meramente sommario come quello che
governa l’emana-zione di misure provvisionali (decreto, pag. 4 e 5), in
effetti, il cattivo andamento delle due società trova ripetuta conferma nelle
menzionate deposizioni testimoniali, nei bilanci e nei rapporti annui
dell’ufficio di revisione. Quanto al trasloco di uffici nella __________ di
__________, definito una questione di sopravvivenza dall’azionista unico
(deposizione __________, pag. 21), esso sembra essere avvenuto a un prezzo
interessante (deposizione __________, pag. 5 seg. e 21; __________, pag. 11) e
contenendo i costi (deposizione __________, pag. 11 seg.). La gratifica di
fr. 20 000.– elargita nel
1996 alla segretaria __________ si spiega, almeno apparentemente, con
l’intenzione di evitare che quell’ anno in seguito al dimezzamento
dell’organico aziendale la collaboratrice passasse alla concorrenza
(deposizione __________, pag. 3; __________, pag. 14). Per quel che è della
__________ __________ __________ con sede a __________o, che il Pretore reputa
produrre un reddito di almeno fr. 253 762.– annui (decreto, pag. 6 in alto),
essa ha definitivamente cessato l’attività il 31 dicembre 1996 ed è stata
posta in liquidazione (doc. 60, doc. 5; deposizione __________, pag. 5
segg.). Infine il prezzo di vendita delle azioni cedute il 30 settembre 1996 a
__________ (fr. 778 000.–: doc. 56) è stato definito in base a un metodo di
calcolo stabilito dall’organo di revisione (doc. 51), ritenuto corretto anche
da una fiduciaria indipendente (doc. PPPP), l’ipotesi di una cessione meramente
fiduciaria rivelandosi una speculazione personale del primo giudice.
-
A ragione invece il
Pretore ha ritenuto incompatibile il tenore di vita condotto dall’appellante
per rapporto al guadagno dichiarato. Resta il fatto che gran parte delle “spese
pazze e assolutamente superflue” accertate dal Pretore (decreto, pag. 6 seg.) risale
al 1995, mentre nei primi quattro mesi del 1996 le dissipazioni voluttuarie
sembrerebbero effettivamente essere calate, quanto meno nel complesso (doc.
24.2), ancorché la mancanza di dati per il periodo successivo non consenta
verifiche affidabili (il Pretore ha rifiutato l’edizione degli estratti
relativi alla carta di credito, ciò che la controparte lamenta: osservazioni
all’appello, pag. 16 in basso). Inoltre l’acquisto della particella n.
di __________ __________ era già stato finanziato nel luglio del 1994
(doc. 30 e 30a; sul reddito di quel periodo si veda il consid. 2) e la
locazione di fr. 5000.– mensili che il Pretore rimprovera all’ appellante di
pagare per il “proprio domicilio separato a __________ ” (decreto, pag. 7 in
alto) è in realtà la pigione versata nel 1994 per la villetta abitata da tutta
la famiglia (petizione di separazione del 14 giugno 1996, pag. 2 in fondo),
mentre il canone personale dell’appellante risulta di fr. 2740.– mensili più
spese (doc. PPP, citato anche dal Pretore). Quanto all’operazione “
”, cui il Pretore pare annettere grande importanza, l’appellante non risulta
avere investito alcunché a titolo personale (deposizione __________, pag. 4 e
16).
-
Se ne conclude in
sintesi, a un apprezzamento sommario ma non unilaterale delle risultanze
istruttorie, che l’appellante ha reso attendibile una certa diminuzione di
reddito, ma non una proporzionale compressione delle spese. Che egli abbia continuato
anche dopo il 1995 a vivere sopra le sue possibilità sembra confermato altresì
dall’impressionante passivo accumulato sul predetto __________, senza che altre
fonti d’entrata (eccetto la citata vendita di azioni a __________ __________e)
risultino poter colmare l’ammanco. Tutto ben ponderato, a un esame di mera
verosimiglianza non vi sono quindi ragioni sufficienti per scostarsi dal
reddito dichiarato dall’appellante nel 1996. A ciò va aggiunto il provento
della sostanza liquida depositata presso la Banca __________ di __________, che
però – contrariamente a quanto ha accertato il Pretore – nell’aprile 1996 non
ammontava a fr. 700 000.–, ma a fr. 404 637.– più US$ 1847.58 e ¥ 2 871 283.00
(doc. 27.2), ovvero fr. 440 000.– circa. Investito senza particolari rischi, un
capitale del genere poteva rendere nel 1996 attorno a fr. 1000.– mensili.
-
Ciò posto, occorre
domandarsi se il reddito dichiarato sia anche quello che l’appellante è
ragionevolmente in grado di conseguire facendo uso di buona volontà (sulla
nozione di reddito “po-tenziale” o “ipotetico” v. sopra, consid. 4). In
concreto l’appellan-te risulta avere guadagnato, nel 1996, fr. 294 620.45 netti
dalla __________ __________ __________ __________ e fr. 13 244.05 netti dalla
__________ __________ __________ __________ (doc. 69), cui vanno aggiunti all’incirca
fr. 12 000.– come reddito dalla sostanza, per un totale arrotondato di fr. 320
000.–. Si tratta di un reddito nettamente inferiore a quello medio imponibile degli
anni precedenti (fr. 581 000.– annui ai fini dell’imposta 1995/96, fr. 432
000.– ai fini dell’imposta 1993/94: documenti richiamati dall’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna e dall’amministrazione fiscale del Canton
__________). Nondimeno, nelle condizioni descritte è difficile affermare già a
un primo esame che l’interessato abbia ridotto le entrate per scelta deliberata
o per ignavia, tanto meno se si pensa che una professione come quella
esercitata dall’appellante può notoriamente comportare forti oscillazioni di
introiti e andare soggetta ad alterne fortune. D’altra parte un reddito di fr.
320 000.– netti annui è e rimane un guadagno rispettabile anche per un operatore
di borsa.
Più delicato è
l’apprezzamento per quanto riguarda il 1997, durante il quale l’appellante
dichiara di avere guadagnato mensilmente fr. 12 662.80 netti dalla __________
__________ __________ (doc. 58) e fr. 6112.50 mensili dalla __________
__________ __________ __________ (doc. 59), e ciò fino al 31 maggio, dopo di
che il suo reddito si sarebbe ulteriormente ridotto a fr. 15 147.50 mensili
complessivi (appello, pag. 9 con richiamo al doc. 85). Di fronte a decurtazioni
di stipendio tanto massicce non si può ragionevolmente concedere però che una
persona come appellante, le cui capacità impren-ditoriali e dirigenziali sono
emerse manifeste fra il 1992 e il 1996, assistesse passivo al degrado della
situazione economica familiare senza intraprendere nulla di concreto. Né
l’appellante si cura di spiegare come mai, di fronte al palese calo del mercato
legato alle transazioni di warrants giapponesi, la __________ __________
__________ da lui diretta non abbia diversificato la propria attività, ciò che
aveva deciso di fare nel 1995 (decreto impugnato, pag. 5 a metà). Quanto alla
__________ __________ __________ __________G, attiva nel settore del private
banking, essa è pacificamente in progressione d’utile. Già a un sommario
esame non mancavano dunque le possibilità, all’appellante, di reagire al
vistoso peggioramento dei suoi guadagni e di rimanere quindi – pur con qualche
sforzo – ai livelli del 1996, tanto meno se si pensa che il mercato borsistico
nel suo complesso non è per nulla in calo, ma ha consentito notoriamente,
ancora nel 1996/97, guadagni considerevoli. Per il 1997 all’appellante va
quindi imputato un guadagno potenziale (o ipotetico) di fr. 26 650.– mensili,
pari a quello del 1996. Che equivale – giova ricordarlo – a poco più della metà
di quello conseguito ai fini dell’imposta 1995/96. Per quanto attiene al
reddito dell’appellante, il ricorso va quindi accolto solo in parte.
- L’appellante
sostiene che i contributi alimentari per le figlie (fissati dal Pretore in fr.
1500.– mensili, compresi gli assegni familiari) devono essere stabiliti in fr.
735.– mensili per __________, in fr. 735.– mensili per __________ e in fr.
525.– mensili per __________. Dal 1° giugno 1997, dato l’aggravarsi della sua situazione
economica, tali condributi andrebbero ridotti inoltre a fr. 820.– mensili complessivi
per le tre figlie.
È appena il caso di
ricordare che per prassi invalsa di questa Camera il fabbisogno dei figli si
determina in base alle raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 51/1996 pag. 33), adattate al singolo
caso in base alle particolarità della fattispecie (Rep. 1994 pag. 298 consid.
5). Non vi è alcun motivo per scostarsi da tale giurisprudenza né di far capo
ai minimi esistenziali del diritto esecutivo, come chiede l’appellante, tanto
meno in concreto. Ora, per fasce di reddito familiare attorno ai fr. 7000.–
mensili le citate raccomandazioni prevedono, nel caso di tre figli di età
compresa fra 7 e 12 anni, un fabbisogno medio in denaro (cioè senza cura e
educazione, prestate in natura dal coniuge affidatario) di fr. 735.– mensili
per ciascun figlio. Considerato il reddito dell’appellante (circa quattro volte
quello di riferimento), tale fabbisogno va equamente rivalutato a fr. 1000.–
mensili. Maggiorare ulteriormente il fabbisogno non è invece giustificato. Non
tanto perché il reddito dell’appellante non consentirebbe – in teoria – una
rivalutazione superiore, quanto perché all’atto pratico i figli si trovano già
a beneficiare di una situazione logistica privilegiata, di gran lunga superiore
a quella cui si riferiscono le note raccomandazioni (che prospettano oneri di
alloggio, rivalutati, di circa fr. 300.– mensili per ogni figlio). Certo, il
costo dell’alloggio rientra – per quanto eccede la quota delle raccomandazioni
– nel fabbisogno della moglie, non dei figli, tuttavia il fattore non può
essere ignorato, le figlie abitando appunto con la madre. Ne segue che i
contributi di mantenimento per le figlie vanno stabiliti in complessivi fr.
3000.– mensili. Anche su questo punto l’appello merita parziale accoglimento.
-
Per quel che riguarda
il suo fabbisogno minimo, appellante sostiene che la somma calcolata dal
Pretore (fr. 13 062.– mensili, compresi fr. 5000.– di oneri fiscali: decreto
impugnato, pag. 10 a metà) va portata a fr. 16 160.– mensili. Egli argomenta
che al totale di fr. 9160.– mensili da egli specificato nel riassunto scrit-to
allegato al verbale del 5 agosto 1996 (pag. 10) vanno aggiunti fr. 7000.– per
imposte arretrate, come figura nel riassunto scritto prodotto al dibattimento
finale (pag. 11). Se non che, l’ap-pellante si limita a contrapporre il proprio
calcolo di fr. 9160.– mensili a quello del Pretore (fr. 8062.– mensili, senza
l’onere fiscale), ma non si confronta assolutamente con le argomentazioni del
primo giudice e non spiega per quali motivi le singole voci considerate nel
decreto cautelare andrebbero modificate. In tale misura l’appello si rivela
quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Sufficientemente motivato è invece, l’appello, sul problema dell’arretrato
tributario. E che l’appellante si sia impegnato verso l’amministrazione fiscale
del Canton __________ a pagare fr. 7000.– mensili per imposte arretrate è
effettivamente reso verosimile (doc. 74 e 81). Resta il fatto che il rimborso
di debiti coniugali può essere considerato nel fabbisogno dell’uno o dell’altro
coniuge solo in quanto tutti i membri della famiglia abbiano assicurato il loro
fabbisogno (Bühler/ Spühler in: Berner
Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 162 ad art. 145 CC). L’appellante non può
quindi prevalersi del pagamento di debiti per lasciare moglie e figlie senza
l’indispensabile. Nella fattispecie – come si vedrà in appresso – una volta
garantito il fabbisogno della famiglia non rimane alcun margine ulteriore per
estinguere debiti. Nella misura in cui è ammissibile, l’appello cade dunque nel
vuoto. Del tutto irricevibile si dimostra per converso il gravame in relazione
al fabbisogno minimo della moglie, che l’appellante dà per scontato in fr.
8800.– mensili e che invece il Pretore ha accertato in fr. 11 601.– mensili
(decreto impugnato, pag. 10 nel mezzo). Per quali ragioni occorrerebbe scostarsi
da quest’ultimo accertamento l’interessato non spiega. Al proposito il ricorso
sfugge ancora una volta a qualsiasi esame.
-
L’appellante sembra
asserire, invero confusamente, che il contributo alimentare per la moglie va
ridotto a fr. 7500.– mensili fino al 31 dicembre 1996, a fr. 2185.– dal 1°
gennaio al 31 maggio 1997 e annullato in seguito perché l’interessata persiste
nell’abitare in una villa spropositata per le sue necessità ed è giusto che
sopporti quindi l’ammanco mensile dovuto a spese esagerate per rapporto al
reddito coniugale. L’argomentazione è priva d’interesse, il coniuge che
esercita un’attività lucrativa dovendo vedersi garantire – comunque sia –
almeno il fabbisogno minimo (DTF 123 III 1, 121 III 301, 121 I 97). Su un punto
invece l’appellante ha implicitamente ragione: quando definisce eccessive le
spese per l’alloggio che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della
moglie. A prescindere dalla circostanza, in effetti, che l’onere di fr. 6066.–
mensili comprende anche gli ammortamenti (ciò che di per sé, contrariamente
all’opinione di taluni autori, può apparire legittimo: I CCA, sentenza del 21
febbraio 1997 in re C. contro C., consid. 3a), fr. 900.– mensili sono già compresi
nella quota di locazione che le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della
gioventù del Canton Zurigo inseriscono nel fabbisogno medio in denaro dei figli
(fr. 225.– ognuno, rivalutati a fr. 300.– mensili: sopra, consid. 9). Le spese
di alloggio per la sola moglie ammontano così a fr. 5166.– mensili. Ne
discende, per concludere, che il quadro patrimoniale della famiglia appare il
seguente:
reddito
del marito fr. 26 650.– mensili
fabbisogno
del marito (decreto, pag. 10 a metà) fr. 13 062.– mensili
fabbisogno
della moglie (decreto, loc. cit.) fr. 10 701.– mensili
fabbisogno
delle figlie fr. 3 000.– mensili
fr.
26 753.– mensili
ammanco fr.
113.– mensili
il
marito può conservare per sé fr. 13 062.– mensili
deve
versare alla moglie fr. 10
588.– mensili
e
alle figlie fr.
3 000.– mensili
Sui contributi alimentari
l’appello principale si rivela così parzialmente fondato.
- ll Pretore ha ordinato
alle società per cui lavora l’appellante la trattenuta di fr. 15 500.–
complessivi dallo stipendio mensile
(fr. 8500.– alla
__________ __________ __________ e fr. 7000.– alla __________ __________
__________ __________), l’interessato avendo “reiteratamente dimostrato di non
voler pagare alla moglie gli alimenti fissati in giustizia” (decreto impugnato,
pag. 11 in fondo). Nel febbraio del 1997, infatti, l’appellante aveva
corrisposto solo fr. 10 000.– dei fr. 22 500.– stabiliti con il decreto
cautelare del 17 giugno 1996 e nel marzo del 1997 solo fr. 10 000.– dei fr. 15
000.– fissati con decreto del 5 marzo 1997. L’appellante non nega tali
circostanze, ma fa valere – farraginosamente – che non gli è stato possibile
pagare perché l’entità della trattenuta è esagerata, non essendosi egli mai
rifiutato di corrispondere gli alimenti da lui stesso ritenuti corretti.
L’argomentazione è vana. L’art. 177 CC stabilisce che qualora un coniuge non
adempia i propri obblighi di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi
debitori che facciano i pagamenti, in tutto o in parte, all’altro. La norma, applicabile
per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC come misura provvisionale
in pendenza di separazione o di divorzio (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 380 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20), non presuppone una
colpa del debitore (Hausheer/ Reusser/Geiser,
op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser,
ZGB, Basilea 1996, n. 10 ad art. 177 CC; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Eherechts, 3ª edizione, pag. 204 n. 21.37). In concreto, visto
l’ammontare dello scoperto, il primo giudice ha ordinato a giusta ragione la
trattenuta, anche perché l’appellante non pretende di non aver potuto onorare
il debito attingendo – eventualmente – ai capitali depositati in banca.
In subordine l’appellante
chiede che sia ordinato ai suoi datori di lavoro di pagare direttamente alla
creditrice ipotecaria (Banca __________ di __________) gli interessi e
ammortamenti relativi al mutuo ipotecario n. __________.__________gravante la
particella n. __________ RFD di __________ __________ (abitazione coniugale),
con deduzione degli importi dalle trattenute di stipendio. Il Pretore non si è
pronunciato sulla domanda. La richiesta, che non è stata contrastata dalla
moglie (verbale del 21 aprile 1997, pag. 3 ad 7), potrebbe anche apparire
giustificata, mirando a conservare il patrimonio coniugale. Se non che, il
provvedimento risulta ormai senza interesse poiché la __________ __________
__________ __________ e la __________ __________ __________ __________ hanno comunicato
al Pretore, nel frattempo, di avere rescisso ogni rapporto di lavoro con
l’appellante per il 30 settembre 1997 (lettera del 24 ottobre 1997). E siccome
l’ordine impartito per la prima volta da questa Camera potrebbe avere effetto
solo per il futuro – senza che l’appellante pretenda di dover ancora incassare
stipendi arretrati – la richiesta contenuta nel gravame è oggi senza portata
pratica.
- Tra le richieste di
giudizio dell’appellante figura anche quella di togliere il blocco del registro
fondiario sulle particelle n. __________e __________RFD di __________
__________. Totalmente sprovvista di motivazione, la domanda si rivela già a un
primo esame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesiva
sostiene anzitutto che il reddito annuo del convenuto ammonterebbe a fr. 800
000.–, contro i fr. 500 000.– stimati dal Pretore. A suo avviso tra il 1993 e
il 1996 le entrate annue del marito si sarebbero sempre attestate su quella
cifra (fr. 820 000.– nel 1993, fr. 780 000.– nel 1994, fr. 723 659.– oltre
provvigioni varie nel 1995 e fr. 886 000.– nel 1996). Al risultato di fr. 886
000.– per il 1996 l’interessata giunge dipartendosi da commissioni di fr. 600
000.– che il marito avrebbe percepito dalla __________ __________ __________
__________ (doc. 57) e aggiungendo a tale somma l’importo di fr. 22 000.– (asseritamente
desunto dai doc. 1 e 2) moltiplicato per 13. Sta di fatto però che il doc. 57
non conforta – quanto meno a un sommario esame – il versamento di fr. 600 000.–
per provvigioni, né l’interessata precisa da quale posta del documento invocato
(che è un fascicolo di 19 pagine sul valore aziendale della __________
__________ __________ __________ e della __________ __________ __________
__________, casa madre della __________ __________ __________ __________) si
dedurrebbe la sua affermazione. Dal documento invocato emerge, certo, che nel
1996 la __________ __________ __________ __________ ha conseguito utili
d’esercizio per fr. 1 092 413.90, ma non che tali utili siano stati distribuiti
in tutto o in parte agli azionisti sotto forma di commissioni. Nel 1996, del resto,
non risultano più essere state elargite nemmeno gratifiche ai direttori
(deposizione __________, pag. 12) e tutti i pagamenti – a vario titolo – in
favore del convenuto sono stati accreditati sul noto __________ (deposizione
__________, pag. 11). Nelle condizioni descritte non si può quindi asserire che
il preteso guadagno di fr. 886 000.– nel 1996 sia verosimile. A sostegno della
sua tesi l’appellante adesiva adduce invero, con riferimento al doc. 25.6, che
nel 1995 il marito avrebbe ricevuto dalla __________ __________ __________
__________. di __________ versamenti per complessivi fr. 150 000.–. Stando al
doc. 25.6 tuttavia l’ultimo pagamento risulta essere intervenuto l’11 gennaio
1994 e il doc. 66 conferma a chiare lettere che dopo il 5 dicembre 1994
__________ __________ __________ __________. non ha più versato alcuna
commissione a __________ __________.
A parere dell’appellante
adesiva il marito avrebbe ceduto solo fittiziamente le proprie azioni della
__________ __________ __________ __________ e della __________ __________
__________ all’altro socio __________ __________ nell’ autunno del 1996. Che
__________ sia azionista unico solo pro forma risulterebbe dal fatto che lo
stesso __________ avrebbe detto di non sapere se egli stesso può essere
considerato datore di lavoro del convenuto, poiché entrambi “sono nella stessa
posizione e lavorano ancora assieme”. Questa sola affermazione non basta però a
rendere verosimile l’esistenza di un contratto fiduciario, tanto meno se si
pensa che il teste ha ribadito senza ambagi di essere azionista unico delle
società, __________ __________ non detenendo più alcuna partecipazione aziendale.
L’affermazione del teste __________ si riferiva piuttosto alla circostanza che
datori di lavoro di __________ __________ (e dello stesso __________) sono le
citate persone giuridiche e non l’azionista unico, ancorché quest’ultimo svolga
lo stesso lavoro di __________ __________ (i due sono condirettori delle ditte:
estratto dal registro di commercio, doc. 16, atti richiamati
dall’amministrazione fiscale del Canton __________, dichiarazione d’imposta
1995/96). Del resto, si volesse anche seguire – per ipotesi – l’asserto
prospettato nel memoriale, l’appellante adesiva avrebbe dovuto rendere
verosimile che il fatto di avere conservato il pacchetto azionario delle due
ditte consentirebbe al marito guadagni dell’ordine di fr. 600 000.– annui. Al
proposito manca però qualsiasi serio elemento di valutazione. Su questo primo
punto l’appello adesivo si dimostra quindi infondato.
- Per quel che è del
contributo alimentare, l’appellante adesiva chiede che l’assegno mensile a suo
favore sia portato da
fr. 15 500.– a fr. 20
500.–, sostenendo che il proprio fabbisogno minimo va aumentato da fr. 11 601.–
a fr. 18’541.– mensili e quello del marito ridotto da fr. 13 062.– a fr.
10’442.–. Invano si cercherebbe nel memoriale, tuttavia, un accenno di motivazione
alle poste dei fabbisogni che l’appellante adesiva ha modificato per rapporto a
quelle fissate dal Pretore. Essa espone bensì una somma in cui sono stati
cambiati taluni addendi, ma non spiega lontanamente perché siffatti addendi
dovrebbero essere rettificati nel senso da lei voluto. Ciò non è ammissibile.
L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC impone all’ appellante di indicare – sotto pena
di nullità (cpv. 5) – “i motivi di fatto” su cui è fondata la domanda. In
concreto l’interessata ha disatteso tale requisito. Al limite, volendo essere
particolarmente generosi, si potrebbe ritenere motivata la censura sull’onere
fiscale, di cui l’appellante adesiva postula l’aumento nel proprio fabbisogno
minimo da fr. 2000.– a fr. 7000.– mensili in virtù di “imposte su fr. 220 000.–
netti compresi fr. 90 000.– per figlie”. Quand’anche si volesse entrare nel merito
di simile argomentazione, nondimeno, giova ricordare che in mancanza di tassazioni
fondate su partite fiscali disgiunte delle parti, in sede provvisionale il
giudice valuta sommariamente l’aggravio fiscale di ogni coniuge con prudente
criterio, non essendo suo compito sostituirsi all’autorità tributaria. Nella
fattispecie la stima di fr. 2000.– mensili non appare il risultato né di un
eccesso né di un abuso di apprezzamento, tanto meno se si pon mente all’esito
dell’appello principale e ai notevoli oneri ipotecari che l’interessata potrà
dedurre dal reddito.
Infine l’appellante
adesiva chiede che il suo fabbisogno minimo sia aumentato di fr. 3000.–
rispetto a quello fissato dal Pretore, in modo che le sia garantito il tenore
di vita goduto durante il matrimonio (DTF115 II 424). La pretesa va respinta,
la situazione economica della famiglia non consentendo una maggiorazione del
genere (già il reddito coniugale del 1997 è meramente “potenziale” o
“ipotetico”). Nell’eventualità contraria, del resto, anche il marito avrebbe
diritto di conservare il livello di vita anteriore alla separazione di fatto,
in ossequio al precetto della parità di trattamento fra coniugi. Ciò che non è
manifestamente il caso in concreto, ove appena si consideri che al marito non è
nemmeno stata riconosciuta un’indennità per le spese dovute all’esercizio del
diritto di visita. Al riguardo il gravame, ancorché proponibile, deve quindi
essere rigettato.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante principale ottiene
causa parzialmente vinta sui contributi alimentari per moglie e figlie, ma
soccombe interamente sul resto (trattenuta di stipendio e blocco del registro
fondiario). Si giustifica quindi di porre a suo carico due terzi degli oneri
processuali e un’indennità ridotta per ripetibili (art. 150 CPC), nella
commisurazione della quale occorre tenere conto anche dell’inutile prolissità
dell’appello principale, che ha indotto la controparte a un ponderoso memoriale
di risposta. I costi dell’appello adesivo, senza possibilità di successo, vanno
a carico della moglie, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Visto il giudizio odierno,
si impone altresì un diverso riparto degli oneri processuali di prima sede,
suddivisi dal Pretore nella proporzione di uno a due. Davanti al primo giudice
infatti la moglie chiedeva un contributo alimentare di fr. 20 500.– mensili per
sé e uno di fr. 4500.– complessivi per le figlie. Il marito offriva un importo
decrescente, tanto per lei (fr. 7500.–, fr. 2185.–, poi più nulla) quanto per
le figlie (fr. 1995.–, poi fr. 820.– complessivi). Anche considerando che il
marito si è opposto invano alla trattenuta di stipendio e al blocco del
registro fondiario, il grado di soccombenza dell’interessato non può ritenersi
– nel quadro di una valutazione complessiva ed equitativa – superiore alla
metà. Le spese e le ripetibili vanno dunque modificate di conseguenza.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato
è così riformato:
-
__________ __________ è tenuto a versare alla
moglie __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare (com-prendente gli oneri ipotecari e tutte le spese gravanti
l’abitazione coniugale di __________ __________) di fr. 10 388.– mensili dal 14
giugno 1996.
-
__________ __________ è tenuto a versare alla
moglie __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili per ognuna delle tre figlie, assegni familiari
compresi, dal 14 giugno 1996.
-
La __________ __________ __________ __________,
__________, è invitata a trattenere dallo stipendio di __________ __________
l’importo di fr. 7588.– mensili, che dovrà essere riversato entro il 5 di ogni
mese sul conto
__________ -,.__________
(“conto terzi”) intestato all’avv. __________ __________ presso la __________
di __________ __________, __________. I signori __________ __________e,
__________ __________/__________4, __________, e __________ ,
__________ - __________5, __________, sono avvertiti a norma
dell’art. 292 CP che chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da
un’autorità competente in virtù del citato articolo è punito con l’arresto o
con la multa.
- La __________ __________ __________ ,
__________ (), è invitata a trattenere dallo stipendio di __________
__________ l’importo di fr. 6000.– mensili, che dovrà essere riversato entro il
5 di ogni mese sul conto
__________ -,.__________
(“conto terzi”) intestato all’avv. __________ __________ presso la __________
di __________ __________, __________. I signori __________ __________,
__________ /, __________, e __________ ,
__________ - __________, __________, sono avvertiti a norma dell’art.
292 CP che chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un’autorità
competente in virtù del citato articolo è punito con l’arresto o con la multa.
- La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di
fr. 2300.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
Per il resto il decreto
impugnato è confermato.
II. Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
2050.–
sono
posti per un terzo a carico di __________ __________ e per il resto a carico
dell’appellante principale, che rifonderà a __________ __________ fr. 2500.–
per ripetibili ridotte di appello.
III. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello adesivo è respinto e il decreto impugnato è confermato.
IV. Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1050.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
1200.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avvocati dott.
__________ __________ e __________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
–
__________ __________ __________ __________, __________;
– __________ __________
t, __________ ();
– __________ __________,
__________;
– __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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