AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1997.160
Data decisione, Autorità:
04.03.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00160
Lugano
4 marzo 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Baranovic
sedente
per statuire nella causa ..______ (rivendicazione di proprietà) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 17 marzo 1994 da
, __________
(patrocinato
dalla lic. iur. __________ ,
studio
legale __________ - - -,)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 22 settembre 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 6 agosto 1997
dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel febbraio del
1993 __________ __________ ha acquistato dalla __________ __________
__________ di __________ (__________), sotto condizione sospensiva, il
pacchetto azionario della Nuova __________ __________ __________ __________ a
, sottoscrivendo un contratto per la sublocazione dei locali in cui
si trovava il bar ristorante “ ”. Il contratto non è stato
perfezionato perché l’autorità amministrativa non ha rilasciato a __________
__________ il permesso di installare un forno da pizza, che a detta
dell’acquirente costituiva un punto essenziale del contratto. In seguito al
fallimento della Nuova __________ , l’esercizio pubblico è stato
chiuso. __________ __________ ha iniziato una nuova attività presso il
ristorante “ ” a __________o, in cui ha trasferito alcuni quadri che
si trovavano nei locali da lui precedentemente occupati. __________ __________,
già amministratore della __________ __________ __________, ha chiesto allora a
__________ __________ di restituirgli sei litografie dell’artista __________.
Invano.
B. Il 17 marzo 1994
__________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, rivendicando la proprietà di sette (recte: sei)
litografie dell’artista __________, di cui ha chiesto la restituzione. In via
cautelare egli ha postulato il deposito delle opere presso un ufficio
designato dalla Pretura. Alla discussione sulla cautelare, dell’11 aprile 1994,
__________ __________ ha confermato l’istanza, alla quale si è opposto il convenuto,
contestando la legittimazione attiva dell’istante e i presupposti per
l’adozione di misure cautelari. In via subordinata il convenuto ha chiesto che
l’istante fosse tenuto a prestare una garanzia bancaria di fr. 70’000.–. In
sede di replica e duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi e
domande. Statuendo il 15 giugno 1994, il Pretore ha respinto l’istanza
cautelare e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese a carico
dell’istante, tenuto a rifondere alla controparte fr. 450.– a titolo di
ripetibili. Con sentenza del 19 luglio 1994 questa Camera ha confermato il
decreto cautelare (inc. I CCA /).
C. Nella sua risposta
del 22 agosto 1994 il convenuto ha proposto di respingere la petizione in
ordine, per carenza di legittimazione attiva, e nel merito, essendo egli proprietario
di quattro quadri e potendo far valere un diritto di ritenzione giusta l’art.
895 CC sulle due opere restanti. Nella replica del 7 ottobre 1994 l’attore ha
ribadito le precedenti richieste, contestando le tesi avversarie. Il convenuto
ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica. Esperita l’istruttoria, al
dibattimento finale del 26 maggio 1997 le parti hanno mantenuto il loro punto
di vista e le loro domande, producendo un memoriale conclusivo.
D. Statuendo il 6 agosto
1997, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato il convenuto a
restituire i sei quadri rivendicati. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 2’500.–, sono state poste a carico dell’attore, con obbligo di rifondere
alla controparte fr. 4’200.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 22 settembre
1997 nel quale chiede che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame – la petizione sia respinta in ordine, per carenza di legittimazione
attiva, o in via subordinata che sia rigettata nel merito, e che gli sia
riconosciuta la proprietà di quattro delle opere contestate e un diritto di ritenzione
sulle due opere rimanenti.
Con decreto del 10 ottobre
1997 la presidente di questa Camera ha dichiarato priva di oggetto la richiesta
di effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del
3 novembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 641 cpv. 2
CC il proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga
senza diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. La legittimaziona
attiva compete al proprietario che non detiene la cosa, quella passiva a chi possiede
la cosa al momento dell’apertura dell’azione. In concreto il Pretore ha ritenuto
che i sei quadri litigiosi non sono proprietà del convenuto e che il convenuto
non può far valere nemmeno diritti di ritenzione, non esistendo nesso tra il
credito vantato e la cosa, sicché i quadri vanno restituiti all’attore.
L’appellante ribadisce che all’attore mancherebbe la legittimazione a procedere
poiché egli non sarebbe proprietario degli oggetti. A torto. L’attore ha
addotto di essere il proprietario dei quadri e di non averne il possesso; tanto
basta per ammettere la legittimazione attiva, che del resto è un problema di
merito e non – come crede l’appellante – d’ordine (DTF 118 Ia 130 consid. 1,
123 III 62 consid. 3a). Diverso è il problema di sapere se l’attore sia riuscito
a provare quanto affermato. Sul problema della legittimazione attiva, comunque
sia, l’appello è infondato.
- L’appellante
contesta che la controparte abbia dimostrato la proprietà dei quadri, ribadendo
che l’istruttoria non avrebbe permesso di far luce al riguardo. La deposizione
del teste __________ e la dichiarazione sottoscritta da quest’ultimo il 23 marzo
1992 (doc. B), in cui ringraziava l’attore di avere messo a disposizione i
quadri di sua proprietà per abbellire i locali, non sarebbero attendibili
poiché il teste si sarebbe limitato a riferire quanto sostenuto dall’attore e
non sarebbe stato in grado di identificare i quadri esposti nel locale. Inoltre
la dichiarazione agli atti sarebbe antedatata.
Le argomentazioni predette
non possono essere condivise. __________ , amministratore unico della
__________ __________ __________ __________ dalla sua costituzione al
fallimento, ha testimoniato che l’attore gli aveva dichiarato di essere
proprietario dei quadri esposti nella __________ __________ . A mente
del teste tali beni non rientravano negli attivi della società, alla quale
erano stati solo prestati (come risulta anche dal documento B), e non
figuravano neppure nell’inventario dell’esercizio pubblico, fatto di cui era
stato reso edotto l’appellante al momento della consegna dei locali
(deposizione 23 novembre 1995). Il teste non ha saputo precisare invero se i
quadri esposti nel nuovo esercizio pubblico fossero gli stessi già esposti nel
bar ristorante “ __________ ” (doc. A) e nemmeno il teste __________
ha fornito precisazioni al riguardo, pur soggiunendo di averne riconosciuti
alcuni (verbali, pag. 8). __________ n, il quale ha lavorato nel bar
ristorante “ ” dal marzo al dicembre 1992, ha dichiarato invece di
avere sempre visto esposti alle pareti della birreria svariati quadri, che egli
riteneva proprietà dell’attore e che non erano in vendita (verbale 7 aprile
1997). Sia come sia, l’ispezione del 13 marzo 1994 presso il ristorante
“ ” ha consentito di reperire i sei quadri rivendicati dall’attore e
raffigurati nella lista agli atti (doc. A). Lo stesso appellante, del resto, ha
ammesso di avere prelevato le litografie dal bar ristorante “__________ ” (doc.
H, pag. 3). L’imprecisione del teste __________ nell’inviduare i quadri non ha
quindi apprezzabile incidenza. Quest’ultimo ha d’altra parte specificato che la
data figurante sulla dichiarazione del 23 febbraio 1992 (doc. B) corrisponde
alla realtà. L’appellante ne contesta la veridicità, ma non ha eccepito di
falso la testimonianza, limitandosi a generiche affermazioni senza riscontro
concreto. Ciò posto, la proprietà dell’attore sui quadri oggetto della causa
appare sufficientemente provata. L’appello è, in proposito, ai limiti della
temerarietà.
-
Accertata la
proprietà dell’attore, il primo giudice è giunto alla conclusione che il
convenuto non aveva dimostrato di aver acquistato 4 quadri con l’inventario del
ristorante. L’appellante asserisce che tale affermazione sarebbe in contrasto
con l’istrut-toria, poiché le opere d’arte si trovavano nel bar gestito dalla
Nuova __________ __________ __________, la cui proprietà gli è stata ceduta
dalla __________ __________ __________, senza che quest’ultima formulasse
alcuna riserva scritta o intesa al ritiro o alla restituzione dei quadri
lasciati nei locali. E siccome egli ha ripreso l’inventario dell’eser-cizio
pubblico al prezzo di fr. 23’000.–, in tal modo avrebbe acquistato anche i
quadri esposti nei locali. Ora, l’inventario annesso al contratto di
sublocazione (doc. C) non figura agli atti, ma l’appellante, interrogato
nell’ambito di un procedimento penale, ha ammesso che in tale distinta non
figuravano i quadri (doc. H, pag. 3 in fondo). Per di più l’amministratore
della Nuova __________ __________ ha dichiarato di aver informato l’appellante
che i quadri esposti nei locali non rientravano nell’inventario messo in
vendita (verbale 23 novembre 1995, pag. 2). L’appellante non ha quindi provato
di aver acquisito la proprietà dei quattro quadri o di essere titolare di un
diritto reale limitato sulle opere. L’appello si rivela, una volta ancora,
sprovvisto di buon diritto.
-
Secondo il Pretore
il convenuto non può far valere diritti di ritenzione sui due quadri che
ammette essere proprietà dell’attore, non esistendo connessione tra il preteso
credito e gli oggetti. L’appellante asserisce di avere un diritto di ritenzione
poiché il contratto di vendita stipulato con __________ __________ __________
per il trapasso del pacchetto azionario Nuova __________ __________, al prezzo
di fr. 200’000.–, implicava l’adempimento di accordi mai rispettati dalla
controparte, come l’installazione di un forno da pizza e la liberazione dei
debiti dalla società. Di tali inadempienze contrattuali dovrebbe pertanto rispondere
l’attore, proprietario economico della __________ __________ __________.
L’assunto non è
fondato. Giusta l’art. 895 cpv. 1 CC le cose mobili che per volontà del
debitore si trovano in possesso del creditore possono da questi essere ritenute
in garanzia del suo credito, purché il credito sia scaduto e, secondo la sua
natura, vi sia connessione fra il credito e la cosa. Per “volontà del debitore”
è sufficiente che questi abbia dato il proprio accordo all’acquisizione del
possesso da parte del creditore (STEINAUER,
Les droits réels, vol. III, 2ª edizione, n. 3137). Nella fattispecie l’attore
ha lasciato i quadri in possesso del convenuto nei locali del bar ristorante
“__________ ”, ma non risulta avere mai autorizzato il loro trasferimento nel
ristorante “__________ ”. Come che sia, il quesito di sapere quale fosse la
reale volontà dell’attore non è determinante, poiché in concreto difetta il
requisito della connessione fra il credito vantato dal convenuto e gli oggetti
in suo possesso. Certo, per ammettere l’esistenza di una connessione, basta che
i due atti siano legati dallo stesso scopo o che vi sia tra loro una
correlazione naturale. Inoltre la connessione è data quando il credito e il
possesso, pur non scaturendo da un medesimo rapporto giuridico, succedono a un
insieme di atti giuridici che mirano allo stesso scopo, sicché una relazione è
ravvisabile secondo le regole della buona fede (STEINAUER,
op. cit., n. 3140 ss.). In concreto, nondimeno, tra il fallito acquisto delle
azioni della Nuova __________ __________ e i quadri non esiste correlazione
naturale. L’acquisto del pacchetto azionario è stato concluso tra il convenuto
e __________ __________ __________, mentre le opere d’arte sono proprietà
dell’attore (doc. H).
- A detta
dell’appellante l’attore sarebbe in ogni modo proprietario della __________
__________ __________, ciò che giustificherebbe il diritto di ritenzione.
Dall’istruttoria è emerso, in effetti, che l’attore era azionista della Nuova
__________ __________ (deposizione __________, verbale 23 novembre 1995, pag.
3), come pure organo e azionista della __________ __________ __________
(deposizione __________, verbale 23 novembre 1995, pag. 5). Ciò non basta tuttavia
per ammettere un’identità tra la persona fisica e la persona giuridica. Gli
impegni contrattuali di cui l’appellante lamenta la violazione sono stati
conclusi con la __________ __________ __________ e non con l’attore
personalmente. Secondo il convenuto la __________ __________ __________ sarebbe
solo una copertura fiduciaria dell’attore, ma l’affermazione difetta di una
seria dimostrazione e l’istruttoria non contiene alcun utile elemento al proposito.
Né può essere ammessa, nel caso specifico, una responsabilità personale
dell’attore come organo della società venditrice a norma dell’art. 55 cpv. 3
CC, contrariamente a quanto adduce l’appellante. Chi agisce come organo di una
persona giuridica incorre in una responsabilità personale solo per colpa.
L’appellante ravvisa una colpa nel fatto che l’attore gli avrebbe sottaciuto
gli oneri debitori della società in vendita. La tesi non può trovare
accoglimento.
Il contratto di cessione
del pacchetto azionario, in cui figura che l’acquirente aveva preso visione del
bilancio della società e di tutta la documentazione contrattuale, era vincolato
alla condizione che il prezzo pattuito fosse interamente pagato (doc. 23).
Nessun riferimento risulta invece al forno da pizza, nonostante tale elemento
costituisse – a dire dell’appellante – un elemento essenziale del contratto. È
vero che il mancato perfezionamento del negozio giuridico sembra essere dovuto
anche alle difficoltà insorte per installare il noto forno, tanto che le parti
hanno rinviato la compravendita delle azioni in attesa della necessaria
autorizzazione (doc. 12). La società venditrice si è tuttavia adoperata a tal
fine presso la proprietaria dello stabile (doc. 10, 11) e ha chiesto
all’Ufficio della polizia amministrativa di subentrare nella patente
d’esercizio (doc. 18), senza esito. Non si può quindi ravvisare una colpa
dell’attore nella fallita cessione del pacchetto azionario, tanto più che
l’intricata operazione commerciale sembra essere fallita per un concorso di
cause, di cui alcune imputabili anche all’appellante, che in particolare ha
installato il noto forno prima ancora di aver ottenuto il permesso della proprietaria.
Ne segue che, soppesando
l’insieme delle circostanze, l’attore non può essere ritenuto personalmente
responsabile delle presunte inadempienze contrattuali della __________
__________ , sicché giuridicamente non vi è connessione fra il
contratto di cessione del pacchetto azionario stipulato tra l’appellante e la __________
__________ __________ e i quadri lasciati dall’attore nei locali del bar
ristorante “ ”. Il diritto di ritenzione vantato dal convenuto non è
pertanto legittimo.
-
L’appellante fa
valere infine che il Pretore non avrebbe esaminato il diritto di ritenzione che
gli competerebbe per l’inadempienza contrattuale dimostrata dell’attore nel
contratto di cessione. La tesi non è invero stata esaminata dal primo giudice.
La censura cade comunque nel vuoto, poiché non si può sostenere che la mancata
restituzione dei quadri all’attore sia connessa al contratto di cessione
stipulato con la __________ __________ __________, e ciò per i motivi testé
esposti. A giusta ragione quindi il Pretore, accertata la proprietà dell’attore
sui 6 quadri trattenuti dal convenuto e constatato che quest’ultimo non poteva
dimostrare alcun diritto su di essi, lo ha condannato a restituire gli oggetti.
L’appello deve di conseguenza essere respinto anche su questo ultimo punto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e l’appellante
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili. L’attore
sostiene invero che il gravame è temerario, ma non ha fatto valere di aver
subito un danno non coperto dalle ripetibili e nemmeno ha chiesto l’indennità
supplementare ai sensi dell’art. 152 CPC. Gli va riconosciuta quindi
un’indennità commisurata alla stringatezza delle sue osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’300.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili
d’appello.
- Intimazione a
– lic. iur. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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