AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.161
Data decisione, Autorità:
21.09.1999, ICCA
Incarto n.:
11.97.00161
Lugano
21 settembre 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa /__ __ (azione di collazione e di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 16 marzo 1990 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________), e
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 22 settembre 1997 presentato
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 luglio 1997 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 ottobre 1997 presentato da
__________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1907)
è deceduto a __________ il __________ __________ 1989, senza testamento,
lasciando eredi la seconda moglie __________ nata __________ (1920), il figlio
__________ __________ (1945) e la figlia __________ __________ nata __________
(1955). __________ __________ ha un’altra figlia, __________ __________ nata
__________ (1942), __________ da una precedente unione. Con atto pubblico del
16 ottobre 1976 __________ __________ aveva disposto dei suoi beni immobiliari,
donando al figlio __________ __________ le particelle n. __________,
__________, __________e __________RFD di __________ e a __________ __________
le particelle n. __________e __________RFD dello stesso Comune.
B. Con petizione del 16
marzo 1990 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e
__________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4,
chiedendo che fosse accertato l’obbligo per il fratello di collazionare i beni
ricevuti come anticipo ereditario e che le fosse versato un importo da
determinare nel corso di causa. In via subordinata essa ha postulato la riduzione
delle predette liberalità nella misura in cui ledono la sua quota legittima e
la condanna di ognuno dei convenuti al versamento di una somma da determinare,
oltre al completo risarcimento del danno patito per comportamento processuale
temerario dei convenuti. Nelle loro risposte del 26 aprile 1990 e del 9 luglio
1990 __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla
petizione. In esito al secondo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto
le loro posizioni, __________ __________ rinunciando nondimeno a duplicare.
C. Esperita
l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del
20 marzo 1997 in cui ha confermato di opporsi alla petizione. Nel suo memoriale
del 21 marzo 1997 __________ __________ ha ribadito le sue domande, quantificando
in complessivi fr. 247 650.– la pretesa nei confronti di __________ __________
per titolo di collazione e in fr. complessivi 185 737.50, rispettivamente fr.
22 087.50, quanto preteso dal fratello e da __________ __________ per la riduzione
delle donazioni lesive della sua legittima. __________ __________ non ha
presentato conclusioni scritte, ma è comparso al dibattimento finale del 26
marzo 1997, riaffermando la propria opposizione.
D. Con sentenza del 24
luglio 1997 il Pretore ha respinto la domanda principale, mentre ha accolto
parzialmente la richiesta subordinata e ha ridotto le donazioni del defunto
lesive della legittima dell’attrice, imponendo a __________ __________ il versamento
di fr. 92 868.75 e a __________ __________ quello di fr. 11 043.75. La tassa di
giustizia relativa alla domanda principale, di fr. 2500.–, e metà delle spese
sono state poste a carico dell’attrice, con obbligo di rifondere a __________
__________ fr. 13 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia relativa alla domanda
subordinata, pure di fr. 2500.–, e l’altra metà delle spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 22 settembre
1997 nel quale chiede di respingere la petizione o quanto meno, in subordine,
di accogliere l’azione di riduzione limitatamente a fr. 1232.80. __________
__________ ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un appello
adesivo del 22 ottobre 1997 in cui chiede che il noto importo di fr. 11 043.75
a carico di __________ __________ sia aumentato a fr.
22 087.50 e che
quest’ultima sia tenuta, per il suo comportamento processuale temerario, a
risarcire all’attrice le spese di patrocinio non coperte dalle ripetibili di
prima sede. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 1997 __________ __________
propone di respingere l’appello adesivo. __________ __________ non ha formulato
osservazioni né all’appello principale né a quello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il Pretore ha
respinto la domanda di collazione avanzata dall’at-trice nei confronti del
fratello, ritenendo che con le liberalità del 16 ottobre 1976 il disponente
aveva manifestamente inteso favorire i convenuti, esonerandoli dall’obbligo di
collazionare i beni ricevuti. L’appellante adduce che non vi sono prove
sufficienti per concludere che il disponente volesse anteporre il figlio alla
figlia, né l’atto di donazione contempla l’esonero dalla collazione, di modo
che si è in presenza di una semplice norma di divisione. A suo avviso l’azione
di collazione avrebbe dovuto quindi essere accolta e l‘azione di riduzione nei
confronti della convenuta respinta.
-
È soggetto a
collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il
medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di
beni, condono di debiti o simili liberalità (art. 626 cpv. 2 CC). Ispirata al
principio della parità di trattamento, la legge presume che una donazione eseguita
a titolo di anticipo ereditario non deve privilegiare un discendente rispetto
agli altri eredi legittimi (Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 4 dell’introduzione agli art. 626
segg. CC e n. 1 ad art. 626 CC). Il disponente ha la facoltà di esonerare il
beneficiario dall’obbligo di collazione, ma in tal caso deve prevederlo
espressamente (art. 626 cpv. 2 CC; cfr. anche DTF 67 II 213 consid. 5; Forni/Piatti in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n.
19 ad art. 626 CC).
-
Pur costituendo una
disposizione per causa di morte, la dispensa dalla collazione non soggiace ad
alcuna esigenza di forma (SJ 1996 pag. 419 consid. 3b con riferimenti; DTF 68
II 80 consid. 1). Essa può avvenire sia al momento della donazione sia in
seguito e può anche risultare, implicitamente, dal fatto che il disponente stabilisca
un diverso modo d’imputazione del valore della liberalità (DTF 69 II 74 consid.
2; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 46
ad art. 626 CC). Né la dichiarazione deve essere fatta per forza al
beneficiario; essa può essere diretta anche un coerede o finanche a un terzo
(DTF 68 II 82 in alto). Deve invece, in ogni caso, essere espressa, l’art. 626
cpv. 2 CC escludendo una dispensa per semplici atti concludenti (DTF 118 II 286
consid. 3; Tuor/Picenoni, op.
cit., n. 45 ad art. 626 CC con richiami di dottrina e giurisprudenza).
-
Nella fattispecie
l’atto pubblico del 16 ottobre 1976 con cui il defunto ha disposto dei propri
beni immobili a favore dei convenuti (doc. 1) non contiene alcuna dispensa
dalla collazione. Il notaio rogante ha riferito nella sua deposizione
testimoniale che “non fu discusso del patrimonio successorio, in particolare
del fatto che a una figlia non venisse dato niente. (...) Per prassi comunque
so che comunico alle parti della possibilità di un’eventuale collazione della
donazione nel termine di 5 anni, nel caso in cui il donante dovesse morire” (verbale
di udienza del 28 ottobre 1994, pag. 1). Al momento della liberalità nulla
induce a credere dunque che il donatore intendesse esonerare esplicitamente il
figlio dall’obbligo di collazionare i beni immobili ricevuti nel 1976. Gli atti
non consentono nemmeno di desumere che il disponente abbia manifestato tale
intenzione in epoca successiva. Contrariamente all’opinione del Pretore, non si
può dunque concludere, in assenza di una dichiarazione espressa del donante,
che il figlio debba ritenersi esentato dall’obbligo di collazione.
-
Se le liberalità
eccedono l’importo della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il
disponente ha voluto favorire l’erede di cui si tratta, l’eccedenza non è
soggetta a collazione, riservata ai coeredi l’azione di riduzione (art. 629
cpv. 1 CC). Anche in tale ipotesi l’esonero dalla collazione si limita,
comunque sia, alle liberalità che eccedono l’importo della quota ereditaria.
Nella fattispecie non si può seriamente contestare che il disponente, donando
nel 1976 tutti i suoi beni al figlio e alla figlia della moglie, intendesse
favorire uno dei suoi figli rispetto all’altra. Il convenuto è quindi obbligato
a collazionare i beni ricevuti fino a concorrenza della sua quota ereditaria,
che nella fattispecie, data la presenza della sorella e della vedova, è di un
quarto (art. 462 n. 1 CC). E alla morte del donante, il 21 luglio 1989, il
valore della successione ammontava a fr. 554’200.–, come ha accertato il perito
giudiziario nel suo referto del 31 luglio 1995 tenendo conto delle donazioni
avvenute nel 1976 (art. 537 cpv. 2 e 630 cpv. 1 CC).
-
Il convenuto non ha
mai negato l’obbligo di collazione in sé, limitandosi a sostenere davanti al
Pretore che la donazione sarebbe stata soggetta agli art. 626 segg. CC se il
disponente fosse deceduto entro cinque anni dalla liberalità. Ciò non essendo
avvenuto, “l’azione è ampiamente prescritta e non v’è più nulla da pretendere”
(risposta del 9 luglio 1990, pag. 3, ad 4). Se non che, l’azione di collazione
non si prescrive (DTF 45 II 5 consid. 2; Forni/Piatti,
op. cit., n. 20 ad art. 626 CC
con richiami; Tuor/ Schnyder/Schmid, Das
schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª edizione, pag. 584). L’eccezione citata
essendo priva di fondamento, il convenuto avrebbe dovuto collazionare fr. 138’550.–,
ciò che avrebbe assicurato all’attrice la copertura della quota legittima di
fr. 92’868.75, pari a 3/16 della successione (¾ di ¼:
art. 471 n. 1 CC). E siccome l’azione di collazione era provvista di buon
diritto, l’azione di riduzione promossa in via subordinata nei confronti
dell’appellante doveva essere respinta. L’appello deve pertanto essere accolto
e la sentenza del Pretore riformata nel senso che la convenuta nulla deve
all’attrice.
II. Sull’appello adesivo
- Dato quanto precede,
l’appello dell’attrice, che chiede l’aumento a fr. 22’087.50 dell’importo
dovuto dalla convenuta per ricostituire la sua quota legittima, si rivela privo
d’oggetto. Sulla questione delle spese e delle ripetibili si tornerà in appresso.
III. Sulle spese e le ripetibili
-
Gli oneri
dell’appello principale sono posti a carico dell’attrice (art. 148 cpv. 1 CPC),
che rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. Visto
l’esito del gravame, si giustifica pure la riforma del dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede (limitatamente alla posizione dell’appellante), che
vanno addebitati all’attrice, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa
indennità per ripetibili.
-
Ove un appello
diventi senza oggetto, come in concreto avviene per l’appello adesivo, la
ripartizione degli oneri processuali è disciplinata, per analogia, dall’art. 72
della procedura civile federale. Tale norma prevede che il tribunale statuisce
con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima
del verificarsi del motivo che termina la lite” (Rep. 1994 381). Il problema è
pertanto di valutare, in concreto, quale possibilità di buon esito avrebbe
avuto l’appello adesivo – a un primo esame – se il rigetto dell’azione di
collazione non fosse stato impugnato o fosse stato confermato da questa Camera
(I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B., consid. 15, pag. 10).
a) Nelle
sue osservazioni del 2 dicembre 1997 la convenuta chiedeva preliminarmente di
verificare la tempestività dell’ap-pello adesivo. Ora, l’appello principale è
stato intimato alle parti il 1° ottobre 1997 ed è giunto a destinazione il
giorno successivo. Come risulta dal timbro apposto sulla busta di spedizione,
il plico è stato consegnato alla posta il 22 ottobre 1997, ossia nel termine di
venti giorni previsto dall’art. 314 CPC. Il gravame, tempestivo, sarebbe dunque
stato verosimilmente ricevibile.
b) L’appellante
contestava anzitutto la porzione legittima riconosciutale dal primo giudice,
pari a 3/16 della successione (¾ della quota ereditaria
di ¼). Essa sosteneva che la vedova avrebbe dovuto essere esclusa dal computo
delle quote ereditarie, avendo di fatto rinunciato alla propria quota per agevolare
i suoi figli. Se non che, l’intenzione della vedova di non avvalersi dei suoi
diritti ereditari, oltre a non essere per nulla dimostrata, è irrilevante per
la determinazione della porzione legittima dell’attrice, dal momento che l’art.
471 CC prescrive un calcolo astratto, in funzione della quota ereditaria risultante
dai combinati disposti degli artt. 457 cpv. 2 e 462 n. 1 CC (Staehelin in: Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 3 ad art. 471 CC; Tuor in: Berner Kommentar, op. cit., n.
38 ad att. 470/471 CC). L’appello sarebbe dunque stato verosimilmente respinto
su questo punto.
c) L’appellante
criticava in seguito la reiezione da parte del Pretore della domanda di
ripetibili più estese giusta l’art. 152 CPC. Essa ha però omesso di quantificare
le sue pretese a tale titolo sia in prima sede sia in appello, disattendendo i
requisiti di forma previsti dagli art. 165 cpv. 2 lett. g e 309 cpv. 2 lett. e
CPC (v. Cocchi/Trezzini, op.
cit., n. 4 ad art. 165 CPC e n. 2 ad art. 309 CPC). Inoltre le ragioni addotte
dalla convenuta per opporsi all’azione di riduzione promossa nei suoi confronti
si sono rivelate non soltanto sostenibili ma finanche fondate, visto
l’accoglimento del suo appello. Ne discende che il gravame sarebbe stato
verosimilmente sprovvisto di buon diritto anche in materia di ripetibili.
d) Visto
quanto precede, con il suo appello l’attrice sarebbe risultata – a un esame di
mera verosimiglianza – interamente soccombente. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo vanno quindi posti a suo carico, con obbligo di rifondere
alla convenuta un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello principale è accolto e i dispositivi n. 3
e 4 della sentenza impugnata sono così riformati:
-
L’azione
di riduzione promossa contro __________ __________ è respinta. L’azio-ne di
riduzione è parzialmente accolta nei confronti di __________ __________, che
verserà a __________ __________ __________ fr. 92 868.75 con interessi al 5%
dal 22 luglio 1989.
-
La
tassa di giustizia di fr. 2500.– e l’altra metà delle spese, da anticipare
dall’attrice, restano a suo carico nella misura del 50%, mentre la rimanenza è
a carico di __________ __________. L’attrice rifonderà a __________ __________
fr. 2000.– per ripetibili.
II. Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
già
anticipati dell’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che
rifonderà all’appellante fr. 1’000.– per ripetibili.
III. L’appello adesivo è
dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
IV. Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________
fr. 800.– per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________ ____________________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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