AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.161
Data decisione, Autorità: 21.09.1999, ICCA
Incarto n.: 11.97.00161
Lugano 21 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa /__ __ (azione di collazione e di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 16 marzo 1990 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________), e __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 22 settembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 22 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la medesima sentenza;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1907) è deceduto a __________ il __________ __________ 1989, senza testamento, lasciando eredi la seconda moglie __________ nata __________ (1920), il figlio __________ __________ (1945) e la figlia __________ __________ nata __________ (1955). __________ __________ ha un’altra figlia, __________ __________ nata __________ (1942), __________ da una precedente unione. Con atto pubblico del 16 ottobre 1976 __________ __________ aveva disposto dei suoi beni immobiliari, donando al figlio __________ __________ le particelle n. __________, __________, __________e __________RFD di __________ e a __________ __________ le particelle n. __________e __________RFD dello stesso Comune.
B. Con petizione del 16 marzo 1990 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che fosse accertato l’obbligo per il fratello di collazionare i beni ricevuti come anticipo ereditario e che le fosse versato un importo da determinare nel corso di causa. In via subordinata essa ha postulato la riduzione delle predette liberalità nella misura in cui ledono la sua quota legittima e la condanna di ognuno dei convenuti al versamento di una somma da determinare, oltre al completo risarcimento del danno patito per comportamento processuale temerario dei convenuti. Nelle loro risposte del 26 aprile 1990 e del 9 luglio 1990 __________ __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione. In esito al secondo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni, __________ __________ rinunciando nondimeno a duplicare.
C. Esperita l’istruttoria, __________ __________ ha presentato un memoriale conclusivo del 20 marzo 1997 in cui ha confermato di opporsi alla petizione. Nel suo memoriale del 21 marzo 1997 __________ __________ ha ribadito le sue domande, quantificando in complessivi fr. 247 650.– la pretesa nei confronti di __________ __________ per titolo di collazione e in fr. complessivi 185 737.50, rispettivamente fr. 22 087.50, quanto preteso dal fratello e da __________ __________ per la riduzione delle donazioni lesive della sua legittima. __________ __________ non ha presentato conclusioni scritte, ma è comparso al dibattimento finale del 26 marzo 1997, riaffermando la propria opposizione.
D. Con sentenza del 24 luglio 1997 il Pretore ha respinto la domanda principale, mentre ha accolto parzialmente la richiesta subordinata e ha ridotto le donazioni del defunto lesive della legittima dell’attrice, imponendo a __________ __________ il versamento di fr. 92 868.75 e a __________ __________ quello di fr. 11 043.75. La tassa di giustizia relativa alla domanda principale, di fr. 2500.–, e metà delle spese sono state poste a carico dell’attrice, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 13 500.– per ripetibili. La tassa di giustizia relativa alla domanda subordinata, pure di fr. 2500.–, e l’altra metà delle spese sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 22 settembre 1997 nel quale chiede di respingere la petizione o quanto meno, in subordine, di accogliere l’azione di riduzione limitatamente a fr. 1232.80. __________ __________ ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un appello adesivo del 22 ottobre 1997 in cui chiede che il noto importo di fr. 11 043.75 a carico di __________ __________ sia aumentato a fr.
22 087.50 e che quest’ultima sia tenuta, per il suo comportamento processuale temerario, a risarcire all’attrice le spese di patrocinio non coperte dalle ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello adesivo. __________ __________ non ha formulato osservazioni né all’appello principale né a quello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
Il Pretore ha respinto la domanda di collazione avanzata dall’at-trice nei confronti del fratello, ritenendo che con le liberalità del 16 ottobre 1976 il disponente aveva manifestamente inteso favorire i convenuti, esonerandoli dall’obbligo di collazionare i beni ricevuti. L’appellante adduce che non vi sono prove sufficienti per concludere che il disponente volesse anteporre il figlio alla figlia, né l’atto di donazione contempla l’esonero dalla collazione, di modo che si è in presenza di una semplice norma di divisione. A suo avviso l’azione di collazione avrebbe dovuto quindi essere accolta e l‘azione di riduzione nei confronti della convenuta respinta.
È soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità (art. 626 cpv. 2 CC). Ispirata al principio della parità di trattamento, la legge presume che una donazione eseguita a titolo di anticipo ereditario non deve privilegiare un discendente rispetto agli altri eredi legittimi (Tuor/Picenoni in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 4 dell’introduzione agli art. 626 segg. CC e n. 1 ad art. 626 CC). Il disponente ha la facoltà di esonerare il beneficiario dall’obbligo di collazione, ma in tal caso deve prevederlo espressamente (art. 626 cpv. 2 CC; cfr. anche DTF 67 II 213 consid. 5; Forni/Piatti in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 19 ad art. 626 CC).
Pur costituendo una disposizione per causa di morte, la dispensa dalla collazione non soggiace ad alcuna esigenza di forma (SJ 1996 pag. 419 consid. 3b con riferimenti; DTF 68 II 80 consid. 1). Essa può avvenire sia al momento della donazione sia in seguito e può anche risultare, implicitamente, dal fatto che il disponente stabilisca un diverso modo d’imputazione del valore della liberalità (DTF 69 II 74 consid. 2; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 46 ad art. 626 CC). Né la dichiarazione deve essere fatta per forza al beneficiario; essa può essere diretta anche un coerede o finanche a un terzo (DTF 68 II 82 in alto). Deve invece, in ogni caso, essere espressa, l’art. 626 cpv. 2 CC escludendo una dispensa per semplici atti concludenti (DTF 118 II 286 consid. 3; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 45 ad art. 626 CC con richiami di dottrina e giurisprudenza).
Nella fattispecie l’atto pubblico del 16 ottobre 1976 con cui il defunto ha disposto dei propri beni immobili a favore dei convenuti (doc. 1) non contiene alcuna dispensa dalla collazione. Il notaio rogante ha riferito nella sua deposizione testimoniale che “non fu discusso del patrimonio successorio, in particolare del fatto che a una figlia non venisse dato niente. (...) Per prassi comunque so che comunico alle parti della possibilità di un’eventuale collazione della donazione nel termine di 5 anni, nel caso in cui il donante dovesse morire” (verbale di udienza del 28 ottobre 1994, pag. 1). Al momento della liberalità nulla induce a credere dunque che il donatore intendesse esonerare esplicitamente il figlio dall’obbligo di collazionare i beni immobili ricevuti nel 1976. Gli atti non consentono nemmeno di desumere che il disponente abbia manifestato tale intenzione in epoca successiva. Contrariamente all’opinione del Pretore, non si può dunque concludere, in assenza di una dichiarazione espressa del donante, che il figlio debba ritenersi esentato dall’obbligo di collazione.
Se le liberalità eccedono l’importo della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l’erede di cui si tratta, l’eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l’azione di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC). Anche in tale ipotesi l’esonero dalla collazione si limita, comunque sia, alle liberalità che eccedono l’importo della quota ereditaria. Nella fattispecie non si può seriamente contestare che il disponente, donando nel 1976 tutti i suoi beni al figlio e alla figlia della moglie, intendesse favorire uno dei suoi figli rispetto all’altra. Il convenuto è quindi obbligato a collazionare i beni ricevuti fino a concorrenza della sua quota ereditaria, che nella fattispecie, data la presenza della sorella e della vedova, è di un quarto (art. 462 n. 1 CC). E alla morte del donante, il 21 luglio 1989, il valore della successione ammontava a fr. 554’200.–, come ha accertato il perito giudiziario nel suo referto del 31 luglio 1995 tenendo conto delle donazioni avvenute nel 1976 (art. 537 cpv. 2 e 630 cpv. 1 CC).
Il convenuto non ha mai negato l’obbligo di collazione in sé, limitandosi a sostenere davanti al Pretore che la donazione sarebbe stata soggetta agli art. 626 segg. CC se il disponente fosse deceduto entro cinque anni dalla liberalità. Ciò non essendo avvenuto, “l’azione è ampiamente prescritta e non v’è più nulla da pretendere” (risposta del 9 luglio 1990, pag. 3, ad 4). Se non che, l’azione di collazione non si prescrive (DTF 45 II 5 consid. 2; Forni/Piatti, op. cit., n. 20 ad art. 626 CC con richiami; Tuor/ Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ª edizione, pag. 584). L’eccezione citata essendo priva di fondamento, il convenuto avrebbe dovuto collazionare fr. 138’550.–, ciò che avrebbe assicurato all’attrice la copertura della quota legittima di fr. 92’868.75, pari a 3/16 della successione (¾ di ¼: art. 471 n. 1 CC). E siccome l’azione di collazione era provvista di buon diritto, l’azione di riduzione promossa in via subordinata nei confronti dell’appellante doveva essere respinta. L’appello deve pertanto essere accolto e la sentenza del Pretore riformata nel senso che la convenuta nulla deve all’attrice.
II. Sull’appello adesivo
III. Sulle spese e le ripetibili
Gli oneri dell’appello principale sono posti a carico dell’attrice (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili. Visto l’esito del gravame, si giustifica pure la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede (limitatamente alla posizione dell’appellante), che vanno addebitati all’attrice, con obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili.
Ove un appello diventi senza oggetto, come in concreto avviene per l’appello adesivo, la ripartizione degli oneri processuali è disciplinata, per analogia, dall’art. 72 della procedura civile federale. Tale norma prevede che il tribunale statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (Rep. 1994 381). Il problema è pertanto di valutare, in concreto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l’appello adesivo – a un primo esame – se il rigetto dell’azione di collazione non fosse stato impugnato o fosse stato confermato da questa Camera (I CCA, sentenza del 27 luglio 1999 nella causa B., consid. 15, pag. 10).
a) Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 1997 la convenuta chiedeva preliminarmente di verificare la tempestività dell’ap-pello adesivo. Ora, l’appello principale è stato intimato alle parti il 1° ottobre 1997 ed è giunto a destinazione il giorno successivo. Come risulta dal timbro apposto sulla busta di spedizione, il plico è stato consegnato alla posta il 22 ottobre 1997, ossia nel termine di venti giorni previsto dall’art. 314 CPC. Il gravame, tempestivo, sarebbe dunque stato verosimilmente ricevibile.
b) L’appellante contestava anzitutto la porzione legittima riconosciutale dal primo giudice, pari a 3/16 della successione (¾ della quota ereditaria di ¼). Essa sosteneva che la vedova avrebbe dovuto essere esclusa dal computo delle quote ereditarie, avendo di fatto rinunciato alla propria quota per agevolare i suoi figli. Se non che, l’intenzione della vedova di non avvalersi dei suoi diritti ereditari, oltre a non essere per nulla dimostrata, è irrilevante per la determinazione della porzione legittima dell’attrice, dal momento che l’art. 471 CC prescrive un calcolo astratto, in funzione della quota ereditaria risultante dai combinati disposti degli artt. 457 cpv. 2 e 462 n. 1 CC (Staehelin in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, op. cit., n. 3 ad art. 471 CC; Tuor in: Berner Kommentar, op. cit., n. 38 ad att. 470/471 CC). L’appello sarebbe dunque stato verosimilmente respinto su questo punto.
c) L’appellante criticava in seguito la reiezione da parte del Pretore della domanda di ripetibili più estese giusta l’art. 152 CPC. Essa ha però omesso di quantificare le sue pretese a tale titolo sia in prima sede sia in appello, disattendendo i requisiti di forma previsti dagli art. 165 cpv. 2 lett. g e 309 cpv. 2 lett. e CPC (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 165 CPC e n. 2 ad art. 309 CPC). Inoltre le ragioni addotte dalla convenuta per opporsi all’azione di riduzione promossa nei suoi confronti si sono rivelate non soltanto sostenibili ma finanche fondate, visto l’accoglimento del suo appello. Ne discende che il gravame sarebbe stato verosimilmente sprovvisto di buon diritto anche in materia di ripetibili.
d) Visto quanto precede, con il suo appello l’attrice sarebbe risultata – a un esame di mera verosimiglianza – interamente soccombente. Gli oneri processuali dell’appello adesivo vanno quindi posti a suo carico, con obbligo di rifondere alla convenuta un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è accolto e i dispositivi n. 3 e 4 della sentenza impugnata sono così riformati:
L’azione di riduzione promossa contro __________ __________ è respinta. L’azio-ne di riduzione è parzialmente accolta nei confronti di __________ __________, che verserà a __________ __________ __________ fr. 92 868.75 con interessi al 5% dal 22 luglio 1989.
La tassa di giustizia di fr. 2500.– e l’altra metà delle spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico nella misura del 50%, mentre la rimanenza è a carico di __________ __________. L’attrice rifonderà a __________ __________ fr. 2000.– per ripetibili.
II. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
già anticipati dell’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 1’000.– per ripetibili.
III. L’appello adesivo è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 800.– per ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________ ____________________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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