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Numero d'incarto:
11.1997.164
Data decisione, Autorità:
27.11.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00069
11.97.00164
Lugano
27 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con petizione del 5 settembre 1994 da
, __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 aprile 1996
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 16
aprile 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se dev’essere accolto l’appello del 4 settembre 1996 presentato da __________
__________ contro il decreto emesso il 31 maggio 1996 dal medesimo Pretore;
Se dev’essere accolto l’appello del 22 settembre 1997 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 14 agosto 1997 dal medesimo Pretore;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1922) e __________ __________ (1938), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ il __________ __________ 1988. Dalla loro unione non sono nati
figli. I coniugi si sono conosciuti grazie a un’inserzione sul Corriere
__________ che __________ __________ aveva fatto pubblicare nel mese di
__________ 1985, qualche anno dopo il decesso della prima moglie. Il 17 marzo
1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 16 maggio
successivo.
B. A seguito delle
istanze presentate il 21 aprile e il 3 maggio 1994 da __________ __________,
rispettivamente il 26 aprile 1994 da __________ __________, con decreto
cautelare del 2 gennaio 1995 il Pretore ha – in particolare – assegnato
l’appartamento n. __________ dello stabile in via __________ __________ a
__________ alla moglie e il n. __________ al marito, ha vietato alla moglie di
usufruire dell’appartamento a __________, respingendo una richiesta di blocco
sui suddetti immobili, ha fissato un contributo alimentare per la moglie di fr.
5’215.– mensili, ha ordinato il blocco di una cassetta di sicurezza intestata
alla moglie presso __________ __________ __________ __________ a __________ e
ha ordinato lo sblocco delle relazioni bancarie n. __________e
__________intestate al marito presso __________ __________ __________
__________ e la __________ __________ di __________.
Un’istanza di misure
provvisionali presentata dalla moglie il 5 luglio 1995, intesa al blocco delle
relazioni bancarie n. __________presso __________ __________ __________
__________ a , n. __________ “ ” presso la __________
__________ __________ __________ di __________ e presso la Banca
__________ __________ __________ a __________ è stata respinta dal Pretore con
decreto del 16 aprile 1996. Insorta contro tale decreto con un appello del 29
aprile 1996, __________ __________ conclude perché il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di accogliere la sua istanza. Nelle sue osservazioni del
31 maggio 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello (inc.
..).
C. Nel frattempo, con
petizione del 5 settembre 1994 __________ __________ ha chiesto la pronuncia
del divorzio per colpa della moglie, l’accertamento della sua proprietà sul
patrimonio coniugale e sul contenuto della cassetta di sicurezza intestata alla
moglie presso __________ __________ __________ __________ di __________,
l’attribuzione dell’ap-partamento coniugale situato in via __________
__________ a __________, offrendo alla moglie un contributo di fr. 2’700.–
mensili. __________ __________ si è opposta, il 3 febbraio 1995 alla petizione
e in via riconvenzionale ha postulato la separazione, il versamento di un
contributo alimentare di fr. 10’385.– mensili (fr. 8’385.– mensili in via
subordinata), il pagamento di fr. 600’000.– in liquidazione del regime
matrimoniale, l’accertamento della sua proprietà sul contenuto della nota cassetta
di sicurezza a lei intestata presso __________ __________ __________ __________
di __________ e su diversi oggetti posti nell’appartamento di __________ e
l’assegnazione per la durata della separazione dell’appartamento coniugale. Nei
successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, il
marito opponendosi alla domanda riconvenzionale.
D. Durante
l’istruttoria, il 15 aprile 1996, __________ __________ ha presentato
un’istanza di restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di prova, alla
quale si è opposto il marito. Con decreto del 31 maggio 1996 il Pretore ha
respinta l’istanza, negando all’eventuale appello effetto sospensivo. Insorta
contro tale decreto con un appello del 4 settembre 1996, __________ __________
conclude perché il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la
sua istanza.
E. Ultimata
l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo dell’11 giugno 1997 __________
__________ ha riconfermato le proprie domande di giudizio, riducendo a fr.
2’600.– mensili l’offerta di contributo alimentare per la moglie. __________
__________ ha presentato anch’essa un memoriale conclusivo, dell’11 giugno
1997, in cui ha chiesto la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare di
fr. 10’385.– mensili, l’importo di fr. 2’250’000.– a titolo di indennità per
perdita di aspettative ereditarie, fr. 100’000.– per torto morale e fr.
600’000.– in liquidazione del regime dei beni, oltre l’accertamento della sua
proprietà sul contenuto della nota cassetta di sicurezza, su tutto il mobilio e
le suppellettili dell’appar-tamento in via __________ __________ a __________,
con obbligo per il marito di riconsegnarle tutti gli effetti personali
depositati nell’appar-tamento di __________. Il dibattimento finale si è tenuto
l’11 giugno 1997.
F. Statuendo il 14
agosto 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della
petizione, ha obbligato il marito a versare alla moglie un contributo di fr.
1’771.20 mensili, oltre l’importo di fr. 191’500.–, ha accertato la
comproprietà dei coniugi sull’arre-do dell’appartamento coniugale, ha
riconosciuto la proprietà esclusiva del marito sul contenuto della nota
cassetta di sicurezza intestata alla moglie, salvo alcuni oggetti di proprietà
di quest’ultima, ha respinto la pretesa della moglie per un importo in
liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla convenuta di liberare
l’appartamento coniugale di __________, con l’obbligo di versare al marito una
pigione di fr. 800.– per il periodo tra il passaggio in giudicato della
sentenza e lo sgombero effettivo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
1’500.–, sono state poste per un decimo a carico del attore e per nove decimi a
carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 7’500.– per
ripetibili. Il Pretore ha per contro respinto l’azione riconvenzionale. Le
spese della riconvenzione, con una tassa di giustizia di fr. 1’500.– sono
state poste a carico di __________ __________, tenuta a versare al marito fr.
8’000.– per ripetibili.
G. __________ __________
è insorta contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 nel
quale chiede la pronuncia del divorzio, un contributo alimentare di fr.
10’835.– mensili vita natural durante (fr. 5’385.– mensili, rispettivamente fr.
600’000.– in via subordinata), la somma di fr. 100’000.– a titolo di risarcimento
per torto morale, fr. 2’250’000.– per perdita di aspettative successorie, fr.
600’000.– in liquidazione del regime dei beni, il riconoscimento della sua
proprietà su tutti gli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza e
dell’arredamento dell’appartamento di __________, con obbligo per il marito di
restituirle tutti i suoi effetti personali depositati nell’appartamento di
__________. Il 25 settembre successivo __________ __________ ha comunicato di
mantenere anche l’appello presentato il 4 settembre 1996 contro il decreto
pretorile del 31 maggio 1995. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 1997
__________ __________ propone di respingere entrambi gli appelli e di
confermare le decisioni impugnate.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello in materia di
restituzione in intero
- Il Pretore ha
respinto l’istanza di restituzione in intero presentata dalla convenuta il 15
aprile 1996, ritenendo che la questione concernente __________ __________ era
irrilevante ai fini del giudizio. L’appellante mantiene la richiesta di
assunzione delle prove offerte non solo per dimostrare che l’attore e
l’interessata si sono resi colpevoli di falsa dichiarazione in giudizio e falsa
testimonianza, ma anche per mettere in altra luce la figura e la persona del
marito. Ora, a prescindere dal fatto che ci si potrebbe chiedere se l’appello
sia ricevibile, poiché la dichiarazione di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC) è
del 25 settembre 1997, mentre l’appello di merito è stato introdotto tre giorni
prima, come ha rilevato il Pretore le prove di cui è chiesta l’assunzione non
appaiono influenti per l’esito del processo (art. 138 CPC). Come si vedrà
oltre, la sola indole schiva, possessiva e introversa del marito non può essere
considerata una colpa, mentre la presunta relazione con __________ __________,
iniziata dopo la separazione dei coniugi, è – come risulterà in appresso –
estranea alla disunione (consid. 5c). L’appello si rivela pertanto destituito
di buon diritto.
II. Sull’appello di merito
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi la
continuazione dell’unione coniugale (art. 142 cpv. 1 CC). Che in concreto il
matrimonio sia definitivamente fallito è fuori di dubbio, nessuna
riconciliazione essendo intervenuta dal 1994 ed entrambi le parti aderendo al
principio del divorzio. Litigiosa è la responsabilità della disunione, che la
moglie addossa al marito, chiedendo il rigetto dell’azione principale e
l’accoglimento della sua riconvenzione. In realtà la questione di sapere se la
responsabilità del marito sia “preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 1 CC
è di poco rilievo, giacché in concreto lo scioglimento del matrimonio è postulato
da entrambe le parti. Decisivo è appurare se al marito sia imputabile una
rilevante violazione dei doveri coniugali che ha portato alla turbativa, e se,
per rapporto a tale colpa, la responsabilità della moglie appaia insignificante
o quanto meno lieve (ancorché causale), rispettivamente grave ma non causale
(art. 151 cpv. 1 CC).
-
Il Pretore, esclusa
una colpa del marito, ha considerato che il marito stesso, offrendo un
contributo alimentare sulla base dell’art. 152 CC, riteneva la moglie coniuge
innocente. Quanto alle accuse che la moglie muoveva al marito, egli le ha
ritenute non dimostrate, così come non poteva essere imputato all’attore l’avvio
della causa di divorzio, promossa a seguito di un alterco tra i coniugi durante
il quale la moglie ha minacciato il marito con un coltello. Infine egli ha
rilevato che, foss’anche intima la relazione del marito con __________
__________, tale relazione è posteriore all’insorgere della turbativa e al
fallimento del tentativo di conciliazione. Per finire il Pretore, riscontrata
la manifesta, grave, profonda e irreversibile turbativa, ha accolto la domanda
di divorzio presentata dal marito e ha negato alla moglie qualsiasi pretesa da
lei vantata sulla base dell’art. 151 CC.
-
Dopo una lunga
esposizione di fatti intesi a dimostrare la propria innocenza, l’appellante
rimprovera al marito di avere disatteso gli obblighi del matrimonio, segnatamente
di avere denotato scarsa amorevolezza e comprensione sin dalla celebrazione del
matrimonio. Essa riconosce la generosità materiale del coniuge, ma sostiene che
costui le ha fatto mancare quell’affetto che, come moglie esemplare, essa si
sarebbe attesa. Infine essa afferma che il marito avrebbe violato i suoi doveri
di fedeltà allacciando una relazione con __________ __________.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato
il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge
innocente, gli può essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di
riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). L’obbligo di corrispondere un’equa
indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del
coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante,
ma deve essere causale per la disunione (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 700 pag. 140; Hinderling/Steck, Das Schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina
e giurisprudenza Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità
della colpa influisce invece sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare
dell’indennità (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che va determinato in ogni modo a
termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/
Steck, op. cit., pag. 314 in alto).
-
Dal fascicolo
processuale non risulta a quando risalgono le difficoltà coniugali. L’attore ha
addotto che subito dopo il matrimonio sono insorti attriti (v. anche verbale
tentativo di conciliazione), prima a causa di un altro uomo, poi per le
continue e pressanti richieste pecuniarie di parenti brasiliani della moglie e
per la presenza di un amico brasiliano che frequentava la famiglia. La moglie
contesta ciò e asserisce che la turbativa è da ascrivere al coniuge, che senza
validi motivi ha cercato di allontanarla, addossandole ogni difetto.
a) Dall’istruttoria
è emerso che i coniugi litigavano frequentemente. Le cause dei dissapori erano
dovute, in parte, al fatto che il marito mal sopportava la presenza di ex amici
e parenti brasiliani della moglie (deposizioni dei cognati __________ e
__________ __________o). Certo, tra quest’ultima e tali __________ e __________
vi sarà anche stata semplice amicizia, ma in una persona schiva e introversa
come il marito tale comportamento disinvolto ha verosimilmente alimentato
sospetti, favorendo contrasti suscettibili di degenerare in litigi. Anche le
richieste economiche della moglie, la quale voleva che le fossero intestate le
proprietà immobiliari del marito, non sembrano affatto estranee agli alterchi
(deposizione __________ __________ e __________ __________). Simili motivi sono
stati per altro all’origine di un primo intervento dei rispettivi legali (doc.
E e F dell’inc. __________/__________conc.). Per finire i diverbi sono sfociati
in vie di fatto (deposizione __________ __________) e sono culminati
nell’episodio del 13 marzo 1994, in occasione del quale la moglie ha minacciato
il marito con un coltello (deposizione __________ e __________ __________). Ciò
ha indotto l’attore a presentare il 17 marzo successivo istanza per il
tentativo di conciliazione.
b) Dall’esterno,
nondimeno, la coppia appariva normale e tranquilla (deposizioni __________
__________, __________ __________, __________ __________ e padre __________),
nel senso che tra i coniugi non sembravano esserci tensioni né litigi
(deposizioni __________ __________, __________ __________, padre __________ e
dott. __________). I testimoni hanno descritto la moglie come una persona più
espansiva e più sociale del marito (), una donna allegra,
frizzante ed esuberante (), mentre il marito è stato
descritto come un uomo spento, apatico e che seguiva la moglie “come un
cagnolino” (), piuttosto chiuso (), di
difficile contatto (padre __________) e poco partecipe alle discussioni
(____________________o). La separazione dei coniugi è comunque stata una
sorpresa (deposizione __________ __________, __________ __________, dott.
__________). Sulla causa del dissesto matrimoniale i testimoni non sono stati
in grado di esprimersi (salvo i cognati __________ e __________ __________),
sicché i rimproveri rivolti dalla moglie al marito non trovano conferma.
c) L’attore
ha pacificamente un carattere schivo, introverso e possessivo. L’indole di una
persona è tuttavia, in linea di principio, un fattore congenito e oggettivo.
Diviene colpa solo ove scada nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la
persona non faccia quanto si potrebbe ragionevolmente pretendere da lei per
moderare tale intemperanze (Spühler/
Frei-Maurer, op. cit., n. 54 segg. e 64 ad art. 142 CC con richiami; DTF
116 II 15; Rep. 1992 pag. 240). Soggetti non più giovani sono notoriamente poco
capaci di modificare la loro natura e forti differenze di età fra i coniugi –
in concreto 16 anni – accentuano già dal profilo oggettivo le diversità di carattere
(Spühler/Frei-Maurer, op. cit.,
n. 56 e piuttosto n. 58 ad art. 142 CC). Nel caso in esame non consta che il
marito sia trasceso in eccessi né risulta che l’appellante si sia lamentata del
marito (deposizione __________ __________). Quanto all’indole schiva,
possessiva e introversa, essa non può considerarsi una colpa. Le circostanze in
cui gli sposi si sono conosciuti e il modo è stato celebrato il matrimonio –
per vero atipiche – denotano semmai come l’unione sia stata impostata su
fragili basi, ma non permettono di attribuire una colpa al marito. La presunta
relazione con __________ __________ evocata dalla moglie è cominciata – al
proposito non v’è dubbio – dopo la separazione dei coniugi ed è pertanto
estranea alla disunione. Ciò posto, non si può dire che il comportamento del
marito sia stato causale per il naufragio dell’unione. Mancano dunque i
presupposti per la concessione di prestazioni fondate sull’art. 151 cpv. 1 CC,
indipendentemente dal fatto che la moglie sia coniuge innocente. Su questo
punto l’appello si rivela sprovvisto di fondamento.
- L’appellante chiede
il versamento di fr. 2’250’000.– a titolo di aspettative ereditarie. Tali
aspettative vanno considerate però – soccorrendone le premesse – nel quadro
dell’art. 151 cpv. 1 CC (Lüchinger/Geiser
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZBG I, Basilea 1996, nota 17 ad
art. 151 CC con riferimenti). In concreto, visto quanto precede, esse non
entrano perciò in linea di conto.
Miglior sorte non ha
neppure la pretesa di riparazione morale. Se le circostanze che hanno
determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del
coniuge innocente, a quest’ultimo può essere aggiudicata invero un’indennità
pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Nella
fattispecie l’appellante, oltre a non spiegare in che cosa consisterebbe il grave
pregiudizio morale, neppure sostiene di avere patito tribolazioni di intensità
e gravità tali da non poter essere sopportate nelle circostanze del caso (Deschenaux/Tercier/ Werro, op. cit., n.
784), non bastando generiche sofferenze per le difficoltà venutesi a creare
dopo lo scioglimento del matrimonio. Per di più l’indennità per torto morale
può essere chiesta solo al coniuge colpevole, ciò che il marito non è.
- Ai fini dell’art.
152 CC il Pretore ha stabilito il fabbisogno della convenuta in fr. 3’542.40
(fr. 2’952.– più il 20%). L’appellante insiste perché il contributo sia aumentato
a fr. 10’385.– mensili per tenere conto di un canone di locazione di fr.
2’000.–, di fr. 100.– per l’acqua e altre spese accessorie e di un onere
fiscale di fr. 1’000.– mensili.
a) Per
quanto riguarda l’alloggio, giovi ricordare che l’art. 152 CC protegge il beneficiario
solo dall’indigenza, senza garantirgli il livello di vita avuto durante la comunione
domestica. Per calcolare la rendita deve essere inserito nel fabbisogno di ogni
coniuge l’onere di alloggio presumibile per persona sola (Spycher, Unterhaltungsleistungen bei
Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156). Sotto
questo profilo un canone di locazione di fr. 1’000.– mensili per una persona
sola a __________ assicura un alloggio dignitoso. Le spese per l’acqua, e gli
oneri domestici in genere, non rientrano, per invalsa giurisprudenza di questa
Camera, nel fabbisogno familiare, essendo già comprese nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5).
b) In
merito all’onere fiscale va premesso che il Pretore ha assegnato alla moglie
una pensione in parte sotto forma di rendita (fr. 1’771.20 mensili) e in parte
sotto forma di capitale (fr. 191’500.–). Contrariamente a quanto l’appellante
pretende, nel Cantone Ticino il versamento di un contributo alimentare
capitalizzato esclude il diritto alla deduzione e costituisce quindi
un’operazione fiscale neutra, nel senso che non si impone al beneficiario né si
deduce dal reddito del debitore (Pedroli,
Il divorzio tra diritto civile e diritto fiscale in: RDAT I/1998 pag. 498 n.
3.27 con riferimenti). Ciò posto, tenuto conto anche del fatto che solo gli
alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio sono imponibili (art.
22 lett. f LT e 23 lett. f LIDF), l’importo di fr. 250.– stabilito dal Pretore
resiste alla critica.
c) L’appello
su questo punto dovendo essere respinto, non occorre esaminare le altre censure
sul fabbisogno del marito, il quale non contesta la possibilità di far fronte
al pagamento del contributo per la moglie.
- L’appellante
rivendica fr. 600’000.– in liquidazione del regime dei beni, ripetendo che il
suo impegno per la ristrutturazione e la riattazione dell’appartamento a
__________ è andato al di là di quanto essa avrebbe dovuto fare, mentre
l’assidua assistenza prestata al marito con il conseguente miglioramento del
suo stato di salute ha contribuito ad aumentare il valore del patrimonio bancario
depositato in Svizzera.
Nel diritto ticinese lo
scioglimento del regime matrimoniale non è retto dal principio inquisitorio
(cfr. per altri Cantoni: Spühler/
Frei-Maurer, op. cit., n. 44 e 47 ad art. 158 CC). Non è dato di vedere
dunque in base a quale elemento oggettivo l’appellante fondi la pretesa di fr.
600’000.–. Il credito al quale un coniuge ha diritto per lo scioglimento del
regime matrimoniale corrisponde all’aumento, ossia alla differenza fra il
valore totale degli acquisti di un coniuge, inclusi i beni reintegrati, i
compensi e i debiti che gravano tali beni (art. 210 cpv. 1 CC). In concreto
l’appellante non ha dimostrato il valore delle rispettive masse patrimoniali,
limitandosi a sostenere l’esistenza di un generico aumento di valore. Quanto al
contributo prestato per la riattazione dell’appartamento di __________
(collaborazione con l’architetto nella scelta dei materiali, artigiani e
imprese), ciò non può essere assimilato alla fornitura di un servizio o un
lavoro tale da giustificare una partecipazione al plusvalore dell’art. 206 cpv.
1 CC (cfr. Deschenaux/Steinauer,
Le nouveau droit matrimonial, Berna 1987, pag. 340 con riferimenti). Per quanto
riguarda il miglioramento della salute del marito, infine, nessuna prova reca
la dimostrazione che esso sia in diretta relazione con l’aumento del di lui
patrimonio.
- Il Pretore ha negato
all’appellante la proprietà dei gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza
a lei intestata presso __________ __________ __________ __________ di
__________ poiché tali gioielli appartenevano al marito già prima del
matrimonio, essendo della sua prima moglie. L’appellante chiede che il contenuto
della cassetta sia riconosciuto di sua proprietà poiché il marito le avrebbe
donato tutti i gioielli, anche quelli appartenenti alla prima moglie.
Per l’art. 200 cpv. 1 CC
chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge
deve fornirne la prova. Secondo consolidata giurisprudenza, se il marito ha
dato alla moglie monili che non sono gioielli di famiglia, egli non ha il
diritto di ottenerne la restituzione, giacché gli stessi si presumono donati.
La donazione può risultare dalle circostanze, per esempio dal fatto che gli
oggetti non sono stati acquistati da un coniuge per un collocamento di capitali
ma sono destinati all’uso esclusivo dell’altro coniuge. Se queste due
condizioni sono adempiute, la presunzione deve essere, in assenza di elementi
giustificanti una conclusione diversa, che la consegna degli oggetti è avvenuta
a titolo di donazione e non a titolo di semplice comodato (DTF 85 II 70). In
concreto l’appellante ritiene che, sebbene i gioielli appartenessero alla prima
moglie dell’attore, questi non le ha mai limitato l’uso degli stessi (appello,
pag. 32). Ciò non basta per ritenere tuttavia che la volontà del marito fosse
quella di donare i gioielli medesimi. Per di più, sul consenso al trasferimento
degli oggetti da una cassetta di sicurezza all’altra le parti divergono
(interrogatori formali del 18 luglio 1994). La sentenza pretorile merita dunque
conferma anche su questo punto.
-
Per quanto riguarda
l’arredo dell’appartamento coniugale, l’appellante, pur ammettendo che la sua
proprietà non è dimostrata, non illustra le ragioni che dovrebbero confortare
la tesi contraria. Insufficientemente motivato, su questo punto l’appello è
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f combinato il cpv. 5 CPC). In difetto di
una domanda di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), la richiesta di lasciare
l’appartamento coniugale entro un anno dal passaggio in giudicato della
sentenza è anch’essa irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
L’appellante chiede
che l’ordine al marito di consegnarle i suoi effetti personali trovantisi
ancora nell’appartamento di __________ sia impartito con la comminatoria
dell’art. 292 CP, esclusa dal Pretore. Dal fascicolo processuale risulta però
che l’attore non si oppone alla restituzione di tali beni. Chiede soltanto di
avere un elenco degli oggetti e un preavviso per il loro ritiro (risposta
riconvenzionale, pag. 19; osservazioni, pag. 30). Non risultano elementi che
facciano realmente presumere un’eventuale resistenza dell’attore all’esecuzione
dell’ordine impartitogli dal primo giudice (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 285), la
richiesta dell’appellante deve essere respinta.
III. Sull’appello in materia
provvisionale (inc. ..__________)
- L’emanazione della
sentenza di merito rende senza oggetto la procedura cautelare, salvo per quanto
attiene al giudizio sulle spese e le ripetibili, motivato in appresso.
IV. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
dell’appello in materia di restituzione in intero e dell’appello di merito
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è commisurata
all’importanza del litigio e all’impegno che la trattazione del caso ha richiesto
all’autorità di ricorso. Per quel che è del decreto cautelare, tenuto conto del
fatto che la moglie postulava il blocco di vari conti bancari e l’ordine di non
disporre di altri beni senza rendere verosimile un serio ed attuale pericolo
per le sue pretese economiche ai sensi dell’art. 178 CC, il gravame, a un esame
meramente sommario, non avrebbe avuto migliori possibilità di successo. Spese e
ripetibili seguono quindi la medesima sorte (art. 72 della Procedura civile
federale per analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello in materia di
restituzione in intero è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
-
L’appello di merito è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’050.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2’500.– per
ripetibili.
-
L’appello in materia
provvisionale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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