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Numero d'incarto:
11.1997.167
Data decisione, Autorità:
02.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00167
Lugano
31 marzo 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 31 gennaio
1996 da
__________ __________ , __________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 agosto
1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
contestuale all’appello;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del
__________ __________ 1992, passata in giudicato, il Tribunale distrettuale di
Werdenberg (Bezirksgericht Werdenberg) ha pronunciato il divorzio tra
__________ __________ (1950) e __________ nata __________ (1942), omologando la
convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata. I punti 4 e 5 di tale
convenzione prevedevano che il marito avrebbe versato un contributo di fr.
700.– mensili per le figlie __________ (____________________1979) e __________
(____________________1980), rispettivamente di fr. 900.– mensili per la moglie
sull’arco di sei anni e di fr. 500.– in seguito, sulla base dell’art. 152 CC.
__________ __________ è padre anche di __________ (1990) e di __________
(1993).
B. Il 31 gennaio 1996
__________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di
sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. Nella sua risposta del 5 marzo
1996 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi atti
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale,
presentando memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande di
giudizio.
C. Statuendo il 22
agosto 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha
soppresso la pensione alimentare per la convenuta dal 1° febbraio 1995 al 31
dicembre 1998, ritenuto che nel caso in cui l’obbligo contributivo dell’attore
nei confronti di uno dei figli fosse cessato prima del 31 dicembre 1998 il
contributo litigioso sarebbe rinato; qualora ciò fosse avvenuto prima del 20
luglio 1998, l’attore avrebbe versato alla convenuta l’importo versato fino ad
allora per i figli, ma al massimo fr. 900.–. Non sono state prelevate spese né
tassa di giustizia. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________
è insorto contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 in cui
chiede che, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la pensione
alimentare a favore dell’ex moglie sia definitivamente soppressa. Nelle sue osservazioni
del 14 ottobre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e
insta anch’essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il documento prodotto per
la prima volta dall’appellante non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC
vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e il diritto
federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è
il caso in concreto
-
Il Pretore,
accertato che il reddito dell’attore era diminuito e gli oneri aumentati in
seguito alla nascita del figlio __________, ha sostanzialmente soppresso la pensione
alimentare per la convenuta fino al 31 dicembre 1998. Dopo di allora egli ha ritenuto
che l’attore fosse nuovamente in grado di erogare la pensione alimentare di fr.
500.– dopo la maggiore età della figlia __________, il cui contributo sarebbe decaduto.
-
L’art. 153 cpv. 2 CC
stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti
può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più
non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche
del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che
la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice:
decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole,
imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto
all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363; Rep. 1996 pag.
141). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole,
imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la
riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un
confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata
la sentenza di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale
dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti
incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler
in: Berner Kommentar, nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non
imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad
art. 153 CC; Rep. 1996 pag. 141).
-
L’appellante
sostiene che la pensione per l’ex moglie va definitivamente soppressa perché la
figlia Nadia, ancora agli studi, potrà chiedergli un contributo di mantenimento
anche dopo la maggiore età. Ora, l’art. 277 cpv. 2 CC stabilisce in effetti che
l’obbligo di mantenimento dei genitori può estendersi dopo la maggiore età del
figlio se quest’ultimo non ha ancora una formazione appropriata. Per
giurisprudenza il genitore deve poter conservare nondimeno, una volta dedotto
il contributo, il proprio fabbisogno minimo aumentato del 20% (DTF 118 II 97;
ZBJV 128 pag. 27; Forni, Die
Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen
Rechsprechung, in: ZBJV 132 pag. 441). Non sembra che nella fattispecie ciò sia
possibile. Sia come sia, il sostentamento dell’ex coniuge è preponderante rispetto
a quello di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 448 n. 08.31; SJZ 94/1998 pag.
392), di modo che l’appellante deve dapprima erogare la pensione alimentare
alla convenuta e solo in seguito contribuire eventualmente al mantenimento
delle figlie divenute maggiorenni. Al proposito l’appello è destinato pertanto
all’insuccesso.
-
L’appellante
sostiene di non essere in grado di versare la pensione alimentare poiché la sua
situazione finanziaria non è destinata a migliorare. Egli rileva inoltre che il
suo fabbisogno, fissato in fr. 3’035.– mensili dal primo giudice, deve essere aumentato
a fr. 4’278.– per tenere conto dei contributi versati ai figli __________ e
__________.
a) Il
Pretore, pur accertando una diminuzione del reddito rispetto al 1991 e 1992, ha
nondimeno imputato all’attore per il 1996 un guadagno di fr. 53’353.– derivante
dall’attività di __________ __________ (sentenza, pag. 7). Invano si cercherebbero
nell’appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Certo,
sulla base della testimonianza della propria contabile l’appellante fa valere
che tale guadagno è da ricondurre a una vendita eccezionale, irripetibile (rogatoria
__________), ma non pretende di avere fatto – e di fare – ragionevoli sforzi
per ricrearsi una situazione finanziaria equivalente, né l’attuale crisi
economica basta a dimostrare che all’appellante manchi la possibilità di
conseguire un reddito sufficiente a onorare i propri obblighi contributivi.
L’accertamento del Pretore su questo punto merita dunque conferma.
b) Contrariamente
a quanto asserisce l’appellante, il Pretore ha stabilito il suo fabbisogno,
già maggiorato del 20%, in fr. 1’835.–, non in fr. 3’035.– mensili (sentenza,
pag. 8). La posta per la locazione infatti non è stata riconosciuta poiché già
dedotta nel computo dell’utile netto, né l’appellante si confronta in qualche
modo con tale argomentazione o spiega perché essa andrebbe modificata. In tale
misura l’appello si rivela perciò irricevibile. Si aggiunga che i contributi
per i figli ammontano, come correttamente ha accertato il primo giudice, in fr.
2’643.– mensili, i quali sono già dedotti dalla disponibilità dell’attore (sentenza
pag. 7), sicché non vanno inseriti due volte nel fabbisogno. Gli adeguamenti
dei contributi per i figli __________ e __________ previsti dalle convenzioni
di mantenimento (doc. M e N) sono, per altro, compensati con la differenza tra
il contributo non più versato alla figlia __________ (fr. 700.–) e quello
destinato alla convenuta (fr. 500.–). Ciò posto, l’appello deve essere
respinto, l’appellante essendo in grado dopo il 1° gennaio 1999 di far fronte
al pagamento della pensione alimentare per l’ex moglie.
- Gli oneri
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la difficile
situazione finanziaria in cui versa l’appellante si rinuncia – in via
eccezionale – a prelevare spese. Destinata al rigetto è in ogni modo la
richiesta di assistenza giudiziaria da egli presentata già per il fatto che,
foss’anche dato il requisito dell’indigenza (art. 155 CPC), il caso in rassegna
difettava sin dall’inizio del requisito cumulativo della probabilità di esito
favorevole (art. 157 CPC). L’analoga richiesta introdotta dalla convenuta può
invece essere accolta poiché l’interessata adempie il requisito dell’indigenza
e la sua posizione processuale denotava sicura parvenza di buon diritto.
L’indennità alla patrocinatrice d’ufficio sarà commisurata, in ogni modo,
all’impegno che un avvocato diligente avrebbe profuso per trattare con
ragionevole speditezza una causa analoga.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
Non si prelevano tasse o
spese né si attribuiscono ripetibili.
-
La domanda di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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