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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.167
Data decisione, Autorità: 02.06.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00167
Lugano 31 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 31 gennaio 1996 da
__________ __________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 22 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 agosto 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con le osservazioni all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del __________ __________ 1992, passata in giudicato, il Tribunale distrettuale di Werdenberg (Bezirksgericht Werdenberg) ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1950) e __________ nata __________ (1942), omologando la convenzione sugli effetti accessori da loro stipulata. I punti 4 e 5 di tale convenzione prevedevano che il marito avrebbe versato un contributo di fr. 700.– mensili per le figlie __________ (____________________1979) e __________ (____________________1980), rispettivamente di fr. 900.– mensili per la moglie sull’arco di sei anni e di fr. 500.– in seguito, sulla base dell’art. 152 CC. __________ __________ è padre anche di __________ (1990) e di __________ (1993).
B. Il 31 gennaio 1996 __________ __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere la pensione dovuta all’ex moglie. Nella sua risposta del 5 marzo 1996 __________ __________ si è opposta alla petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale, presentando memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro domande di giudizio.
C. Statuendo il 22 agosto 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha soppresso la pensione alimentare per la convenuta dal 1° febbraio 1995 al 31 dicembre 1998, ritenuto che nel caso in cui l’obbligo contributivo dell’attore nei confronti di uno dei figli fosse cessato prima del 31 dicembre 1998 il contributo litigioso sarebbe rinato; qualora ciò fosse avvenuto prima del 20 luglio 1998, l’attore avrebbe versato alla convenuta l’importo versato fino ad allora per i figli, ma al massimo fr. 900.–. Non sono state prelevate spese né tassa di giustizia. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 22 settembre 1997 in cui chiede che, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, la pensione alimentare a favore dell’ex moglie sia definitivamente soppressa. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame e insta anch’essa per il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. Il documento prodotto per la prima volta dall’appellante non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è il caso in concreto
Il Pretore, accertato che il reddito dell’attore era diminuito e gli oneri aumentati in seguito alla nascita del figlio __________, ha sostanzialmente soppresso la pensione alimentare per la convenuta fino al 31 dicembre 1998. Dopo di allora egli ha ritenuto che l’attore fosse nuovamente in grado di erogare la pensione alimentare di fr. 500.– dopo la maggiore età della figlia __________, il cui contributo sarebbe decaduto.
L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondano all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per convenzione o per sentenza omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole, imprevisto e – secondo il normale andamento delle cose – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363; Rep. 1996 pag. 141). Il problema di sapere in che misura un mutamento ragguardevole, imprevisto e duraturo delle circostanze giustifichi la soppressione – o la riduzione – di una rendita è una questione di equità (Hinderling/Steck, Das Schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363). Il giudizio deve fondarsi, in ogni modo, su un confronto tra la situazione economica delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza di divorzio e la situazione che risulta dal fascicolo processuale dell’azione di modifica. L’onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombe a chi li invoca (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, nota 54 ad art. 153 CC), il diritto federale non imponendo l’applicazione del principio inquisitorio a tale riguardo (Bühler/Spühler, op. cit., nota 87 ad art. 153 CC; Rep. 1996 pag. 141).
L’appellante sostiene che la pensione per l’ex moglie va definitivamente soppressa perché la figlia Nadia, ancora agli studi, potrà chiedergli un contributo di mantenimento anche dopo la maggiore età. Ora, l’art. 277 cpv. 2 CC stabilisce in effetti che l’obbligo di mantenimento dei genitori può estendersi dopo la maggiore età del figlio se quest’ultimo non ha ancora una formazione appropriata. Per giurisprudenza il genitore deve poter conservare nondimeno, una volta dedotto il contributo, il proprio fabbisogno minimo aumentato del 20% (DTF 118 II 97; ZBJV 128 pag. 27; Forni, Die Unterhaltspflicht der Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechsprechung, in: ZBJV 132 pag. 441). Non sembra che nella fattispecie ciò sia possibile. Sia come sia, il sostentamento dell’ex coniuge è preponderante rispetto a quello di un figlio maggiorenne (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 448 n. 08.31; SJZ 94/1998 pag. 392), di modo che l’appellante deve dapprima erogare la pensione alimentare alla convenuta e solo in seguito contribuire eventualmente al mantenimento delle figlie divenute maggiorenni. Al proposito l’appello è destinato pertanto all’insuccesso.
L’appellante sostiene di non essere in grado di versare la pensione alimentare poiché la sua situazione finanziaria non è destinata a migliorare. Egli rileva inoltre che il suo fabbisogno, fissato in fr. 3’035.– mensili dal primo giudice, deve essere aumentato a fr. 4’278.– per tenere conto dei contributi versati ai figli __________ e __________.
a) Il Pretore, pur accertando una diminuzione del reddito rispetto al 1991 e 1992, ha nondimeno imputato all’attore per il 1996 un guadagno di fr. 53’353.– derivante dall’attività di __________ __________ (sentenza, pag. 7). Invano si cercherebbero nell’appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Certo, sulla base della testimonianza della propria contabile l’appellante fa valere che tale guadagno è da ricondurre a una vendita eccezionale, irripetibile (rogatoria __________), ma non pretende di avere fatto – e di fare – ragionevoli sforzi per ricrearsi una situazione finanziaria equivalente, né l’attuale crisi economica basta a dimostrare che all’appellante manchi la possibilità di conseguire un reddito sufficiente a onorare i propri obblighi contributivi. L’accertamento del Pretore su questo punto merita dunque conferma.
b) Contrariamente a quanto asserisce l’appellante, il Pretore ha stabilito il suo fabbisogno, già maggiorato del 20%, in fr. 1’835.–, non in fr. 3’035.– mensili (sentenza, pag. 8). La posta per la locazione infatti non è stata riconosciuta poiché già dedotta nel computo dell’utile netto, né l’appellante si confronta in qualche modo con tale argomentazione o spiega perché essa andrebbe modificata. In tale misura l’appello si rivela perciò irricevibile. Si aggiunga che i contributi per i figli ammontano, come correttamente ha accertato il primo giudice, in fr. 2’643.– mensili, i quali sono già dedotti dalla disponibilità dell’attore (sentenza pag. 7), sicché non vanno inseriti due volte nel fabbisogno. Gli adeguamenti dei contributi per i figli __________ e __________ previsti dalle convenzioni di mantenimento (doc. M e N) sono, per altro, compensati con la differenza tra il contributo non più versato alla figlia __________ (fr. 700.–) e quello destinato alla convenuta (fr. 500.–). Ciò posto, l’appello deve essere respinto, l’appellante essendo in grado dopo il 1° gennaio 1999 di far fronte al pagamento della pensione alimentare per l’ex moglie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Non si prelevano tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
Intimazione a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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