AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.168
Data decisione, Autorità: 18.06.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00168
Lugano 18 giugno 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (modifica di misure provvisionali in pendenza di causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 4 settembre 1996 da
__________, __________ (ora patrocinato dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dalla lic. iur. __________ __________, studio legale __________ __________i, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 19 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 10 settembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1955) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________ il ____________________ 1977. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1979) e __________ (____________________1985). I coniugi vivono separati dal settembre 1993: il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di sua proprietà a __________, la moglie si è trasferita con i figli in un appartamento a . __________ __________ lavora come __________ per l’agenzia generale della “ ” a __________; la moglie dal mese di marzo 1995 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per il negozio della __________ __________ __________ a __________. __________ è apprendista di __________, __________ è scolaro.
__________ B. Il tentativo di conciliazione richiesto dalla moglie il 22 settembre 1993 è decaduto infruttuoso l’8 ottobre seguente. Dopo vari procedimenti cautelari, con decreto del 7 febbraio 1996 il Pretore ha fissato dal 1° agosto 1995 un contributo mensile per la moglie di fr. 2’470.–, per __________ di fr. 1’200.– e per __________ di fr. 915.–, garantiti mediante trattenuta di stipendio dal datore di lavoro del marito. I contributi sono stati confermati da questa Camera con sentenza del 4 novembre 1996 (inc. ..__________).
C. Con istanza del 4 settembre 1996 __________ __________, facendo valere una riduzione del proprio stipendio e un aumento di quello della moglie, ha postulato la soppressione del contributo alimentare per quest’ultima e la riduzione a un importo imprecisato di quello per i figli. Alla discussione del 19 novembre 1996 __________ __________ si è opposta all’istanza, postulando anzi l’aumento a fr. 2’304.– mensili del contributo per sé, a fr. 1’325.– mensili di quello per __________ e a fr. 1’125.– mensili di quello per __________. Le parti hanno per altro concordato la revoca della trattenuta di stipendio del marito. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale dell’8 settembre 1997 __________ __________ ha concluso per la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1’219.50 mensili, lasciando invariato quello per i figli. __________ __________ ha ribadito le sue domande di giudizio.
D. Statuendo il 10 settembre 1997, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo alimentare mensile dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996 di fr. 1’935.– per la moglie, di fr. 1’325.– per __________ e di fr. 1’125.– per __________; dal 1° gennaio al 31 agosto 1997 di fr. 2’210.– per la moglie, invariati quelli per i figli e dal 1° settembre 1997 in poi di fr. 2’300.– per la moglie, di fr. 325.– per __________ (diventata maggiorenne) e di fr. 1’125.– per __________. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 19 settembre 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, dal 1° settembre 1997 il contributo a suo favore sia fissato in fr. 2’510.– mensili e quello per __________ in fr. 725.– men-sili o quanto meno, in via subordinata, che il contributo per sé sola sia fissato in fr. 2’710.– mensili. Nelle sue osservazioni dell’8 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha fissato, a decorrere dal 1° settembre 1997, un contributo alimentare di fr. 2’300.– mensili per la moglie, di fr. 325.– mensili per __________ e di fr. 1’125.– mensili per __________a. Egli ha limitato il contributo per la figlia a fr. 325.– mensili poiché questa, divenuta nel frattempo maggiorenne, doveva contribuire al proprio mantenimento, calcolato in fr. 1’325.– mensili, con l’intero suo reddito di apprendista di fr. 1’000.– mensili. Il primo giudice ha ritenuto inoltre, per evitare ogni obbligo di restituzione di contributi già versati, che una riduzione con effetto dalla data del compimento del 18°anno d’età della figlia (____________________1997) non si giustificava.
Secondo il nuovo art. 14 CC (modifica legislativa del 7 ottobre 1994) è maggiorenne chi ha compiuto il 18° anno d’età. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 1996 e non ha effetto retroattivo. Anzi, secondo l’art. 13c tit. fin. CC gli alimenti stabiliti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al compimento dei 20 anni (AJP 1/96 pag. 14). Tale disposizione transitoria riguarda tutti i contributi alimentari dovuti a figli minorenni, anche quelli stabiliti in virtù dell’art. 145 CC (I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 nella causa P. c. P., consid. 10). Lo scopo è di proteggere la buona fede del figlio nell’ottenimen-to del contributo fino al 20° anno d’età e di attribuire il ruolo di attori in un’eventuale procedura di modifica dei contributi alimentari ai genitori anziché al figlio (AJP cit., loc. cit.). Nella fattispecie la decorrenza dei contributi alimentari per Gloria, richiesti dalla madre già con istanza del 22 settembre 1993, è anteriore all’entrata in vigore della novella legislativa, di modo che le prestazioni in favore della figlia sono dovute – in linea di principio – fino al compimento del ventesimo anno d’età.
Nella fattispecie non sono contestati né il fabbisogno della figlia di fr. 1’325.– mensili né il reddito della medesima di fr. 1’000.– mensili. Controverso è l’ammontare della partecipazione di lei al proprio mantenimento. La questione non è tuttavia decisiva. Il padre, infatti, dopo avere chiesto il 4 settembre 1996 la riduzione del contributo per i figli a un importo imprecisato, alla discussione finale dell’8 settembre 1997 ha offerto per __________ un contributo di fr. 1’200.– mensili (domanda ad A, n. 1). Egli si è unicamente riservato di postulare la soppressione del contributo in futuro, quando la figlia – a formazione professionale ultimata – dal profilo economico diverrà autosufficiente (memoriale, ad 3.3). Stando così le cose, non vi sono ragioni per scostarsi dall’offerta dell’interessato a scapito della figlia, ancorché maggiorenne. Nella misura in cui l’appellante postula l’aumento del contributo alimentare per __________ a fr. 725.– mensili (a decorrere dal 1° settembre 1997), la richiesta merita quindi accoglimento.
Il Pretore ha considerato che, quand’anche dal 1° settembre 1997 spettassero alla moglie in teoria fr. 2’710.– mensili, si giustificava di contenere il contributo in fr. 2’300.– mensili, conformemente alla relativa domanda di giudizio (memoriale di risposta e domanda cautelare del 18 novembre 1996, pag. 8; conclusioni provvisionali della moglie, pag. 7). L’appellante contesta ciò e chiede che il contributo sia fissato in fr. 2’510.–, rilevando che il principio ne eat iudex ultra petita partium non imporrebbe al giudice il rispetto degli importi massimi delle singole pretese alimentari formulate, ma unicamente dell’importo complessivo richiesto. Nel caso in esame, quindi, ancorché essa avesse postulato un contributo per sé di fr. 2’304.– mensili, le dovrebbe essere riconosciuto un contributo di fr. 2’510.–, poiché l’importo totale riconosciuto per lei e i figli, di fr. 4’360.– (fr. 2’510.– per sé, fr. 725.– per __________ e fr. 1’125.– per __________) sarebbe inferiore alla pretesa complessiva avanzata in prima sede, di fr. 4’754.– (fr. 1’325.– per __________, fr. 1’125.– per __________ e fr. 2’304.– per sé).
a) Nelle cause di stato, compresi i procedimenti cautelari (art. 145 cpv. 2 CC), vige la massima dispositiva e il principio attitatorio. Il giudice interviene solo a richiesta delle parti e nei limiti delle singole domande formulate, riservate le questioni relative ai figli minorenni, per le quali vige invece la massima ufficiale illimitata (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, note 252 e 424 ad art. 145 CC; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2a edizione, § 54 n. 14; Honsell/Vogt/Geiser, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, vol. I, Basilea 1996, n. 32 ad art. 145 CC; Rep. 1987 pag. 195). Le parti sono vincolate dalle loro domande e incombe loro l’onere allegatorio e probatorio, né il giudice può sospingersi oltre le richieste o assegnare meno di quanto riconosciuto (art. 86 CPC; Guldener, op. cit., pag. 148; Hausheer/Spycher/Kocher, Handbuch des Unterhalts-rechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, art. 86 n. 1).
b) È vero che se l’azione tende al riconoscimento di diverse posizioni di un danno risultanti dalla medesima causa, il giudice è vincolato solo dall’ammontare complessivo fatto valere in giudizio (DTF 119 II 396; Poudret, COJ, Berna 1990, art. 63 n. 2.2.1; Sträuli/Messmer, op. cit. art. 54 n. 7). Ma ciò non è il caso nella fattispecie, ove il litigio verte su provvedimenti cautelari nell’ambito di una causa di divorzio (in concreto: fissazione di un contributo alimentare per moglie e figli). Intanto, sebbene il genitore sia il rappresentante legale del figlio, occorre fissare un contributo separato per ciascuno di loro. Inoltre tali provvedimenti sono per loro natura indipendenti l’uno dall’altro e si fondano su presupposti diversi (art. 163 e 276 CC). Infine il fabbisogno del figlio riguarda il figlio stesso e non il genitore, di modo che va considerato come una posta autonoma nel calcolo dei fabbisogni familiari. Ne consegue che a giusta ragione il Pretore ha limitato il contributo per la moglie all’importo da lei richiesto di fr. 2’300.– mensili. Su questo punto l’appello è quindi infondato e il decreto impugnato va confermato.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996:
fr. 1’935.– per la moglie,
fr. 1’325.– per __________,
fr. 1’125.– per __________;
dal 1° gennaio al 31 agosto 1997:
fr. 2’210.– per la moglie,
fr. 1’325.– per __________,
fr. 1’125.– per __________;
dal 1° settembre 1997
fr. 2’300.– per la moglie,
fr. 725.– per __________,
fr. 1’125.– per __________.
(invariato)
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a:
– lic. iur. __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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