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Numero d'incarto:
11.1997.169
Data decisione, Autorità:
04.05.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00169
Lugano
4 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 18 marzo 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 22
settembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 agosto
1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1944) e __________ __________ (1949) si sono sposati a
l- il ____________________ 1976. Dal matrimonio non sono
nati figli. Dal 1976 al 1993 i coniugi hanno gestito in comune l’“__________
__________ ” a __________ __________ __________, posta in uno stabile di
proprietà del marito. Questi si occupava della cucina mentre la moglie delle
altre incombenze dell’esercizio pubblico. I coniugi vivono separati dal mese di
giugno 1993, quando __________ __________ si è trasferito oltre Gottardo. Il 13
luglio 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, fallito il 6 settembre
successivo.
B. Con petizione del 18
marzo 1994 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio,
rinunciando a contributi alimentari ma rivendicando fr. 161’700.– in liquidazione
del regime dei beni. Il 9 dicembre 1994 __________ __________ si è opposto alla
petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, il
versamento di fr. 50’000.– in liquidazione del regime dei beni, la
corresponsione di fr. 225’000.– per risarcimento danni e fr. 25’000.– a titolo
di torto morale. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro
domande. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno presentato il rispettivo
memoriale conclusivo. L’attrice ha ridotto a fr. 127’205.50 la pretesa in liquidazione
del regime dei beni, mentre il marito ha postulato il versamento di fr.
13’000.– come conguaglio per il maggior valore di un immobile attribuito alla
moglie, fr. 8’708.70 quale partecipazione per metà del passivo di un conto
bancario, fr. 4’543.10 in divisione di un altro conto bancario, fr. 6’911.90
per fatture e oneri fiscali da lui pagati, oltre il riconoscimento, in ragione
di metà ciascuno e a determinate condizioni, del valore di riscatto di due
polizze assicurative. Il dibattimento finale si è svolto il 22 maggio 1997.
C. Statuendo il 3
novembre 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della
domanda riconvenzionale, ha obbligato __________ __________ a versare alla
moglie l’importo di fr. 86’716.20 in liquidazione del regime dei beni e ha
respinto le altre domande del convenuto. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e
le spese di fr. 8076.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro la sentenza
predetta __________ __________ è insorto il 22 settembre 1997 con un appello
nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, di obbligare la moglie a
rifondergli un conguaglio di fr. 13’000.– per il maggior valore di un immobile
a lei attribuito, fr. 8’708.70 quale partecipazione per metà del passivo di un
conto bancario, fr. 4’543.10 in divisione di un altro conto bancario, fr.
6’911.90 per fatture e oneri fiscali da lui pagati e il riconoscimento, in
ragione di metà ciascuno e a determinate condizioni, del valore di riscatto di
due polizze assicurative. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 1997 __________
__________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del giudizio
del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’attrice propone di
dichiarare irricevibile il ricorso per carenza di requisiti formali. Ora,
l’atto di appello deve contenere la chiara e precisa indicazione delle domande,
come pure i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett.
e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il gravame è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC).
In concreto l’appellante chiede nelle motivazioni il versamento di
fr. 225’000.– a titolo di
risarcimento del danno, apparentemente sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC
(appello, pag. 8), e una somma indeterminata per torto morale, ma senza
presentare al riguardo precise richieste di giudizio. Inoltre il Pretore ha
respinto le pretese pecuniarie del marito (dispositivo n. 3, secondo paragrafo)
e l’interessato chiede finanche di lasciare invariato il paragrafo del medesimo
dispositivo che riguarda la reiezione di tali pretese (appello, pag. 3, ottavo
paragrafo della domanda 3). In circostanze siffatte l’appello, su questi punti,
deve essere dichiarato irricevibile. L’appello è infine totalmente carente
sotto il profilo della motivazione per quel che concerne le richieste dei paragrafi
da 2 a 7 della domanda n. 3. In tali circostanze l’appello risulta ammissibile,
in definitiva, solo per quel che riguarda il valore degli immobili.
- Il Pretore,
basandosi sulle perizie __________ e __________, ha fissato in fr. 513’000.– il
valore della particella n. __________RFD di __________, proprietà del marito. A
tale valore egli ha aggiunto un credito verso gli acquisti del marito di fr.
4’800.–, corrispondente alla somma da questi messa a disposizione per comperare
l’immobile, e ha dedotto il valore dell’ipoteca gravante lo stesso (fr.
170’000.–), così come il debito verso i beni propri della moglie (fr. 15’200.–)
e il debito verso i beni propri del marito (fr. 4’800.–). Il primo giudice ha
rilevato che, da un lato, le risultanze della perizia __________ si fondano
sulla situazione effettiva dell’esercizio pubblico, dall’altro quelle del
perito __________ considerano il costo del rifacimento degli impianti sanitari
e dei riscaldamenti. L’appellante contesta tale opinione e ribadisce che la
perizia __________, relativa all’avviamento del locale, non è attendibile poiché
non tiene conto della situazione reale dell’esercizio pubblico e chiede inoltre
che si deduca dal valore dello stabile fr. 130’000.– per lavori di sostituzione
degli impianti.
a) Per
quel che riguarda la perizia __________, a prescindere dal fatto che
l’appellante si limita a ripetere quanto già esposto nel memoriale conclusivo
senza confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, va rilevato che la
convinzione personale dell’appellante non è oggettivamente sufficiente per
sconfessare le valutazioni del perito. Né il ricorrente dimostra che il referto
sia inconcludente; anzi, per determinare il valore di avviamento dell’esercizio
pubblico il perito si è basato proprio sui risultati delle gestioni __________
e __________ (attuale gerente). Il fatto che l’attuale gestione sia in perdita
è già stato considerato, tant’è che il perito ha mediato i valori delle due
gestioni (perizia, pag. 14 seg.), con il risultato di ottenere un dato finanche
favorevole per l’appellante.
b) Per
quel che concerne il referto __________, l’appellante ancora una volta
omette di confrontarsi con le argomentazioni del Pretore. Comunque sia, il
perito ha già valutato nel suo apprezzamento il grado di manutenzione
dell’immobile, precisando che il costo per la sostituzione degli impianti è
stato integrato nel valore complessivo della costruzione e fa parte di quelle
porzioni di minor valore o deprezzamento dell’immobile (complemento peritale
del 20 giugno 1996, pag. 3). Le convinzioni personali dell’appellante non
bastano, una volta di più, per smentire il perito. Ne segue che l’appello, infondato
in ogni suo punto, è destinato all’insuccesso.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di
giustizia, ridotta per rapporto a quanto dispone l’art. 24 lett. a LTG, tiene
conto della circostanza che l’appello si rivela parzialmente irricevibile.
L’appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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