AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.175
Data decisione, Autorità: 20.10.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00175
Lugano, 20 ottobre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di rivendicazione e di risarcimento danni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 17 febbraio 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 24 settembre 1997 con cui il Pretore ha ingiunto alla convenuta di restituire all’attore la particella n. __________RFP di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
24 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ e __________ __________ hanno pattuito il
18 giugno 1996, con un documento denominato Kaufvereinbarung steso in semplice forma scritta, di permutare la particella n. __________RFP di __________ (abitazione e terreno annesso, 4741 m²), proprietà del primo, con la quota di comproprietà (“appartamen-to padronale”) detenuta dalla seconda sulla particella n. __________ RFP di __________. A conguaglio dell’operazione __________ __________ avrebbe ripreso l’onere ipotecario gravante il fondo di __________ (fr. 395 000.–) e avrebbe versato a __________ __________ la somma di fr. 50 000.– in contanti. Le spese per la rogazione del futuro atto notarile sarebbero state assunte delle parti in ragione di metà ciascuno. __________ __________ e __________ __________ hanno preso immediato possesso degli immobili.
__________ __________ ha corrisposto a __________ __________ la somma di fr. 50 000.–, ma non ha ripreso l’onere ipotecario. Diffidata il 18 settembre e il 2 ottobre 1996 a rispettare l’impegno (con l’avvertenza che in caso contrario sarebbe stata invocata la nullità della convenzione per vizio di forma), essa ha riconosciuto il 4 ottobre 1996 la nullità formale dell’accordo, ma si è rifiutata di riconsegnare il fondo finché non le fosse stato rimborsato l’importo di fr. 50 000.–, preannunciando anche richieste di risarcimento e per migliorie apportate allo stabile. __________ __________ si è opposto a ogni versamento, dichiarando di conservare la somma in garanzia dei danni occasionatigli.
B. Il 17 febbraio 1997 __________ __________ ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendo che __________ __________ fosse tenuta a riconsegnargli – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – la particella n. __________RFP di __________ e a versargli fr. 50 000.– con interessi a titolo di risarcimento danni. In via cautelare egli ha instato perché il fondo gli fosse restituito subito, perché fossero ispezionati i luoghi e perché fosse ingiunto alla convenuta di astenersi da ogni manomissione. Con decreto emanato inaudita parte il 27 marzo 1997 il Pretore ha ordinato a __________ __________ di astenersi da ogni intervento suscettibile di modificare lo stato dei luoghi e ha ordinato una perizia sulle condizioni della particella, citando le parti all’udienza del 10 aprile 1997 per la discussione cautelare.
Nella sua risposta del 28 marzo 1997 __________ __________ ha postulato il rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha concluso per l’iscrizione a suo nome della particella n. __________, per il versamento fr. 250 000.– “quale corrispettivo in denaro a seguito della permuta” o – in subordine – per la retrocessione dell’ap-partamento padronale a __________ e il versamento di fr. 73 124.25 con interessi. In via cautelare essa ha chiesto che la proprietà di __________ le fosse immediatamente riconsegnata e che sulla particella n. __________ fosse annotata una restrizione della facoltà di disporre. Il Pretore ha confermato la citazione all’udienza del
10 aprile 1997 per il contraddittorio sull’assetto cautelare.
C. All’udienza del 10 aprile 1997 ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista, opponendosi alle pretese dell’altra. __________ __________ ha chiesto in ogni modo che, qualora fosse stata decretata una restrizione della facoltà di disporre sulla sua particella n. __________, __________ __________ fosse tenuta a prestare una cauzione di fr. 80 000.–. L’interessata ha contestato ogni obbligo in tal senso.
Con decreto del 24 settembre 1997 il Pretore ha accolto l’istan-za cautelare di __________ __________, ha ingiunto a __________ __________ di riconsegnare – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – la particella n. __________RFP di __________ entro 15 giorni, astenendosi da ogni ulteriore manomissione, e ha posto la tassa di giustizia di fr. 750.– con le spese a carico della medesima, tenuta di rifondere all’attore fr. 600.– per ripetibili. Anche la richiesta cautelare della convenuta è stata parzialmente accolta, nel senso che __________ __________ è stato diffidato – sotto comminatoria dell’art. 292 CP – a riconsegnare a __________ __________ l’ap-partamento padronale di __________ entro 15 giorni. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto pretorile __________ __________ è insorta con un appello del 3 ottobre 1997 nel quale chiede che – conferito al ricorso effetto sospensivo – l’istanza cautelare dell’attore sia respinta e che sia accolta appieno la sua propria istanza cautelare, intesa a ottenere una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. __________RFP di __________.
L’appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rilevato anzitutto che non solo le permute e le compravendite (cui rinvia l’art. 237 CO), ma anche i relativi contratti preliminari, i patti di prelazione, le promesse di vendita o di ricupera devono essere rogati con atto pubblico (art. 216 cpv. 2 CO), il mancato rispetto della forma comportando la nullità del negozio giuridico (art. 11 cpv. 2 CO). La parte che si prevale di tale nullità non commette abuso, a meno che essa medesima abbia provocato dolosamente il vizio di forma o intenda sottrarsi a obblighi di garanzia oppure che entrambe le parti abbiano già adempiuto il contratto (Rep. 1992 pag. 266 con richiami). Non ravvisandosi estremi del genere, in concreto risultava fondata l’istanza cautelare dell’attore, ma anche quella della convenuta nella misura in cui quest’ultima postulava la retrocessione del proprio immobile.
L’appellante rimprovera alla controparte di trascendere nell’abu-so e sostiene che in realtà il Pretore ha anticipato la decisione di merito con un giudizio di mera verosimiglianza. Soggiunge che nella fattispecie i requisiti dell’art. 376 CPC non sono dati, non riscontrandosi né urgenza né rischio di considerevole pregiudizio. Quanto alla restrizione della facoltà di disporre prospettata sul fondo dell’attore, essa si giustificherebbe per l’incombente pericolo di alienazione dell’immobile.
L’art. 376 cpv. 1 CPC stabilisce che il giudice ordina su istanza di parte, anche prima dell’introduzione dell’azione, provvedimenti cautelari idonei quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. L’emanazione di misure siffatte presuppone così la verosimiglianza di un notevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell’azione di merito (Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con rinvii), la misura richiesta dovendosi per altro mantenere in un rapporto ragionevole tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83 segg. con riferimenti; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Recht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.).
Nel caso specifico ci si potrebbe domandare se l’occupazione della particella n. __________RFP di __________ da parte della convenuta sia effettivamente suscettibile di cagionare all’attore un danno grave e difficilmente riparabile, al quale si giustifichi di porre rimedio con una misura d’urgenza. Sia come sia, il diritto federale non scritto obbliga i Cantoni a disporre una protezione provvisoria che – indipendentemente dalla regolamentazione interna – garantisca la salvaguardia di pretese legittime, protezione che può consistere anche, dandosene i presupposti, nell’esecuzione anticipata della sentenza richiesta (Pelet, op. cit., pag. 88 a metà e 89 in alto, con riferimenti). In concreto non vi è dubbio – e la stessa convenuta riconosce – che la pattuizione del 18 giugno 1996 è radicalmente nulla e di nessun effetto. Nel memoriale di risposta essa ha affermato bensì di essere stata indotta a firmare il documento dall’attore, ma non pretende che l’attore abbia dolosamente cagionato il vizio di forma per poi prevalersene o per trarre profitto da tale carenza, né che egli abbia mirato al vizio di forma per sottrarsi a obblighi di garanzia (Rep. 1992 pag. 266). Certo, essa ha sostenuto che il contratto è stato adempiuto da entrambe le parti. Non risulta però che essa abbia assunto il carico ipotecario gravante la particella n. __________ (doc. B e C). Mal si capisce quindi come possa considerare bilateralmente adempiuto l’accordo.
La restituzione anticipata dello stabile costituisce senz’altro una misura incisiva e per certi aspetti eccezionale, nel senso che, costituendo tale provvedimento un’esecuzione previa del giudizio richiesto, essa va riservata ai casi in cui appaia giustificata già a un primo esame. Nel memoriale di risposta e in quello di duplica la convenuta ha imputato malafede all’attore anche per averla asseritamente ingannata sul reale valore della particella n. __________, per il fatto di trattenere egli indebitamente la nota somma di fr. 50 000.– e per avere essa apportato ragguardevoli migliorie allo stabile. Argomenti siffatti potranno fors’anche confortare pretese di risarcimento, ma non sono lontanamente idonei a suffragare un abuso di diritto nel senso dell’art. 2 cpv. 2 CC. Del resto, fosse pur stata raggirata, l’appellante non acquisirebbe per ciò soltanto il diritto di occupare l’immobile oggetto di una pattuizione nulla. Quanto alla somma di fr. 50 000.–, si evince dal fascicolo processuale che l’attore era pronto a garantirne la restituzione (doc. Q confrontato con il doc. S). Le migliorie allo stabile, infine, sono state unilateralmente decise dall’appellante prima ancora di avere assunto il carico ipotecario gravante il fondo, cioè prima di avere adempiuto il contratto. Tutto ciò non giustifica, già a prima vista, di lasciare l’appellante in possesso della particella n. __________di __________. A condizione – con ogni evidenza – che l’appellante si veda restituire l’appartamento padronale di __________, come ha disposto il Pretore.
Si aggiunga che la vicendevole restituzione degli immobili, sebbene costituisca una soluzione estrema, si giustifica in concreto anche per l’impossibilità, da parte dell’attore, di ottenere in altro modo la liberazione della particella n. __________, occupata già a un sommario esame senza diritto. Il procedimento di sfratto è riservato invero alle ipotesi di locazione, affitto o comodato, non di permuta (art. 506 CPC). Per quanto concerne l’azione di reintegra, essa non consente di ottenere la liberazione – tanto meno in via cautelare – di immobili di cui si è volontariamente ceduto il possesso (I CCA, sentenza del 4 ottobre1994 nella causa __________ __________. __________; del 27 febbraio 1996 nella causa __________ __________ c. __________ ). Si assoggettasse strettamente l’espulsione della persona che abita senza alcun diritto un immobile alle condizioni dell’art. 376 cpv. 1 CPC, la misura sarebbe conseguibile solo rendendo verosimile l’urgenza della domanda e la verosimiglianza di un danno difficilmente riparabile. Ciò non sarebbe compatibile con il diritto federale, che esige un’efficace protezione provvisoria del proprietario. È vero che nella fattispecie il Pretore non si è limitato a decretare l’espulsione della convenuta, ma ha imposto anche la riconsegna dell’immobile all’attore, ciò che potrebbe far sorgere qualche perplessità sull’adeguatezza del provvedimento. Se non che, la stessa appellante rifiuta di depositare le chiavi dello stabile; non solo: essa si oppone anche al deposito delle chiavi dell’appartamento padronale a __________ da parte dell’attore (inc. ..). La questione non merita perciò ulteriore disamina.
L’obbligo di restituire la particella n. __________resistendo alla critica, non vi è alcuna ragione di decretare restrizioni della facoltà di disporre sul fondo. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili all’attore, cui il ricorso non è nemmeno stato notificato.
L’emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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