AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.176
Data decisione, Autorità:
20.10.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00176
Lugano,
20 ottobre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente per statuire
nella causa ..__________ (offerta di deposito) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 3 luglio
1997 da
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,
(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 ottobre 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 settembre
1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 18 giugno 1996 __________
__________ e __________ __________ hanno pattuito in forma semplice la permuta
della particella n. __________RFP di __________, proprietà del primo, con la
quota di comproprietà detenuta dalla seconda sulla particella n. __________RFP
di __________, prevedendo di far rogare l’atto pubblico in tempi successivi;
che gli interessati hanno
preso immediato possesso degli immobili;
che il 17 febbraio 1997
__________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, prevalendosi della nullità della
permuta ed esigendo la restituzione della particella n. __________RFP di
__________ oltre il pagamento di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento danni;
che la convenuta si è
opposta all’azione e in via riconvenzionale ha postulato l’iscrizione della
particella a suo nome, come pure il pagamento di fr. 250 000.– “quale
corrispettivo in denaro a seguito della permuta”, subordinatamente la retrocessione
della sua quota di comproprietà sulla particella n. __________RFP di __________
e il pagamento di fr. 73 124.25;
che il 3 luglio 1997
__________ __________ ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a depositare
le chiavi del noto appartamento padronale;
che all’udienza del 14
luglio 1997 la convenuta ha proposto di respingere l’istanza di deposito;
che con decreto del 24
settembre 1997 il Pretore ha accolto la domanda e ha autorizzato l’attore a
depositare le chiavi in Pretura, ponendo le spese processuali con una tassa di
giustizia di
fr. 400.– a carico di
__________ __________, tenuta a rifondere all’ istante fr. 500.– per
ripetibili;
che contro tale decreto
__________ __________ ha introdotto un appello del 3 ottobre 1997 nel quale
conclude per il rigetto dell’ istanza e la conseguente riforma del decreto
pretorile, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso;
che l’appello non è stato
notificato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che il deposito di
denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va chiesto al
giudice competente per l’azione di merito nella forma dei provvedimenti
cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC);
che secondo giurisprudenza
il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è semplicemente quello di
indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167, ripreso in RSJ 59/1963 pag.
58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276 a metà), mentre altre procedure cantonali
impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella sua verosimiglianza,
anche la legittimità della richiesta di deposito (per esempio il diritto glaronese:
DTF 105 II 276 in basso; Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 52 nel
mezzo);
che ci si può domandare se
la prassi ticinese appena accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC –
analogo all’art. 481 vCPC – stabilendo a chiare lettere che “il debitore è
liberato dal giorno del deposito se il decreto non è contestato o se il giudice
pronuncia la validità dell’offerta di deposito”;
che, comunque sia,
l’interrogativo può rimanere aperto, il decreto impugnato resistendo alla
critica quand’anche al Pretore incombesse non solo di indicare il luogo del
deposito, ma anche di verificare pregiudizialmente – a un sommario esame – la legittimità
del deposito stesso;
che in concreto la
pattuizione stipulata dalle parti il 18 giugno 1996 è – come la convenuta
stessa riconosce – nulla e di nessun effetto per vizio di forma (art. 11 cpv. 2
CO);
che quindi l’attore,
diffidata senza esito la convenuta a riprendere la quota di comproprietà sulla
paricella n. __________RFP di __________, era abilitato a “depositare la cosa
dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua
obbligazione” (art. 92 cpv. 1 CO);
che l’appellante
rimprovera all’attore di trascendere nell’abuso di diritto, ma non rende
lontanamente verosimili estremi del genere (Rep. 1992 pag. 266);
che nella misura in cui
l’appellante sostiene di non essere in mora nonostante l’esplicita
interpellazione della controparte (doc. B) e la litispendenza dell’azione di
rivendicazione, l’appello rasenta la temerarietà;
che invero mal si capisce
perché l’autorizzazione al deposito dovrebbe essere preceduta da un sopralluogo
o da una perizia a futura memoria, nemmeno l’appellante tentando una spiegazione
al riguardo;
che, ciò posto, l’appello
si rivela già di primo acchito senza alcuna consistenza;
che l’emanazione del
giudizio odierno rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di
attribuire ripetibili all’attore, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster