AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.180
Data decisione, Autorità:
22.12.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00180
Lugano
22 dicembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza del 2 maggio 1995 da
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 13 ottobre 1997 presentato
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° ottobre 1997 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno-Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ è proprietaria dei fondi n. __________ e __________RFD di
__________, gravati a favore della particella n. __________del medesimo comune,
attualmente proprietà di __________ __________, di una servitù prediale del
seguente tenore: “D. passo a carico part. – (limitato ai
sub. A–b) __________”. All’epoca della costituzione della servitù, iscritta a
registro fondiario il 3 settembre 1928, la particella n. __________ misurava
238 m2. La sua superficie, in seguito ad acquisti di terreno, è ora
di 974 m2.
Nel 1994/95 __________
__________ ha demolito la casa unifamiliare che sorgeva sul subalterno A del
fondo n. __________e ha edificato una palazzina di otto appartamenti. Egli ha
costituito sul suo fondo una comproprietà per piani (fogli n.
–), di cui alcune quote sono rimaste di sua proprietà, mentre
altre sono state cedute ad __________ __________. Nell’aprile 1995 __________
__________ ha posato una sbarra metallica e un arbusto sul confine tra i fondi
n. __________e __________RFD, ostacolando così l’esercizio della servitù di
passo.
B. Il 2 maggio 1995
__________ __________ e __________ __________, comproprietari del fondo n.
__________, hanno promosso davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città un’azione possessoria, chiedendo che __________ __________ fosse
condannata a rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio della servitù – in
particolare la sbarra metallica e l’arbusto – con la comminatoria dell’esecuzione
effettiva e delle sanzioni penali giusta l’art. 292 CP e che fosse tenuta a
pagare fr. 1’000.– per ogni giorno di ritardo nella rimozione dalla data
dell’intimazione dell’istanza. Essi hanno instato inoltre per la rimozione
degli ostacoli in via cautelare, anche senza contraddittorio.
All’udienza del 19 maggio
successivo le parti sono giunte a un accordo provvisionale, nel senso che
__________ __________ si è impegnata a liberare, per la larghezza di 90 cm, il
tracciato del diritto di passo, asportando il cespuglio e la sbarra metallica,
mentre gli istanti si sono impegnati a limitare l’uso del diritto di passo, riservato
a __________ __________ e alla sua famiglia, esclusi gli inquilini della palazzina.
Il Pretore ha quindi sospeso la causa in vista di trattative. A seguito di
nuovi disaccordi sull’esercizio della servitù, la convenuta ha comunicato agli
istanti il 22 agosto 1996 di aver posato sulla sua proprietà un cancello lungo
il tracciato del diritto di passo, a confine delle particelle n. __________e
__________RFD, e ha trasmesso loro una chiave per il cancello, destinata a
__________ __________ e alla sua famiglia. Gli istanti hanno informato la
convenuta il 26 agosto successivo di ritenere decaduto l’accordo giudiziale del
19 maggio 1995.
C. Riattivata la causa,
la discussione della domanda possessoria e di quella cautelare si è svolta il
26 settembre 1996. In tale occasione gli istanti hanno confermato le loro
domande, mentre la convenuta si è opposta alle richieste, sia cautelari che di merito,
contestando anche la legittimazione attiva di __________ __________. Nella
replica, per l’essenziale, gli istanti non si sono opposti alla dimissione
dalla lite di __________ __________, che nel frattempo aveva ceduto le sue
quote di proprietà per piani a __________ __________. Nella duplica la
convenuta ha ribadito le precedenti tesi e domande. Con decreto dell’8 ottobre
1996 il Pretore ha poi dimesso dalla lite __________ __________, con obbligo
per la stessa – ritenuta desistente – di rifondere alla convenuta fr. 450.– per
ripetibili.
D. __________ __________
ha nel frattempo promosso contro __________ __________ e la __________
__________, con petizione del 6 settembre 1995, un’azione intesa alla soppressione
della servitù di passo, subordinatamente al suo riscatto contro pagamento di
un’indennità (non quantificata). Con risposta del 2 novembre successivo i
convenuti hanno postulato il rigetto della petizione. Nei successivi allegati
preliminari (replica del 6 dicembre 1995 e duplica del 24 gennaio 1996) le
parti hanno ribadito le rispettive posizioni. L’udienza preliminare si è svolta
il 22 aprile 1996; in tale occasione __________ __________ è stata dimessa
dalla lite; per il resto le parti si sono confermate nelle loro domande e hanno
notificato mezzi di prova. Ultimata l’istruzione dell’azione possessoria, alla
discussione finale del 25 settembre 1997 le parti si sono confermate nelle
rispettive conclusioni.
E. Il Pretore, statuendo
il 1° ottobre 1997, ha accolto l’azione, ha ordinato alla convenuta di
rimuovere dalle sue proprietà ogni ostacolo al libero esercizio del diritto di
passo pedonale, le ha ingiunto di non chiudere a chiave il cancello, di
astenersi in futuro da ogni impedimento all’esercizio della servitù prediale e
le ha comminato le sanzioni penali dell’art. 292 CP. Egli ha posto la tassa di
giustizia di fr. 400.– e le spese a carico della convenuta, con obbligo di
rifondere a __________ __________ fr. 700.– a titolo di ripetibili.
F. Contro il giudizio
appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 13 ottobre
1997 nel quale chiede che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame – l’azione sia rigettata e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
La presidente di questa
Camera ha respinto il 17 ottobre 1997 la richiesta di effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del
30 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il documento
prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il
diritto federale non impone una disciplina diversa nelle azioni possessorie.
- Davanti al Pretore
gli istanti si sono valsi dell’art. 928 CC (“azio-ne di manutenzione”), che
conferisce al possessore turbato nel suo possesso da un atto di illecita violenza
la facoltà di chiedere al giudice la cessazione della turbativa, il divieto di
turbative ulteriori e il risarcimento dei danni. Diversamente da quanto prevede
l’art. 927 CC per l’azione di reintegra, nell’ambito di un’azione di
manutenzione il convenuto non ha la possibilità di invocare un diritto
prevalente. L’azione deve essere accolta, perciò, ogni qual volta si riscontri
una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª
edizione, pag. 94 n. 365; pag. 101, n. 377; Stark
in: Commentario bernese, n. 2 all’art. 929 CC; Homberger in: Commentario zurighese, n. 13 all’art. 928 CC).
Tale atto non deve necessariamente costituire un atto di forza: basta che sia
compiuto a pregiudizio e contro la volontà del possessore (Stark, op. cit., n. 22 all’introduzione
degli art. 926–929 CC con richiami).
L’azione di manutenzione
compete anche al titolare di una servitù (Steinauer,
op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a). Trattandosi di un
diritto di passo pedonale, l’art. 919 cpv. 2 CC prescrive che nel caso di
servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso
della cosa. L’azione possessoria a tutela del diritto di passo presuppone
quindi che sia reso verosimile l’esercizio del diritto e la sua iscrizione a
registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292, Stark, op. cit., n. 12 dell’introduzione
agli art. 926–929 e nota 5 all’art. 928 CC).
Quanto alla tempestività
del reclamo, che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (Rep. 1989 485,
1981 348), non è in discussione nel caso concreto, gli istanti avendo promosso
l’azione possessoria il 2 maggio 1995, pochi giorni dopo la posa della sbarra
metallica e del cespuglio, avvenuta il 27 aprile 1995. L’avverbio “immediatamente”
non deve essere inteso alla lettera, essendo sufficiente che la protesta
avvenga con prontezza (Rep. 1989 485).
-
Il Pretore ha
accertato che il possesso dell’istante sulla servitù iscritta a favore del suo
fondo n. 539 era turbato dalla posa di un cancello chiuso a chiave e ha accolto
l’azione di manutenzione, ritenendo che non vi fosse spazio in una procedura sommaria
per esaminare l’estensione della servitù – a suo avviso di difficile lettura e
interpretazione – rispettivamente il suo eventuale aggravamento in seguito
all’edificazione della palazzina. Nel caso concreto è indubbio che la servitù
litigiosa è iscritta a registro fondiario (doc. A) e non è contestato che essa
sia stata esercitata. L’appellante ammette di aver ostacolato il diritto di
passo, ostruendolo dapprima con sbarre metalliche e cespugli e poi con la posa
di un cancello chiuso a chiave, poiché a suo parere la servitù sarebbe priva di
interesse per il fondo dominante. Essa ribadisce in appello che la questione
dell’illecita turbativa del possesso dovrebbe essere trattata
contemporaneamente all’accertamento del contenuto della servitù, che sarebbe di
immediata comprensione, contrariamente a quanto addotto dal primo giudice.
-
La protezione del
possesso è intesa alla tutela di uno stato di fatto: l’esito di un’azione di
manutenzione vertente tra il proprietario di un fondo gravato di servitù e il
beneficiario della stessa dipende quindi, in linea di principio, dal modo in
cui tale servitù è stata concretamente esercitata fino al momento della
turbativa (Stark, op. cit., nota
5 ad art. 928 CC; v. anche Cocchi/
Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993,
nota 32 ad art. 376). L’interpretazione dell’atto costitutivo della servitù è
invece un problema di diritto, estraneo alla natura di un’azione possessoria (Stark, op. cit., nota 92
dell’introdu-zione agli art. 926–929 CC). Il giudice dell’azione possessoria
non può apprezzare l’illiceità dell’atto senza considerare il rapporto
giuridico tra le parti. Occorre però che la situazione sia chiara: la procedura
possessoria ha natura meramente sommaria (art. 374 CPC) e non deve sostituirsi
all’azione di merito (I CCA, sentenza del 7 marzo 1996, nella causa I. C. SA
contro Comune di X.).
-
A detta
dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza, poiché la
servitù litigiosa sarebbe solo a favore dei subalterni A (casa) e b
(giardino) del fondo n. 539, mentre il subalterno c (coltivo urbano), su
cui è stata edificata la nuova palazzina, ne sarebbe escluso. Inoltre con la
demolizione della casa monofamiliare edificata sul subalterno A e la
creazione di due nuovi accessi al fondo n. __________, sarebbe venuto meno
l’interesse del fondo dominante al mantenimento del diritto di passo, come del
resto risulterebbe già a un esame sommario della vertenza.
Dall’iscrizione a registro
fondiario risulta invero che solo i subalterni A e b del fondo
dominante beneficiano della servitù (doc. A), quanto meno a carico dei fondi servienti
n. 80 e 526, mentre non è chiaro se tale limitazione valga anche per il fondo
gravato n. __________. Sennonché, comunque sia, per accertare l’estensione
della servitù e l’interesse del fondo dominante al mantenimento del diritto di
passo occorre interpretare l’atto costitutivo della servitù. In sede
possessoria la questione – di diritto – può essere affrontata solo a un
sommario esame.
- La palazzina risulta
essere edificata anche sui (vecchi) subalterni A e b (inc. richiamato
da UTC , ...), contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, di modo che l’esame dell’estensione della
servitù non è di immediata comprensione, come a giusta ragione ha deciso il
primo giudice. Occorre infatti determinare se la servitù persiste in caso di
soppressione dell’edificio per il quale era stata originariamente concessa o di
sua sostituzione con una nuova costruzione, parzialmente edificata sulle parti
del fondo dominante a beneficio del diritto e verificare se quest’ultima nuova
opera non configuri un aggravamento della servitù (art. 739 CC). Tali quesiti
possono essere risolti solo interpretando la servitù alla luce del suo atto
costitutivo, risalente al 1928, dei successivi trapassi di proprietà, delle
conseguenti modificazioni dei fondi interessati dalla servitù litigiosa e delle
loro possibilità di accesso; tale esame può avvenire solo nell’ambito di un’azione
di merito, per altro già decisa dal primo giudice e attualmente all’esame di
questa Camera (inc. n. ..). Nell’ambito
dell’azione possessoria, per contro, il giudice deve limitarsi a un sommario
esame della situazione e dei rapporti giuridici tra le parti.
È vero che a un giudizio
meramente sommario l’uso del passo a favore di un fondo su cui sorge una
palazzina di otto appartamenti sembra comportare un aggravio del fondo
serviente, in precedenza usato solo dagli abitanti di una casa monofamiliare.
Se non che, litigiosa nell’attuale azione possessoria è solo la turbativa del
possesso del fondo dominante n. __________, pacificamente ammessa. La convenuta
non ha negato di avere sbarrato il passo di cui usufruiva l’istante, prima con
la posa di una sbarra metallica e di un cespuglio e poi di un cancello chiuso a
chiave. Essa ha così compiuto un atto di illecita violenza e a giusta ragione
il Pretore ha accolto l’istanza, ordinandole di rimuovere gli ostacoli al
passo. La questione di sapere se anche gli inquilini dell’istante possano
usufruire del passaggio pedonale dovrà essere esaminata nella causa di merito o
in un’azione possessoria avviata dall’appellante, a condizione evidentemente
che questa possa rendere verosimile una turbativa del suo possesso causata da
un chiaro aggravio della servitù rispetto al modo in cui era stata esercitata
in precedenza. Statuendo sull’istanza presentata dal beneficiario della
servitù, in concreto il primo giudice poteva limitarsi a constatare l’avvenuta
turbativa del possesso dell’istante a opera della convenuta. Le argomentazioni
dell’appellante sono pertanto sprovviste di buon diritto.
- Il primo giudice ha
ingiunto alla convenuta di non chiudere a chiave il cancello, rilevando che l’azione
possessoria non era la sede idonea per discutere il contenuto e l’estensione
della servitù litigiosa. L’appellante ribadisce che il cancello deve poter
essere chiuso a chiave, adducendo che tale “minima cautela” si impone.
Per quel che è del diritto
di chiudere il cancello a chiave, occorre soppesare secondo giurisprudenza i
contrapposti interessi dei proprietari del fondo dominante e del fondo
serviente, con riguardo alle circostanze specifiche del caso (DTF 113 II 155 in
fondo). La chiusura a chiave costituisce un lieve inconveniente, ad ogni modo,
solo se il passaggio non è regolarmente usato (Leemann, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 737 CC) oppure se è
usato una o due volte la settimana (Piotet
in: Traité de droit suisse, tomo V, 3, pag. 71). Condizionare il passaggio
all’uso di una chiave costituisce una restrizione del diritto di passo originariamente
pattuito, sicché incombe anzitutto al proprietario del fondo serviente rendere
verosimile il suo preminente interesse a chiudere il passo. Nella fattispecie
tutto quello che l’appellante adduce a sostegno di tale esigenza è
l’opportunità di impedire l’abuso del diritto di passo da parte di terzi non
autorizzati. Si torna quindi, come per le altre argomentazioni dell’appellante,
al problema dell’effettivo contenuto del diritto di passo, estraneo alla
possessoria in esame.
Indipendentemente dalla
questione di sapere se della servitù possano usufruire anche coloro che abitano
nella palazzina proprietà dell’istante, attualmente il passo è utilizzato – con
l’accordo della convenuta (lettera avv. __________ ad avv. __________ del 22
agosto 1996; accordo giudiziale del 19 maggio 1995; osservazioni conclusive del
24 settembre 1997, pag. 2) – dall’istante stesso e dai suoi familiari, in
particolare dalla sorella e dalla fidanzata (verbale del 26 settembre 1996,
pag. 4 e 8). La convenuta ha consegnato all’istante una sola chiave del
cancello, vietandogli espressamente di effettuarne copie (lettera 22 agosto
1996 avv. __________ ad avv. __________, pag. 1 in fondo). In circostanze del
genere non si può certo dire che la convenuta abbia sufficientemente
giustificato la necessità di chiudere a chiave il cancello, anche se l’uso da
parte dell’istante è sporadico. Non si può del resto imporre ai beneficiari del
passo, senza concrete giustificazioni, di accordarsi su chi possa disporre
dell’unica chiave disponibile per aprire e chiudere il cancello contestato
(Rep. 1989 486). Nella fattispecie le argomentazioni addotte, che vertono su un
problema di merito, non bastano a far prevalere l’interesse della convenuta su
quello dell’istante. Anche su questo punto l’appello si dimostra perciò
destinato all’insuccesso.
- In conclusione,
quindi, il gravame risulta infondato in ogni suo punto. Gli oneri processuali
sono a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte
un adeguato importo per ripetibili di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte
l’importo di fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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