AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.180
Data decisione, Autorità: 22.12.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00180
Lugano 22 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione possessoria) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 2 maggio 1995 da
__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 13 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° ottobre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietaria dei fondi n. __________ e __________RFD di __________, gravati a favore della particella n. __________del medesimo comune, attualmente proprietà di __________ __________, di una servitù prediale del seguente tenore: “D. passo a carico part. – (limitato ai sub. A–b) __________”. All’epoca della costituzione della servitù, iscritta a registro fondiario il 3 settembre 1928, la particella n. __________ misurava 238 m2. La sua superficie, in seguito ad acquisti di terreno, è ora di 974 m2.
Nel 1994/95 __________ __________ ha demolito la casa unifamiliare che sorgeva sul subalterno A del fondo n. __________e ha edificato una palazzina di otto appartamenti. Egli ha costituito sul suo fondo una comproprietà per piani (fogli n. –), di cui alcune quote sono rimaste di sua proprietà, mentre altre sono state cedute ad __________ __________. Nell’aprile 1995 __________ __________ ha posato una sbarra metallica e un arbusto sul confine tra i fondi n. __________e __________RFD, ostacolando così l’esercizio della servitù di passo.
B. Il 2 maggio 1995 __________ __________ e __________ __________, comproprietari del fondo n. __________, hanno promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città un’azione possessoria, chiedendo che __________ __________ fosse condannata a rimuovere ogni ostacolo al libero esercizio della servitù – in particolare la sbarra metallica e l’arbusto – con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e delle sanzioni penali giusta l’art. 292 CP e che fosse tenuta a pagare fr. 1’000.– per ogni giorno di ritardo nella rimozione dalla data dell’intimazione dell’istanza. Essi hanno instato inoltre per la rimozione degli ostacoli in via cautelare, anche senza contraddittorio.
All’udienza del 19 maggio successivo le parti sono giunte a un accordo provvisionale, nel senso che __________ __________ si è impegnata a liberare, per la larghezza di 90 cm, il tracciato del diritto di passo, asportando il cespuglio e la sbarra metallica, mentre gli istanti si sono impegnati a limitare l’uso del diritto di passo, riservato a __________ __________ e alla sua famiglia, esclusi gli inquilini della palazzina. Il Pretore ha quindi sospeso la causa in vista di trattative. A seguito di nuovi disaccordi sull’esercizio della servitù, la convenuta ha comunicato agli istanti il 22 agosto 1996 di aver posato sulla sua proprietà un cancello lungo il tracciato del diritto di passo, a confine delle particelle n. __________e __________RFD, e ha trasmesso loro una chiave per il cancello, destinata a __________ __________ e alla sua famiglia. Gli istanti hanno informato la convenuta il 26 agosto successivo di ritenere decaduto l’accordo giudiziale del 19 maggio 1995.
C. Riattivata la causa, la discussione della domanda possessoria e di quella cautelare si è svolta il 26 settembre 1996. In tale occasione gli istanti hanno confermato le loro domande, mentre la convenuta si è opposta alle richieste, sia cautelari che di merito, contestando anche la legittimazione attiva di __________ __________. Nella replica, per l’essenziale, gli istanti non si sono opposti alla dimissione dalla lite di __________ __________, che nel frattempo aveva ceduto le sue quote di proprietà per piani a __________ __________. Nella duplica la convenuta ha ribadito le precedenti tesi e domande. Con decreto dell’8 ottobre 1996 il Pretore ha poi dimesso dalla lite __________ __________, con obbligo per la stessa – ritenuta desistente – di rifondere alla convenuta fr. 450.– per ripetibili.
D. __________ __________ ha nel frattempo promosso contro __________ __________ e la __________ __________, con petizione del 6 settembre 1995, un’azione intesa alla soppressione della servitù di passo, subordinatamente al suo riscatto contro pagamento di un’indennità (non quantificata). Con risposta del 2 novembre successivo i convenuti hanno postulato il rigetto della petizione. Nei successivi allegati preliminari (replica del 6 dicembre 1995 e duplica del 24 gennaio 1996) le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. L’udienza preliminare si è svolta il 22 aprile 1996; in tale occasione __________ __________ è stata dimessa dalla lite; per il resto le parti si sono confermate nelle loro domande e hanno notificato mezzi di prova. Ultimata l’istruzione dell’azione possessoria, alla discussione finale del 25 settembre 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive conclusioni.
E. Il Pretore, statuendo il 1° ottobre 1997, ha accolto l’azione, ha ordinato alla convenuta di rimuovere dalle sue proprietà ogni ostacolo al libero esercizio del diritto di passo pedonale, le ha ingiunto di non chiudere a chiave il cancello, di astenersi in futuro da ogni impedimento all’esercizio della servitù prediale e le ha comminato le sanzioni penali dell’art. 292 CP. Egli ha posto la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese a carico della convenuta, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 700.– a titolo di ripetibili.
F. Contro il giudizio appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 13 ottobre 1997 nel quale chiede che – previo conferimento dell’effetto sospensivo al gravame – l’azione sia rigettata e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza.
La presidente di questa Camera ha respinto il 17 ottobre 1997 la richiesta di effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 30 ottobre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il documento prodotto per la prima volta in appello non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa nelle azioni possessorie.
L’azione di manutenzione compete anche al titolare di una servitù (Steinauer, op. cit., vol. II, 2ª edizione, pag. 335 n. 2302 e 2302a). Trattandosi di un diritto di passo pedonale, l’art. 919 cpv. 2 CC prescrive che nel caso di servitù prediale l’effettivo esercizio del diritto è parificato al possesso della cosa. L’azione possessoria a tutela del diritto di passo presuppone quindi che sia reso verosimile l’esercizio del diritto e la sua iscrizione a registro fondiario (DTF 83 II 146; Rep. 1979 pag. 292, Stark, op. cit., n. 12 dell’introduzione agli art. 926–929 e nota 5 all’art. 928 CC).
Quanto alla tempestività del reclamo, che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (Rep. 1989 485, 1981 348), non è in discussione nel caso concreto, gli istanti avendo promosso l’azione possessoria il 2 maggio 1995, pochi giorni dopo la posa della sbarra metallica e del cespuglio, avvenuta il 27 aprile 1995. L’avverbio “immediatamente” non deve essere inteso alla lettera, essendo sufficiente che la protesta avvenga con prontezza (Rep. 1989 485).
Il Pretore ha accertato che il possesso dell’istante sulla servitù iscritta a favore del suo fondo n. 539 era turbato dalla posa di un cancello chiuso a chiave e ha accolto l’azione di manutenzione, ritenendo che non vi fosse spazio in una procedura sommaria per esaminare l’estensione della servitù – a suo avviso di difficile lettura e interpretazione – rispettivamente il suo eventuale aggravamento in seguito all’edificazione della palazzina. Nel caso concreto è indubbio che la servitù litigiosa è iscritta a registro fondiario (doc. A) e non è contestato che essa sia stata esercitata. L’appellante ammette di aver ostacolato il diritto di passo, ostruendolo dapprima con sbarre metalliche e cespugli e poi con la posa di un cancello chiuso a chiave, poiché a suo parere la servitù sarebbe priva di interesse per il fondo dominante. Essa ribadisce in appello che la questione dell’illecita turbativa del possesso dovrebbe essere trattata contemporaneamente all’accertamento del contenuto della servitù, che sarebbe di immediata comprensione, contrariamente a quanto addotto dal primo giudice.
La protezione del possesso è intesa alla tutela di uno stato di fatto: l’esito di un’azione di manutenzione vertente tra il proprietario di un fondo gravato di servitù e il beneficiario della stessa dipende quindi, in linea di principio, dal modo in cui tale servitù è stata concretamente esercitata fino al momento della turbativa (Stark, op. cit., nota 5 ad art. 928 CC; v. anche Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 32 ad art. 376). L’interpretazione dell’atto costitutivo della servitù è invece un problema di diritto, estraneo alla natura di un’azione possessoria (Stark, op. cit., nota 92 dell’introdu-zione agli art. 926–929 CC). Il giudice dell’azione possessoria non può apprezzare l’illiceità dell’atto senza considerare il rapporto giuridico tra le parti. Occorre però che la situazione sia chiara: la procedura possessoria ha natura meramente sommaria (art. 374 CPC) e non deve sostituirsi all’azione di merito (I CCA, sentenza del 7 marzo 1996, nella causa I. C. SA contro Comune di X.).
A detta dell’appellante il primo giudice avrebbe dovuto respingere l’istanza, poiché la servitù litigiosa sarebbe solo a favore dei subalterni A (casa) e b (giardino) del fondo n. 539, mentre il subalterno c (coltivo urbano), su cui è stata edificata la nuova palazzina, ne sarebbe escluso. Inoltre con la demolizione della casa monofamiliare edificata sul subalterno A e la creazione di due nuovi accessi al fondo n. __________, sarebbe venuto meno l’interesse del fondo dominante al mantenimento del diritto di passo, come del resto risulterebbe già a un esame sommario della vertenza.
Dall’iscrizione a registro fondiario risulta invero che solo i subalterni A e b del fondo dominante beneficiano della servitù (doc. A), quanto meno a carico dei fondi servienti n. 80 e 526, mentre non è chiaro se tale limitazione valga anche per il fondo gravato n. __________. Sennonché, comunque sia, per accertare l’estensione della servitù e l’interesse del fondo dominante al mantenimento del diritto di passo occorre interpretare l’atto costitutivo della servitù. In sede possessoria la questione – di diritto – può essere affrontata solo a un sommario esame.
È vero che a un giudizio meramente sommario l’uso del passo a favore di un fondo su cui sorge una palazzina di otto appartamenti sembra comportare un aggravio del fondo serviente, in precedenza usato solo dagli abitanti di una casa monofamiliare. Se non che, litigiosa nell’attuale azione possessoria è solo la turbativa del possesso del fondo dominante n. __________, pacificamente ammessa. La convenuta non ha negato di avere sbarrato il passo di cui usufruiva l’istante, prima con la posa di una sbarra metallica e di un cespuglio e poi di un cancello chiuso a chiave. Essa ha così compiuto un atto di illecita violenza e a giusta ragione il Pretore ha accolto l’istanza, ordinandole di rimuovere gli ostacoli al passo. La questione di sapere se anche gli inquilini dell’istante possano usufruire del passaggio pedonale dovrà essere esaminata nella causa di merito o in un’azione possessoria avviata dall’appellante, a condizione evidentemente che questa possa rendere verosimile una turbativa del suo possesso causata da un chiaro aggravio della servitù rispetto al modo in cui era stata esercitata in precedenza. Statuendo sull’istanza presentata dal beneficiario della servitù, in concreto il primo giudice poteva limitarsi a constatare l’avvenuta turbativa del possesso dell’istante a opera della convenuta. Le argomentazioni dell’appellante sono pertanto sprovviste di buon diritto.
Per quel che è del diritto di chiudere il cancello a chiave, occorre soppesare secondo giurisprudenza i contrapposti interessi dei proprietari del fondo dominante e del fondo serviente, con riguardo alle circostanze specifiche del caso (DTF 113 II 155 in fondo). La chiusura a chiave costituisce un lieve inconveniente, ad ogni modo, solo se il passaggio non è regolarmente usato (Leemann, Berner Kommentar, n. 12 ad art. 737 CC) oppure se è usato una o due volte la settimana (Piotet in: Traité de droit suisse, tomo V, 3, pag. 71). Condizionare il passaggio all’uso di una chiave costituisce una restrizione del diritto di passo originariamente pattuito, sicché incombe anzitutto al proprietario del fondo serviente rendere verosimile il suo preminente interesse a chiudere il passo. Nella fattispecie tutto quello che l’appellante adduce a sostegno di tale esigenza è l’opportunità di impedire l’abuso del diritto di passo da parte di terzi non autorizzati. Si torna quindi, come per le altre argomentazioni dell’appellante, al problema dell’effettivo contenuto del diritto di passo, estraneo alla possessoria in esame.
Indipendentemente dalla questione di sapere se della servitù possano usufruire anche coloro che abitano nella palazzina proprietà dell’istante, attualmente il passo è utilizzato – con l’accordo della convenuta (lettera avv. __________ ad avv. __________ del 22 agosto 1996; accordo giudiziale del 19 maggio 1995; osservazioni conclusive del 24 settembre 1997, pag. 2) – dall’istante stesso e dai suoi familiari, in particolare dalla sorella e dalla fidanzata (verbale del 26 settembre 1996, pag. 4 e 8). La convenuta ha consegnato all’istante una sola chiave del cancello, vietandogli espressamente di effettuarne copie (lettera 22 agosto 1996 avv. __________ ad avv. __________, pag. 1 in fondo). In circostanze del genere non si può certo dire che la convenuta abbia sufficientemente giustificato la necessità di chiudere a chiave il cancello, anche se l’uso da parte dell’istante è sporadico. Non si può del resto imporre ai beneficiari del passo, senza concrete giustificazioni, di accordarsi su chi possa disporre dell’unica chiave disponibile per aprire e chiudere il cancello contestato (Rep. 1989 486). Nella fattispecie le argomentazioni addotte, che vertono su un problema di merito, non bastano a far prevalere l’interesse della convenuta su quello dell’istante. Anche su questo punto l’appello si dimostra perciò destinato all’insuccesso.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 1’200.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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