AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.192
Data decisione, Autorità: 26.11.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00192
Lugano 19 dicembre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 16 luglio 1996 da
__________, nata __________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale
-__________ -__________ -__________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 17 novembre 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’8 ottobre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1963) e __________ __________ __________ (1966) si sono sposati a __________ __________ (a) l’ __________ 1989. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1992) e __________ (____________________1994). Il marito è __________ __________ presso il __________ __________ di __________, la moglie non risulta esercitare attività lucrativa. Dopo un primo tentativo di conciliazione chiesto dalla moglie, decaduto infruttuoso il 16 luglio 1996, con decreto supercautelare di medesima data il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha obbligato __________ __________ a stanziare un contributo alimentare di fr. 1’400.– mensili per la moglie e di fr. 600.– mensili per ogni figlio.
B. Il 18 aprile 1997 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e il 9 maggio successivo essa ha postulato l’adozione di misure cautelari, chiedendo un contributo mensile per sé e i figli di fr. 2’600.–. Con decreto supercautelare del 16 luglio (recte: 13 maggio) 1997 il Pretore ha confermato l’assetto cautelare precedente. Alla discussione del 2 giugno 1997 __________ __________ ha offerto un contributo di fr. 510.– mensili per la moglie e di fr. 400.– mensili per ogni figlio. L’istante, da parte sua, ha ridotto la sua domanda postulando un contributo di fr. 1’000.– mensili per sé e di fr. 1’200.– complessivi per i figli. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno rinunciato alla discussione finale.
C. Statuendo l’8 ottobre 1997, il Pretore ha fissato in fr. 530.– mensili il contributo per la moglie e in fr. 780.– mensili ciascuno quello per i figli. Le parti sono state ammesse entrambe al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 17 novembre 1997 in cui chiede – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – di ridurre a fr. 310.– mensili il contributo per la moglie e a fr. 500.– mensili quello per ogni figlio.
Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
Litigioso è, in concreto, il contributo alimentare mensile per la moglie e per i figli. Il Pretore ha determinato il fabbisogno mensile del marito in fr. 2’401.70, quello della moglie in fr. 3’072.70 e quello dei figli in fr. 1’560.–. Per quel che concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr. 4’490.– mensili. Ha pertanto concluso che il marito doveva versare un contributo mensile di fr. 530.– per la moglie e di fr. 780.– mensili per ogni figlio.
L’appellante critica il fabbisogno minimo di fr. 2’401.70 mensili che gli è stato calcolato dal Pretore e ne chiede l’aumento a fr. 3’181.70 per tenere conto delle spese di trasferta professionali e dell’onere fiscale. Egli chiede inoltre di aumentare il suo fabbisogno del 20%, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale.
a) La pretesa relativa alle spese di trasferta non può essere accolta. Intanto i costi asseriti non sono stati documentati, né l’appellante, che abita a __________, ha reso verosimile di dover usare l’automobile per recarsi al lavoro a __________. D’altra parte, nella disagiata situazione finanziaria in cui versa la famiglia, rimane spazio solo per spese strettamente necessarie, sicché ci si potrebbe domandare se dal fabbisogno del marito non debba essere stralciato qualsiasi onere di trasferta con un veicolo privato. Come che sia, l’importo riconosciuto dal Pretore non è stato contestato dalla moglie e, come si vedrà in appresso, il contributo per i figli è garantito. Non vi è dunque ragione di un intervento d’ufficio della Camera.
b) L’appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno un onere fiscale di fr. 200.–, che non è stato ammesso dal Pretore. Ora, è indubbio che il carico tributario rientra nel fabbisogno dei coniugi, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso). Dalla notifica di tassazione relativa al biennio 1995/96 risulta che l’onere complessivo a carico del marito ammonta a fr. 73.25 mensili, cui va aggiunta l’imposta comunale. Il fatto che l’autorità fiscale non abbia ancora proceduto alla tassazione intermedia giusta l’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298) non abilita ancora il marito a far valere tutto l’onere fiscale nel suo fabbisogno. In mancanza di dati concreti, il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. Nelle circostanze descritte un importo mensile di fr. 100.– appare adeguato al caso concreto, se si tiene conto del fatto che il marito sarà tassato sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare per la famiglia, ma che contrariamente alla moglie (cui sono affidati i figli minorenni), avrà meno deduzioni sociali e non potrà beneficiare dell’aliquota A, più favorevole.
c) L’appellante rivendica infine l’inserimento nel suo fabbisogno di un supplemento del 20% sul minimo esistenziale del diritto esecutivo. Secondo giurisprudenza, quando le condizioni economiche della famiglia lo consentono, è possibile aumentare – per entrambi i coniugi – il minimo esistenziale del diritto esecutivo di un 20% (DTF 115 II 425 consid. 2), in modo da lasciare loro un certo margine per spese individuali. Il fabbisogno minimo del diritto civile, in effetti, non si identifica necessariamente con il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 114 II 394 consid. 4b). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo può tuttavia essere maggiorato solo se le entrate dei coniugi sono sufficienti (DTF 123 III 4 consid. 3b/bb). Nel caso in esame – come si vedrà in appresso – tale presupposto manca, ragione per cui non è possibile aumentare il fabbisogno dell’appellante. Si aggiunga che quest’ultimo si è già visto riconoscere l’importo di fr. 150.– per le spese di trasferta con il veicolo privato, nonostante tale costo non sia di per sé indispensabile. Ciò posto, l’appello si rivela una volta ancora infondato.
d) In definitiva, tenuto conto del fatto che, come giustamente rileva l’appellante, dal suo fabbisogno deve essere stralciata la voce concernente il telefono, l’acqua e la luce di fr. 100.–, già compresa nel minimo del diritto esecutivo (Rep. 1994 297 consid. 5), ma che tale voce è sostituita dall’onere fiscale di fr. 100.– (consid. 3b), il fabbisogno minimo dell’appellante va confermato in fr. 2’401– mensili.
L’appellante sostiene che il fabbisogno complessivo dei figli ammonterebbe a fr. 1’000.– mensili (fr. 500.– ciascuno per __________ e __________) e non a fr. 1’560.–, vista la realtà ticinese. In concreto non è dato di capire come il Pretore abbia calcolato il fabbisogno dei figli, poiché egli ha solo indicato di essersi riferito alle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo. In realtà, sulla base dell’edizione 1996 (consid. 1) di tali raccomandazioni, il fabbisogno medio in denaro di __________ e __________ sarebbe di fr. 600.–, di cui 255.– per l’alloggio che vanno inseriti nel fabbisogno dei figli stessi e non in quello della madre (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156). Tenuto conto del fatto che il reddito della famiglia è inferiore a quello medio considerato dalle citate raccomandazioni, di circa fr. 7’000.–, si giustifica pertanto di fissare il fabbisogno dei figli in fr. 500.– mensili.
Il fatto è che nel complesso la situazione dell’appellante non muta nemmeno operando tale correzione, poiché il quadro economico della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr. 4490.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2400.– mensili
fabbisogno minimo della moglie fr. 2562.– mensili
fabbisogno in denaro di __________o fr. 500.– mensili
fabbisogno in denaro di __________ fr. 500.– mensili
fabbisogno della famiglia fr. 5962.– mensili
somma destinata alla famiglia:
reddito del marito fr. 4490.– mensili
./. fabbisogno minimo marito fr. 2400.– mensili
fr. 2090.– mensili
Claudio Bernasconi deve versare:
al figlio __________: fr. 500.– mensili
e al figlio __________ fr. 500.– mensili
__________ ha diritto a:
fr. 2090.– ./. 1000.– = fr. 1090.– mensili
La riduzione del contributo per i figli comporta unicamente, in altri termini, un diverso riparto del contributo complessivo tra loro e la madre, mentre il marito rimane costretto a versare alla famiglia tutto quanto supera il suo minimo vitale. Ne segue che l’appello va solo parzialmente accolto, modificando le cifre nel modo testé illustrato.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’appellante può essere accolta in considerazione dell’indigenza del richiedente e del parziale buon esito dell’appello. Nella tassazione della nota professionale (art. 36 cpv. 3 LTG) andrà considerato in ogni modo che il patrocinio si è rivelato utile unicamente per quanto concerne la riduzione del contributo destinato ai figli.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo 1.1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ è condannato a versare entro il 1° di ogni mese l’importo di fr. 2’090.– mensili, di cui fr. 500.– ciascuno per i figli __________ e __________, compresi gli assegni familiari, e fr. 1’090.– quale contributo alimentare per la moglie.
__________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________, __________.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti per 4/5 a carico dell’appellante, e per lui – al beneficio dell’assistenza giudiziaria – a carico dello Stato, e per il resto a carico dell’appellata. __________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.– per ripetibili ridotte di appello.
– avv. __________ __________, __________;
– lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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