AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.194
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, ICCA
Incarto n. 11.97.00194
Lugano, 8 febbraio 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 17 giugno 1996 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 6 novembre 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 15 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Riviera;
Se dev’essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1947) e __________ __________ (1962), originario del Kossovo (Repubblica Federale di Iugoslavia), si sono sposati a __________ il __________ __________ 1991. Dal matrimonio non sono nati figli. Dopo un primo tentativo di conciliazione decaduto infruttuoso il
30 giugno 1993, __________ __________ __________ ha promosso azione di divorzio il 1° settembre 1993 davanti al Pretore del Distretto di Riviera. Il 18 marzo 1994 essa ha però ritirato la petizione, di modo che con decreto del 21 marzo seguente il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli.
B. Un secondo tentativo di conciliazione, sollecitato da __________ __________ __________ il 24 ottobre 1995 davanti al medesimo Pretore, ha seguìto il 20 novembre successivo la stessa sorte del primo. Il 17 giugno 1996 l’istante ha introdotto una nuova azione di divorzio, senza chiedere contributi alimentari, ma rivendicando il versamento di fr. 9000.– in liquidazione del regime matrimoniale. Il convenuto si è opposto al divorzio, postulando previamente il beneficio dell’assistenza giudiziaria e instando il 10 febbraio 1997 per l’ottenimento di fr. 3000.– a titolo di provvigione ad litem.
C. Con sentenza del 15 ottobre 1997 il Pretore ha pronunciato il divorzio, mentre ha respinto la pretesa di fr. 9000.– avanzata dall’attrice. La tassa di giustizia di 500.– e spese di 170.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. __________ __________ è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, sicché la domanda di provvigione ad litem è stata dichiarata caduca.
D. __________ __________ è insorto il 6 novembre 1997 contro la sentenza del Pretore con un appello nel quale chiede che, accordatagli cautelarmente una provvigione ad litem di fr. 3000.– (in subordine l’assistenza giudiziaria), la petizione di divorzio sia respinta in ordine e nel merito, gli oneri processuali siano addebitati all’attrice e gli sia riconosciuta un’indennità di fr. 2000.– per ripetibili di prima sede. Nelle sue osservazioni del 28 novembre 1997 __________ __________ __________ propone di negare al convenuto qualsiasi provvigione, di rigettare la domanda di assistenza giudiziaria e di respingere l’appello.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante sostiene anzitutto che il Pretore avrebbe dovuto ravvisare d’ufficio la nullità della petizione poiché promossa oltre sei mesi dopo il fallimento del tentativo di conciliazione (art. 421 cpv. 5 CPC). La tesi è infondata. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso, nella causa in esame, il 20 novembre 1995. Il termine di sei mesi, che di per sé sarebbe spirato il 20 maggio 1996, si è prorogato di 14 giorni in seguito alle ferie giudiziarie di Pasqua e di altri 14 giorni in seguito a quelle di Natale (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 ad art. 421). Esso veniva a scadenza pertanto il 17 giugno 1996. Consegnata alla posta quello stesso giorno, la petizione di divorzio risultava tempestiva (art. 131 cpv. 4 CPC). In proposito l’appello risulta manifestamente privo di consistenza.
Per l’appellante il Pretore non avrebbe dovuto tenere conto ai fini del giudizio di elementi dedotti dal fascicolo processuale relativo alla prima azione di divorzio (quella ritirata dalla moglie il 18 marzo 1994), tale fascicolo non essendo stato richiamato dalle parti all’udienza preliminare dell’11 marzo 1997. A prescindere del fatto però che il convenuto medesimo aveva menzionato più volte l’incarto in questione fra le prove elencate nel memoriale di risposta, il Pretore non si è fondato su ammissioni o risultanze istruttorie desumibili da quel carteggio. Egli si è limitato a rilevare che nella prima causa di stato l’attrice aveva addotto motivi di divorzio analoghi a quelli allegati nella petizione successiva (sentenza impugnata, consid. 2 in principio). Ora, procedimenti giudiziari svoltisi davanti a un determinato tribunale sono notori per il tribunale stesso (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 5ª edizione, pag. 243, n. 17 al § 44; Leuch/ Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, Berna 1995, n. 1c ad art. 218). Non occorrendo dimostrare circostanze notorie (art. 184 cpv. 3 CPC), il Pretore non ha violato l’art. 85 CPC constatando che già nel 1993 l’attrice aveva promosso un’azione di divorzio sulla base di fatti sostanzialmente identici a quelli evocati nella petizione del 17 giugno 1996. Anche al riguardo l’appello si rivela perciò destituito di fondamento.
Al primo giudice l’appellante rimprovera di non avere verificato la capacità finanziaria dell’attrice e di avere rifiutato l’edizione degli estratti conto da egli chiesti in via di edizione all’udienza preliminare, documenti che sarebbero stati necessari per appurare il suo diritto di ottenere la provvigione ad litem di fr. 3000.– postulata il 10 febbraio 1997. In teoria l’assunto non è privo di pertinenza. Prima di statuire sul diritto di un coniuge di ottenere l’assistenza giudiziaria in una causa di stato il giudice deve accertare, in effetti, se non si possa ragionevolmente esigere il versamento di un’adeguata provvigione ad litem da parte dell’altro coniuge (Hindeling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). I costi della procedura di divorzio sono, in altri termini, a carico dell’unione coniugale; l’as-sistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, Berna 1980, n. 309 ad art. 145 CC; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
Ciò posto, prima di attingere all’erario pubblico accordando al convenuto l’assistenza giudiziaria, il Pretore avrebbe dovuto chiarire se l’attrice non fosse in grado di finanziare – in tutto o in parte – la difesa del marito. Resta il fatto che da tale omissione non è derivato al convenuto alcun pregiudizio personale (sulla nozione di pregiudizio: DTF 114 Ia 94 consid. 1a). Egli non subisce alcuno scapito, in effetti, per la circostanza che il suo patrocinatore sia rimunerato dallo Stato anziché dall’attrice. Certo, l’art. 162a CPC non esclude che il beneficiario dell’assistenza giudiziaria possa essere chiamato nei 10 anni seguenti a rimborsare la somma stanziata dall’ente pubblico. Nemmeno la provvigione ad litem però mette il beneficiario in condizioni migliori, giacché di regola essa va rifusa al coniuge che l’ha erogata, compensandola con l’indennità per ripetibili o con la spettanza derivante dalla liquidazione del regime matrimoniale (SJ 120/ 1998 pag. 155 consid. 6b con richiami di dottrina). Vedendosi conferire il beneficio dell’assistenza giudiziaria anziché il diritto di riscuotere una provvigione di causa l’appellante non ha quindi patito alcuno svantaggio. Anzi, il gratuito patrocinio essendo retribuito al 70% della tariffa (art. 36 cpv. 1 LTG), un’eventuale richiesta di rimborso da parte dello Stato risulterebbe meno onerosa di quella dell’ex moglie. Ne segue che su questo punto l’appello, privo di interesse concreto, dev’essere dichiarato irricevibile.
Un’altra questione è sapere se la moglie abbia sufficientemente comprovato una grave turbativa delle relazioni coniugali (art. 142 cpv. 1 CC). Il Pretore ha ritenuto che ciò è il caso, l’istrutto-ria dimostrando incomprensioni da non permettere oggettivamente alle parti la continuazione del matrimonio. I due tentativi di conciliazione falliti, la disoccupazione del marito (senza alcuna affezione invalidante apprezzabile) e le conseguenti difficoltà finanziarie, i dissapori coniugali finiti in una denuncia davanti al Procuratore pubblico, l’irreperibilità del convenuto dopo la partenza da casa, il diverbio intercorso perfino all’udienza preliminare attestano – secondo il Pretore – un degrado evidente e ormai irrimediabile (sentenza impugnata, consid. 2). L’appellante non nega seriamente l’impossibilità di una riconciliazione, né contesta che la sua disoccupazione abbia causato difficoltà obiettive alla coppia, né mette in dubbio che l’avvio di un procedimento penale fra coniugi sia sintomo di grave disagio, né smentisce di essersi reso irreperibile dopo la partenza dal domicilio coniugale, né sconfessa che il dissidio personale sia emerso anche all’udienza preliminare. Egli non pretende nemmeno di avere intrapreso alcunché, dopo il 1995, per tentare in qualche modo di riavvicinarsi alla moglie. A ben vedere egli nemmeno censura la conclusione del Pretore, secondo cui egli terrebbe a conservare il matrimonio solo per non dover lasciare la Svizzera (sentenza impugnata, consid. 2.1 in fine). Ai limiti dell’irricevibilità per carenza di motivazione, il gravame è destinato pertanto all’insuccesso anche sotto il profilo dell’art. 142 cpv. 1 CC.
fr. 2300.– lordi egli non è in grado di affrontare i costi della causa. Ammesso e non concesso però che l’attrice sia in grado di versare una provvigione, tale obbligo si circoscrive ai casi in cui i mezzi di offesa o di difesa della controparte non appaiano sprovvisti fin dall’inizio di buon esito (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 265 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, n. 15 ad art. 163 CC). Per di più una provvigione è destinata a coprire – per principio – spese future, non a rimunerare prestazioni già eseguite (Bühler/Spühler, op. cit., n. 287 ad art. 145 CC).
In concreto la provvigione in appello sarebbe destinata a coprire spese già maturate (quelle per la stesura del memoriale di ricorso). A parte ciò, l’appello riusciva votato sin dall’inizio a un risultato sfavorevole e a un esame più approfondito si è rivelato addirittura sfornito di qualsiasi possibilità di successo. Non soccorrono quindi i presupposti per una provvigione di causa, a prescindere dalla capacità economica dell’attrice. Né sono date le premesse per concedere il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Indipendentemente dall’eventuale ristrettezza economica in cui versa il richiedente, l’appello appariva già in partenza destinato al rigetto (art. 157 CPC). Delle condizioni finanziarie verosimilmente modeste in cui vive l’appellante si tiene conto, nondimeno, riducendo volutamente la tassa di giustizia (per rapporto a quanto prevede l’art. 24 lett. a LTG) e limitando al minimo l’indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
La richiesta di provvigione ad litem, rispettivamente di assistenza giudiziaria presentata con l’appello è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
4.Intimazione:
5.– avv. __________ ___________, ________.
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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