AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.195
Data decisione, Autorità:
26.02.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00195
Lugano,
26
febbraio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di separazione, rispettivamente
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 15 ottobre 1993
da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 19
novembre 1997 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il
29 ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1933) e __________ __________ __________ (1937), cittadina
italiana, si sono sposati a __________ l’__________ __________ 1971. Dall’
unione sono nati i figli __________ (1972) e __________ (1976). Il marito, già
__________ di __________, percepisce dall’aprile 1986 una mezza rendita di
invalidità. La moglie ha cominciato a lavorare saltuariamente, durante il
matrimonio, per la __________ __________ __________, sede di __________. Il 18
gennaio 1990 __________ __________ __________ ha instato davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, per provvedimenti a tutela dell’unione
coniugale. All’ udienza del 15 febbraio 1990 i coniugi hanno poi deciso concordemente
di rivolgersi a un consultorio. La comunione domestica è cessata il 20 gennaio
1992, quando il marito ha lasciato l’abitazione coniugale di __________ per
andare a vivere a __________. Il figlio __________ è rimasto con la madre, che
il 1° gennaio 1993 ha assunto un’attività regolare, a tempo parziale, per la
__________ __________ __________ (oggi __________).
B. Il 4 gennaio 1993
__________ __________ __________ si è rivolto al Pretore per il tentativo di
conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 15 febbraio successivo, e il 15
ottobre 1993 ha chiesto la separazione per tempo indeterminato con affidamento
del figlio alla madre (riservato un suo ampio diritto di visita). La convenuta
si è opposta alla petizione, concedendo tutt’al più – in subordine – la
separazione per un anno, e ha postulato l’affidamento del figlio, un contributo
alimentare di fr. 2832.20 mensili per sé e uno di
fr. 1077.– mensili per
__________, oltre la metà della rendita di invalidità riscossa dal marito, la
restituzione dei suoi beni propri, l’attribuzione di un’automobile __________
“__________1” a lei intestata e il versamento di una somma imprecisata in
liquidazione del regime dei beni. L’attore ha replicato mutando l’azione di
separazione in azione di divorzio e offrendo in liquidazione del regime
matrimoniale la metà degli acquisti che sarebbero risultati dall’istruttoria,
senza contributi alimentari. La convenuta ha duplicato contestando
l’ammissibilità della mutazione processuale; subordinatamente, nell’ipotesi in
cui fosse stato pronunciato il divorzio, essa ha chiesto che il matrimonio
fosse sciolto per colpa esclusiva del marito e ha avanzato sugli effetti accessori
le medesime domande formulate in caso di separazione.
C. Ultimata
l’istruttoria, nel suo memoriale conclusivo dell’11 settembre 1997 __________
__________ __________ ha confermato la domanda di divorzio e, senza offrire
contributi alimentari, ha proposto che in liquidazione del regime matrimoniale
ogni coniuge conservasse i beni in suo possesso. La convenuta ha ribadito, nel
proprio allegato conclusivo del 9 settembre 1997, di opporsi sia alla
separazione (salvo concederla, in via subordinata, per un anno) sia al divorzio
(salvo accordarlo, in ulteriore subordine, per colpa esclusiva dell’attore) e
in merito alle conseguenze accessorie ha mantenuto le pretese enunciate nella risposta,
sollecitando inoltre il versamento di fr. 15 000.– per un mutuo stanziato
all’attore e fr. 12 266.50, pari alla metà del saldo depositato su un libretto
di risparmio presso la Banca __________ __________ (oggi __________
__________). Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con sentenza del 29
ottobre 1997 il Pretore, giudicando legittima l’opposizione della convenuta al
divorzio, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato, ha condannato
il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1535.– mensili
indicizzati, oltre fr. 15 000.– in restituzione del citato mutuo, e ha
assegnato alle parti, in liquidazione del regime matrimoniale, i beni in loro
possesso. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza
predetta __________ __________ __________ è insorto il 19 novembre 1997 con un
appello nel quale, senza mettere in discussione la disciplina degli effetti accessori,
chiede che sia pronunciato il divorzio e che il giudizio del Pretore sia
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 18 dicembre 1997
__________ __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare
la sentenza impugnata; subordinatamente, nel caso in cui fosse sciolto il matrimonio,
essa rivendica un contributo alimentare di fr. 3145.20 mensili fondato
sull’art. 151 cpv. 1 o 152 CC.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha reputato
legittima l’opposizione della moglie al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) rilevando
– in estrema sintesi – che alla convenuta non poteva muoversi alcun rimprovero,
mentre per la sua forma caratteriale, per le sue astrazioni paranormali, per la
sua intransigenza e per la sua noia verso il matrimonio l’attore risultava responsabile
della disunione in misura preponderante. A tale “annosa (in)attitudine verso la
famiglia” si aggiungeva una relazione extraconiugale che l’attore non era riuscito
a dimostrare anteriore al dissidio e che aveva inferto il colpo di grazia al matrimonio.
Ciò premesso, appariva superfluo domandarsi se egli potesse mutare l’azione di
separazione in azione di divorzio. D’altro lato il Pretore ha ritenuto non potersi
negare l’esistenza fra le parti una profonda turbativa, contestata a torto
dalla moglie. E siccome quest’ultima invocava la colpa preponderante del marito
per opporsi al divorzio, ma non alla separazione (avversata solo per asserita
mancanza di turbativa), la separazione andava pronunciata. A tempo
indeterminato, poiché dopo cinque anni senza contatti personali apprezzabili le
probabilità di riconciliazione apparivano inconsistenti.
-
L’appellante si
duole che il Pretore gli ha addebitato una colpa preponderante nella disunione
trascurando la testimonianza di __________ __________, del Servizio
medico-psicologico di __________, il quale durante un colloquio avuto con i
coniugi nel mese di maggio o giugno del 1990 aveva detto che l’unica soluzione
era quella di separarsi, poiché a quel punto il degrado era irreversibile.
Oltre a ciò il Pretore ha sorvolato sul fatto che lo psicologo, interrogato
sulle cause di tale irreversibilità, non ha potuto rispondere perché la moglie
rifiutava di svincolarlo dal segreto professionale. Quanto alla citata
relazione con __________ __________, senza più discuterne il carattere anticoniugale,
l’appellante sottolinea ch’essa è cominciata nel 1991 e non può quindi
risultare causale per la turbativa. Per quel che è della sua natura caratteriale,
infine, egli sottolinea che le risultanze istruttorie non dimostrano alcuna intemperanza
da parte sua nei confronti di terzi. In realtà – egli conclude – le origini
della turbativa risalgono alla seconda metà degli anni ottanta, periodo sul
quale nessun testimone è stato in grado di esprimersi. Potrebbe tutt’al più
essere riascoltato lo psicologo __________, e a tale eventualità egli dichiara
di consentire sin d’ora.
-
Nelle osservazioni
all’appello la convenuta sostiene anzitutto che l’attore non poteva mutare
l’azione di separazione, mancando i presupposti dell’art. 74 CPC, sicché in
nessun caso egli poteva chiedere il divorzio. L’argomentazione non può essere
condivisa. Certo, per diritto federale un’azione di divorzio può sempre essere
modificata in azione di separazione, mentre l’inverso è possibile solo alle
condizioni previste dal diritto cantonale di procedura (Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 6 e 7 ad art. 143 CC con numerosi richiami). La prassi
ticinese tuttavia è sempre stata assai largheggiante al riguardo, consentendo
all’attore di trasformare la domanda di separazione in domanda di divorzio
anche al dibattimento finale, senza dover postulare previamente, a tal fine,
una mutazione dell’azione (art. 76 CPC) o una restituzione in intero per allegare
fatti nuovi (art. 138 CPC; si vedano esempi in: Rep. 1981 pag. 77; I CCA,
sentenza del 30 luglio 1982 in re T., consid. C). Il Tribunale di appello non
ha posto, finora, restrizioni in proposito (I CCA, sentenza dell’11 gennaio
1994 in re C., consid. 1; sentenza del 25 marzo 1997 in re S., consid. 3).
Nel caso specifico nulla
giustifica un eventuale cambiamento di giurisprudenza. Intanto perché la
separazione può essere chiesta unicamente se sussiste una causa di divorzio
(art. 143 CC), sicché la modifica di una domanda di separazione in domanda di
divorzio può ancorarsi solo al medesimo complesso di fatti. Una procedura di
mutazione dell’azione (art. 76 CPC) si esaurirebbe quindi in un mero esercizio
formale, l’art. 74 lett. a CPC prevedendo – appunto – che l’azione può essere
mutata qualora la nuova domanda poggi sul medesimo complesso di fatti. In secondo
luogo non si deve dimenticare che in concreto la mutazione è avvenuta già in
sede di replica; con la duplica la convenuta ha potuto far valere così tutti i
suoi mezzi di difesa. Non avendo essa subìto alcun pregiudizio, non vi è
ragione nemmeno per assoggettare la modifica della domanda – in un caso come
quello in rassegna – a condizioni più restrittive. L’obiezione dell’appellata
deve pertanto essere respinta.
-
Ognuno dei coniugi
può domandare il divorzio quando le relazioni coniugali siano così
profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere da essi
la continuazione del matrimonio; se tale stato dipende da colpa preponderante
di uno dei coniugi, il divorzio può essere domandato soltanto dall’altro (art.
142 CC). Per colpa preponderante si intende un comportamento colpevole
che sia più grave di tutti gli ulteriori elementi di dissidio, ovvero che
superi per causalità le eventuali colpe dell’altro coniuge cumulate ai fattori
oggettivi di disunione (Lüchinger/Geiser,
op. cit., n. 18 ad art. 142 CC;
Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 120 e 122 ad
art. 142 CC con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et
le divorce, 4ª edi-zione, pag. 124, nota. 622; v. anche Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 60 segg.).
-
Nella fattispecie le
relazioni coniugali tra le parti risultavano già profondamente turbate e
scosse, quanto meno, nel 1990. Come si è visto (sopra, consid. A), con istanza
del 18 gennaio 1990 il marito si era rivolto al Pretore perché emanasse provvedimenti
opportuni a tutela dell’unione coniugale. All’udienza del 15 febbraio 1990,
tenutasi davanti al Segretario assessore, le parti avevano deciso per finire di
interpellare un consultorio (inc. 4/90 spec., agli atti). In effetti il marito
si è indirizzato al Servizio medico-psicologico di __________, dove ha
incontrato lo psicologo __________ __________. L’analisi delle difficoltà
coniugali che ne è seguita ha coinvolto anche la convenuta e i figli (deposizione
__________, act. IX, pag. 2). Lo psicologo ha riscontrato dapprima serie
divergenze circa l’educazione del figlio, ma continuando la sua indagine ha
ravvisato altresì disturbi della personalità nella figura del marito (oltre a
“sue problematiche di tipo sessuale”, definite dallo stesso teste “abbastanza
pesanti”), che avrebbero giustificato una perizia psichiatrica su comportamenti
d’indole paranoide. Constatato che l’attore “è una persona difficile con cui
convivere” e accertato che “la situazione andava sempre più degradando” (loc.
cit.), nel maggio o giugno del 1990 lo specialista ha proposto ai coniugi di
separarsi, unica via per rimediare a uno stato di cose tanto deteriorato da
riuscire ormai irreversibile. Sui motivi di tale irreversibilità – come si è
accennato – il testimone non ha potuto esprimersi, la convenuta avendo
rifiutato di liberarlo dal segreto professionale.
-
Nulla induce a
credere – né la convenuta pretende – che lo psicologo abbia rilasciato
dichiarazioni inveritiere. Se si considera anzi che, secondo il testimone
__________ __________ __________, “problemi in casa” esistevano già prima del
1990, tant’è che “c’erano sempre degli attriti” (act. IX, pag. 4), la deposizione
dello psicologo esce finanche rafforzata. E se già nel 1990 (al più tardi) il
dissidio tra i coniugi era ormai insanabile, al punto che la sola via d’uscita
era la separazione, mal si comprende come la relazione dell’attore con
__________ __________ sia causale per il divorzio. L’attore ha rincontrato
__________ __________ per la prima volta, a distanza di trent’anni, nel
novembre del 1991, in __________ (interrogatorio formale, act. XI, pag. 2).
Indipendentemente dalla natura di tale relazione, secondo l’attore di semplice
amicizia fino all’agosto del 1992 (loc. cit.), la turbativa coniugale era già
irrimediabile nel 1990. Nemmeno la convenuta asserisce del resto che dopo il
1990 il dissidio coniugale si sarebbe – per avventura – temperato e quindi
nuovamente aggravato a causa della relazione illecita del marito. Ciò posto, la
questione è di sapere quali siano le responsabilità delle parti nella disunione
consumatasi, al più tardi, nel 1990.
-
Gli atti non danno
grandi indicazioni sui motivi per cui già prima del 1990 i coniugi apparivano,
al testimone __________ __________, l’uno immusonito e imbronciato, l’altra
scontenta e triste (act. IX, pag. 4). Lo psicologo __________ ha intravisto
difficoltà di vario genere riconducibili, per quel che riguarda il marito, a un
carattere da perizia psichiatrica: talora gentile e comprensivo, talora
intransigente fino a creare disagio ed escludere ogni possibilità di dialogo
(come ha avuto modo di constatare __________ __________: act. XII, pag. 2), con
eccessi paranoidei di tipo megalomanico (mec-canismo di difesa per evitare che
questioni dolorose raggiungano la coscienza), un carattere insomma da creare
contrasti con qualsiasi persona (act. IX, pag. 2 in basso). In che misura le
difficoltà coniugali potessero riferirsi anche alla persona della moglie non è
stato possibile appurare. Sta di fatto che, pur considerando la sola figura del
marito, gli apprezzamenti del Pretore sulla colposità del carattere e delle
“astrazioni paranormali” appaiono ingenerosi. Il carattere di una persona è, in
linea di principio, un fattore oggettivo: diviene una colpa solo ove scada
nella scortesia, nel malvezzo o nel malanimo e la persona non faccia quanto si
potrebbe pretendere da lei per moderare tali intemperanze (Bühler/Spühler, op. cit., note 54 segg.
e 64 ad art. 142 CC con richiami), ritenuto che soggetti non più giovani sono
notoriamente poco capaci di migliorare la loro natura. Nella fattispecie
potrebbe scorgersi una colpa a carico dell’attore nell’intransigenza denotata –
per esempio – educando il figlio (deposizione __________, act. XII, pag. 2). A parte
il fatto però che ci si può domandare se ciò basti a configurare una colpa preponderante,
non va trascurato che nel carattere dell’attore lo psicologo ha ravvisato anche
chiare anomalie psichiatriche, le quali non sono sicuramente colpose. Ciò
impone particolare prudenza di giudizio, tanto più che verso terzi l’attore è
sempre apparso “molto contenuto” (deposizione __________, loc. cit., 2),
addirittura “una persona fine” (deposizione __________, act. IX, pag. 8).
Oltre all’educazione del
figlio, un fattore di disunione sembra essere stata la sopravvenuta invalidità
del marito (1986), causa di ripetuta disoccupazione e di infelici iniziative
professionali (deposizione __________, loc. cit., pag. 2). Proprio la forzata
permanenza a casa del marito pare, del resto, aver favorito contrasti
sull’educazione del ragazzo e cagionato difficoltà finanziarie alla famiglia
(memoriale di risposta, pag. 3). Resta il fatto che individuare una colpa
dell’attore in tali eventi appare arduo, tanto più che il marito sembra non
essere riuscito a reintegrarsi in campo professionale proprio per il suo
carattere difficile, minuzioso fino all’esasperazione, capace di interrompere
un’attività di punto in bianco per eccessi di pignoleria (deposizione
__________, loc. cit.). Anche in tale contesto scorgere una colpa preponderante
è quindi azzardato. Quanto all’annosa “(in)attitudine” verso la famiglia e al
fatto che l’attore avrebbe rinunciato con leggerezza a mantenere saldo il
rapporto con moglie e figli (sentenza, pag. 4 in fondo e 5 in alto), non è dato
a divedere sulla base di quali prove argomenti il Pretore. Che l’appellante,
annoiato del matrimonio, abbia finito per manifestare il suo disimpegno verso
la famiglia esaltando il lato peggiore del suo carattere è un’illazio-ne, per
vero, destituita di riscontri effettivi.
-
Sotto il profilo
dell’art. 142 cpv. 2 CC gli atti non bastano, in ultima analisi, per ravvisare
una colpa preponderante dell’attore. L’opposizione della convenuta al divorzio
non risulta pertanto giustificata. Il caso denota per converso – e su questo
punto il giudizio del Pretore è fondato – una profonda turbativa coniugale,
ingeneratasi verosimilmente al momento in cui il marito è divenuto parzialmente
invalido e degradata per un insieme di fattori oggettivi (quanto meno in
mancanza di chiare colpe desumibili dal fascicolo processuale) fino a divenire,
nel 1990, un conflitto insanabile. Le premesse dell’art. 142 cpv. 1 CC sono
quindi date e il divorzio va pronunciato.
-
In merito alle
conseguenze accessorie del divorzio, giovi rammentare che il primo giudice ha
già sciolto il regime della partecipazione agli acquisti e che la liquidazione
dei rapporti patrimoniali fra le parti non è controversa. Litigioso è il
contributo alimentare per la moglie, che il Pretore ha fissato a norma
dell’art. 163 CC in fr. 1535.– mensili indicizzati. L’attore non ha appellato
al riguardo (ha dichiarato espressamente di ricorrere solo contro il
dispositivo n. 1, relativo alla separazione, e di riflesso contro il dispositivo
n. 5, sulle spese: memoriale di appello, pag. 2 in alto), ma il dispositivo n.
2 è impugnato dalla convenuta, che nelle osservazioni all’appello rivendica –
in caso di divorzio – un contributo alimentare di fr. 3145.20 mensili (memoriale,
pag. 10 in fondo). La richiesta è irricevibile nella misura in cui supera
l’importo di fr. 2832.20. Davanti al Pretore l’interessata aveva postulato
difatti, in caso di divorzio, lo stesso contributo dovutole in esito alla
separazione (memoriale conclusivo, pag. 11 in fondo con rinvio esplicito alla
duplica, pag. 23, punto 3). Ora, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di
formulare nuove domande in appello (Anastasi,
Il sistema dei mezzi d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese,
Zurigo 1981, pag. 83 segg.), tanto più nelle questioni che non sono rette dal
principio inquisitorio (in materia di contributi alimentari per il coniuge né
il diritto cantonale né quello federale impongono l’applicazione di tale principio:
Bühler/Spühler, op. cit., nota 84
ad art. 151 CC). Ne segue che, in quanto eccede la somma di
fr. 2832.20 mensili, la
richiesta di contributo alimentare è nuova e perciò inammissibile.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità. Sussidiariamente, ove non ricorrano i presupposti
dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio
un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché
non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata
alle sue condizioni economiche. In concreto l’innocenza del coniuge creditore,
requisito indispensabile per l’ottenimento di un contributo alimentare tanto a
norma dell’art. 151 cpv. 1 quanto dell’art. 152 CC, è fuori discussione (tant’è
che il marito nemmeno contesta di dover versare un contributo alla moglie).
Occorre esaminare perciò se l’attore sia “coniuge colpevole” nell’accezione
dell’art. 151 cpv. 1 CC. In caso affermativo, la moglie ha diritto a un
contributo che le garantisca, in linea di principio, lo stesso tenore di vita
ch’essa avrebbe avuto se il matrimonio non fosse sciolto (DTF 116 II 8 consid.
3). In caso negativo, la moglie ha diritto nondimeno a un contributo, limitato
però al fabbisogno indispensabile, ovvero – di regola – al minimo esistenziale
del diritto esecutivo maggiorato del 20% (DTF 121 III 49).
-
La nozione di “colpa”
a mente dell’art. 151 cpv. 1 CC non si identifica necessariamente con quella di
“colpa preponderante” nel senso dell’art. 142 cpv. 2 CC e nemmeno con una grave
mancanza ai doveri del matrimonio: una violazione rilevante degli
obblighi coniugali è sufficiente, purché risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 273
con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Lüchinger/Geiser, op. cit., n. 5 ad art. 151 CC con rinvii).
D’altro lato un comportamento causale non dev’essere per forza la sola e
unica fonte di turbativa: basta che, insieme con altri fattori oggettivi (non
esclusa una lieve colpa della controparte), esso abbia contribuito a disgregare
l’unione (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991,
nota 15 ad art. 151 CC). La gravità della “colpa” influisce sull’ammontare del
contributo (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991,
n. 35 ad art. 151 CC con rimandi), che va determinato in ogni modo a termini di
equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit., pag. 314 in alto).
-
Nel caso in oggetto si
è già escluso che all’attore possa essere addebitata una colpa preponderante.
Il problema è di sapere se gli debba essere imputata nondimeno una rilevante
violazione dei doveri del matrimonio, la quale – in concorso con fattori oggettivi
– abbia contribuito a disgregare l’unione. Ora, come si è visto, già nel 1990
la turbativa coniugale aveva raggiunto il punto di non ritorno (sopra, consid.
5 e 6). Come si è accennato, inoltre, sui motivi del dissidio non è stata fatta
gran luce (sopra, consid. 7). L’istruttoria ha denotato una personalità
dell’attore con accertate manifestazioni di disturbo psichico (oltre che marcata
da “problematiche di tipo sessuale”), la quale si è ripercossa negativamente
sull’educazione del figlio, ha reso difficile la convivenza familiare e ha
pregiudicato un adeguato reinserimento professionale dell’attore stesso dopo la
parziale invalidità (per ernia del disco) nel 1986. Intravedere una colpa in
tutto ciò è nondimeno arduo. Tutt’al più si potrebbe rimproverare all’at-tore –
come detto – di non aver moderato i suoi eccessi di carattere e le sue
pedanterie, ma in presenza di disturbi psichici riscontrati da uno psicologo neutrale
non si può senz’altro affermare che ciò fosse ragionevolmente esigibile. Quanto
alla relazione con __________ __________, essa è cominciata nel novembre del
1991, quando la disunione insanabile sussisteva ormai da un anno (anche se i coniugi
continuavano a vivere sotto lo stesso tetto). La sua causalità nel naufragio
del matrimonio non è quindi apprezzabile: l’unione era ormai fallita e il legame
extraconiugale ha avuto la sola conseguenza di accelerare la separazione delle
parti. Se ne conclude che, ponderando in modo equanime la situazione testé
descritta, non è possibile imputare all’attore una colpa nel senso dell’art.
151 cpv. 1 CC. Alla convenuta va pertanto riconosciuto un contributo alimentare
giusta l’art. 152 CC.
-
Il Pretore ha
calcolato il fabbisogno minimo della convenuta in fr. 2785.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, locazione fr. 1200.–, premio
della cassa malati fr. 320.–, oneri assicurativi fr. 40.–, carico fiscale fr.
200.–). Nelle osservazioni all’appello l’interessata rivendica un fabbisogno
minimo di fr. 3145.20 mensili “dimostrato in prima istanza” (memoriale, pag.
10), ma non si confronta affatto con il calcolo del Pretore, né tanto meno
spiega perché le voci di spesa accertate o stimate dal primo giudice andrebbero
modificate. Così procedendo, essa dimentica che la Camera civile di appello è
un’autorità di ricorso. La parte che censura una sentenza del Pretore (anche a
titolo eventuale – come in concreto – nell’ipotesi in cui fosse accolto
l’appello avversario) non può limitarsi a evocare quanto figura negli allegati
preliminari: deve indicare perché la sentenza impugnata va riformata e in che
modo. Tale esigenza ha carattere generale (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio
al cpv. 5). Nelle osservazioni dell’appellata si cercherebbe invano una critica
qualsiasi alle singole poste che il Pretore ha considerato o scartato ai fini
del fabbisogno minimo. Privo di adeguata motivazione, il prospettato aumento
del fabbisogno minimo chiesto dall’appellata si dimostra quindi improponibile.
-
Il reddito della
convenuta è stato determinato dal Pretore in complessivi fr. 1920.– mensili
(guadagno medio nel 1995 presso la cassa malati __________ fr. 1640.–, rendita
completiva AI per sé fr. 280.–). L’interessata fa valere che il suo stipendio
medio nel 1997 è stato di soli fr. 1200.– mensili e che la sua possibilità
d’impiego cesserà “entro breve” per la ristrutturazione in atto presso la
__________ __________ (memoriale, pag. 10). A parte il fatto però che il
Pretore ha spiegato per quali ragioni il reddito conseguito nei primi mesi del
1997 non è determinante (spiegazione che l’appellata ancora una volta ignora),
non si può disconoscere che l’interessata ha guadagnato mediamente fr. 25 000.–
annui nel 1993 e 1994 (tassazione 29 settembre 1995 ai fini del biennio
1995/96, negli atti richiamati), fr. 19 645.– nel 1995 (doc. 20, terzo foglio)
e verosimilmente altrettanti nel 1996, ove appena si consideri la retribuzione
di gennaio (doc. 20, primo foglio; i conteggi degli altri mesi non sono stati
prodotti). È vero che il guadagno è nettamente diminuito nel 1997 a fr. 1200.–
mensili in media, considerando i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 1997
(doc. 20, ultimi fogli; i conteggi degli altri mesi mancano), e che la convenuta
giustifica tale diminuzione con l’imminente soppressione del suo impiego (memoriale,
pag. 10). Tale motivazione appare però poco verosimile: paventata sin dal
giugno del 1995 (risposta, pag. 15 in fondo), l’eliminazione del suo posto di
lavoro non risulta finora essere intervenuta, nonostante la fusione tra
__________ e __________ nel 1996. Inoltre la convenuta non pretende che con la
sua esperienza nel ramo, facendo capo a qualche sforzo e a buona volontà, non
le sia possibile risalire ai livelli del 1995. Non vi è motivo quindi per
scostarsi dal reddito potenziale (o ipotetico: sulla nozione v. DTF 119 II 316
consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b, 110 II 117 consid. 2a) di fr. 1640.– mensili
stabilito dal Pretore.
-
L’appellata sostiene
infine che, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore, il marito non le
versa più fr. 1000.– mensili a titolo di rendita, e ciò sin dall’ottobre del
1996 (memoriale, pag. 11). In realtà il problema non sussiste. Certo, secondo
il Pretore la convenuta percepisce fr. 1000.– mensili a titolo di rendita provenienti
da un anticipo ereditario che l’attore riscuote mensilmente dalla madre
(sentenza, pag. 9 in alto). Se non che, per quanto abbia incluso tale somma tra
i redditi della convenuta (pag. 8 a metà), il Pretore non ha detratto
l’equivalente dal contributo alimentare, che altrimenti sarebbe stato di fr.
535.– (e non di fr. 1535.–) mensili. Egli ha del resto delineato la questione a
pag. 9 in basso della sentenza (“Comprensibile è invece la preoccupazione della
signora __________ di disporre di un valido titolo esecutivo quo ai fr. 1000.–
cennati, i quali vanno dunque fissati quali alimenti in questa sede, oltre alla
risultanza [fr. 535.–] della ripartizione a metà della rispettiva eccedenza”).
Condannando l’attore al pagamento di fr. 1535.– mensili, il Pretore ha quindi
incluso nel totale anche i fr. 1000.– della predetta rendita.
-
Il contributo
alimentare che spetterebbe alla convenuta giusta l’art. 152 CC risulterebbe,
dopo quanto si è detto, dal seguente calcolo:
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2785.–
maggiorazione
del 20% fr. 557.–
fr.
3342.– mensili
./. reddito proprio della
moglie fr. 1920.– mensili
contributo fr.
1422.– mensili.
L’appellante non avendo
contestato l’importo di fr. 1535.– mensili fissato dal Pretore, non vi è
ragione per scostarsi su questo punto dalla sentenza impugnata, tanto meno se
si pensa che l’appellante non pretende di non poter versare la cifra in questione.
Né vi è motivo per limitare il contributo nel tempo (DTF 114 II 9 consid. 7a
con richiami; cfr. anche DTF 115 II 432 consid. 5), anche perché alla sua età
la beneficiaria non può sicuramente presumersi in grado di ricrearsi una
situazione suscettibile di metterla al riparo dall’indigenza. La clausola di
indicizzazione, a sua volta incontroversa, può rimanere invariata.
- Gli oneri processuali
di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’attore esce vincente
dalla procedura di ricorso, tanto sul principio del divorzio quanto
sull’ammontare del contributo alimentare, impugnato subordinatamente dalla convenuta.
Le spese vanno dunque a carico di quest’ultima, con obbligo di rifondere
all’appellante una congrua indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è
nondimeno ridotta (rispetto a quel che prevede l’art. 24 lett. a LTG) per
tenere conto che lo scioglimento del regime dei beni e la liquidazione dei
rapporti patrimoniali fra coniugi non è stato devoluto in appello. Circa gli
oneri di primo grado, l’attuale giudizio non impone di modificarne il dispositivo.
È vero che a termini di diritto la convenuta risulterebbe soccombere in misura
maggiore, tuttavia dal profilo equitativo – criterio che non va disconosciuto
nelle cause di stato (DTF del 21 aprile 1988 in re R., consid. 5) – la sua
situazione di reddito risulta assai meno favorevole di quella dell’attore. In
prima sede appare dunque ragionevole tenerne calcolo (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è accolto e il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
È
pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio contratto l’__________
__________ 1971 a __________ da __________ __________ __________ (1933) e
__________ __________ nata __________ (1937).
Per il resto la sentenza
impugnata rimane invariata.
- Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________
__________, che rifonderà all’appellante fr. 1000.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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