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Numero d'incarto:
11.1997.200
Data decisione, Autorità:
14.01.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00200
Lugano
18 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con petizione del 9 aprile 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
deve essere accolto l’appello del 2 dicembre 1997 presentato da __________
__________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 24 novembre 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Se
deve essere accolto l’appello del 1° dicembre 1997 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del
6 luglio 1993 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha pronunciato
la separazione a tempo indeterminato fra __________ __________ (1944) e __________
__________ __________ __________;
che il 9 aprile 1992
__________ __________ __________ __________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città la pronuncia del divorzio e l’attribuzione di
metà del valore commerciale di un appartamento situato in Italia e intestato a
entrambi i coniugi;
che __________
__________ si è opposto all’azione, postulando a sua volta il divorzio in via riconvenzionale;
che il 20 giugno 1996
il Pretore ha ammesso entrambe le parti al beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
che nei successivi
allegati preliminari (replica e risposta riconvenzionale, duplica e replica
riconvenzionale, duplica riconvenzionale) ogni coniuge è rimasto sulle proprie
posizioni;
che al termine della
causa le parti hanno presentato i rispettivi memoriali conclusivi, nei quali
hanno ribadito le loro domande di giudizio, rinunciando al dibattimento finale;
che, statuendo il 24
novembre 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha mantenuto la
comproprietà sull’immobile in Italia, ha revocato la decisione 20 giugno 1996
con la quale aveva concesso alle parti il beneficio dell’assistenza giudiziaria
e ha posto la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che entrambe le parti
sono insorte contro la revoca dell’assi-stenza giudiziaria con appelli del 1° e
del 2 dicembre 1997, postulando la conferma del giudizio 20 giugno 1996 e il
conferimento dell’assistenza giudiziaria anche in appello;
che i gravami non sono
stati oggetto di vicendevole intimazione;
Considerato
in diritto: che nel caso concreto
il Pretore ha revocato l’assistenza giudiziaria concessa alle parti il 20
giugno 1996 per il motivo che queste non avevano indicato nel certificato
municipale prodotto con l’istanza di essere comproprietarie di un appartamento
a __________;
che l’attrice contesta
la revoca retroattiva dell’assistenza giudiziaria, che sarebbe contraria al
principio dell’affidamento;
che il convenuto e
attore riconvenzionale, a sua volta, si oppone alla revoca dell’assistenza
giudiziaria, sia per la retroattività sia per l’assoluta indigenza delle parti,
poiché l’appartamento a __________ sarebbe di scarso valore e non potrebbe
essere ipotecato per reperire le liquidità necessarie al pagamento degli oneri
legali e processuali;
che sulla
retroattività della revoca le censure delle parti sono di principio fondate,
dato che l’assistenza giudiziaria può sempre essere revocata, anche d’ufficio
(art. 158 cpv. 1 CPC), ma senza effetto retroattivo e solo per il futuro (Rep.
1994 385);
che a detta del
convenuto sarebbe praticamente impossibile per le parti reperire congiuntamente
un credito ipotecario all’estero, ciò che escluderebbe la revoca
dell’assistenza giudiziaria;
che si potrebbe
interrogare se il fatto di aver sottaciuto al giudice l’esistenza di sostanza
immobiliare, contrariamente agli obblighi di allegazione che incombono a chi
chiede l’assistenza giudiziaria (DTF 120 Ia 179 consid. 3a; SJZ 91/1995 n. 7
pag. 76; Rep. 1994 306), non giustifichi effettivamente la revoca di tale beneficio;
che il quesito può
rimanere indeciso, visto che la revoca dell’as-sistenza giudiziaria vale solo
per il futuro e che quindi nel caso concreto le prestazioni dei legali sono
coperte dall’assistenza giudiziaria fino alla data della sentenza, ossia fino
al 24 novembre 1997, di modo che la revoca non lede i loro interessi ed è senza
portata pratica;
che anche la tassa di
giustizia rientra nell’assistenza giudiziaria di cui beneficiano entrambe le
parti fino al 24 novembre 1997;
che di conseguenza,
visto che il dispositivo del Pretore sulla revoca dell’assistenza giudiziaria
deve essere interpretato nel senso che ha effetto dal 24 novembre 1997,
entrambi gli appelli cadono nel vuoto;
che a ogni modo
l’esistenza di sostanza immobiliare in Italia potrebbe configurare un caso di
applicazione del nuovo art. 162a CPC, secondo il quale se il beneficiario
dell’assistenza giudiziaria può successivamente pagare, lo Stato può chiedere,
entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, la rifusione degli importi assunti o
versati;
che gli appelli
possono essere decisi così con la procedura semplificata dell’art. 313bis
CPC;
che nonostante l’esito
dei gravami le parti possono essere ammesse al beneficio dell’assistenza
giudiziaria per la procedura d’appello, essendo stati indotte in buona fede a
ricorrere dalle motivazioni della sentenza impugnata, dalla quale traspariva
l’intento del Pretore di revocare l’assistenza giudiziaria con effetto
retroattivo;
che a ogni modo si
terrà conto nella tassazione delle note d’onorario dei legali della
stringatezza dei gravami;
che viste le
particolarità della fattispecie si può rinunciare al prelievo di tasse e spese,
mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, gli appelli non essendo
nemmeno stati intimati;
Per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello di __________
__________ __________ __________ è respinto e la sentenza impugnata è
confermata nel senso dei considerandi.
-
L’appello di __________
__________ è respinto e la sentenza impugnata è confermata nel senso dei considerandi.
-
__________ __________ è ammessa al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria in
appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________ __________.
-
Non si prelevano tasse né
spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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