AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.204
Data decisione, Autorità:
12.09.2000, ICCA
Incarto n.:
11.97.00204
Lugano
18 novembre 1998/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Poretti
Schuhmacher
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica di misure provvisionali in causa
di divorzio) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 gennaio 1997 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello dell’8 dicembre 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 25
novembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Se deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata
dall’appellante il 12 dicembre 1997;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni del 29 dicembre 1997;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1944) e __________ nata __________ (1948) si sono uniti in matrimonio il
____________________ 1968 a __________. Il 13 gennaio 1991 essi hanno adottato
__________ __________ (detta __________), cittadina colombiana nata il
__________ __________ 1983, a loro affidata dal __________ __________ 1983. Il
marito lavora alla __________ di __________ __________, nel reparto
amministrativo, mentre la moglie ha esercitato diverse attività a tempo parziale.
B. __________
__________ ha instato il 13 giugno 1994 davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 5
settembre 1994. Con petizione del 17 marzo 1995 essa ha chiesto la pronuncia
del divorzio e la regolamentazione degli effetti accessori; inoltre, con
istanza provvisionale di stessa data, essa ha postulato l’affidamento della
figlia __________a, riservato il diritto di visita del padre (da concordare
direttamente fra le parti), come pure un contributo alimentare per la figlia di
fr. 1’050.– mensili dal marzo 1995 e uno per sé di fr. 1’500.– in via
supercautelare, aumentato in via cautelare a fr. 3’185.– dal marzo 1995 e a fr.
3’685.– dal momento della cessazione delle indennità di disoccupazione da lei
percepite. L’istante ha poi chiesto, sempre in via cautelare e per entrambi i
contributi alimentari, l’indicizzazione annuale (indice base marzo 1995),
riservandosi per il suo contributo la possibilità di sollecitare un adeguamento
qualora la situazione si modificasse e in seguito alle risultanze
dell’istruttoria. __________ __________ ha inoltre postulato la condanna del
marito al pagamento di fr. 14’000.– relativi ai contributi arretrati per la
figlia e per sé nel periodo dal 1° luglio 1994 al 28 febbraio 1995 e di fr.
3’000.– quale prima rata della provvigione ad litem; in via subordinata,
essa ha instato per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
C. Con decreto
cautelare del 13 novembre 1995 il Pretore ha affidato __________ alla madre, ha
disciplinato il diritto di visita del padre, ha imposto al convenuto un contributo
alimentare mensile di fr. 1’050.– per la figlia (assegni familiari compresi) e
di fr. 2’314.– fino al mese di maggio 1995 per la moglie, ridotto poi a fr.
1’779.–, e infine ha concesso all’istante una provvigione ad litem di fr.
3’000.–. Un appello presentato dall’attrice a questa Camera contro il citato
decreto è stato ritirato l’8 febbraio 1996 (.. __________).
D. Con istanza del 21
gennaio 1997 __________ __________ ha postulato la trattenuta dal salario del
marito di fr. 2’829.– quali contributi alimentari per la figlia e per sé, a
partire dal mese di gennaio 1997. La domanda è stata accolta con decreto emanato
il 22 gennaio 1997 senza contraddittorio. A seguito dell’istanza di revoca presentata
il 28 gennaio 1997 da __________ __________, alla discussione del 21 febbraio
1997 il marito si è opposto all’istanza della moglie, presentando seduta stante
una richiesta di modifica dell’assetto provvisionale. Il convenuto ha proposto
un contributo alimentare provvisionale di fr. 825.– (assegni familiari inclusi)
dal 1° gennaio 1997 per la figlia e di fr. 890.30 dal 1° gennaio al 31 dicembre
1996 per la moglie, il contributo essendo soppresso dal 1° gennaio 1997.
E. Con decreto del 28
marzo 1997, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza del marito e ha ridotto il contributo alimentare per la figlia a fr.
850.– mensili (assegni familiari compresi) e quello per la moglie a fr. 540.–
dal marzo 1997, adeguando nella stessa misura l’ordine di trattenuta del
salario del marito. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale dell’11
settembre 1997 le parti si sono riconfermate nelle rispettive richieste.
F. Statuendo il 25
novembre 1997, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo
alimentare di fr. 825.– mensili per la figlia (compresi gli assegni familiari)
e di fr. 568.– per la moglie, da versare con trattenuta di stipendio dal
dicembre 1997. Per il resto egli ha mantenuto in vigore il decreto cautelare
del 13 novembre 1995, salvo i contributi alimentati dovuti da ottobre a dicembre
1996, stabiliti in fr. 1’050.– per la figlia e in fr. 890.– per la moglie.
G. Contro tale
decreto è insorta __________ __________ con un appello dell’8 dicembre 1997 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, il marito sia tenuto a
versarle mensilmente gli importi stabiliti dal decreto cautelare del 13 novembre
1995, ossia fr. 1’050.– per la figlia (compresi gli assegni familiari) e fr.
1’779.– per sé, con relativa trattenuta di stipendio per complessivi fr.
2’829.–, e infine che la tassa di giustizia sia posta a carico del marito,
tenuto a rifonderle di fr. 6’000.– per ripetibili di prima istanza. Il 12 dicembre
1997 l’appellante ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria nella procedura di appello.
Nelle sue osservazioni
del 29 dicembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio pretorile, instando a sua volta per il beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’appellato propone di
respingere l’appello in ordine poiché il memoriale non conterrebbe la
descrizione dei fatti né il calcolo dei rispettivi fabbisogni. Il rinvio alle
conclusioni di causa, esplicitamente riservato dall’appellante, sarebbe
inammissibile, in specie per una parte rappresentata da un legale.
L’argomentazione non può essere condivisa. L’appellante si è invero limitata a
rinviare, per quel che concerne i temi oggetto del gravame, al memoriale
conclusivo presentato all’udienza finale nella procedura provvisionale. Ora,
giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC l’atto di appello deve contenere i motivi
di fatto e di diritto sui quali si fonda, pena la nullità del ricorso (art. 309
cpv. 5 CPC). La giurisprudenza di questa Camera ha tuttavia precisato che ai
fini della ricevibilità dell’appellazione è sufficiente la concisa enunciazione
dei motivi. L’appello, in siffatte circostanze, sarà però esaminato – salvo
l’applicazione d’ufficio del diritto – nei limiti di quell’enunciazione (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 9 ad art. 309 CPC). L’appello,
ancorché ai limiti, può pertanto essere considerato ricevibile.
-
Il Pretore ha
ritenuto giustificata una riduzione del contributo alimentare dovuto a moglie e
figlia, poiché dopo l’emanazione del precedente decreto cautelare il reddito
del marito era sceso da fr. 6’584.– mensili a fr. 3’610.– e non gli si poteva
imputare un reddito ipotetico superiore. Il primo giudice ha calcolato il fabbisogno
del marito in fr. 2’217.– e della moglie in fr. 2’740.–; dopo aver imputato a quest’ultima
un reddito potenziale mensile di fr. 1’993.–, ha concluso che il marito poteva
versare per la famiglia al massimo fr. 1’393.–, di cui fr. 568.– per la moglie
e fr. 825.– per la figlia.
-
Le misure
provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145
cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano
mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento
della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla
situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in
parte (Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo, 1995, pag. 545 nota 77). Un decreto cautelare non
più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di
giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai -
o mai completamente - autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3a edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral
ou cantonal?, Losannna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo
che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di
un’istanza di modifica non è decisivo sapere, quindi, se l’istante avrebbe potuto
far valere prima la causa di modifica invocata: decisivo è sapere se tale causa
sia rilevate e duratura. Solo a tali premesse il giudice può statuire
nuovamente sulla controversia. Ciò posto, il coniuge che omette di allegare con
tempestività elementi di fatto a suo favore non perde per ciò soltanto il
diritto alla modifica dell’assetto provvisionale. Perde invece – di regola – il
diritto di recuperare quanto versato in esubero, giacché non può beneficiare di
alcuna modifica retroattiva (Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, 3a edizione, nota 445 ad art. 145 CC; Rep. 1996, pag.
121 e segg.).
-
Il criterio per
la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è
disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di
regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo
dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Al coniuge debitore del
contributo deve in ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal
diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di
reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123
III 1, 121 I 97, 121 III 301). Dapprima si procede quindi alla determinazione
del fabbisogno di tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità
dei coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia
esecutiva (DTF 114 II 301 e segg., SJ 1992 380 e segg.). Nel fabbisogno minimo
vanno però considerati i rispettivi oneri fiscali per il corrente periodo
d’imposta e i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF
114 II 394 consid. 4b.; Hausheer /Reusser/
Geiser, Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 11 ad art. 163 CC; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag.
429; Rep. 1994 297).
Nella
determinazione dei contributi alimentari si può tenere conto di un reddito ipotetico
superiore a quello effettivamente conseguito da un coniuge solo a condizione
che quest’ultimo possa ragionevolmente ottenere un guadagno superiore facendo
prova di buona volontà (DTF 119 II 314 consid. 4a; Bräm/Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar 1993, n. 83 ad art. 163 CC; Spühler/Frei-Maurer
in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 141 ad art. 145 CC). Se
l’obbligato alimentare ha rinunciato volontariamente e immotivatamente a un lavoro
redditizio, i contributi a suo carico per il coniuge e per i figli sono
determinati tenendo conto del reddito al quale egli ha rinunciato (Rep. 1983
pag. 48, 1981 pag. 88).
- L’appellante
chiede che siano confermati i contributi alimentari stabiliti nel decreto
emanato il 13 novembre 1995, che ammontavano a fr. 1’050.– per la figlia
(assegni familiari compresi) e a fr. 1’779.– per la moglie, con adeguamento
della trattenuta di stipendio a fr. 2’829.–. L’attrice contesta la modifica
decisa dal Pretore, argomentando che quest’ultimo sarebbe partito da un’errata
interpretazione del concetto di reddito potenziale e avrebbe fondato il suo
giudizio sul reddito mensile effettivamente conseguito dal marito, senza tenere
in considerazione quello superiore versato in precedenza. La censura non regge
all’esame.
L’appellante non
__________ che il reddito del marito non è più quello di fr. 6’125.– attestato
per il 1995 (doc. 16) e che dal 1997 il convenuto percepisce uno stipendio di fr.
4’335.50 lordi mensili (comprensivi di indennità per trasferte, di residenza e
assegni familiari: doc. 33), pari fr. 3’617.15 netti (doc. 17). Contrariamente
a quanto adduce l’appellante, già nel 1996 il convenuto aveva subito una
consistente riduzione di stipendio, il reddito netto mensile essendo sceso a fr.
5’057.50, compresa la gratificazione di fine anno (certificato di salario
fiscale: doc. 18). L’istruttoria ha permesso di appurare che la riduzione di
stipendio dal gennaio 1997 è da ricondurre al cambiamento di funzioni
all’interno della ditta e ai problemi di salute del marito, insorti nel 1995.
Il marito ha dichiarato di avere avuto problemi di consumo eccessivo di
alcolici anche sul posto di lavoro e di essere affetto da depressione e da
disturbi epatici (interrogatorio formale del 3 luglio 1997). La datrice di
lavoro ha comunicato il 31 ottobre 1996 al dipendente che lo manteneva alle
proprie dipendenze, nonostante il calo di prestazioni e di affidabilità, in
considerazione della sua difficile situazione familiare, ma con mansioni di
operaio generico e con stipendio ridotto (doc. 27). Il direttore __________ ha
confermato tale circostanza (deposizione del 21 maggio 1995), riferendo che il
rendimento del dipendente era assai calato negli ultimi tre anni per problemi
personali dovuti all’alcol e alla depressione. Nonostante ciò, la ditta ha
deciso di mantenere il rapporto di lavoro per non peggiorare ulteriormente la
situazione del dipendente, relegando quest’ultimo però a un ruolo di minore
responsabilità (e di conseguenza meno retribuito), soluzione già adottata nei
confronti di lavoratori con problemi di tossicodipendenza. Il teste ha altresì
precisato che il comportamento del convenuto non si riconduceva a indifferenza,
ma era la diretta conseguenza di uno stato di malessere generale e di
prostrazione dovuto in parte anche ai farmaci assunti (cfr. verbale pag. 2).
Nelle sue attuali mansioni l’interessato continua a lavorare a tempo pieno
(circa 8 ore al giorno), ma il direttore ha ribadito che la ditta lo considera
un caso sociale, pur confidando nelle sue potenzialità. Sempre a parere del
teste, il processo di divorzio è fonte di angoscia per il dipendente, che
caratterialmente tende a non affrontare i problemi.
Il Pretore ha ritenuto
verosimile, sulla base della citata deposizione e dei documenti prodotti, la
modifica dell’attività lucrativa e la conseguente riduzione di stipendio.
L’appellante, per contro, ritiene che la testimonianza non sia fedefacente,
visti i rapporti di amicizia tra il direttore e il marito, i quali imporrebbero
estrema cautela nella valutazione della deposizione. Dagli atti risulta invero
che negli anni Settanta entrambi avevano frequentato a __________ __________ la
stessa scuola, anche se non la stessa classe, ritrovandosi poi casualmente in
Ticino più di vent’anni dopo. Non risulta che essi si frequentino al di fuori
dell’ambiente di lavoro né consta che siano legati da comuni interessi. La
critica dell’appellante alla valutazione del Pretore manca perciò di
consistenza. Ciò posto, si può ragionevolmente ritenere che il marito ha reso
verosimile come le sue attuali attitudini psico-fisiche non gli consentano più
di esercitare il lavoro di responsabilità avuto in precedenza. Accettando
mansioni meno qualificate e una riduzione di stipendio, egli ha comunque
mantenuto un impiego relativamente sicuro, vista la comprensione dimostrata dai
dirigenti. Un reddito ipotetico superiore a quello conseguito non può quindi
entrare in considerazione, anche perché non si vede nella difficile situazione
in cui versa il mercato ticinese del lavoro come un uomo cinquantaquattrenne,
con problemi personali e di alcolismo, possa ragionevolmente conseguire un
reddito mensile di fr. 6’000.–. L’appellante sostiene che il marito dovrebbe
annunciarsi alle assicurazioni sociali, ma ciò non basta a rendere verosimile
che in tal modo egli potrebbe ottenere un reddito superiore. Anzi, tenendo
conto dello stipendio di fr. 5’025.– conseguito nel 1996 (doc. 18), le indennità
di disoccupazione dovrebbero essere più o meno equivalenti al reddito del
lavoro attuale. A un sommario esame dei fatti come quello che presiede
all’emanazione di procedimenti cautelari non si può dare per certo nemmeno il
diritto a una rendita di invalidità né si può presumere che le prestazioni sociali
complessive sarebbero superiori al reddito conseguito dall’interessato lavorando
a tempo pieno.
-
L’appellante
contesta il reddito di fr. 3’610.– accertato dal Pretore e afferma che il
marito percepisce fr. 3’782.40 mensili netti. Su questo punto l’argomentazione
è fondata. Il primo giudice infatti ha ripreso lo stipendio di fr. 3’610.–
indicato nel certificato di salario del mese di gennaio 1997 (doc. 28). Agli
atti figura però un certificato di salario intermedio relativo ai primi cinque
mesi del 1997, più completo (doc. 31), dal quale risulta un salario mensile
netto di fr. 3’782.40. Contrariamente a quanto adduce l’appellante, la
tredicesima mensilità non può tuttavia essere aggiunta a tale importo. Dagli
atti e dalla deposizione del teste __________ emerge invero che il versamento
della tredicesima è facoltativo e viene deciso dal Consiglio di amministrazione
nella seduta di novembre 1997. Viste le prolungate assenze del dipendente e il
suo basso rendimento, il versamento della tredicesima o della gratificazione
non può essere dato per certo.
-
Il Pretore ha
calcolato in fr. 2’216.60 mensili il fabbisogno minimo del marito (minimo del
diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 800.–, premio della cassa malati
per l’assicurazione di base fr. 241.60, imposte stimate fr. 150.–).
L’appellante insorge contro tale importo, sostenendo che il costo dell’alloggio
sarebbe eccessivo e andrebbe ridotto a fr. 500.– mensili. A torto. Il canone di
fr. 800.– corrisponde infatti ai costi effettivi dell’appar-tamento di 2½
locali da lui occupato a __________ __________ __________ (doc. 24), né vi sono
nella fattispecie elementi per ritenere che si tratti di una pigione eccessiva.
Il rimprovero appare anzi ai limiti della temerarietà se si solo si considera
che la moglie abita con la figlia in un appartamento da fr. 1’600.– mensili
(doc. MM1).
L’appellante contesta
anche il premio di cassa malati del marito, riconosciuto dal Pretore
limitatamente all’assicurazione di base (doc. 32), asserendo – in tono inutilmente
polemico – che lo stesso deve essere decurtato di fr. 14.–, corrispondenti alla
parte di premio relativa all’assicurazione indennità giornaliera e al rischio
di infortunio, già obbligatoriamente coperti per un dipendente. La censura è
pretestuosa. L’importo ammesso dal Pretore corrisponde all’assicurazione
obbligatoria di base, che rientra nel fabbisogno fondamentale della famiglia (Hausheer/ Brunner, in Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, n. 3.66 pag. 143). Tenuto conto dei problemi di salute
dell’assicu-rato, è senz’altro nell’interesse della famiglia mantenere invariata
la copertura esistente, che comporta solo un lieve costo supplementare.
L’attrice insiste nel chiedere che il premio di cassa malati del marito sia
ridotto a fr. 100.– mensili perché il coniuge avrebbe trascurato di chiedere i
sussidi cantonali cui avrebbe avuto diritto. Se non che, nel fabbisogno deve
essere inserito l’onere effettivamente versato, che è quello ammesso dal Pretore
(doc. 32). Non vi è quindi motivo, ancora una volta, per scostarsi dai calcoli
del primo giudice.
-
In conclusione,
quindi, il marito dispone di un reddito netto medio di fr. 3’782.40 mensili
(doc. 31), con cui far fronte al proprio fabbisogno e alle necessità di moglie
e figlia. Non occorre invece, nella fattispecie, esaminare le critiche rivolte
dall’appellante al calcolo del proprio reddito e del proprio fabbisogno, che
nella fattispecie si rivelano ininfluenti. Al marito deve essere garantito
infatti il fabbisogno minimo di fr. 2’216.60 mensili (DTF 123 III 1, 121 III
301, 121 I 97), già ridimensionato dal Pretore in modo rigoroso per tenere
conto della situazione precaria della famiglia. Dal 21 febbraio al 31 dicembre
1997 il marito può dunque destinare a moglie e figlia, al massimo, fr. 1’565.–
mensili (arrotondati). Bisogna inoltre tenere presente che dopo l’entrata in
vigore della legge sugli assegni di famiglia egli ha perso il diritto di incassare
gli assegni familiari, i quali spettano alla genitrice affidataria (art. 4
LAF). Notoriamente dal 1° gennaio 1998 l’Istituto delle assicurazioni sociali
procede al recupero sistematico degli assegni versati ai padri non affidatari e
ciò non può essere ignorato. Dal 1° gennaio 1998 il reddito del interessato si
riduce pertanto di fr. 183.– e il contributo per moglie e figlia risulterebbe
di fr. 1’385.– mensili, una cifra finanche inferiore a quella calcolata dal
Pretore, il cui apprezzamento resiste alla critica. L’appello deve pertanto
essere accolto in misura parziale, limitatamente ai contributi alimentari
dovuti per il 1997. Non vi è quindi motivo per modificare l’ordine di
trattenuta di stipendio, che garantisce i contributi futuri. In conclusione, il
marito deve versare dal 21 febbraio al 31 dicembre 1997 un contributo alimentare
di fr. 1’050.– (compresi gli assegni familiari) per la figlia e di fr. 518.–
per la moglie.
-
Spese e
ripetibili seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante
vede parzialmente accolto il suo gravame, ma in misura molto limitata. Si
giustifica pertanto di porre a suo carico nove decimi della tassa di giustizia,
volutamente contenuta a motivo delle precarie condizioni finanziarie delle
parti.
Il 12 dicembre 1997,
dopo la presentazione dell’appello, l’inte-ressata ha chiesto l’assistenza
giudiziaria. La domanda non ha portata pratica, giacché potrebbe essere accolta
tutt’al più per gli atti compiuti dopo il suo inoltro. Un conferimento
dell’assi-stenza giudiziaria a titolo retroattivo non è invece possibile (DTF
122 I 203; Rep. 1994 385). Dopo il 12 dicembre 1997 il patrocinatore
dell’appellante non ha più compiuto atti di procedura, essendo semplicemente in
attesa della sentenza (egli si è limitato a comunicare con lettere del 13 e 16
gennaio 1998 di rimettersi al giudizio di questa Camera relativamente all’esito
della richiesta di assistenza giudiziaria); può avere svolto qualche minimo
atto di patrocino, ma ciò non giustifica il conferimento dell’assistenza
giudiziaria.
Quanto all’assistenza
giudiziaria postulata dal marito, l’attribu-zione di ripetibili renderebbe la
domanda – di per sé – senza oggetto. Dato nondimeno che la relativa indennità
apparirebbe di difficile (se non impossibile) incasso, si giustifica di concedere
ugualmente il gratuito patrocinio. Le spese processuali e le ripetibili di
prima sede possono invece rimanere invariate, l’attuale riforma non incidendo
in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare nelle mani
della moglie, per il periodo dal 21 febbraio al 31 dicembre 1997, fr. 1’050.–
mensili per la figlia (assegni familiari compresi) e fr. 515.– mensili per la
moglie.
Per il resto il decreto
è confermato.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti per nove decimi a carico dell’appellante e per il resto a carico di
__________ __________ e per quest’ultimo, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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