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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.39
Data decisione, Autorità: 29.04.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00039
Lugano 29 aprile 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __ __. ___ (modifica di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 giungo 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 marzo 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27 febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito di una procedura tendente alla regolamentazione dell’assetto cautelare, avviata l’11 settembre 1995 da __________ __________ (1943) contro __________ nata __________ (1940), i coniugi si sono accordati nel senso di fissare in fr. 3’700.– mensili (comprensivi degli oneri ipotecari e spese condominiali relative all’abitazione coniugale) il contributo alimentare dovuto dal marito.
B. Con istanza del 28 giugno 1996 __________ __________ ha chiesto, in modifica del precedente assetto cautelare, la riduzione del contributo alimentare a favore della moglie a fr. 2’500.– mensili. A sostegno della sua richiesta egli ha addotto di essere stato licenziato e di non essere più in grado di percepire fr. 120’000.– annui ma unicamente le indennità di disoccupazione. Alla discussione del 29 luglio 1996 __________ __________ si è opposta all’istanza. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 28 gennaio 1997 le parti si sono confermate nelle rispettive domande.
C. Con decreto cautelare del 27 febbraio 1997 il Pretore ha respinto l’istanza. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla moglie fr. 700.– per ripetibili.
D. __________ __________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello dell’11 marzo 1997 in cui chiede, in riforma del querelato giudizio, di accogliere l’istanza e di ridurre a fr. 2’200.– mensili il contributo dovuto alla moglie. Nelle osservazioni del 4 aprile 1997 __________ __________ propone di respingere il gravame.
Considerando
in diritto: 1. Giusta l’art. 145 cpv. 2 CC, proposta l’azione di divorzio o dopo l’inoltro di un’istanza per l’esperimento di conciliazione che pure crea litispendenza (Rep. 1985 90), il giudice prende le opportune misure cautelari: tra di esse quelle circa il mantenimento della famiglia, ritenuto che a entrambi i coniugi va garantito, per quanto possibile, un tenore di vita equivalente a quello precedente la sospensione dell’economia domestica (DTF 114 II 26). I provvedimenti cautelari adottati nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC non acquisiscono, se non relativamente, forza di cosa giudicata, e possono essere modificati qualora più non corrispondano ai criteri di opportunità posti alla base della norma, in specie quando circostanze influenti per la decisione siano state trascurate o si siano modificate in modo rilevante e duraturo (Bühler/Spühler, in Berner Kommentar, n. 437 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, n. 77 pag. 545).
Il Pretore ha respinto la domanda di riduzione poiché ha considerato che la perdita del posto di lavoro era stata provocata dall’istante stesso, ragione per cui, non risultando un’incapacità lavorativa, questi rimane in grado di percepire quanto guadagnava presso il precedente datore di lavoro. L’appellante contesta di avere ridotto volontariamente il proprio reddito e di essere in grado di guadagnare come in precedenza.
Dal fascicolo processuale risulta che al momento della sottoscrizione dell’accordo con la moglie l’appellante percepiva uno stipendio di fr. 120’000.– annui. Il 30 aprile 1996 egli è stato licenziato e da allora è in disoccupazione, percependo fr. 5’500.– mensili.
a) Secondo la giurisprudenza il guadagno imputabile a un coniuge non è necessariamente quello conseguito: se un coniuge diminuisce volontariamente il proprio reddito, ma potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, la determinazione del contributo può fondarsi su tale reddito ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e dottrina). Dall’istruttoria è emerso che l’appellante è stato licenziato poiché le sue prestazioni sono viepiù peggiorate (rogatoria __________). In siffatte evenienze a ragione il Pretore poteva concludere che il marito avesse perso il proprio posto per propria colpa. Certo, il teste ha precisato che la situazione di disagio sul posto di lavoro perdurava dal maggio 1994, ma ciò non permette ancora di affermare che l’appellante è stato licenziato per ragioni diverse rispetto a quelle addotte dal datore di lavoro. A questo proposito è indifferente che l’assicurazione contro la disoccupazione non abbia inflitto penalità, poiché il giudice civile non è vincolato alle decisioni di tali autorità. L’appello su questo punto è pertanto destituito di buon diritto.
b) Quand’anche si volesse prescindere dall’imputare all’appellante la perdita del posto di lavoro, appare dubbio in concreto che la sola circostanza di trovarsi disoccupato possa fondare una riduzione del contributo alimentare. Intanto, presentata poco dopo l’inizio del periodo di disoccupazione, l’istanza non presenta ancora quell’elemento di urgenza voluto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (SJ 1984 260). Trattandosi di un evento temporaneo l’appellante deve presumersi in grado di ricrearsi una situazione professionale e finanziaria equivalente, non potendosi accontentare, se non transitoriamente, di un reddito inferiore senza avere fatto ogni sforzo da lui ragionevolmente esigibile per cercare un’occupazione adeguata ai suoi obblighi alimentari. A questo proposito dal fascicolo processuale non risulta che l’appellante abbia intrapreso ricerche occupazionali, né egli lo pretende, limitandosi ad addurre una riduzione del suo reddito proprio a causa della disoccupazione, senza tuttavia fornire dati concreti atti a dimostrare una modificazione rilevante della sua situazione economica, per altro sconosciuta al riguardo del suo fabbisogno. D’altra parte le presunte difficoltà nel reperire un’altra occupazione non sono state rese verosimili, già per il fatto che l’appellante non ha fornito informazioni sulla sua formazione e sulle sue prospettive di reinserimento professionale. Come già si è detto in precedenza, la circostanza che l’assicurazione contro la disoccupazione versi senza deduzioni le indennità prevista dalla legge è un’indizio, ma non basta da sola per rendere verosimile l’impossibilità di trovare un lavoro, in assenza di ogni riscontro oggettivo in tal senso. Ciò posto l’appello, nuovamente infondato, deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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