AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.4
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, ICCA
Incarto n..
11.97.00004
Lugano
20 giugno 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. .(misure provvisionali in pendenza di divorzio)
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza dell’8 luglio 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 dicembre 1996 presentato
da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 dicembre 1996
dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ __________ contestualmente all’appello;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata da
__________ __________ con le osservazioni del 30 gennaio 1997;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1943) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ di
__________ (__________) il __________ 1968. Dall’unione sono nate le figlie
__________ (__________1969), __________ (__________1974) e __________ (__________1977).
Entrambi i coniugi lavorano come operai. Essi si sono separati nel maggio del
1994, quando la moglie ha lasciato l’abitazione coniugale per trasferirsi con
le figlie a __________.
Il 17 maggio 1994
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera
per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 giugno 1994.
B. Con istanza dell’8
luglio 1994 __________ __________ ha chiesto l’affidamento della figlia
minorenne __________, un contributo alimentare mensile per sé e per la figlia
di fr. 2300.– dal 1° maggio 1994, da indicizzare, l’autorizzazione a prelevare
dall’abitazione coniugale i mobili e le suppellettili necessari per arredare un
appartamento e i propri effetti personali, oltre una provvigione di causa di
fr. 1500.–. Alla discussione del 24 agosto 1994 __________ ____________________
si è opposto all’istanza, salvo accettare l’affidamento della figlia alla madre
e ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per __________,
compresi gli assegni familiari. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio il 29 settembre 1994 il Pretore ha stabilito il contributo
alimentare mensile dovuto alla figlia in fr. 851,10 dal 1° settembre 1994.
Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 26 ottobre 1994 le parti
hanno presentato i propri memoriali conclusivi e si sono riconfermate nelle
loro rispettive domande, instando entrambe per la concessione dell’assistenza
giudiziaria.
C. Statuendo il 19
dicembre 1996, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, nel senso che ha
affidato la figlia alla madre, ha obbligato il padre a versare per __________
un contributo alimentare mensile di fr. 1051,10 dal 1° maggio 1994,
indicizzato, e ha autorizzato la moglie a ritirare dall’abitazione del convenuto
gli oggetti elencati nel memoriale conclusivo. Il giudizio sugli oneri
processuali (tassa di giustizia di fr. 50.– e spese per fr. 50.–) e sulle
ripetibili è stato rinviato alla procedura di merito.
D. __________
__________ è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 30
dicembre 1996 nel quale chiede che il contributo provvisionale per la figlia
sia ridotto a fr. 851,10 dall’8 luglio 1994 al 6 giugno 1995, data alla quale
essa ha raggiunto la maggiore età e che sia annullata l’autorizzazione data
alla moglie di prelevare dall’appartamento coniugale gli oggetti elencati nel
suo memoriale conclusivo. Nelle sue osservazioni del 30 gennaio 1997 __________
__________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Entrambe le parti hanno
postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria anche in sede
d’appello, la moglie contestando la domanda del marito, sprovvista dei
requisiti di legge. A complemento di tali istanze, la giudice delegata ha richiesto
alle parti diversi documenti, che sono stati acquisiti agli atti in virtù dell’art.
420 CPC.
E. Il 12 marzo 1997,
__________ __________ ha inviato alla Camera civile di appello copia di un
certificato medico attestante la sua inabilità lavorativa con presunta conseguente
riduzione all’80% del suo salario. Il documento non è stato intimato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il documento prodotto
per la prima volta in appello non è ricevibile, e sono pure irricevibili le
allegazioni della parti circa le loro mutate condizioni economiche dopo
l’emanazione del decreto impugnato (reddito dei coniugi, aumento della cassa malati,
onere locativo per la moglie a seguito della partenza della figlia __________
ecc.). L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova
nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo
per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette
dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). In
concreto i fatti nuovi addotti potrebbero quindi essere considerati – eccezionalmente
– ove servissero a ridefinire il fabbisogno della figlia __________ nel periodo
in esame (ovvero nel 1994), e per di più verso l’alto. Il principio
inquisitorio giova infatti, principalmente, al figlio minorenne, non ai
genitori (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Dandosi cambiamenti di
apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni familiari,
spetta al genitore che intende vedersi ridurre gli oneri di mantenimento postulare
una modifica dell’assetto contributivo davanti al Pretore, non alla Camera
civile di appello statuire per la prima volta, sostituendosi d’autorità al
primo grado di giurisdizione (il principio vale non solo per il merito, ma già
in sede cautelare: Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con
richiami di dottrina e giurisprudenza).
-
L’art. 145 cpv. 2
CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993 in: RDT 48/1993
pag. 78), adattate caso per caso in virtù del citato principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
-
In concreto sono
litigiosi l’ammontare del contributo alimentare dovuto dall’appellante per la
figlia __________ e la decorrenza di tale obbligo. Il Pretore ha determinato il
fabbisogno minimo del marito in fr. 3482,80 mensili, quello della moglie in fr.
2710,55 mensili e quello della figlia __________ in fr. 1135,80. Per quel che
concerne i redditi, egli ha accertato un guadagno netto del marito di fr.
4775,90 mensili e della moglie di fr. 2840.– mensili, onde un’eccedenza
familiare di fr. 1422,55. Il Pretore ne ha pertanto concluso che il convenuto è
in grado di versare per la figlia un contributo di fr. 1051,10 mensili dal 1°
maggio 1994.
-
L’appellante
critica dapprima la determinazione dei rispettivi redditi familiari. Egli
sostiene che il reddito netto di fr. 4775,90 mensili imputatogli dal Pretore è
esagerato, il suo guadagno essendo in realtà di fr. 4294.– mensili, come
risulterebbe dalla media tra il reddito attestato dal certificato di salario e
quello delle singole schede di salario. In concreto il reddito dell’appellante
dipende dalle ore di lavoro da lui effettuate. Contrariamente a quanto egli
sostiene, tuttavia, la determinazione della sua remunerazione non risulta
particolarmente difficoltosa, benché egli lavori in regime di salario orario e
in modo irregolare a seconda delle stagioni. Agli atti figura invero il
certificato di salario 1994 (incarto fiscale richiamato), che indica un
guadagno netto di fr. 56’946.–. Da tale importo devono essere dedotti i
contributi assicurativi di fr. 3107.– (fr. 1192.– + fr. 1915.–), così che il
reddito mensile ammonta in definitiva a fr. 4486,55, comprensivo degli assegni
familiari. L’appello, su questo punto, si rivela provvisto di buon diritto.
A detta dell’appellante
il guadagno della moglie non sarebbe di fr. 2840.– mensili, come accertato dal
Pretore in base a dati a suo dire incompleti, bensì di fr. 3214.– come nel
1993, ritenuto che nel 1994, con il calcolo della tredicesima mensilità, il
reddito non potrebbe essere sicuramente inferiore all’anno precedente. Il
Pretore ha fondato il suo calcolo sul certificato di salario del 26 agosto 1994
e sulla deposizione di __________ __________, datore di lavoro della moglie
(verbale del 27 settembre 1994, pagina 1). Il teste ha precisato che il
certificato di salario 1994 (prodotto come doc. I2) comprende gli stipendi
versati dal 1° gennaio al 31 luglio 1994, ma non la tredicesima mensilità, calcolata
pro rata e versata solo alla fine dell’anno. Il certificato di salario
1994 contenuto nell’incarto fiscale richiamato indica a ogni modo un guadagno
netto annuo della moglie di fr. 34’484.–, dal quale devono essere dedotti i
contributi assicurativi di fr. 412.–, così che il reddito mensile netto ammonta
a fr. 2840.–. Non vi è quindi motivo per scostarsi dall’accertamento operato
dal Pretore.
- L’appellante
critica i fabbisogni ammessi dal Pretore per ogni membro della famiglia. Per
quel che concerne il suo fabbisogno personale, il ricorrente sostiene che
l’onere fiscale di fr. 360.– mensili ammesso dal primo giudice sarebbe
inadeguato rispetto all’aggravio effettivo, stimato in fr. 500.– mensili, vista
l’imposta cantonale 1994, fissata in fr. 4189.–. A torto inoltre il Pretore
avrebbe inserito nel fabbisogno della moglie un onere fiscale di fr. 190.–, in
assenza di concrete indicazioni su tale voce.
a) Il
Pretore ha premesso che gli acconti delle imposte correnti sono stati pagati
con i redditi di entrambi i coniugi, i quali faranno fronte in modo
indipendente alle rispettive imposte dalla data della separazione. Per questo
motivo egli ha calcolato un onere fiscale mensile di fr. 360.– a carico del
marito e di fr. 190.– a carico della moglie. Che l’onere fiscale rientri nel
fabbisogno dei coniugi è indubbio, quanto meno nella misura in cui il reddito e
la sostanza colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il
mantenimento della famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso).
Ora, il combinato disposto degli art. 10 cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi
in vigore fino al 31 dicembre 1994) prevede che nei casi di separazione
durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e la sostanza dei coniugi sono tassati
disgiuntamente. Ai fini dell’imposta cantonale e comunale i coniugi separati in
modo durevole possono ottenere in pendenza della causa di stato la scissione
delle partite fiscali a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo
di conciliazione (art. 421 CPC). Se l’autorità tributaria non ha ancora
proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, il marito non può far valere
tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno (ciò vale se mai per l’imposta
federale diretta: art. 22 cpv. 1 lett. d seconda frase DIFD; v. tuttavia ASA 52
pag. 132 segg.). Al momento in cui l’autorità tributaria scinde le partite
fiscali dei coniugi con effetto dalla data dell’istanza per il tentativo di
conciliazione, l’altro coniuge dovrà pagare infatti il suo arretrato d’imposta,
gli anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10 cpv. 3
lett. c LT).
b) In
concreto l’autorità fiscale ha già proceduto alle rispettive tassazioni
intermedie (incarti fiscali richiamati): l’imposta cantonale a carico del
marito ammonta a fr. 2765,15 per un anno (pari a fr. 230.– mensili arrotondati)
e quella federale a fr. 527,60 per un anno (pari a fr. 44.– mensili
arrotondati). Il moltiplicatore del Comune di __________ è del 95% dell’imposta
cantonale, così che l’imposta comunale è di fr. 218.– arrotondati. Gli oneri
fiscali complessivi a carico del marito ammontano di conseguenza a fr. 492.–
mensili. La censura dell’appellante è quindi parzialmente fondata.
Per
quanto riguarda il carico fiscale della moglie, l’appellante si limita a
criticare l’importo di fr. 190.– mensile stimato dal Pretore, senza offrire
dati concreti per motivare la propria censura. Non è tuttavia compito del
giudice civile determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti,
tanto meno in sede cautelare, se una parte si limita a contestare in modo
generico, senza precisi riferimenti numerici, l’entità dell’onere inserito nel
fabbisogno dell’altra parte (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. contro
M., consid. 6; I CCA, sentenza del 15 novembre 1994 in re M. contro M., consid.
3c). Nella fattispecie non vi è motivo di intravedere nella valutazione di un
onere fiscale pari a fr. 190.– mensili un eccesso di apprezzamento da parte del
Pretore. L’appello è quindi infondato su questo punto.
- Come già
accennato (considerando 2), la metodica per il calcolo del contributo alimentare,
di diritto federale, va applicata d’ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8).
L’appellante censura
l’inserimento nel fabbisogno mensile della moglie dell’importo di fr. 300.– per
il rimborso di un debito contratto con la datrice di lavoro, risultando dagli
atti che il prestito era di fr. 3000.– rimborsabile in rate di fr. 300.–
ciascuna dal maggio 1994, di modo che il debito sarebbe stato estinto al più
tardi nel febbraio 1996. L’obbligo di mantenimento verso la famiglia è
prioritario rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 92; I CCA, sentenza del 24
novembre 1988 in re B. contro B.). Trattandosi di un debito contratto
nell’interesse coniugale, il rimborso (a rate) può essere considerato nel
fabbisogno della famiglia, nella misura in cui tutti i suoi membri abbiano
assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (I CCA, sentenza del 14
giugno 1993 in re C. contro C., consid. 3e, sentenza del 22 ottobre 1996, in re
G. contro G., consid. 3; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso
concreto il debito contratto dalla moglie, da un sommario esame, risulta essere
personale (deposizione __________, verbale 27 settembre 1994) e non può
pertanto essere incluso nel suo fabbisogno. Può per contro essere inserita nel
fabbisogno del marito la rata mensile del debito presso la Banca __________ di
fr. 1270,55, poiché tale debito è stato contratto da entrambi i coniugi il 14
settembre 1988 (incarto fiscale, lettera del 21 novembre 1990 all’Ufficio circondariale
di tassazione di __________) in parte per la casa e in parte per vari debiti
coniugali.
- Il marito si
duole inoltre del fatto che il primo giudice ha inserito nel fabbisogno della
moglie l’importo di fr. 500.– per il leasing dell’autovettura. A detta
dell’appellante il debito residuo al 31 agosto 1994 sarebbe stato di fr. 3650.–
e, considerati sei pagamenti rateali di fr. 500.– ciascuno e 2 pagamenti
rateali di fr. 300.– e fr. 350.– mensili (secondo la testimonianza del venditore),
il debito totale sarebbe stato estinto nel febbraio 1996. Il marito non ha
recato però alcun elemento a sostegno della propria tesi, limitandosi a presentare
in modo ipotetico i conti alla luce della deposizione del venditore __________
__________ __________ (verbale del 27 settembre 1994, pag. 4), da cui si evince
comunque che i pagamenti rateali non avvengono in modo regolare e con un
importo fisso. Dall’istruttoria è emerso invero che per raggiungere il proprio
posto di lavoro a __________, la moglie, abitante a __________, impiega dieci
minuti (interrogatorio formale, domanda 2). L’appellata ha reso comunque
verosimile la necessità dell’uso di un veicolo privato, dato che essa svolge la
propria attività con orari irregolari compresi tra le 6.00 e le 22.00 (dichiarazione
d’imposta 1995/96 e attestazione __________ __________ __________ del 25 febbraio
1991 nell’incarto fiscale richiamato), che non permettono sempre l’uso di mezzi
pubblici. L’argomentazione dell’appellante sulle spese professionali della
moglie si rivela pertanto infondata.
In conclusione il
fabbisogno della moglie ammonta a fr. 2410.55 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 425.95, premio cassa malati fr.
189.60, assicurazioni fr. 80.–, imposte fr. 190.–, trasporto fr. 500.–), quello
per il marito a fr. 3’614.80.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1025.–, alloggio fr. 620.–, premio cassa malati fr. 90.05, assicurazioni fr.
80.–, imposte fr. 492.–, contributo sindacale fr. 37.20, debito __________ fr.
1’270.55).
- Il contributo
alimentare per la figlia __________, stabilito dal Pretore in fr. 1051.10 –
indicizzati – dal 1° maggio 1994 è contestato dall’appellante, che ne postula
la riduzione a fr. 851.10 dall’8 luglio 1994 al 6 giugno 1995, data alla quale
la beneficiaria sarebbe divenuta maggiorenne.
I criteri cui si
attiene questa Camera per determinare il fabbisogno di figli minorenni sono già
stati evocati (consid. 2 in fine). Il Pretore ha fatto capo alle raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1993 (RDT
1993 pag. 78) e aggiornate al 1° maggio 1994. Ora, per il mantenimento di un
figlio unico tra i 17 e i 20 anni, come per __________, le raccomandazioni
prevedono un fabbisogno in denaro di fr. 1262.– mensili, esclusa la cura e
l’educazione prestata dal genitore affidatario. Le raccomandazioni predette si
rapportano, orientativamente, a redditi coniugali di circa fr. 7000.– mensili
(fr. 6630.– nel novembre 1993). In concreto le entrate delle parti ammontano a
fr. 7326,55 mensili (guadagno medio del marito fr. 4486,55 compresi gli assegni
familiari, guadagno medio della moglie fr. 2840.–). Tenuto conto della
situazione economica nel Cantone Ticino, e in particolare quella della Valle __________, ben diversa da
quella delle zone urbane zurighesi, la riduzione del 10% operata dal primo
giudice può tuttavia essere condivisa (Rep. 1991 349, n. 21). Ne
consegue che il fabbisogno di __________ è di fr. 1135.– arrotondati, come
stabilito dal Pretore (10% di fr. 1262.–).
- In sintesi, il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr.
4486.55
reddito della moglie fr.
2840.—
fr.
7326.55
fabbisogno
del marito fr. 3’614.80
fabbisogno
della moglie fr. 2410.55
fabbisogno
della figlia fr. 1135.—
fr. 7’160.35
eccedenza fr.
166.20
metà
eccedenza fr.
83.10
reddito
del marito fr. 4486.55
./. sua
spettanza (fabbisogno + ½ eccedenza) fr. 3697.90
somma
destinata alla famiglia fr. 788.65
Dal momento che
l’appellante stesso offre per la figlia un contributo mensile di fr. 851.10, il
gravame deve essere accolto limitatamente a tale importo.
- L’appellante
sostiene che l’onere alimentare a suo carico sarebbe dovuto solo fino al 6
giugno 1995, data alla quale la figlia ha compiuto il 18° anno di età ed è
divenuta maggiorenne. L’argomentazione non può essere condivisa. La legge
federale del 7 ottobre 1994 (modifica dell’art. 14 CC) è entrata in vigore il
1° gennaio 1996 e non ha effetto retroattivo. Anzi, a norma dell’art. 13c tit.
fin. CC gli alimenti stabiliti prima dell’entrata in vigore della legge
federale del 7 ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno
versati fino al compimento dei 20 anni (AJP 1/96 pag. 14). Il ricorrente fonda
la propria tesi sul fatto che in concreto i contributi sono stati fissati in
una procedura provvisionale. La norma transitoria dell’art. 13c tit. fin. CC
concerne però tutti i contributi alimentari dovuti ai figli minorenni. Nella
fattispecie la decorrenza dei contributi alimentari per __________, richiesti
con l’istanza 8 luglio 1994, è anteriore all’entrata in vigore della novella
legislativa, di modo che le prestazioni in favore di lei sono dovute fino al
compimento del suo ventesimo anno di età, nonostante essa sia divenuta maggiorenne
il 1° gennaio 1996.
L’appellante contesta
la decorrenza del contributo alimentare, adducendo che esso sarebbe dovuto solo
dall’8 luglio 1994, ossia dalla presentazione dell’istanza, poiché non sarebbe
possibile concedere effetto retroattivo alla domanda cautelare. Secondo l’art.
173 cpv. 3 CC le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno
precedente l’istanza. L’obbligo di versare i contributi alimentari in via
provvisionale (art. 145 cpv. 2 CC) può essere imposto anche – su richiesta del
coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno (art. 173 cpv. 3 CC per
analogia), non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il
tentativo di conciliazione (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. contro
M., consid. 8). Dato che nella fattispecie l’istanza per il tentativo di
conciliazione è stata presentata nel maggio 1994, il Pretore ha correttamente
tenuto conto di tale data per stabilire la decorrenza del contributo alimentare
dovuto alla figlia. L’appello si rivela pertanto infondato su questo punto.
L’appellante
insorge anche contro l’indicizzazione del contributo alimentare da versare alla
figlia, sostenendo di essere pagato con un salario orario e di non usufruire
automaticamente del rincaro. Inoltre la breve durata dell’obbligo contributivo
non giustificherebbe tale richiesta. La critica è fondata. La clausola di adeguamento
all’indice nazionale dei prezzi al consumo è giustificata solo se il reddito
del debitore beneficia a sua volta di tale adeguamento (I CCA, sentenza del 18
settembre 1996 in re G. contro G., consid. 15). Tale indicizzazione non è comunque
opportuna in sede provvisionale già per il fatto che le somme in questione
possono sempre essere modificate nel caso di mutate circostanze (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a
edizione, n. 128 ad art. 145 CC; I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. contro
M.), a maggior ragione dal momento che, vista l’età della figlia, il contributo
alimentare è limitato nel tempo. Ne consegue che le prestazioni non devono
essere indicizzate e che al riguardo l’appello deve essere accolto.
-
Infine l’appellante
nega di dover restituire vari beni alla moglie, rilevando che la loro esistenza
non è stata provata e che la lista dettagliata degli oggetti richiesti è stata
prodotta dall’istante solo con il riassunto scritto al dibattimento finale.
Contrariamente a quanto sembra ritenere l’appellante, l’istante ha in realtà presentato
all’udienza del 26 ottobre 1994 una nuova domanda cautelare per ottenere la
consegna degli oggetti elencati in dettaglio nel riassunto scritto (art. 378
cpv. 1 CPC). L’appellante ha quindi avuto la possibilità di esprimersi su tale
richiesta al dibattimento finale provvisionale, ciò che non ha fatto (verbale
di udienza). D’altra parte, trattandosi di procedura provvisionale, l’istante
non doveva dimostrare l’esistenza di ogni singolo bene, ma solo la
verosimiglianza della sua domanda. Dall’elenco (riassunto scritto, pag. 3)
risulta che gli oggetti in esame sono suppellettili domestiche, elettrodomestici
ed effetti personali (scarpe, libri, dischi, medicinali ecc.), la cui necessità
per moglie e figlie non può essere seriamente contestata. Al proposito
l’appellante si limita ad asserire che il lungo tempo trascorso dalla partenza
delle interessate dalla dimora coniugale dimostrerebbe che esse non ne hanno
bisogno. L’argomentazione è ai limiti della temerarietà e non si vede per quale
motivo il convenuto trattenga presso di sé effetti personali femminili e
suppellettili domestiche di uso quotidiano, la cui necessità per moglie e
figlie è palese. Correttamente quindi il primo giudice ne ha ordinato la
restituzione e in proposito l’appello risulta infondato.
-
Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Le istanze
di ammissione all’assistenza giudiziaria presentate in sede di appello possono
essere accolte, sia per il verificarsi della situazione di indigenza, sia per
le probabilità di esito favorevole (ancorché parziale). Occorre ancora sottolineare
che decisa la domanda cautelare, contrariamente a quanto decretato dal Pretore,
il giudizio sulle spese e le ripetibili, limitatamente alla domanda stessa, non
può essere rinviato al merito. Ciò vale anche nell’ambito delle cause di stato
vertenti il diritto di famiglia (Rep. 1985 306; Rep. 1981 108; Rep. 1975 227).
Si giustifica pertanto statuire sugli oneri processuali di prima sede, che sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le
ripetibili. L’istante ha infatti ridotto le proprie richieste iniziali al
dibattimento finale, mentre il convenuto risulta soccombente in larga misura, avendo
inizialmente offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili per la
figlia.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- L’istanza è parzialmente accolta,
nel senso che:
– il dispositivo n. 1.1 del decreto
cautelare 29 settembre 1994 è confermato;
– il convenuto __________ __________ è
tenuto a versare all’istante __________ __________, retroattivamente dal 1°
maggio 1994 e mensilmente in via anticipata, l’importo di fr. 851.10 a titolo
di contributo alimentare per la figlia __________ (assegni familiari compresi);
– l’istante __________ __________ è
autorizzata a prelevare dall’abitazione del convenuto __________ __________ gli
oggetti menzionati nell’elenco a pag. 3 del suo riassunto scritto.
- La tassa di giustizia di fr. 50.– e
le spese di fr. 50.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
II. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ -__________.
III. __________ __________
è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________.
IV. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
a carico di __________ __________ per ½ e a carico di __________ __________ per
½, e per essi a carico dello Stato. Compensate le ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________
-__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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