AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.43
Data decisione, Autorità: 17.09.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00043
Lugano 17 settembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. . (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, che oppone
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
a
__________ (1980), __________, e
, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________ -, __________);
viste le osservazioni presentate:
– il 7 aprile 1997 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
– l’11 aprile 1997 dalla Delegazione tutoria di __________;
– il 22 aprile 1997 dall’istante;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 26 marzo 1997 da __________ __________ contro la decisione emessa il 27 febbraio 1997 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (__________1980) è figlio adottivo di __________ e __________ __________. Con sentenza del 3 marzo 1993 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato dei coniugi omologando la convenzione sugli effetti accessori secondo cui, tra l’altro, il figlio è stato affidato alla madre. __________, dopo vari tentativi di inserimento in diversi istituti scolastici, frequenta attualmente la scuola media presso il __________ __________ __________ __________ di __________.
B. Il 4 novembre 1996 __________ __________ ha chiesto l’intervento della Delegazione tutoria di __________, postulando l’esecuzione di una perizia atta a stabilire l’attuale situazione psichica del figlio e le sue necessità di cura; in secondo luogo l’adozione delle misure opportune per la salvaguardia del ragazzo con l’esame della possibilità di un suo collocamento presso istituti adeguati. Con risoluzione del 7 novembre 1996 la Delegazione tutoria ha accolto l’istanza e ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di allestire una perizia sull’attuale situazione psichica del ragazzo e sulle sue necessità di cura.
C. La decisione della Delegazione tutoria è stata impugnata il 19 novembre 1996 da __________ __________ davanti alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele. Esperita l’istruttoria, durante la quale il 23 dicembre 1996 è stato sentito il minore, con decisione del 27 febbraio 1997 la Divisione degli interni, pur respingendo il ricorso, ha precisato l’incarico dato al servizio medico-psicologico di __________ nel senso di preparare una valutazione sulla situazione personale psicologica di __________ da solo e in riferimento al rapporto con i genitori, come pure sul suo inserimento scolastico e sulle sue potenzialità in relazione al futuro professionale.
D. __________ __________ è insorto contro la predetta decisione con un appello del 26 marzo 1997 in cui postula, previo conferimento dell’effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di annullare la decisione emanata. Gli appellanti instano altresì per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Con decreto del 2 aprile 1997 la presidente di questa Camera ha concesso al gravame effetto sospensivo.
Nelle loro osservazioni __________ __________, l’autorità di vigilanza e la Delegazione tutoria di Savosa concludono per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele sono appellabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 54a LAC e 423 cpv. 3 CPC, in vigore dal 1° marzo 1997). Ciò vale anche in materia di protezione del figlio o – più in genere – per le misure prese in applicazione degli art. 296 segg. CC (art. 39d cpv. 1 LAC e 423 cpv. 3 CPC), la cui competenza incombe alle autorità tutorie (v. anche art. 20 lett. b e 22 lett. e RTC). La procedura dinanzi al Tribunale d’appello è retta dal Codice di procedura civile (Rapporto n. __________ __________, del 13 settembre 1996, della Commissione della legislazione sul messaggio 12 ottobre 1994 concernente l’adeguamento della legislazione cantonale nei settori del diritto tutorio, dello stato civile e delle fondazioni e del prestito a pegno all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, pag. 6 ad art. 423a CPC).
La decisione impugnata, concernente una misura presa in applicazione dell’art. 307 CC, è stata emanata il 27 febbraio 1997. Considerato che prima del 1° marzo 1997 i ricorsi contro decisioni dell’autorità di vigilanza emanate nell’ambito di ricorsi proposti contro gli atti delle Delegazioni tutorie erano definitivi sul piano cantonale, pur essendo in taluni casi dato ricorso per riforma al Tribunale federale (art. 44 OG), mentre in altri era dato unicamente il ricorso di diritto pubblico, ci si potrebbe chiedere se l’appello sia ricevibile. La questione non merita particolare disamina, poiché, come che sia, il provvedimento è stato notificato agli interessati il 5 marzo 1997 e il gravame è stato presentato il 26 marzo 1997, quando la competenza di questa Camera era pacifica.
L’appello in esame è ricevibile anche nella misura in cui è presentato da __________ __________. Benché non abbia impugnato la decisione della Delegazione tutoria, essa è legittimata a ricorrere in questa sede, poiché l’autorità di vigilanza le ha limitato la sua autorità parentale con la decisione di estendere la valutazione medico-psicologica del figlio anche in relazione al rapporto con i genitori (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5.4 ad art. 53).
Gli appellanti contestano la decisione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele poiché il bene del ragazzo non sarebbe minacciato e la misura non sarebbe necessaria, visti i risultati scolastici ottenuti da quando egli frequenta il __________ __________ __________ __________.
a) Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità tutoria ordina le misure opportune per la protezione del figlio (cpv. 1); segnatamente essa può ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (cpv. 3). Tra le misure previste vi è pure l’esame medico e psichiatrico (RDT 1980, 109 segg.; Henkel, Die Anordnung von Kindesschutzmassnahmen gemäss art. 307 rev. ZGB, tesi, Zurigo 1977, pagg. 83 e 215 seg.; Stettler, Le droit suisse de filiation in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II 1, Friburgo 1987, pag. 542; Hegnauer, op. cit., n. 27.16).
b) __________ denota palesi difficoltà scolastiche (doc. A). Ha frequentato durante gli anni scolastici 1987/88 e 1988/89 la scuola elementare a __________ ed è poi stato inserito, su decisione dell’istituto scolastico, nella scuola speciale __________ a __________ dall’anno scolastico 1989/90 al 1991/92; in seguito ha frequentato nell’anno scolastico 1992/93 la scuola di __________ (doc. 6). Egli è stato successivamente inserito nel settembre 1993 a titolo di prova, con l’accordo della madre e del Dipartimento dell’istruzione e della cultura (doc. 10 e 11), nella scuola elementare privata __________. __________ a __________ per poi essere iscritto a partire dall’anno scolastico 1994/95 al __________ __________ __________ __________ di __________, ove quest’anno ha frequentato la terza media. Per il minore il primo periodo dell’anno scolastico 1995/96 si è rivelato, circa il profitto globale, di “difficoltà nelle varie discipline, tuttavia cerca di lavorare con impegno tanto che si è meritata la sufficienza in storia, geografia e scienze” (doc. 13 pag. 9); alla fine del secondo periodo tale profitto “non è sufficiente” (doc. 13 pag. 10). Dalla scheda educativa del 14 novembre 1996 relativa al primo bimestre dell’anno scolastico 1996/97 __________ è insufficiente in otto materie su tredici (doc. 13 pag. 8). Come egli stesso ha dichiarato nel complemento del 29 novembre 1996, __________ risente di disagi affettivi a seguito della separazione dei genitori (doc. F).
c) Da questo quadro descritto emergono le evidenti difficoltà scolastiche del ragazzo, che si trascinano ormai da tempo e che sommate al gesto di autolesionismo del 16 gennaio 1997 (doc. 1) – ancorché isolato – denotano l’esistenza di una situazione di disagio tale da far supporre che il bene del figlio è senz’altro minacciato (art. 307 cpv. 1 CC). Poco importa che il bene del figlio non sia ancora compromesso (Hegnauer, op., cit., n. 27.14; Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, Zurigo 1995, pag. 349). L’intervento – sussidiario (FF 1974 II 83) – dell’autorità si giustifica, a maggior ragione, dal momento che i genitori non sono attualmente in grado di rimediare a tale situazione, non riuscendo ad accordarsi sul tipo di scuola adatta per il figlio. Tali dissidi sono confermati dagli stessi genitori (appello, pag. 7; osservazioni pag. 2 e 5) e anche dal figlio (audizione di __________ __________ presso l’autorità di vigilanza sulle tutele, del 23 dicembre 1996).
Il 20 dicembre 1991e il 26 febbraio 1992 l’Ispettorato scuole speciali cantonali del __________ ha definito indispensabile la scolarità speciale del ragazzo e l’attuazione di un programma, molto adattato, di preformazione e di orientamento professionale al fine di garantirgli un buon inserimento nella vita lavorativa (doc. 3 e 5). Tale orientamento è stato ribadito il 2 giugno 1993 (doc. 8) e confermato dalla Divisione della scuola il 12 novembre 1993 a seguito dei primi due mesi di frequentazione della scuola __________. __________ (doc. 11). Nonostante le predette raccomandazioni la madre ha tentato di inserire __________ presso altri istituti, che non hanno le strutture adeguate per seguire il ragazzo (scuola __________ a __________, doc. 15), per poi infine collocarlo presso il __________ __________ __________ __________ dove si trova attualmente, con risultati globalmente insufficienti. In occasione di una valutazione eseguita il 6 novembre 1995 dal Centro di psicologia clinica ed educativa dell’Istituto __________ __________. __________ di __________, lo specialista consigliava un’indagine individualizzata più approfondita per verificare l’entità della difficoltà del giovane (doc. 13 pag. 6).Gli appellanti asseriscono che il direttore del __________ __________ __________, altri consiglieri della famiglia e i medici potrebbero dare il loro aiuto senza l’intervento della Delegazione tutoria e del Servizio medico-psicologico, poiché certi tipi di analisi non avrebbero efficacia a causa dell’emotività del ragazzo. Ora, a prescindere dal fatto che gli appellanti non indicano quali altre misure potrebbero essere attuate, dal fascicolo processuale risulta che dopo tre anni di frequenza presso l’attuale scuola il corpo insegnante e dirigente, benché cosciente della situazione del minore, si è trovato nell’impossibilità di modificare concretamente il suo stato. Contrariamente a quanto addotto dagli appellanti, poi, il profitto non ha avuto un’evoluzione positiva.
Ne discende che un’indagine più approfondita volta a chiarire la natura e l’importanza dei problemi di __________ è senz’altro giustificata e proporzionata. Essa è da eseguire al più presto, senza attendere che il minore termini la quarta media come postula la madre, in modo che eventuali ulteriori provvedimenti finalizzati al bene del ragazzo possano essere adottati tempestivamente e con piena cognizione, permettendogli altresì di precisare i suoi desideri circa la futura attività professionale che attualmente spazia tra l’apprendistato di cuoco e il maestro di educazione fisica (doc. G, pag. 2).
I ricorrenti ritengono inoltre che la misura in questione costituisce una notevole limitazione della libertà personale, in contrasto con l’art. 8 cpv. 2 CEDU.
a) Il quesito di sapere se la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) prevalga sul diritto interno è stato oggetto di ampia discussione in dottrina e in giurisprudenza (I CCA, sentenza del 6 maggio 1997 in re L. c. D., consid. 3). Secondo il Tribunale federale la priorità del diritto interno su quello internazionale è un’eccezione poiché di regola le convenzioni internazionali prevalgono sul diritto interno, sia esso anteriore o posteriore alla Convenzione (DTF 117 Ib 39, 112 II 13; Pra. 62 n. 106). Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammessa nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso creare una norma incompatibile con il diritto internazionale (DTF 122 II 487 consid. 3a). Per contro il Tribunale federale ha in un primo tempo negato la possibilità di procedere a una verifica della compatibilità tra le norme del Codice civile svizzero e la CEDU, lasciando aperto il quesito di sapere se la CEDU prevalga sul diritto interno (DTF 120 II 384 consid. 5a, 387; 122 III 416 consid. 3a). Nel caso concreto non è tuttavia necessario statuire su questo punto, poiché, come si vedrà in seguito, non si ravvisa alcuna lesione dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU.
b) L’art. 8 CEDU consacra il diritto a una vita privata e familiare senza ingiuste ingerenze dell’autorità pubblica. Una limitazione del suo esercizio è possibile se è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza pubblica, il benessere economico del paese, la tutela dell’ordine, la prevenzione di infrazioni penali, la protezione della salute e della moralità, la protezione dei diritti e delle libertà altrui (DTF 120 Ib 4). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ingerenza nella libertà personale è ammissibile nella misura in cui è posta su una base legale sufficiente, è di pubblico interesse e rispetta il principio di proporzionalità (DTF 118 Ia 436 consid. 5a e giurisprudenza ivi citata).
Gli appellanti ritengono che in concreto verrebbe a mancare il pubblico interesse e la proporzionalità degli strumenti adottati dall’autorità in relazione al fine che si vuole assicurare. A torto. La misura, fondata sull’art. 307 CC, rispetta – come si è visto – il principio di proporzionalità. Pure il pubblico interesse della misura è dato, essendo la protezione del minore di pubblico interesse quando sono in gioco la sua salute o altri suoi diritti, ciò che giustifica un intervento nella sfera della libertà personale (DTF 118 Ia 438 consid. 6c). Nella fattispecie l’opposizione alla perizia è infondata proprio perché tale misura è la più idonea – come detto – sotto il profilo del bene del figlio, che attualmente è concretamente minacciato. Il provvedimento in esame non è pertanto lesivo dei diritti garantiti dall’art. 8 CEDU. Ne discende l’infondatezza dell’appello anche su questo punto.
Gli appellanti asseverano che la Delegazione tutoria ha fondato la propria decisione violando il loro diritto di essere sentiti e che l’audizione del 23 dicembre 1996 davanti all’autorità di vigilanza non sanerebbe tale vizio, la fattispecie comportando diritti altamente personali. Ora, non può prevalersi di una violazione del diritto di essere sentita la parte che, a dipendenza dell’asserita violazione, non subisce comunque alcun pregiudizio; in particolare quando abbia la facoltà di esprimersi davanti a un’istanza superiore munita di piena cognizione (Rep. 1986 141). Gli appellanti, del resto, non spendono una parola per spiegare perché, in caso di diritti personali, tale principio dovrebbe essere disatteso, ragione per cui non occorre esaminare oltre la questione. Ciò posto l’appello, sprovvisto di buon diritto, va respinto e la decisione impugnata confermata.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). __________ __________, che si è rivolto a un avvocato per la stesura delle sue osservazioni, ha diritto a un’equa indennità per ripetibili. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata dagli appellanti deve essere respinta, poiché l’appello appariva sin dall’inizio carente di buon diritto. Del resto la madre non ha sostanziato la sua richiesta e non ha inviato neppure il certificato municipale preannunciato nell’istanza. Dalla convenzione sugli effetti accessori della separazione risulta inoltre che nel 1992/93 essa ha ricevuto l’importo di fr. 450’000.– in liquidazione del regime dei beni, di modo che il requisito dell’indigenza non appare adempiuto, nemmeno se fosse possibile ammettere il requisito – cumulativo – della probabilità di buon esito del gravame.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno a __________ __________– sempre con vincolo di solidarietà – fr. 400.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e curatele;
– Delegazione tutoria di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster