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Numero d'incarto:
11.1997.55
Data decisione, Autorità:
21.11.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00055
Lugano
21 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione creditoria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
3, promossa con petizione del 1° giugno 1993 dalla
Comunione
dei comproprietari
del
__________ __________, __________
(rappresentata
dall’amministratrice __________ __________
e
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________.
__________ _. ,
__________ -;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 14 aprile 1997
presentato da __________ __________. __________ contro la sentenza emessa il 27
febbraio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________.
__________ è proprietario delle proprietà per piani n. __________e n.
__________, pari a 86/1000 e 14/1000
della particella n. RFD di __________ (denominata “
__________ ”), con diritto esclusivo sull’appartamento n. 15 al secondo piano e
sul locale al primo piano indicato con il numero 18 nel piano di ripartizione.
B. Durante la
costruzione del “__________ __________ ” __________ __________. __________ ha
fatto approntare, su parti destinate all’uso comune, diversi locali per uso
personale. Al momento dell’intavolazione definitiva della proprietà per piani,
costituita anteriormente all’edificazione, è stato allestito un nuovo piano di
ripartizione in base al quale la quota di comproprietà n. __________di
__________ __________. __________ passava da 86/1000 a __________/1000 del
fondo base. Vista l’opposizione di __________ __________. __________ al nuovo
piano di ripartizione, gli altri comproprietari hanno promosso causa per
l’intavolazione definitiva della proprietà per piani.
La maggioranza dei
comproprietari ha concordato di suddividere le spese condominiali sulla base
del nuovo piano di ripartizione, nonostante non fosse ancora iscritto a
registro fondiario. Secondo tale piano, che attribuisce a __________
__________. __________ una chiave di riparto di 148/1000, le spese condominiali
a carico di quest’ultimo ammontavano a fr. 12’442.– per il 1990, a fr.
15’137.80 per il 1991 e a fr. 12’577.15 per il 1992. __________ __________.
__________ non si è mai opposto alle deliberazioni assembleari che gli
imputavano tali costi (con addebito anche della quota per il custode) né ha mai
versato acconti.
C. Con petizione del
1° giugno 1993 la Comunione dei comproprietari del “__________ __________ ” ha
convenuto __________ __________. __________ davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, chiedendo che egli fosse condannato a pagare la sua parte di
spese condominiali per gli anni 1990,1991 e 1992, di fr. 40’156.95 oltre
interessi al 10%. Nella sua risposta dell’11 dicembre 1995 il convenuto si è
opposto alla petizione, sostenendo che la chiave di riparto era errata e facendo
valere in compensazione l’importo di fr. 59’290.–, pari al valore di lavori di
risanamento resisi necessari da infiltrazioni d’acqua nei suoi locali, che
avrebbero dovuto essere eseguiti a spese della comproprietà. Il 17 gennaio 1996
l’attrice ha replicato ribadendo la propria proposta di giudizio e subordinatamente
ha chiesto, aderendo alla contestazione del convenuto sulla chiave di riparto
delle spese condominiali, il pagamento di fr. 27’790.55 oltre interessi al 10%.
Il Pretore ha respinto
il 6 aprile 1995 la domanda di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto
con istanza del 9 febbraio 1994.
D. All’udienza
preliminare del 17 giugno 1996, ripetuta il 10 luglio successivo, l’attrice ha
confermato le proprie domande, mentre il convenuto non è comparso. Il 28 ottobre
1996 ha avuto luogo il dibattimento finale, al quale ha preso parte solo
l’attrice. Nel suo memoriale conclusivo quest’ultima ha riaffermato le domande
di replica.
E. Statuendo il 27
febbraio 1997, il Pretore ha condannato __________ . __________ a
versare all’attrice fr. 27’790.55 oltre interessi al 10%. La tassa di giustizia
di fr. 1’200.– e le spese sono state poste per un terzo a carico della Comunione
dei comproprietari del “ __________ ” e per il resto a carico di
__________ __________. __________, con obbligo per quest’ultimo di corrispondere
all’attrice fr. 2’500.-- a titolo di ripetibili ridotte.
F. __________
__________. __________ è insorto contro la sentenza del Pretore con un appello
del 14 aprile 1997 nel quale postula la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere la petizione e di condannare l’attrice al pagamento di fr.
254’946.30. Nelle osservazioni del 22 maggio 1997 l’attrice propone di
respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’appellata
contesta preliminarmente la ricevibilità del gravame, a suo dire tardivo. Il
giudice esamina d’ufficio la tempestività dell’appello e decide sulla sua ricevibilità
(Cocchi/Trezzini, Codice di
procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 1 ad art. 308 CPC). Questa Camera
ha appurato che la notifica al convenuto della sentenza pretorile è avvenuta
l’11 marzo 1997, come risulta dall’attestazione dell’ufficio postale. L’appello
del 14 aprile 1997 è quindi tempestivo, essendo stato presentato nel termine di
venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) prorogato dalle ferie pasquali.
-
L’appellante ha
prodotto con il gravame nuovi documenti e ha formulato nuove domande. Egli ha
infatti chiesto la condanna dell’attrice al pagamento di fr. 264’946.30, di cui
fr. 109’749.35 per spese condominiali indebitamente incassate, fr. 41’406.95
per gli interessi maturati dal 1° gennaio 1997 sul risarcimento del danno
provocato da neve e grandine alla sua pergola, fr. 77’790.– per i potenziali
costi di riparazione dell’edificio oltre interessi e fr. 36’000.– per oneri
processuali e spese di patrocinio relative alle procedure giudiziarie in corso
dal 1985 contro la Comunione dei comproprietari. L’art. 321 cpv. 1 CPC vieta di
mutare l’azione (lett. a), come pure di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni
in sede di appello (lett. b). Di principio l’oggetto della lite è fissato e
limitato dalle domande ed eccezioni formulate dalle parti nella petizione e
nella risposta, rispettivamente nella replica e nella duplica. Le eccezioni e
le domande che il convenuto non ha esposto in modo preciso nella risposta, rispettivamente
nella duplica, non sono proponibili in appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 17 e 18 ad art. 321 CPC). Le
nuove domande e i nuovi documenti proposti dall’appellante in questa sede sono
di conseguenza irricevibili.
-
Nel caso
concreto l’importo delle spese condominiali scadute che è stato riconosciuto
all’attrice dal primo giudice corrisponde alle quote di comproprietà ancora iscritte
a registro fondiario, ciò che l’appellante non nega. Egli ribadisce tuttavia di
non dover versare i contributi condominiali scaduti, poiché questi comprendono
le spese giudiziarie per le cause proposte contro di lui dalla Comunione dei
comproprietari e la manutenzione di parti comuni dell’immobile alle quali egli
non avrebbe più potuto accedere. Le argomentazioni non hanno consistenza e al
riguardo l’appello è finanche irricevibile per difetto di motivazione.
L’appellante si limita infatti a riproporre le contestazioni già esposte in
prima sede (e respinte dal Pretore) con una scarna motivazione, senza indicare
perché l’opinione del primo giudice sarebbe errata. Non è a ogni modo
contestato – e l’appellante nemmeno lo sostiene – che le decisioni
dell’assemblea dei comproprietari sul riparto delle spese condominiali degli
esercizi 1990, 1991 e 1992 non sono state impugnate giudizialmente nei termini
previsti dalla legge. L’appellante non può quindi più rimetterle in discussione
(Rep. 1989 pag. 479).
-
In via
subordinata il convenuto oppone in compensazione al credito della Comunione dei
comproprietari le pretese che egli vanta per il risanamento di danni d’acqua
verificatisi nei suoi locali. Il Pretore ha respinto tale eccezione, ritenendo
che i crediti del convenuto verso la comunione dei comproprietari non erano
dimostrati. L’appellante ribadisce che la pretesa dell’attrice per contributi
condominiali arretrati deve essere compensata con la somma di fr. 59’290.–,
pari al valore dei costi che quest’ultima avrebbe accettato di sopportare per i
lavori di ripristino, mai eseguiti. Ora, giusta l’art. 120 cpv. 1 CO quando due
persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni
della stessa specie, ciascuna di esse, purché i crediti siano scaduti, può
compensare il proprio debito col proprio credito. Dalla convenzione stipulata
tra le parti il 19 luglio 1988 (doc. 3, pag. 2) risulta che la comunione dei
comproprietari si è assunta l’onere di riparare i danni d’acqua constatati nell’abita-zione
dell’appellante. L’obbligo assunto dall’appellata non consiste quindi in una
prestazione pecuniaria – come il credito per le spese condominiali da
quest’ultima vantato – ma in una prestazione in natura. La diversità di specie
delle due pretese e la conseguente impossibilità di compensarle non si è
modificata nemmeno dopo la firma della convenzione. Infatti, non risulta agli
atti che il convenuto abbia rinunciato alla prestazione dell’attrice né tanto
meno che egli abbia preteso un surrogato in denaro ai sensi dell’art. 107 CO.
Come correttamente rileva il Pretore, l’entità dei lavori da eseguire non è
d’altra parte nemmeno stata dimostrata. La citata convenzione è infatti silente
al riguardo e nulla consente di concludere che i vari preventivi prodotti in causa
(doc. 4, 5, 6) si riferiscano ai lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti
dall’attrice. Trattandosi di preventivi e non di fatture, inoltre, tali documenti
non attestano nemmeno l’avvenuta esecuzione dei lavori per i quali l’appellante
fa valere la compensazione.
Nella limitata misura
in cui è ricevibile, pertanto, l’appello si rivela infondato e deve essere
respinto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
50.–
fr.
650.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’attrice fr. 900.– per
ripetibili d’appello.
- Intimazione:
– __________ __________.
, __________ -;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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