AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.57
Data decisione, Autorità:
20.02.1998, ICCA
Incarto n..
11.97.00057
Lugano
20 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa /__ _
(azione di accertamento e di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con petizione del 7 maggio 1991 da
__________, __________ __________. __________, ed
__________ -__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
formanti
la comunione ereditaria
fu
__________ (__________) __________ __________ __________
(tutti
patrocinati dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 21 aprile 1997
presentato da __________ __________ e __________ __________ -__________ contro
la sentenza emessa il 17 marzo 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1897) è deceduto a __________ __________ 1990, lasciando suoi eredi
la quarta moglie __________ __________ __________ __________ (1906), la figlia
di prime nozze __________ __________ nata __________ (1924) e il figlio del
secondo matrimonio __________ __________ (1930). Il 21 novembre 1958 __________
__________ __________, __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ avevano sottoscritto un contratto successorio del
seguente tenore:
Öffentliche Urkunde
ERBVERTRAG
Vor dem unterzeichneten öffentlichen Urkundsbeamten
des Notariates Zürich (Altstadt) sind heute im Amtslokal an der Talstrasse 25
in Zürich 1 erschienen,
-
Herr __________ __________ r, geb.
__________ 1897, von __________ und Urtenen, in __________ /,
-
seine Ehefrau, Frau __________
__________ __________a, genannt __________ __________ geb. , geb. __________ 1906,
von __________ und Urtenen, in __________ /
-
und die Nachkommen von Ziff. 1,
a) Frau __________ __________ geb. , geb.
__________ 1924, von __________ und __________ /, in __________,
.,
b) Herr __________ __________r, geb. __________ 1930, von
__________ und Urtenen, in __________, __________. __________ __________,
- sowie der Ehemann von Ziff. 3 lit. a,
Herr __________ l, geb.
__________ 1921, von __________ und __________ /, in __________,
__________. __________,
und erklären folgendes zu Protokoll mit dem Ersuchen
um öffentliche Beurkundung:
I. Frau __________ __________ hat in
den letzten Jahren durch Zimmervermieten eine Einnahmequelle im Interesse der
Familie geschaffen. Sie hat die Einnahmen grösstenteils zu Neuanschaffungen von
Mobiliar, Wäsche und Einrichtungsgegenständen verwendet, oder sonstwie wieder
in den Zimmervermietungsbetrieb und die Ferienwohnung in __________ gesteckt.
II. Herr __________ __________ räumt
seiner Ehefrau für den Fall seines Ablebens mit Zustimmung seiner Kinder die
lebenslängliche Nutzniessung an seinem ganzen Nachlass ein. Sie soll
insbesondere, solange sie lebt ein dingliches Wohnrecht an den Liegenschaften
von Herrn __________ __________ in __________ haben, das im Grundbuch
einzutragen ist.
Im Falle der Wiederverheiratung
von Frau __________ __________ reduziert sich ihre Nutzniessung auf die Hälfte
des Nachlasses von Herrn __________ __________.
Nutzniessung und Wohnrecht von
Frau __________ __________ beziehen sich nicht auf die sogenannte “__________ ”
auf der gegenüber von __________ gelegenen Seeseite mit allen dazugehörenden
Land- und Waldparzellen. Diese __________ mit allen auf jener Seite gelegenen
Land- und Waldparzellen soll bei der Erbteilung Herrn __________ __________ in
Anrechnung an seinem Erbteil zugeteilt werden.
III. Das Eigentum am Nachlass von
Herrn __________ __________ fällt seinen Kinder, bezw. deren Nachkommen zu
gleichen Teilen zu, belastet mit der lebenslänglichen Nutzniessung von Frau
__________ __________.
Für die Ausbildung und das Studium
des Sohnes __________ __________ sind Fr. 25’775.– mehr aufgewendet worden, als
für die Ausbildung und Aussteuer seiner Schwester, Frau . Diese
Mehraufwendungen sind bei der Erbteilung unter Geschwistern auszugleichen.
Diese Ausgleichungspflicht gilt auch für den Fall, dass Frau __________
__________ - vor ihrem Ehemann sterben sollte.
IV. Frau __________ ist berechtigt bis
zum Ableben von Frau __________ __________ mit ihrer Familie duchschnittlich
vier Wochen Ferien p.a. in der __________ zu verbringen.
Über den Zeitpunkt dieser Ferien
hat sie sich mit Herrn __________ __________ zu verständigen. Drei Wochen
dieser Ferien sollen in die Zeit der Sommer-Schulferien fallen.
V. Herrn __________ __________ steht
das Recht zu, wenn er sich in __________ oder der __________ befindet,
jederzeit die Werkstatt (und die darunter liegende Darsena) des in __________
selbst gelegenen Hauses von Herrn __________ __________ mitzubenutzen.
VI. Die Kinder von Herrn __________
__________ erklären sich mit den oben erwähnten Verfügungen ihres Vaters
ausdrücklich einverstanden und verzichten auf Geltendmachung ihres Pflichtteilsrechtes
im Umfang der oben erwähnten Verfügungen.
Herr __________ __________ gibt
seine Zustimmung als Ehemann von Frau __________ __________ -__________.
Auf amtliche Eröffnung diesen
Erbvertrages wird verzichtet.
(seguono la formula di autenticazione
e la conferma dei testimoni)
Successivamente
__________ __________ __________ ha disposto dei propri beni immobiliari in due
occasioni: il 3 gennaio 1974 egli ha venduto alla nuora __________ __________ e
__________. __________ __________ il fondo n. __________RF di __________
(“”) per la somma di fr. 55’000.–, e con atto pubblico del 28
giugno 1984 ha donato alla moglie __________ un mezzo in comproprietà del fondo
n. __________RF di __________ (“”). In seguito __________ e
__________ __________ hanno acceso sulla proprietà un’ipoteca in primo grado di
nominali fr. 50’000.–.
B. Con petizione del
7 maggio 1991 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno
convenuto __________ __________ -__________ davanti alla Pretura di Lugano,
sezione 4, per ottenere che fosse accertata la nullità della donazione di metà
della proprietà della particella n. __________ (____________________) RF di
__________, che l’intera proprietà fosse intestata a loro nome e che fosse accertata
l’esistenza di un usufrutto e di un diritto di abitazione a favore della
convenuta su detta particella. In via cautelare essi hanno chiesto che fosse
ordinato alla convenuta di non disporre dei beni successori fino alla
definizione della causa.
__________ __________ è
deceduta il __________ 1991 e i suoi eredi, __________ __________ __________,
__________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________ __________, le sono subentrati in lite. La procedura, sospesa il 1°
luglio 1991, è così stata riattivata. L’udienza per la discussione della
cautelare è stata indetta il 2 giugno 1995 e in tale occasione gli attori hanno
ribadito la loro domanda, alla quale si sono opposti i convenuti. Con decreto
del 22 giugno 1995 il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 400.– con le spese a carico degli istanti, condannati a
rifondere ai convenuti fr. 600.– per ripetibili. I convenuti hanno presentato
il 31 agosto 1995 la risposta di merito, postulando il rigetto della petizione.
Con la replica del 22 settembre 1995 gli attori hanno ridotto la loro domanda,
concludendo per l’annullamento del contratto di donazione e l’iscrizione a loro
nome del noto fondo senza alcun aggravio. Nella duplica del 23 novembre 1995 i
convenuti hanno ribadito l’opposizione alla petizione.
C. Chiusa
l’istruzione della causa, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno
prodotto un memoriale conclusivo. Nel loro allegato del 24 gennaio 1997 gli
attori hanno confermato quanto esposto nei precedenti atti scritti e
altrettanto hanno fatto i convenuti nel loro allegato dal 21 gennaio 1997.
D. Statuendo il 17
marzo 1997, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto gli oneri
processuali di fr. 1’900.– a carico degli attori, con obbligo di rifondere a
ciascuno dei convenuti fr. 1’000.– di ripetibili.
E. Contro la sentenza
pretorile __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un
appello del 21 aprile 1997 volto a ottenere l’accoglimento della petizione e la
conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 30
maggio 1997 i convenuti concludono per la reiezione del gravame e la conferma
del giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto
la petizione con l’argomento che il defunto poteva disporre liberamente del
proprio patrimonio, non essendosi obbligato nel contratto successorio a
mantenere intatto il proprio patrimonio per tutta la vita. La donazione di metà
della particella n. __________ alla moglie era di conseguenza compatibile con
il contratto stesso.
Gli appellanti
contestano tale opinione e sostengono che l’impegno di non disporre del
patrimonio non doveva risultare esplicitamente dal contratto successorio, bastando
che dal contenuto dell’atto e dall’insieme delle circostanze potesse escludersi
la libertà di disposizione. In concreto la decisione del padre di attribuire ai
figli la nuda proprietà e di limitare il diritto della quarta moglie
all’usufrutto e al diritto di abitazione sui suoi immobili sarebbe un chiaro
segno in tal senso.
-
Giusta l’art. 494
cpv. 3 CC possono essere contestate dagli eredi istituiti le donazioni del
disponente incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio.
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che un disponente può – di principio
– alienare liberamente ogni bene facente parte del suo patrimonio (art. 494
cpv. 2 CC), di modo che le sue donazioni possono essere impugnate come inconciliabili
con un contratto successorio solo quando il disponente si sia impegnato a non
fare liberalità (DTF 70 II 264 consid. 2c in fondo). La dottrina dominante
ritiene che un simile obbligo non deve necessariamente figurare nel contratto
successorio: può risultare anche da un’interpretazione del testo contrattuale o
dalle circostanze in cui il contratto è stato redatto (Piotet, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV, § 28, pag.
180 seg.; Escher in: Commentario
zurighese, Zurigo 1959, nota 11a ad art. 494 CC; Tuor in: Commentario bernese, Berna 1964, nota 18 ad art. 494
CC; Druey, Grundriss des
Erbrechts, 4a edizione, Berna 1997, § 10, nota 39). Data la natura
del contratto successorio – figura intermedia tra il diritto delle obbligazioni
e il diritto successorio – l’interpretazione del suo contenuto si attiene al
principio dell’affidamento (Druey,
op. cit., § 10, nota 5 segg.; Itschner,
Die Bindungen des Erblassers an den Erbvertrag, tesi, Basilea 1974, pag. 134; Tuor, Die Auslegung von Testament und Erb-vertrag,
Zurigo 1954, pag. 120 seg.).
-
Nella misura in
cui affermano che il primo giudice non poteva fondare il suo assunto solo sulla
mancanza, nel contratto successorio, di una clausola che vietasse esplicitamente
le donazioni, gli appellanti hanno ragione. Il problema è di sapere pertanto se
nel caso concreto esistano circostanze dalle quali sia possibile dedurre un impegno
del disponente in tal senso. Gli appellanti sostengono che il testo stesso del
contratto successorio conterrebbe l’impegno del defunto di non disporre dei
suoi immobili in favore della moglie, essendosi questa impegnata,
sottoscrivendo il contratto, ad accontentarsi del diritto di abitazione e a non
accettare donazioni dal marito. L’argomentazione non può essere condivisa. Il
contratto successorio del 1958 mirava a soddisfare due diverse aspettative: da
un lato l’aspira-zione degli attori, figli di precedenti matrimoni del disponente,
a conservare determinate proprietà fondiarie nel Comune di __________ tra i
“beni di famiglia” (immobile denominato “__________ ”: doc. A, cifra II),
dall’altro l’esigenza di ricompensare adeguatamente la quarta moglie per il suo
sostegno finanziario (doc. A, cifra I; verbale di audizione di __________
, pag. 4). In questa prospettiva gli attori hanno agevolato la
matrigna concedendole l’usufrutto su tutti i beni della successione, esclusa la
proprietà “ ”, e il diritto di abitazione sugli immobili di
. Come contropartita per la loro temporanea rinuncia a far valere la
porzione legittima alla morte del padre (secondo il diritto successorio allora
vigente), essi avrebbero beneficiato alla morte della matrigna dell’intera
proprietà sui beni successori. Dal testo del contratto successorio non si
evince tuttavia alcun elemento che avvalori un obbligo del padre degli attori
di non disporre della particella n. __________ (immobile denominato “
”), che non è menzionato nel testo, contrariamente a quello denominato
“__________ ”.
Il noto contratto
contiene, di conseguenza, un’istituzione di erede in favore dei figli, ma non
un impegno a lasciar loro un determinato patrimonio (Escher, op. cit., n. 6 ad art. 494 CC). Interpretando il
contenuto del contratto si può giungere – se mai – alla conclusione che il
disponente si era impegnato a non disporre dell’immobile denominato “__________
”, per il quale aveva stabilito regole particolari di divisione, attribuendolo
al figlio piuttosto che alla figlia (cfr. Piotet,
op. cit., § 28, pag. 181). Nulla nel contratto induce per contro a ritenere che
le parti abbiano voluto impedire la donazione della rimanente sostanza immobiliare
di __________ a terzi o a una delle parti contraenti.
-
La dottrina
ammette invero che possono essere impugnate anche le donazioni eseguite in
vista di eludere un contratto successorio (Piotet,
loc. cit). Gli appellanti ribadiscono che la donazione di una parte essenziale
dei beni oggetto del contratto a una contraente cui tali beni non erano
destinati viola lo spirito del contratto stesso e le regole della buona fede.
Una tesi siffatta presuppone però che l’oggetto del contratto sia noto e che lo
si possa confrontare, nella sua entità, con l’oggetto della donazione
immobiliare. Nel caso concreto ciò non è possibile, da un lato perché il noto
contratto menziona esplicitamente solo l’immobile “__________ ” e dall’altro
perché tutto si ignora, non solo dei beni immobiliari proprietà del disponente
al momento della stipulazione contrattuale di cui si prevalgono gli appellanti,
ma anche dell’entità dell’asse successorio toccato agli attori.
Dall’istruttoria emerge unicamente che al momento dell’apertura della
successione di __________ __________ si contavano, oltre all’immo-bile
particella n. __________RFD __________ (“__________a”), diversi altri immobili
nello stesso Comune (doc. 8). Non si può dunque affermare che la donazione avvenuta
nel 1984 in favore della moglie (doc. B) sia lesiva degli impegni assunti nel
contratto successorio del 1958. Gli attori, cui incombeva l’onere della prova (Tuor, op. cit., n. 18 ad art. 494 CC,
pag. 285), non hanno dimostrato che la donazione di metà della particella n.
__________era incompatibile con il contratto successorio. Ne discende che, a
prescindere dai motivi, la decisione del Pretore di respingere la petizione
deve essere confermata.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l’esito del
gravame, essi sono a carico degli attori, che dovranno rifondere ai convenuti
un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 850.–
b) spese fr.
50.–
fr.
900.–
sono
a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 2’800.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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