AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.58
Data decisione, Autorità: 24.07.1998, ICCA
Incarto n. 11.97.00058
Lugano 24 luglio 1998/lcg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (..__.) della Pretura del Distretto di Bellinzona (misure provvisionali in causa di stato) promossa con istanza del 15 gennaio 1997 da
__________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 21 aprile 1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso l’11 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
Se deve essere accolto l’appello adesivo del 26 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1958) e __________ nata __________ (1971) si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dall’unione è nata __________ (__________1992). Il marito è titolare di uno studio di __________ a __________, la moglie ha aperto nel 1995 un negozio di __________ a __________. Il 4 dicembre 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona un tentativo di conciliazione, che ha avuto buon esito, i coniugi essendosi riconciliati.
B. Il 16 settembre 1996 la moglie ha instato per una seconda conciliazione, decaduta infruttuosa il 24 settembre successivo. Con istanza del 15 gennaio 1997 essa ha postulato l’affidamento della figlia, riservato il diritto di visita del padre, un contributo alimentare per __________ di fr. 1’000.– mensili dal 1° settembre 1996 e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–, oltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione del 30 gennaio 1997 __________ __________ si è opposto all’istanza, chiedendo a sua volta l’affidamento della figlia, riservato il diritto di visita della madre, offrendo un contributo alimentare per __________ di fr. 600.– mensili dal 1° febbraio 1997, da ridurre a fr. 300.– durante le vacanze estive in caso di permanenza della figlia presso la madre per almeno tre settimane (anche non consecutive) e la suddivisione in ragione di metà ciascuno delle eventuali spese straordinarie per la figlia; in via subordinata – per il caso in cui la figlia fosse stata affidata alla madre – egli ha proposto un contributo di fr. 600.– mensili, secondo le modalità già esposte. La moglie si è opposta a tali domande.
C. Ultimata l’istruttoria, alla discussione finale dell’8 aprile 1997 la moglie ha ribadito le sue richieste, mentre il marito ha rinunciato all’affidamento della figlia, riaffermando la sua offerta di un contributo di fr. 600.– mensili.
D. Con decreto cautelare dell’11 aprile 1997 il Pretore ha affidato la figlia alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha obbligato quest’ultimo a versare un contributo per __________ di fr. 800.– mensili dal 1° febbraio 1997, da cui dedurre fr. 300.– durante le vacanze estive in caso di permanenza della figlia presso il padre per almeno tre settimane (anche non consecutive), ha suddiviso in ragione di metà ciascuno le eventuali spese straordinarie per la figlia, previo accordo sul preventivo, e ha accolto la richiesta di provvigione ad litem, limitatamente però all’importo di fr. 1’500.–. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per un terzo a carico dell’istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte l’importo di fr. 800.– per ripetibili (importo già compreso nella provvigione di causa).
E. __________ __________ è insorto contro il citato decreto con un appello del 21 aprile 1997 nel quale chiede di ridurre il contributo per la figlia a fr. 600.– mensili, rispettivamente a fr. 300.– durante le vacanze estive, rivendica il diritto di essere consultato in caso di decisioni importanti che riguardino la figlia (riservati i casi di urgenza) e sollecita il rigetto della provvigione ad litem. __________ __________ propone nelle sue osservazioni del 26 maggio 1997 di respingere l’appello; con ricorso adesivo chiede inoltre che il contributo alimentare per la figlia sia corrisposto retroattivamente dal 1° settembre 1996 e che la provvigione in suo favore sia aumentata a fr. 3’000.–. L’appellante principale conclude per la reiezione dell’appello adesivo.
F. Il giudice delegato di questa Camera ha assunto agli atti, con ordinanza del 3 luglio 1998, nuovi documenti, sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Nuove allegazioni possono essere considerate in tal caso – a titolo eccezionale – ove servano a ridefinire il fabbisogno del figlio, ma solo verso l’alto, poiché il principio inquisitorio giova in primo luogo al figlio minorenne, non ai genitori. In concreto il documento prodotto dal convenuto il 17 giugno 1997 (decreto d’abbandono del 28 aprile 1997) non ha simile finalità ed è quindi inammissibile.
I. Sull’appello principale
L’appellante rileva che il fabbisogno di __________ ammonterebbe in realtà a soli fr. 855.– mensili, poiché il minor costo della vita in Ticino giustificherebbe una riduzione del 25%. La tesi può essere condivisa solo in parte. Le note raccomandazioni devono invero essere adattate alle particolarità della singola fattispecie, segnatamente alla situazione economica e logistica dei genitori (DTF 122 V 125; Rep. 1994 298 consid. 5). Le somme indicate potrebbero quindi essere ridimensionate, dandosene gli estremi (una riduzione del 25% è in ogni modo il massimo prospettabile: edizione 1988, pag. 8 a metà). Nel caso concreto appare giustificato ridurre di un decimo i valori previsti dalle citate raccomandazioni per tenere conto sia della situazione economica del Ticino, inferiore a quella dell’area urbana di Zurigo, sia del reddito complessivo dei genitori (di fr. 6’386.– mensili, come si vedrà oltre), che non raggiunge quello medio considerato dalle citate raccomandazioni (attorno a fr. 7’000.– mensili). Il fabbisogno medio in denaro di __________ deve dunque essere fissato in fr. 1’080.– mensili.
L’appellante ritiene inoltre, con riferimento all’opinione di Hegnauer (Berner Kommentar, n. 37 ad art. 285 CC), che la posta per l’alloggio compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (fr. 200.– mensili) dovrebbe essere ridotta del 30% poiché l’importo corrispondente andrebbe inserito nel canone di locazione della madre. La censura non può essere condivisa. Anzitutto la citazione di cui si prevale l’appellante non accenna a una riduzione della spesa per l’alloggio prevista dalle raccomandazioni del Canton Zurigo, ma dice soltanto che in fattispecie particolari si giustifica di inserire nel calcolo le cifre precise delle singole posizioni, piuttosto che riferirsi a quelle medie di tabelle che potrebbero rivelarsi inadeguate (poiché troppo basse o troppo alte). In secondo luogo gli oneri per l’alloggio dei figli vanno inseriti nel loro fabbisogno e non in quello della madre (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156; I CCA , sen-tenza del 19 dicembre 1997 in re B. contro B.). Il fabbisogno in denaro di __________ va pertanto confermato in fr. 1’080.– mensili.
L’appellante chiede inoltre di ridurre il contributo alimentare a suo carico a fr. 600.– mensili. Egli argomenta di non essere in grado di versare un importo superiore, stante il suo modesto reddito (che egli quantifica in fr. 3’177.– mensili), mentre la moglie disporrebbe di entrate ben più cospicue, di almeno fr. 6’531.– mensili. Il Pretore – come si è visto – ha posto il fabbisogno in denaro della figlia (fr. 1’200.– mensili) per due terzi a carico del padre e per il resto a carico della madre, soggiungendo che il primo è titolare di un avviato studio di architettura, mentre la seconda, avendo da poco iniziato un’attività commerciale, avrebbe attualmente capacità di guadagno limitate.
a) Dagli atti risulta che l’appellante ha guadagnato fr. 70’146.25 nel 1993, fr. 23’095.70 nel 1994 e fr. 33’593.25 nel 1995 (doc. 17 e 19). Nella dichiarazione d’imposta per il biennio 1997/98 l’interessato ha dichiarato inoltre un reddito di fr. 63’041.90 annui nel 1996 e di fr. 58’314.50 nel 1997. Tenendo conto di tutti questi anni, all’appellante può dunque essere computato un reddito medio di fr. 4’136.– mensili. Egli sembra invero aver conseguito introiti non dichiarati (doc. S, T, U), ma a un esame puramente sommario appare arduo quantificarne l’ammontare mensile con sufficiente affidabilità. Il caso deve nondimeno essere segnalato all’autorità fiscale giusta l’art. 185 cpv. 1 LT perché accerti se e in che misura l’appellante abbia incassato proventi – come egli medesimo scrive – “in nero”. Quanto alla moglie, dalla dichiarazione d‘imposta per il biennio 1997/98 si evince un reddito di fr. 20’278.– per il 1995 e di fr. 27’020.– per il 1996, sicché le sue entrate possono essere fissate in fr. 2’250.– mensili.
b) Il fabbisogno minimo dell’appellante, che il Pretore non ha calcolato e che l’interessato sostiene di fr. 3’480.– mensili, è in realtà di fr. 3’114.– mensili (fr. 1’025.– minimo vitale, fr. 1’200.– locazione, fr. 205.– premio della cassa malati, fr. 484.– assicurazioni e fr. 200.– onere fiscale), il premio per la cassa malati della figlia __________ essendo compreso nel fabbisogno di lei. L’appellante rivendica un’indennità per l’uso dell’autovettura, ma se gli si riconoscesse una simile spesa, nelle disagiate condizioni economiche della famiglia gli andrebbe corrispondentemente ridotta la spesa per la locazione, inutilmente onerosa. Il fabbisogno della moglie può essere determinato in fr. 2’803.– (fr. 1’025.– minimo vitale, fr. 1’127.– locazione, fr. 302.– cassa malati, fr. 249.– assicurazioni e fr. 100.– onere fiscale). Sulla congruità della locazione inclusa nel fabbisogno minimo è superfluo interrogarsi, la moglie non esponendo altre spese che ne giustificherebbero la riduzione.
c) Così stando le cose, e tenuto conto del fatto che la moglie neppure è in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo, la richiesta di ridurre il contributo per __________ si rivela infondata. L’appello, su questo punto deve perciò essere respinto.
Secondo l’appellante il dispositivo n. 2 dovrebbe essere completato con una clausola che gli consenta di essere interpellato in merito alle decisioni importanti concernenti la figlia. Ora, in pendenza di una causa di stato il giudice procede all’affidamento dei figli a un solo genitore, riservata l’autorità parentale del genitore non affidatario. Quest’ultimo conserva il diritto di essere consultato e di esprimere la propria decisione (Mitsprache e Mitentscheidungsrecht) su questioni importanti che riguardino il figlio, come per esempio la scelta della scuola o della professione, interventi medici rilevanti, educazione religiosa ecc. (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, n. 201 ad art. 145; Hausherr/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 44 ad art. 176). L’appellante non ha quindi alcun interesse giuridico a che tale diritto, riconosciutogli già per legge, sia contemplato nel dispositivo del decreto cautelare. Anche su questo punto l’appello si rivela privo di buon diritto.
Il Pretore ha accolto la richiesta di provvigione ad litem di fr. 3’000.– formulata dalla moglie limitatamente a fr. 1’500.–, rilevando che da un lato la procedura non aveva richiesto particolare impegno e che dall’altro l’istante, pur conoscendo al momento verosimili problemi di liquidità, non può tuttavia essere considerata indigente. L’appellante contesta di dover corrispondere una provvigione di causa alla moglie, negandone lo stato di indigenza. Ora, il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito o la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. In concreto il marito, con un reddito di fr. 4’136.– e un fabbisogno minimo di fr. 3’114.–, ha un margine mensile di fr. 1022.–. Dedotto il contributo per la figlia di fr. 800.–, gli rimangono fr. 222.–, con i quali però deve rimunerare anche il suo avvocato. Egli non può dunque essere tenuto a versare alla moglie una provvigione ad litem. Al riguardo l’appello è provvisto di buon esito.
II. Sull’appello adesivo
L’appellante adesiva contesta dapprima la riduzione di fr. 300.– del contributo per __________, durante le vacanze estive, prevista dal Pretore per il caso in cui la figlia dovesse trascorrere con il padre almeno tre settimane (anche non consecutive). Essa fa valere che anche in quel periodo essa dovrà comunque sopportare costi fissi per la figlia, come gli oneri per la locazione, la cassa malati e così via. L’assunto non può essere condiviso. Intanto, contrariamente a quanto sostiene l’interessata, il coniuge è tenuto a versare per quel periodo fr. 500.–, potendo egli dedurre unicamente fr. 300.– mensili. Inoltre tale deduzione corrisponde, già da sola, all’onere medio dell’affidamento diurno di __________ per la durata di tre settimane (circa fr. 400.– mensili: doc. N), costo che verrà meno in caso di soggiorno presso il padre. Questi infine si assumerà direttamente i costi per il vitto (fr. 210.– mensili) e le spese accessorie (fr. 105.– mensili) della figlia. Ciò posto, l’apprezzamento del Pretore resiste senz’altro alla critica.
L’appellante adesiva chiede che il contributo alimentare per __________ sia dovuto già dal 1° settembre 1996 e non solo dal 1° febbraio 1997, come stabilito dal Pretore. A suo parere occorre far retroagire l’obbligo contributivo dal mese in cui è stato chiesto l’esperimento di conciliazione (16 settembre 1996) e non solo dal mese successivo all’inoltro dell’istanza per l’adozione di provvedimenti cautelari del 15 gennaio 1997, come ha ritenuto dal primo giudice.
a) L’obbligo di versare contributi alimentari in via provvisionale può essere imposto anche – su richiesta del coniuge istante – con effetto retroattivo di un anno, non oltre però il momento in cui è stata presentata l’istanza per il tentativo di conciliazione, e ciò quand’anche la richiesta di provvedimenti cautelari sia stata formulata solo successivamente (art. 173 cpv. 3 CC applicabile per analogia nell’ambito dell’art. 145 CC; DTF 115 II 201; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 124 ad art. 145; I CCA, sentenze del 9 luglio 1997 in re S. contro S. e 1° giugno 1994 in re M. contro M.). Scopo di tale norma è quello di non penalizzare le parti che cercano un accordo amichevole prima di adire le vie legali (DTF 115 II 204).
b) Nella fattispecie l’istanza di conciliazione – che crea litispen-denza – è stata presentata il 16 settembre 1996, data alla quale i coniugi vivevano già da tempo separati. Quand’an-che l’istanza per l’adozione di provvedimenti cautelari sia stata introdotta solo il 15 gennaio 1997, nulla osta all’asse-gnazione retroattiva postulata dall’istante, con decorrenza però dal 16 settembre 1996 e non già al 1° settembre 1996, come chiede l’appellante adesiva. Resta riservato il diritto per il convenuto di dedurre dal contributo gli importi già pagati per la figlia, riferiti a tale periodo (pasti presso la scuola per l’infanzia, costo della famiglia diurna, tassa annua, premio cassa malattia per la figlia, premio assicurazione infortunio: doc. 30–33).
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
La domanda di provvigione ad litem è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 130.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello adesivo è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
(3.1 invariato)
IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio circondariale di tassazione, Bellinzona (consid. 5a).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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