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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.62
Data decisione, Autorità:
09.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00062
Lugano
9 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nel procedimento di interdizione n. ._ della
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, introdotta il 4 settembre 1996
dalla
Delegazione
tutoria del Comune di __________ __________
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso 18 aprile 1997 di
__________ __________ contro la decisione emessa il 14 aprile 1997 dalla
Divisione degli interni, sezione degli enti locali, come autorità di vigilanza
sulle tutele;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 4 settembre 1996
la Delegazione tutoria del Comune di __________ , facendo seguito a
una segnalazione di __________ __________ -, ha presentato
all’autorità di vigilanza sulle tutele un’istanza di interdizione nei confronti
di __________ __________ (1956) e l’ha provvisoriamente sospeso dall’esercizio
dei diritti civili, nominandogli un rappresentante nella persona di __________
__________;
che con decisione del 14
aprile 1997 la Divisione degli interni, sezione enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________
sulla base dell’art. 369 CC;
che con scritto del 18
aprile 1997 __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;
che non sono state
richieste osservazioni al ricorso;
considerando
in diritto: che le decisioni della
Divisione degli interni in materia di interdizione sono impugnabili alla Camera
civile del Tribunale di appello entro il termine di 20 giorni (art. 48 cpv. 1 e
54a LAC, in vigore dal 1° marzo 1997);
che la procedura di
interdizione, sebbene retta dalla legge cantonale (art. 373 CC), è governata
per diritto federale dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 3a edizione, n.
123 ad art. 373 CC con richiami);
che non è il caso pertanto
di essere troppo severi in relazioni alle esigenze formali del rimedio,
quantunque il gravame dell’interessato – consistente all’atto pratico in una
semplice dichiarazione di ricorso – sia ai limiti della ricevibilità;
che per l’art. 369 cpv. 1
CC è soggetta a tutela ogni persona maggiorenne inabile a provvedere per
infermità o debolezza di mente ai propri interessi, sicché richieda durevole
protezione o assistenza;
che nella fattispecie la
decisione di interdizione si fonda sulle considerazioni espresse il 31 maggio
1996 dai medici __________ __________ e __________ __________l, del Servizio psico-sociale
di __________;
che questi ultimi hanno
definito il paziente “portatore di una sofferenza psichica maggiore e cronica
con tendenza al peggioramento”, onde la necessità di istituire una misura
tutelare nei suoi confronti;
che le difficoltà
dell’interessato sono da situare nell’ambito di un delirio paranoide cronico e
che tale situazione di disagio psichico e sociale sussiste dal 1980, quando
avvenne il primo dei quattro ricoveri all’Ospedale neuropsichiatrico di
__________;
che nel 1987 il paziente è
stato dichiarato invalido al 100% per cause psichiatriche e dopo alcuni
infruttuosi tentativi di inserimento nell’ambito lavorativo, il 9 aprile 1996
egli è risultato denotare un delirio persecutorio poliforme ben cronicizzato;
che, ciò posto, non
possono esservi dubbi in merito alle affezioni di cui soffre il ricorrente né
sul fatto che lo stesso necessita di una misura tutelare;
che, invero, l’autorità di
vigilanza sulle tutele non ha sentito personalmente l’interdicendo (art. 71
RTC);
che ciò è dovuto tuttavia
al mancato ritiro delle citazioni (doc. 12 e 14) da parte del ricorrente
medesimo, regolarmente citato due volte dall’autorità;
che, del resto, il
ricorrente non contesta quanto figura nelle decisione impugnata, ragione per
cui non v’è ragione per scostarsi dalle conclusioni cui è giunta l’autorità di
vigilanza sulle tutele;
che, vista la
particolarità del caso, si prescinde dal riscuotere spese;
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si riscuotono tasse né
spese.
-
Intimazione a:
– __________ __________,
__________;
– Delegazione tutoria del
Comune di __________ __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, sezione enti locali, quale autorità di vigilanza.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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