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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.68
Data decisione, Autorità: 15.05.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00068
Lugano, 15 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____ (azione di divorzio con riconvenzione di separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 giugno 1995 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto cautelare del 18 aprile 1997 con cui il Pretore ha respinto un’istanza della convenuta volta a ottenere, pendente causa, l’assegnazione dell’allog-gio coniugale (art. 145 cpv. 2 CC);
premesso che il 28 aprile 1997 __________ __________ ha introdotto appello contro il decreto cautelare appena citato;
preso atto che con lettera del 12 maggio 1997 l’appellante ha annunciato a questa Camera la morte del marito, avvenuta nella notte del 30 aprile 1997;
considerata l’inutilità di regolare oltre l’assetto provvisionale, il matrimonio essendo ormai sciolto per morte del coniuge;
stabilito che nelle circostanze descritte il procedimento cautelare è divenuto senza interesse (art. 351 cpv. 1 CPC), non sussistendo più alcun alloggio coniugale da assegnare;
ricordato che ove una lite diventi priva d’oggetto o di interesse giuridico per le parti si applica in via analogica l’art. 72 della Procedura civile federale (I CCA, sentenza del 12 ottobre 1989 in re G. contro R.; sentenza del 22 febbraio 1993 in re B. contro B., consid. 1), sicché il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese;
ritenuto che in concreto la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese, le quali dovrebbero seguire per altro il presumibile – ma non evidente – esito del gravame ove la lite non fosse divenuta senza interesse giuridico (DTF 111 Ib 191 consid. 7a);
accertato che il legale di __________ __________ non ha formulato osservazioni all’appello, di modo che non può farsi questione di ripetibili (art. 150 CPC), mentre l’appellante – da parte sua – più non chiede indennità per tale titolo;
decreta: 1. L’appello è diventato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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