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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.69
Data decisione, Autorità:
12.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00069
Lugano,
12 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause n. / spec. (misure provvisionali
in causa di stato) e ..__________ (azione di separazione)
della Pretura del Distretto di Leventina promosse rispettivamente con istanza
del 27 marzo 1995 e con petizione del 5 febbraio 1997 da
__________, nata , __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto dell’8 aprile 1997
con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dall’attrice;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 aprile 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto emesso l’8 aprile 1997
dal Pretore del Distretto di Leventina;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1942) e __________ __________ (1949), cittadini italiani, si sono sposati a
__________ il __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________
(__________1971) e __________ (__________1973). Il 27 marzo 1995 __________
__________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Leventina il tentativo di
conciliazione e l’emanazione di misure provvisionali, instando nel contempo per
il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria (inc. __________/__________spec.). Il
tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 29 maggio 1995 e il
procedimento cautelare è stato stralciato dai ruoli il 30 maggio successivo, i
coniugi avendo raggiunto un accordo. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 30.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
B. Un secondo tentativo
di conciliazione, chiesto dal marito, ha avuto luogo senza esito il 15 aprile
1996 e un terzo tentativo, del 5 febbraio 1997, ha seguito la sorte dei
precedenti. Quello stesso giorno __________ __________ ha presentato una petizione
del 17 gennaio 1997 intesa a ottenere – previo conferimento dell’ assistenza
giudiziaria – la separazione per tempo indeterminato e l’omologazione di una convenzione
sugli effetti accessori della separazione stipulata dalle parti (inc.
..__________). __________ __________ ha aderito alla
petizione, rimettendosi al giudizio del Pretore circa la richiesta di
assistenza giudiziaria. Il Pretore, statuendo
l’8 aprile 1997, ha
pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha approvato la
convenzione sugli effetti accessori, salvo porre una riserva alla clausola con
cui __________ __________ rinunciava “alla divisione dei risparmi in banca”.
Egli ha rilevato, in proposito, che non era lecito all’attrice rinunciare a
pretese pecuniarie nella misura in cui non sarebbe stata in grado poi di
sopperire ai costi di patrocinio. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le
spese di fr. 90.– sono state poste a carico di __________ __________.
C. Con decreto dello
stesso 8 aprile 1997 il Pretore ha giudicato le due richieste di assistenza
giudiziaria introdotte da __________ __________ il 27 marzo 1995 (inc.
/ spec.) e il 17 gennaio 1997 (inc.
..__________), respingendole entrambe. A mente sua,
l’istante non aveva documentato la propria indigenza: dalla tassazione dei
coniugi 1993/94 risultava ancora un patrimonio di complessivi fr. 144 694.– e
in seguito l’istante medesima aveva rinunciato alla nota “divisione dei
risparmi in banca”, rimanendo usufruttuaria di una casa comperata dai coniugi
in Italia nel 1994 e intestata ai figli. Le spese del decreto (fr. 15.–), con
una tassa di giustizia di fr. 20.–, sono state addebitate all’istante.
D. Contro il decreto
pretorile __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 1997 in
cui postula il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria per le due procedure citate
– sollecitando analogo beneficio anche in sede di ricorso – e la riforma in tal
senso del decreto litigioso. L’appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice che rifiuta
l’assistenza giudiziaria statuisce con decreto (art. 158 cpv. 2 CPC),
impugnabile nel termine ordinario di ricorso. Tempestivo, l’appello è pertanto ricevibile.
- Il coniuge che non è
in grado di sovvenire alle spese di una causa di separazione o di divorzio ha
il diritto di ottenere – per principio – il beneficio dell’assistenza giudiziaria
(art. 155 segg. CPC), sempre che non possa ragionevolmente esigere dall’altro
coniuge una provvigione ad litem (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552, nota 5 con numerosi
rinvii di giurisprudenza). I costi della procedura di stato sono infatti a
carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, pag.
45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259
n. 82).
-
L’appellante
rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato subito sulle sue richieste,
lasciandola nell’incertezza, e di non aver fatto capo al principio inquisitorio
che governa i procedimenti di assistenza giudiziaria. Essa reputa che, qualora
avesse avuto dubbi sulla reale situazione finanziaria, il Pretore avrebbe dovuto
esigere altra documentazione, tanto più che la casa in Italia su cui essa gode
di usufrutto era già stata ceduta ai figli prima della separazione. Quanto ai
“risparmi in banca”, quasi niente rimaneva alla fine del 1995, sicché la
rinuncia sottoscritta nella convenzione sugli effetti accessori della
separazione non aveva portata pratica. In conclusione – afferma l’appellante –
nulla osterebbe alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
-
Le censure
dell’appellante cadono nel vuoto. Come si è appena spiegato, le spese di una
procedura di separazione sono a carico dei coniugi. L’accoglimento di una
richiesta di assistenza giudiziaria è subordinata alla condizione che il
patrimonio familiare sia insufficiente, per reddito e per sostanza, a coprire
gli oneri processuali e i costi di patrocinio. Il coniuge che non ha la possibilità
di finanziare il processo o di rimunerare il proprio avvocato deve quindi
rivolgersi anzitutto all’altro coniuge, postulando una provvigione di causa. Da
tale passo egli può prescindere solo ove l’altro coniuge appaia già a un primo
esame senza mezzi adeguati (I CCA, sentenza del 18 luglio 1995 in re R. contro
R., consid. 5; sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B.; Rep. 1984 pag.
377). In concreto l’attrice non risulta – né pretende – avere mai chiesto una
provvigione ad litem. Già per questa ragione l’appello deve essere
respinto, l’interessata non asserendo che il marito sia mai stato sfornito di
mezzi idonei a stanziarle una congrua provvigione per sopperire ai costi di patrocinio
(ciò che le incombeva di addurre: I CCA, sentenza del
3 agosto 1993 in re B.
contro B., consid. 5).
-
Si aggiunga che,
oltre a omettere la richiesta di provvigione ad litem, l’attrice
non ha dato al Pretore alcun ragguaglio nemmeno sulle sue condizioni
finanziarie. L’unico documento prodotto, un certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 1° giugno 1995 (nell’incarto
__________/spec.), attesta una sostanza fiscalmente accertata di fr.
144 694.–. Certo, l’attrice sostiene che il Pretore avrebbe dovuto indagare
d’ufficio, ma il principio inquisitorio non esonera la parte in causa – tanto
meno se patrocinata da un legale – dal sostanziare per quanto possibile le sue
richieste e non impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza
istruttoria (DTF 111 Ib 284 consid. 3; v. anche DTF 112 III 80 consid. 2, 112 Ib
67 in fondo). Neppure nell’appello, del resto, l’attrice dà spiegazioni convincenti.
Essa sottolinea che l’intero patrimonio coniugale è andato speso per l’acquisto
della già citata casa in Italia, a __________ (), ma – a parte la
discutibile operazione di donare l’intero patrimonio coniugale ai figli per poi
farsi rimunerare l’avvocato dall’ente pubblico – in tale acquisto risultano essere
stati spesi circa 108 milioni di lire (doc. B e C allegati all’appello). Dove
sia finita la restante sostanza coniugale è un interrogativo cui si cercherebbe
invano una risposta.
-
L’appello,
manifestamente destituito di fondamento, può di conseguenza essere deciso con
la procedura dell’art. 313bis CPC. Gli oneri processuali seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria in appello non
può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo sin dall’inizio privo di buon
diritto (art. 157 CPC). Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili
al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria in appello è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnao ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________ -__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Leventina.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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