AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.69
Data decisione, Autorità: 12.05.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00069
Lugano, 12 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause n. / spec. (misure provvisionali in causa di stato) e ..__________ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Leventina promosse rispettivamente con istanza del 27 marzo 1995 e con petizione del 5 febbraio 1997 da
__________, nata , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ -, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto dell’8 aprile 1997 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 28 aprile 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso l’8 aprile 1997 dal Pretore del Distretto di Leventina;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1942) e __________ __________ (1949), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il __________ 1970. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1971) e __________ (__________1973). Il 27 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Leventina il tentativo di conciliazione e l’emanazione di misure provvisionali, instando nel contempo per il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria (inc. __________/__________spec.). Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 29 maggio 1995 e il procedimento cautelare è stato stralciato dai ruoli il 30 maggio successivo, i coniugi avendo raggiunto un accordo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 30.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Un secondo tentativo di conciliazione, chiesto dal marito, ha avuto luogo senza esito il 15 aprile 1996 e un terzo tentativo, del 5 febbraio 1997, ha seguito la sorte dei precedenti. Quello stesso giorno __________ __________ ha presentato una petizione del 17 gennaio 1997 intesa a ottenere – previo conferimento dell’ assistenza giudiziaria – la separazione per tempo indeterminato e l’omologazione di una convenzione sugli effetti accessori della separazione stipulata dalle parti (inc. ..__________). __________ __________ ha aderito alla petizione, rimettendosi al giudizio del Pretore circa la richiesta di assistenza giudiziaria. Il Pretore, statuendo
l’8 aprile 1997, ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato e ha approvato la convenzione sugli effetti accessori, salvo porre una riserva alla clausola con cui __________ __________ rinunciava “alla divisione dei risparmi in banca”. Egli ha rilevato, in proposito, che non era lecito all’attrice rinunciare a pretese pecuniarie nella misura in cui non sarebbe stata in grado poi di sopperire ai costi di patrocinio. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 90.– sono state poste a carico di __________ __________.
C. Con decreto dello stesso 8 aprile 1997 il Pretore ha giudicato le due richieste di assistenza giudiziaria introdotte da __________ __________ il 27 marzo 1995 (inc. / spec.) e il 17 gennaio 1997 (inc. ..__________), respingendole entrambe. A mente sua, l’istante non aveva documentato la propria indigenza: dalla tassazione dei coniugi 1993/94 risultava ancora un patrimonio di complessivi fr. 144 694.– e in seguito l’istante medesima aveva rinunciato alla nota “divisione dei risparmi in banca”, rimanendo usufruttuaria di una casa comperata dai coniugi in Italia nel 1994 e intestata ai figli. Le spese del decreto (fr. 15.–), con una tassa di giustizia di fr. 20.–, sono state addebitate all’istante.
D. Contro il decreto pretorile __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 1997 in cui postula il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria per le due procedure citate – sollecitando analogo beneficio anche in sede di ricorso – e la riforma in tal senso del decreto litigioso. L’appello non è stato notificato alla controparte.
Considerando
in diritto: 1. Il giudice che rifiuta l’assistenza giudiziaria statuisce con decreto (art. 158 cpv. 2 CPC), impugnabile nel termine ordinario di ricorso. Tempestivo, l’appello è pertanto ricevibile.
Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 138 ad art 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
L’appellante rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato subito sulle sue richieste, lasciandola nell’incertezza, e di non aver fatto capo al principio inquisitorio che governa i procedimenti di assistenza giudiziaria. Essa reputa che, qualora avesse avuto dubbi sulla reale situazione finanziaria, il Pretore avrebbe dovuto esigere altra documentazione, tanto più che la casa in Italia su cui essa gode di usufrutto era già stata ceduta ai figli prima della separazione. Quanto ai “risparmi in banca”, quasi niente rimaneva alla fine del 1995, sicché la rinuncia sottoscritta nella convenzione sugli effetti accessori della separazione non aveva portata pratica. In conclusione – afferma l’appellante – nulla osterebbe alla concessione dell’assistenza giudiziaria.
Le censure dell’appellante cadono nel vuoto. Come si è appena spiegato, le spese di una procedura di separazione sono a carico dei coniugi. L’accoglimento di una richiesta di assistenza giudiziaria è subordinata alla condizione che il patrimonio familiare sia insufficiente, per reddito e per sostanza, a coprire gli oneri processuali e i costi di patrocinio. Il coniuge che non ha la possibilità di finanziare il processo o di rimunerare il proprio avvocato deve quindi rivolgersi anzitutto all’altro coniuge, postulando una provvigione di causa. Da tale passo egli può prescindere solo ove l’altro coniuge appaia già a un primo esame senza mezzi adeguati (I CCA, sentenza del 18 luglio 1995 in re R. contro R., consid. 5; sentenza del 3 agosto 1993 in re B. contro B.; Rep. 1984 pag. 377). In concreto l’attrice non risulta – né pretende – avere mai chiesto una provvigione ad litem. Già per questa ragione l’appello deve essere respinto, l’interessata non asserendo che il marito sia mai stato sfornito di mezzi idonei a stanziarle una congrua provvigione per sopperire ai costi di patrocinio (ciò che le incombeva di addurre: I CCA, sentenza del
3 agosto 1993 in re B. contro B., consid. 5).
Si aggiunga che, oltre a omettere la richiesta di provvigione ad litem, l’attrice non ha dato al Pretore alcun ragguaglio nemmeno sulle sue condizioni finanziarie. L’unico documento prodotto, un certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria del 1° giugno 1995 (nell’incarto __________/spec.), attesta una sostanza fiscalmente accertata di fr. 144 694.–. Certo, l’attrice sostiene che il Pretore avrebbe dovuto indagare d’ufficio, ma il principio inquisitorio non esonera la parte in causa – tanto meno se patrocinata da un legale – dal sostanziare per quanto possibile le sue richieste e non impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (DTF 111 Ib 284 consid. 3; v. anche DTF 112 III 80 consid. 2, 112 Ib 67 in fondo). Neppure nell’appello, del resto, l’attrice dà spiegazioni convincenti. Essa sottolinea che l’intero patrimonio coniugale è andato speso per l’acquisto della già citata casa in Italia, a __________ (), ma – a parte la discutibile operazione di donare l’intero patrimonio coniugale ai figli per poi farsi rimunerare l’avvocato dall’ente pubblico – in tale acquisto risultano essere stati spesi circa 108 milioni di lire (doc. B e C allegati all’appello). Dove sia finita la restante sostanza coniugale è un interrogativo cui si cercherebbe invano una risposta.
L’appello, manifestamente destituito di fondamento, può di conseguenza essere deciso con la procedura dell’art. 313bis CPC. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può entrare in linea di conto, il ricorso apparendo sin dall’inizio privo di buon diritto (art. 157 CPC). Non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnao ripetibili.
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster