AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.71
Data decisione, Autorità: 23.09.1999, ICCA
Incarto n.. 11.97.00071
Lugano 23 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (contestazione di diseredazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 19 settembre 1997 da
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto l'appello del 28 aprile 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 20 marzo 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1912), domiciliato ad __________, è deceduto a __________ il __________ 1994, lasciando come eredi legittime la moglie __________ con le figlie __________ __________ e __________ __________. Il 30 luglio 1974 __________ __________ aveva stipulato con la moglie una convenzione matrimoniale, che in deroga alle norme sulla partecipazione all’aumento nella comunione dei beni, regime al quale i coniugi erano sottoposti, prevedeva che in caso di morte di un coniuge l’intero aumento sarebbe spettato al coniuge superstite. Il 18 settembre 1974 il contratto era stato approvato dall’autorità tutoria di __________ (art. 181 vCC). In tale convenzione i coniugi avevano dichiarato che tutti gli averi da essi posseduti a quel momento erano stati acquistati o risparmiati in comune durante il matrimonio.
B. Il 19 settembre 1994 è stato pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna un testamento olografo del 17 aprile 1989, modificato l’8 settembre 1992, nel quale __________ __________ disponeva che in ossequio alla convenzione matrimoniale del 1974 l’intero aumento della sostanza coniugale fosse attribuito alla moglie. Inoltre egli ha lasciato alla moglie l’usufrutto di tutto il suo patrimonio (art. 473 CC), diserendando la figlia __________ __________ nei seguenti termini:
Diseredo mia figlia __________ __________ -__________ ai sensi dell’art. 477 del Codice civile svizzero, perché in un periodo, nel quale mia moglie ed io stesso avremmo avuto urgentemente bisogno della sua assistenza, ci ha abbandonato vergognosamente. Mentre mia moglie veniva perseguita nel peggior dei modi come presunta assassina ed esposta a gravissime calunnie, non solo ha interrotto ogni rapporto con noi, ma addirittura ha diffuso ulteriormente le calunnie. Ella è arrivata al punto di affermare di fronte a terzi che mia moglie era morta. Non solo non ci ha concesso il minimo appoggio ma addirittura ha testimoniato contro mia moglie, anche se avrebbe potuto senza problemi far valere il suo diritto d'astenersi dal deporre. Nella sua testimonianza non ha esitato a formulare in malafede pesanti accuse contro mia moglie. Tali informazioni false sono imperdonabili. Restando riservata la legittima di eventuali discendenti, lascio la quota della diseredata alla mia cara moglie, rispettivamente, in caso di sua premorienza a mia figlia __________ __________ -__________, rispettivamente alla di lei figlia __________ __________, nel caso che ella non sopravviva fino alla devoluzione dell'eredità.
C. Con petizione del 19 settembre 1995 __________ __________ ha convenuto __________ __________ davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, chiedendo l’annullamento della diseredazione. Nella sua risposta del 4 dicembre 1995 __________ __________ si è opposta alla petizione. Esperita l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 17 gennaio 1997, durante il quale si sono confermate nei rispettivi memoriali scritti. Statuendo il 20 marzo 1997, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere a __________ __________ fr. 3’000.– per ripetibili.
D. Contro il giudizio predetto __________ __________ è insorta con un appello del 28 aprile 1997 nel quale chiede l’annullamento della diseredazione. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha qualificato il processo come azione di accertamento (sentenza, consid. 5), scorgendo un legittimo interesse dell’ attrice a promuovere causa (art. 71 CPC) nella lesione della sua personalità consecutiva alla diseredazione, censurata come ingiusta. Al contrario – egli ha soggiunto – in presenza di accuse relative a fatti veri una lesione della personalità non è data, sicché l’azione di accertamento va respinta in ordine. E nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto, in estrema sintesi, che le affermazioni del padre sul comportamento della figlia si riferivano a fatti veri, tuttavia non gravi nel senso dell’art. 477 CC. Di conseguenza egli ha respinto l’azione in ordine, per mancanza di interesse giuridico.
L’appellante sostiene di essere legittimata a chiedere l’accerta-mento della sua qualità di erede senza dover postulare per ciò la riduzione della disposizione testamentaria impugnata. Asserisce inoltre che la propria azione non è sorretta solo da motivi d’indole morale, ma tende alla modifica di un atto giuridico, l’accertamento della sua qualità di erede costituendo un interesse giuridico sufficiente per la proponibilità dell’azione.
In concreto l’appellante chiede che le sia riconosciuta qualità di erede. Volta a modificare la portata del testamento, tale azione configura – contrariamente all’opinione delle parti e del primo giudice – una domanda formatrice, non di mero accertamento. Occorre pertanto verificare se esista un mezzo giuridico a tal fine, giacché le azioni formatrici sottostanno al principio del numerus clausus (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea, 1986, pag. 160, n. 440). Ora, per contestare una diseredazione l’interessato dispone di due possibilità: l’azione di riduzione (art. 522 segg. CC), volta a impugnare una clausola di diseredazione in quanto tale (cfr. art. 477 e 479 CC), ad esempio perché la clausola di diseredazione è imprecisa oppure perché i motivi addotti dal disponente non configurano gli estremi dell’art. 477 CC, e l’azione di nullità (art. 519 segg. CC), volta a impugnare l’intera disposizione di ultima volontà, ad esempio per vizio di forma (Bessenich, in: Honsell/ Vogt/Geiser, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 4 e 5 ad art. 479). L’azione di riduzione, di natura formatrice, comporta solo la riduzione della disposizione impugnata (Tuor in: Berner Kommentar, n. 13 ad art. 522-533 CC); per ottenere il controvalore della prestazione effettuata dal disponente in lesione della porzione legittima (DTF 110 II 228 cons. 7c e 7d) essa può essere combinata con un’azione di condanna (DTF 115 II 212; Tuor/Schynder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, pag. 475).
La diseredazione priva l’erede legittimario sia della qualità di erede sia del diritto di ottenere la porzione legittima. Nel dubbio si presume che con la diseredazione il disponente abbia inteso privare il diseredato di entrambe le facoltà, tuttavia non è escluso che la diseredazione possa mirare a privare il diseredato solo della sua qualità di erede, lasciandogli la porzione legittima. In tal caso il diseredato non partecipa alla successione e non può chiederne la divisione (art. 478 cpv. 1 CC), ma succede a titolo singolo, ad esempio come un legatario. Al contrario, il testatore può privare il diseredato della legittima, lasciandogli la qualità di erede. In questa seconda ipotesi il diseredato risponde in solido con gli altri eredi dei debiti della successione (art. 639 e 640 CC) e può promuovere petizione d’eredità (art. 598 segg. CC; Tuor, op. cit., 1964, note 2 e 4 ad art. 477 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 1959, nota 2 ad art. 477 CC).
Nel caso in esame l’appellante non mette in dubbio la validità del testamento, postulando solo l’annullamento della propria diseredazione (petizione, pag. 8). La causa promossa configura perciò un’azione di riduzione tendente alla modifica della disposizione di ultima volontà su un punto determinato (Escher, op. cit., n. 3 ad art. 522 CC; Tuor/Schnyder/Schmid, op. cit., pag. 475). I figli comuni non potendo impugnare la convenzione matrimoniale del 1974 (art. 10 cpv. 1 e 3 tit. fin. CC; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, 1992, nota 34 ad art. 216 CC), l’annullamento della diseredazione implicherebbe in concreto per l’appellante il riconoscimento della qualità di erede, con gli oneri e i benefici che ciò comporta (assunzione in solido dei debiti della successione, art. 639 e 640 CC, rispettivamente facoltà di promuovere petizione d’eredità, art. 598 segg. CC). La clausola di diseredazione beneficia la vedova del disponente (doc. A, pag. 6: “Lascio la quota della diseredata alla mia cara moglie”). L’azione è stata correttamente intentata, perciò, nei confronti della vedova (art. 479 cpv. 2 CC).
Il Pretore ha vagliato due motivi di diseredazione: la partenza da casa dell’appellante nel 1969, coincisa con il periodo di convalescenza della madre da un grave incidente della circolazione, e il comportamento dell’appellante durante l’inchiesta penale per omicidio aperta nel 1976 nei confronti della madre (sentenza, consid. 8 a 11). Per quanto riguarda il primo, l’appellante sostiene che la sua partenza da casa nel 1969 non può costituire una causa di diseredazione già per il fatto che il disponente non l’ha nemmeno menzionata nel testamento. Adduce inoltre che i rimproveri mossi dal padre nei suoi confronti per il procedimento penale del 1976 si esauriscono in affermazioni puramente generiche. Ora, una disposizione di ultima volontà deve designare con chiarezza la causa della diseredazione (art. 479 cpv. 1 CC; SJZ 91/1995 pag. 339), in modo da evitare che gli eredi, ai quali incombe l’onere della prova in caso di contestazione del motivo della diseredazione, adducano fatti e motivazioni non determinanti per il testatore (Rep. 1986 pag. 65). La causa di diseredazione può essere determinata o anche solo determinabile, purché ciò sia possibile con atti o documenti ai quali il testamento esplicitamente rinvia (Bessenich, op. cit., n. 1 ad. art. 479 CC con richiami; DTF 73 II 211 seg.). In concreto il testamento non menziona affatto l’abbandono del tetto paterno da parte della figlia nel 1969, né tanto meno l’incidente della circolazione occorso alla madre. La locuzione “abbandonato vergognosamente” (sopra, consid. B) può riferirsi sia a una partenza fisica sia a un distacco morale. Si tratta di una causa di diseredazione meramente generica e indeterminabile. La partenza dell’appellante da casa, del resto, è stata allegata solo dalla convenuta (risposta, pag. 4; replica, pag. 3 seg.) e non può supplire alla vaghezza del testamento.
Per quanto riguarda il secondo motivo di diseredazione, il disponente ha mosso alla figlia espliciti rimproveri sul comportamento da essa tenuto durante l’inchiesta penale del 1976 a carico della madre. Occorre quindi esaminare se tale comportamento possa essere costitutivo di grave violazione degli obblighi familiari giusta l’art. 477 CC. L’onere della prova sull’esistenza dei fatti imputati alla diseredata incombe – come detto – all’ere-de cui profitta la clausola di diseredazione, ovvero nella fattispecie alla convenuta. Il testatore ha rimproverato alla figlia, in particolare, di avere testimoniato contro la madre. Se non che, il solo fatto di rinunciare alla facoltà di non deporre in procedimenti a carico di familiari non è un motivo di diseredazione. Finanche una deposizione testimoniale pregiudizievole al testatore può apparire giustificata, per esempio se giova a un altro membro stretto della famiglia (DTF 72 II 344; Bessenich, op. cit., ad art. 477, nota 13, p. 109). La circostanza di avere testimoniato nel procedimento penale contro la madre non costituisce quindi una grave violazione degli obblighi di famiglia – né tanto meno un grave reato – nel senso dell’art. 477 CC (DTF 72 II 341 e 344) e non legittimava il padre a diseredare la figlia. Ciò posto, rimane da esaminare se le dichiarazioni rilasciate e il comportamento tenuto dalla figlia durante il processo penale siano costitutivi di grave reato, rispettivamente di grave violazione degli obblighi familiari.
Secondo il testatore la figlia nel testimoniare non ha esitato a formulare contro la madre pesanti accuse e a fornire informazioni menzognere (doc. A, pag. 6). In realtà la figlia ha dichiarato agli inquirenti, durante un interrogatorio di polizia, che quando sorgevano disaccordi con la madre, quest’ultima non esitava ad affermare il falso e picchiarla (doc. C, pag. 1). Che, accettando di testimoniare, la figlia dovesse dire la verità è fuori discussione (DTF 118 IV 161, 80 IV 56, 72 II 338). Incombeva alla convenuta dimostrare che la figlia avesse mentito oppure l’aves-se diffamata o calunniata (art. 479 cpv. 2 CC), ciò non emerge dagli atti. Del resto non risulta neppure che l’appellante abbia fatto uso di formulazioni inutilmente offensive (DTF 118 IV 248). Gli apprezzamenti della figlia sul carattere del padre, da lei definito succube della moglie (doc. C, pag. 2), o della madre, per la quale ha dichiarato di non provare sentimenti (doc. C, pag. 2), o della sorella, qualificata di persona molto sensibile, incline alla labilità (doc. C, pag. 2) potranno fors’anche dispiacere, ma non sono lesivi dell’onore né offendono gravemente gli obblighi familiari.
Il disponente ha imputato anche alla figlia di non aver appoggiato i genitori durante l’inchiesta penale (doc. A, pag. 6). Se non che, già nel 1969 l’appellante aveva interrotto i rapporti con i genitori, a suo dire per i forti contrasti con la madre, la quale in certe occasioni sarebbe persino giunta ad alzare le mani (doc. C, pag. 1). Da allora i rapporti fra l’appellante e i genitori sono rimasti molto tesi, tant’è che un tentativo di riavvicinamento nel 1971, anno in cui l’appellante si è sposata, sarebbe fallito a seguito di un litigio con il padre. L’attrice non ha più avuto alcun rapporto con la madre, mentre gli ultimi e conflittuali contatti con il padre risalgono al periodo di detenzione preventiva della madre (doc. C, pag. 1 e 2). Il teste __________ (deposizione rogatoria, pag. 2 e 5) ha dichiarato che all’epoca in cui egli ha conosciuto i genitori, nel 1976/77, la famiglia era già divisa. Nel 1976, di conseguenza, i contatti tra l’attrice e i genitori erano già interrotti da almeno sette anni, sicché il mancato appoggio della figlia durante il procedimento penale può avere soggettivamente scosso il padre (deposizione rogatoriale __________, pag. 3), ma non può avere pregiudicato gravemente vincoli familiari che ormai erano già ampiamente compromessi (DTF 106 II 304).
Davanti agli inquirenti l’appellante si era dichiarata meravigliata di non essere stata chiamata prima a deporre (doc. C, pag. 1). Rispondendo alle domande, essa aveva dichiarato di ritenere possibile, senza tuttavia poterlo affermare con certezza, che suo padre avesse potuto procurarsi dell’etere (doc. C, pag. 11). Aveva detto inoltre di sapere che sua madre era una persona forte fisicamente, senza poter valutare però se essa fosse stata in grado di trasportare il corpo della persona uccisa (doc. C, pag. 13). L’appellante aveva altresì riferito di non aver dato alcun peso a una lettera di addio scritta dalla madre mentre si trovava in carcere, lettera che il padre le aveva letto ma di cui la madre contestava l’esistenza (osservazioni, pag. 9; doc. C, pag. 7). Infine, si era dichiarata sorpresa per il rilascio della madre, che riteneva incomprensibile, avendo appreso dai giornali alcune versioni dei fatti da lei rilasciate (doc. C, pag. 22). Certo, dall’esame di tali dichiarazioni nel loro complesso non si può escludere – con il Pretore – che l’appellante abbia sfogato vecchi rancori. In concreto tuttavia la deposizione della figlia non ha danneggiato la madre, scagionata poi dall’accusa per la quale si trovava in detenzione preventiva. Anzi, l’appellante è stata sentita dagli inquirenti quando la madre era già stata rilasciata (doc. C, pag. 22). La diseredazione per grave violazione degli obblighi familiari a norma dell’art. 477 CC richiede che l’atto o l’omissio-ne colpevole del diseredato abbia effettivamente avuto l’effetto di compromettere gravemente i vincoli familiari (Bessenich, op. cit., n. 13 ad art. 477 CC; DTF 106 II 304). Dagli atti non risulta che il dissesto famigliare sia imputabile alla figlia. In conclusione, le dichiarazioni e il comportamento di quest’ultima durante l’inchiesta penale non costituivano gravi violazioni degli obblighi familiari. Non essendo dati in concreto i motivi per una diseredazione, a giusta ragione l’attrice ne chiede l’annullamento. L’appello deve di conseguenza essere accolto e la sentenza impugnata riformata nel senso che la petizione del 19 settembre 1995 è accolta e che la clausola di diseredazione è annullata.
Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellata (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà all’appellante un’equa indennità per ripetibili. Dato l’esito del gravame, anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede deve essere modificato nel senso di addebitare alla convenuta i costi del processo, con obbligo di rifondere all’attrice un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è accolta e la diseredazione disposta da __________ __________ nei confronti di __________ __________ è annullata.
La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 3’000.– per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’050.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all’appellante fr. 1’500.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster