AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.75
Data decisione, Autorità:
20.03.2000, ICCA
Incarto
n.:
11.1997.00075
Lugano
20 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .._____
(rapporti di vicinato: risarcimento danni) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 27 gennaio 1994 dall'
__________, __________o
(rappresentata dal vicepresidente
avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
e nella quale sono intervenuti
accessoriamente
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
(rappresentato dal capo
dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Servizi generali
del Dipartimento del territorio)
__________ __________,
(__________), e
__________ __________,
(__________);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 maggio 1997
presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 aprile 1997
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
-
Se dev'essere
accolto l'appello adesivo del 16 giugno 1997 presentato __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ contro la medesima
sentenza;
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ è proprietaria della particella n.
__________RFD di __________, che confina a nord con la strada cantonale, a
monte della quale si trova la particella n. __________appartenente a __________
__________i. I due fondi sono attraversati da un torrente (“____________________”),
parzialmente incanalato, che nell'estate del 1988 è stato deviato per
consentire l'edificazione di una casa d'abitazione sulla particella n.
__________2. I lavori sono stati eseguiti dall'impresa di costruzione
__________ __________ e diretti dall'architetto __________ __________. Il 20
agosto 1988, durante un violento nubifragio, il torrente è straripato in
seguito all'ostruzione – dovuta al deposito di detriti – dell'imbocco di un
collettore situato sulla particella n. __________. L'acqua fuoriuscita ha
asportato da quest'ultimo fondo notevoli quantitativi di materiale, mettendo
finanche in luce le canalizzazioni sotterranee.
B. Il
31 agosto 1988 __________ __________ __________ Casa __________ __________
__________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città
perché fosse ordinata una perizia a futura memoria intesa ad accertare le cause
del sinistro e la gravità del danno patito. Con decreto del 2 settembre 1988 il
Pretore ha accolto l'istanza e ha affidato l'incarico all'ing. __________
__________i, il quale ha consegnato il proprio referto il 3 novembre 1988 (inc.
__________ /). Nell'estate del 1989 __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ ha avviato una procedura
esecutiva contro __________ __________ per l'importo di fr. 100 000.–. Al
precetto esecutivo del 12 luglio 1989 l'escussa ha interposto opposizione il 14
luglio successivo. Il 27 marzo 1990 __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ ha promosso nei confronti di __________
__________ un'azione intesa al pagamento di fr. 100 000.–, che è stata
stralciata dai ruoli l'11 febbraio 1993 per mancato pagamento dell'anticipo
sulle spese giudiziarie presunte (inc. n. __________).
C. Il
27 gennaio 1994 __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ ha nuovamente convenuto __________ __________ davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere il pagamento di fr.
72 486.– con interessi al 5% dal 20 agosto 1988, oltre alla rifusione degli
oneri connessi all'esecuzione della perizia a futura memoria. Il 4 febbraio
1994 la convenuta ha denunciato la lite all'architetto __________ __________, e
altrettanto ha fatto il 3 maggio 1994 nei confronti di __________ __________ e
__________ __________ (eredi del defunto imprenditore __________ __________),
come pure nei confronti dello Stato del Cantone Ticino (presunto proprietario
del torrente). __________ e __________ __________ sono intervenuti nella lite
con un memoriale del __________ 1994 nel quale hanno proposto il rigetto della
petizione, sollevando inoltre la prescrizione di ogni eventuale pretesa nei
loro confronti. Nel suo memoriale del 3 giugno 1994 lo Stato del Cantone Ticino
si è rimesso al giudizio del Pretore, mentre il 6 giugno 1994 __________
__________ ha chiesto il rigetto della petizione, invocando anch'egli la
prescrizione di eventuali pretese nei suoi confronti. Nella sua risposta dello
stesso 6 giugno 1994 __________ __________ si è a sua volta opposta alla
petizione.
D. Esperita
l'istruttoria, la convenuta e lo __________ __________ __________ __________
hanno presentato un memoriale conclusivo nel quale hanno ribadito il loro punto
di vista. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Statuendo il 10
aprile 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha condannato
__________ __________ al pagamento di fr. 37 500.– con interessi al 5% dal 20
agosto 1988. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1700.–, sono state
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorta con un appello del 2
maggio 1997 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del
Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 16 giugno 1997
propone di respingere il ricorso e con appello adesivo dello stesso giorno
postula l'aumento del noto indennizzo a fr. 72 486.– con interessi al 5% dal 20
agosto 1988. Nelle sue osservazioni del 15 febbraio 1999 __________ __________
postula l'accoglimento dell'appello principale e la reiezione di quello
adesivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni all'appello adesivo,
mentre __________ __________, __________ __________ e lo __________ __________
__________ __________ non hanno formulato osservazioni né all'appello
principale né a quello adesivo.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello
principale
-
L'appellante contesta preliminarmente
l'ammissibilità della perizia giudiziaria allestita dall'ing. __________
__________ nel settembre del 1992 (inc. n. __________richiamato), sostenendo
che tale referto è stato ordinato d'ufficio dal Pretore in violazione del
contraddittorio. Ora, l'art. 88 lett. a CPC conferisce al giudice la facoltà di
ordinare di propria iniziativa in ogni stadio di causa l'assunzione di
determinate prove, fra cui la perizia. Certo, il giudice non è tenuto a
supplire a negligenze delle parti nella conduzione dell'istruttoria, tuttavia
la sua facoltà d'indagine non può essere limitata invocando solo il principio attitatorio
(Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 88). Se ritiene utile una perizia per la
formazione del proprio convincimento, il giudice può senz'altro ordinarla anche
se la parte cui incombeva l'onere della prova avrebbe potuto chiederne essa
medesima l'assunzione. Nelle circostanze descritte la censura d'ordine
sollevata dall'appellante si rivela perciò destituita di fondamento.
-
Il
Pretore ha riconosciuto la convenuta responsabile dello straripamento del
torrente __________ verificatosi sulla particella n. __________per avere
trasceso nell'esercizio del suo diritto di proprietà sulla vicina particella n.
__________. L'appellante nega ogni addebito e contesta ogni eccesso, facendo
valere di non avere “alcun diritto di proprietà sul riale e pertanto (...)
alcun potere di fatto sullo stesso” (appello, punto 8c, pag. 7 in basso), tanto
meno se si considera che secondo il Tribunale federale “il proprietario, il
quale non intraprende alcuna misura preventiva alfine di evitare conseguenze
dannose di un evento naturale, non può essere reso responsabile a norma
dell'art. 679 CC” (appello, punto 8b, pag. 7 nel mezzo). Sempre a parere
dell'appellante, inoltre, l'istruttoria non ha consentito di accertare che “l'intasamento
del collettore sia da attribuire a materiale proveniente dal cantiere sul quale
sorgeva l'opera” (appello, punto 8e, pag. 8 nel mezzo).
a) Per
l'art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un
proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà può chiedere
la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il
risarcimento del danno stesso. Ciò presuppone tre condizioni cumulative: un
eccesso nell'esercizio del diritto di proprietà, una lesione attuale o
imminente ai diritti di un vicino e un nesso causale – naturale e adeguato –
tra l'eccesso e il pregiudizio (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, pag. 180 n. 1909). Vi è eccesso
nell'esercizio del diritto di proprietà se un comportamento umano, connesso
all'uso o allo sfruttamento del fondo, determina una violazione del diritto di
vicinato (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar,
3ª edizione, n. 85 ad art. 679 CC; Deschenaux/Tercier,
La responsabilité civile, 2ª edizione, pag. 133 § 13 n. 23). Eventi
dovuti esclusivamente a fenomeni della natura non rientrano invece nelle
previsioni della norma (Rey in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 12 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 180 n. 1912).
La giurisprudenza ha nondimeno precisato che il fatto di lasciar sussistere uno
stato di fatto pericoloso – anche se causato da un fenomeno naturale – fa
sorgere la responsabilità del proprietario nel senso dell'art. 679 CC (STF non
pubblicata del 19 gennaio 1998 nella causa F. contro G., consid. 2b con
richiami di dottrina e giurisprudenza; II CCA, sentenza del 23 novembre 1998 nella
causa A. contro H.-B., consid. 2.1).
b) In
concreto il Pretore ha ravvisato un eccesso della convenuta nell'esercizio del
suo diritto di proprietà per avere essa depositato sulla particella n.
__________materiale di cantiere che, in seguito al nubifragio del 20 agosto
1988, è stato trasportato dall'acqua sul fondo dell'attrice, dove ha ostruito
un collettore, causando lo straripamento del “riale __________ ”. Ciò posto, il
primo giudice ha lasciato indecisa la questione di sapere se il torrente fosse
di proprietà della convenuta, poiché “l'eccesso nell'esercizio della proprietà
(…) va riferito al fondo part. n. __________RFD di __________, dal cantiere del
quale sono partite le ingerenze, e non già alla (sola) superficie ove scorre il
riale” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 16 nel mezzo). Contrariamente
all'opinione del Pretore, tuttavia, dal fascicolo processuale non emerge con
certezza che l'intasamento del collettore sia stato cagionato da materiale
presente sulla particella n. __________. L'ing. __________ __________ ha
rinvenuto bensì “nel punto in cui l'acqua è fuoriuscita dal terreno (…) pezzi
di mattone (nuovi), come pure di pezzi di legno (pezzi di pannelli; v.
fotografie n. 12 e 13). Questi provengono quasi certamente dal sedime della proprietà
[della convenuta]” (perizia a futura memoria, pag. 5 nel mezzo, nell'inc. _
/ richiamato; doc. B). Egli ha soggiunto altresì che “il
materiale trovato attorno alla costruenda casa e più in particolare in
prossimità delle fondazioni (mattoni, pezzi di legno ecc.) è uguale a quello
riscontrato sulla proprietà [dell'attrice]” (perizia citata, pag. 8 nel mezzo).
Tale indizio non basta tuttavia per concludere con ragionevole certezza che i
detriti rinvenuti dall'ing. __________ sul fondo dell'attrice – quand'anche provenienti
dal fondo n. __________– siano pure la causa dell'intasamento del collettore,
circostanza sulla quale il perito non si è espresso.
c) Nemmeno
la perizia giudiziaria del settembre 1992 soccorre all'attrice. __________.
__________ __________ ha dichiarato, anzi, che “le caratteristiche del riale a
monte della proprietà [dell'attrice] non permettono di accertare mediante un
calcolo idraulico, che l'intasamento del collettore sia da attribuire a
materiali provenienti dal cantiere [della convenuta]” (referto, pag. 14 in
alto, nell'inc. n. __________richiamato). Sentita come testimone, la direttrice
della casa di riposo che sorge sul fondo n. __________ha affermato di avere sgomberato,
con l'aiuto del giardiniere, il materiale che ostruiva il passaggio del
torrente e di aver estratto “mattoni, sassi, legni e una plastica nera”
(verbale del 20 ago-sto 1991, pag. 3 in mezzo, nell'inc. __________richiamato).
Quanto all'ex direttore del medesimo istituto, recatosi sulla particella
dell'attrice il giorno del nubifragio, egli ha “constatato che il passaggio sotto
il ponticello era ostruito da materiale vario: legni, rami, pezzi di mattoni
rossi” (verbale del 26 novembre 1991, pag. 8 in basso, nell'inc.
__________richiamato). Invano si cercherebbe negli atti processuali però una
qualsiasi indicazione sul ruolo avuto nell'ostruzione del collettore dai sassi,
dai rami e dalla plastica nera di cui riferiscono i predetti testimoni, né
sulla provenienza da tali detriti, i quali potrebbero anche – in tutto o in
parte – essere stati trascinati a valle da altri fondi ed essere transitati
attraverso la particella della convenuta, senza che a quest'ultima possa
rimproverarsi un abuso nell'esercizio del suo diritto di proprietà.
d) Dato
quanto precede, non può ritenersi dimostrato che l'origine dello straripamento
del torrente sul fondo dell'attrice sia imputabile a un eccesso della convenuta
nel senso dell'art. 679 CC. Se ne conclude che l'appello dev'essere accolto già
per questo motivo, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni cui
la predetta norma subordina la responsabilità del proprietario.
- Del
resto, si volesse anche ravvisare un eccesso della convenuta nell'esercizio del
suo diritto di proprietà, mancherebbe in ogni modo la prova sull'entità del
danno patito. Il Pretore ha ritenuto che il preventivo di massima allestito
dall'architetto __________ __________ (allegato D alla perizia a futura
memoria, nell'inc. __________ __________/__________richiamato) sia sufficiente
a dimostrare approssimativamente la pretesa, il perito avendo “verificato,
perlomeno sommariamente, le varie poste del documento censurato” (sentenza
impugnata, consid. 13 pag. 15 nel mezzo). Dato che il referto non si esprimeva
in modo preciso sulla questione, il primo giudice ha nondimeno ridotto
l'ammontare del danno a fr. 50 000.–, facendo uso del potere d'apprezzamento
conferitogli dall'art. 42 cpv. 2 CO. L'appellante nega valenza probatoria al
preventivo di massima e sostiene che il danno non risulta comprovato neppure
nella misura stabilita dal Pretore, il quale non era d'altro canto abilitato ad
applicare l'art. 42 cpv. 2 CO, la carenza di prove essendo dovuta a una
condotta processuale negligente dell'attrice.
a) L'art.
42 cpv. 2 CO prescrive che il danno di cui non può essere provato il preciso
importo è stabilito dal prudente criterio del giudice, avuto riguardo
all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. La
norma ha tuttavia carattere eccezionale ed è applicabile unicamente quando il
danno non può essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove
sull'entità esatta del pregiudizio o per l'impossibilità di esigere
ragionevolmente l'assunzione delle prove necessarie (DTF 105 II 89 consid. 3
con richiami di giurisprudenza; Rep. 1988 pag. 287; Brehm in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 47 ad art. 42
CO). L'art. 42 cpv. 2 CO non esime il danneggiato, per contro, dall'onere di
allegare e provare tutte le circostanze che possano essere di ausilio alla
quantificazione del pregiudizio (DTF 122 III 221 consid. 3a con rinvii).
b) In
concreto, sebbene il preventivo di massima dell'arch. __________ __________ sia
stato allegato alla perizia a futura memoria, il perito ing. __________ non ha
verificato i quantitativi in esso indicati (testimonianza del 20 agosto 1991,
pag. 4 in fondo, nell'incarto n. __________richiamato). L'arch. __________
__________i, sentito anch'egli come testimone, non ha dal canto suo fornito
indicazioni circa il contenuto del suo preventivo (verbale del 26 novembre
1991, pag. 7 in mezzo, nell'inc. n. __________ richiamato). Dall'esame del
predetto documento si evince, per di più, che una parte considerevole dei costi
preventivati non era destinata al ripristino dello stato anteriore, bensì alla
creazione di opere di premunizione, ciò che del resto avrebbe comportato un maggior
valore per il fondo. Basti accennare all'esecuzione di una “muratura in sasso
con retromuro in beton” e alla “posa [di] copertine in granito sopra la rasata
dei muri” (doc. citato, punti 11 e 12, pag. 2 in alto), lavori che da sé soli
comportavano una spesa di fr. 34 775.–, quasi la metà del danno avanzato
dall'attrice. Lo stesso perito ha per altro dichiarato di “non essere in grado
di dire se i lavori di ripristino di cui all'allegato D possono comportare una
miglioria, non essendo a conoscenza della situazione precedente; presumo non di
meno che trattandosi di opere nuove avrebbero comportato un miglioramento”
(verbale del 20 agosto 1991, pag. 4 in basso). Contrariamente all'assunto
dell'attrice (osservazioni all'appello, ad 12.3 pag. 5 in fondo), in simili
evenienze non spettava alla convenuta dimostrare che le opere indicate nel
preventivo configurassero una miglioria: incombeva invece a lei medesima
comprovare se e in quale misura i lavori menzionati erano necessari per il
ripristino della situazione antecedente il nubifragio.
c) Si
aggiunga che, vistasi contestare l'attendibilità del preventivo esibito
sull'entità del danno, l'attrice avrebbe potuto chiedere la conferma
testimoniale da parte dell'arch. __________ dei lavori indicati in tale
preventivo, rispettivamente postulare l'esecuzione di una perizia sul costo
delle opere di ripristino. Essa si è limitata invece a richiamare gli incarti
relativi alla perizia a futura memoria e alla precedente causa di merito (verbale
di udienza preliminare del 5 ottobre 1994, pag. 1 nel mezzo), ciò che non è
sufficiente a comprovare le pretese. Ne discende che l'appello risulta fondato
anche sotto questo secondo profilo e che la sentenza di primo grado va
riformata di conseguenza.
II. Sull'appello
adesivo
- L'appellante
adesiva rimprovera al Pretore di avere ridotto senza motivo l'ammontare
dell'indennizzo da fr. 72 486.– a fr. 37 500.– e chiede che la pretesa fatta
valere con la petizione, dimostrata dalla nota perizia a futura memoria, sia
riconosciuta per intero. Se non che, già si è detto che l'entità del danno
avanzato dall'attrice non è comprovato neppure nella misura stabilita dal primo
giudice (sopra, consid. 3). Ne discende che l'appello adesivo si rivela
d'acchito sprovvisto di buon diritto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli
oneri dell'appello principale sono posti a carico dell'attrice (art. 148 cpv. 1
CPC), tenuta a rifondere all'appellante un'equa indennità per ripetibili.
L'esito dell'attuale giudizio impone di riformare anche il dispositivo sulle
spese di prima sede, che vanno addebitate anch'esse all'attrice, soccombente.
Quanto alle ripetibili, il Pretore le ha compensate. Con l'appello principale la
convenuta protesta bensì spese e ripetibili, ma omette di indicare la cifra
richiesta. Tale formulazione, del tutto indeterminata, non risponde alle
esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett. d ed e CPC (Rep. 1993 pag. 228 consid. B; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad
art. 309). Su questo punto il gravame si dimostra pertanto irricevibile. Gli
oneri dell'appello adesivo seguono a loro volta la soccombenza. Non si
assegnano ripetibili alla convenuta, che non ha presentato osservazioni
all'appello adesivo.
Per
questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così
riformata:
-
La petizione
è respinta.
-
Le spese di
fr. 4460.– (compresa la somma di fr. 4263.– per la perizia, anticipata dalla
parte convenuta) e la tassa di giustizia di fr. 1700.– sono poste a carico
dell'attrice. Non si assegnano ripetibili.
II. Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________, che rifonderà
all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
III. L'appello
adesivo è respinto.
IV. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
V. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott.
__________ __________, __________o;
– avv. __________
__________, __________;
– capo
dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali;
– __________
, __________ ();
– __________
, __________ ().
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster