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Numero d'incarto:
11.1997.8
Data decisione, Autorità:
19.09.1997, ICCA
Incarto n..
11.97.00008
Lugano
19 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire nella causa ..___ (servitù
di passo necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con petizione del 23 novembre 1992 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, __________, e
__________ __________ nata
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 20 gennaio 1997 presentato
da __________ __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il
20 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________
__________ e __________ __________ sono comproprietari della proprietà per
piani n. __________, pari a __________/__________del fondo base n.
__________RFD di __________, come pure del fondo n. __________RFD antistante i
posteggi e i garages posti sul fondo n. __________, mentre __________
__________ è proprietaria della proprietà per piani n. __________sul fondo base
n. __________RFD di __________, pari a /, a favore della quale
è iscritta una servitù di posteggio a carico del fondo base, circoscritta alla
zona prospiciente la rimessa n. __________;
che per accedere ai garages
e ai posteggi __________ __________ ha usufruito del transito sulla particella
n. __________, fino a quando __________ __________ e __________ __________ le
hanno impedito tale accesso posando una barriera sul loro fondo;
che con petizione del
23 novembre 1992 __________ __________ ha convenuto __________ __________ e
__________ __________ davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
chiedendo che fosse costituita una servitù di passo necessario a favore della
proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________RFD di __________
e a carico della particella n. __________, senza indennità o – in via
subordinata – mediante pagamento dell’indennità determinata dal perito e che
fosse fatto ordine all’ufficiale del registro fondiario di iscrivere tale
diritto;
che i convenuti si sono
opposti alla petizione nella risposta del 18 marzo 1993;
che al dibattimento
finale , tenutosi il 7 novembre 1996, l’attrice ha ribadito le proprie domande
di giudizio, precisando nel senso delle risultanze peritali l’estensione del
diritto di passo necessario e offrendo, in via subordinata, un’indennità di fr.
1’100.–, mentre i convenuti hanno proposto la reiezione dell’azione;
che statuendo il 20
dicembre 1996, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato __________
__________ e __________ __________ a fare iscrivere una servitù di passo
necessario con ogni veicolo a carico del fondo n. __________e a favore della
proprietà per piani n. __________sul fondo base __________RFD di __________, da
esercitare sulla porzione di terreno segnata in azzurro sulla planimetria
allegata della perizia, senza indennità;
che la tassa di
giustizia di fr. 1’000.– e le spese sono state poste a carico dei convenuti,
tenuti a rifondere all’attrice fr. 1’500.– per ripetibili;
che __________
__________ e __________ __________ sono insorti contro la sentenza del Pretore
con un appello del 20 gennaio 1997 nel quale chiedono la riforma del giudizio
impugnato nel senso di respingere la petizione per irricevibilità, subordinatamente
di assegnare loro un’indennità di fr. 15’000.– per la costituzione del diritto
di passo, oltre a un nuovo giudizio sulle spese e sulle ripetibili;
che nelle sue
osservazioni del 10 marzo 1997 __________ __________ propone la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio impugnato;
e considerato
in diritto: che la ricevibilità di
un rimedio giuridico va esaminata d’ufficio (art. 97 n. 5 CPC; I CCA, sentenza
del 7 ottobre 1993 nella causa T. c. V. SA e C. SA);
che in concreto
l’attrice ha chiesto la concessione di un diritto di passo necessario senza
alcuna indennità offrendo in via subordinata, nelle conclusioni, un indennizzo
di fr. 1’100.–, mentre i convenuti, ancora nell’ultimo atto di causa davanti al
Pretore si sono opposti alle domande di petizione senza presentare richieste
sull’eventuale indennità;
che la domanda di
accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret in: Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II, pag. 233 in basso con
riferimento al vol. I, pag. 284 nel mezzo);
che giusta l’art. 15
CPC, “quando l’appellabilità dipende dal valore delle domande, questo è
determinato dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa
davanti al giudice di prima istanza”;
che l’appellabilità del
giudizio pretorile dipende perciò dal valore litigioso, che è quello della “piena
indennità” cui si riferisce – appunto – l’art. 694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer, Les droits réels, vol. II,
2ª edizione, pag. 164 n. 1868d con rinvii);
che in concreto la
causa, tenuto conto delle conclusioni formulate dalle parti in prima sede, non
raggiungeva lontanamente il valore di fr. 8’000.– e rientrava pertanto nella
competenza inappellabile del Pretore (secondo i combinati disposti degli art. 5
e 13 LOG);
che di conseguenza la
sentenza impugnata non è appellabile, di modo che la sentenza del Pretore
potrebbe formare oggetto – tutt’al più – di un ricorso per cassazione, ma non
di un appello;
che, ciò posto, il
gravame deve essere trasmesso alla Camera di cassazione civile del Tribunale di
appello in applicazione dell’art. 126 CPC;
per questi motivi,
decreta: 1. L’incarto è trasmesso per
competenza alla Camera di cassazione civile.
-
Non si prelevano tasse né
spese e non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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