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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.85
Data decisione, Autorità: 28.05.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00085
Lugano 28 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause __ .___ e .._____ (divisioni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze del 14 maggio 1997 da
__________ -__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________. __________ , __________ () (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sull’istanza di congiunzione presentata il 15 maggio 1997 da __________ __________ -__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza;
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ è deceduto a __________ il __________ 1955, lasciando quali eredi la moglie __________ con i figli __________, __________, __________ e __________;
che il __________ 1988 è deceduta a __________ anche la vedova __________ __________ lasciando quali eredi i figli stessi;
che con istanze del 14 maggio 1997 __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città la divisione dell’eredità paterna e al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la divisione di quella materna;
che con istanza del 15 maggio 1997 alla Camera civile di appello __________ __________ -__________ postula la congiunzione delle due cause;
che non sono state chieste osservazioni all’istanza;
e considerando
in diritto: che l’istante fonda la sua richiesta sia sull’applicazione analogica dell’art. 44 CPC sia sul principio dell’economia di giudizio;
che per l’art. 44 CPC, su istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione al foro di uno dei litisconsorti delle cause pendenti davanti a giudici diversi;
che ci si può chiedere se la norma si applicabile anche in caso di foro esclusivo come quello dell’ultimo domicilio del defunto (art. 538 cpv. 1 CC e 19 CPC), previsto appunto per le azioni di diritto successorio;
che in concreto la questione può rimanere indecisa, l’istanza dovendo in ogni caso essere respinta;
che nella fattispecie, per vero, non si è in presenza di un litisconsorzio facoltativo, di modo che nemmeno è dato “il foro di uno di essi” nel senso dell’art. 17 lett. e CPC;
che, oltre a ciò, non vi sono ragioni per riunire due divisioni ereditarie diverse davanti allo stesso giudice, indipendentemente dal fatto che gli eredi siano – in parte – gli stessi;
che prima di procedere alla divisione dell’eredità lasciata da __________ __________ occorrerà dividere l’eredità di __________ __________, alla quale partecipa anche la vedova;
che pertanto non si intravedono particolari motivi di economia processuale idonei a giustificare l’eventuale congiunzione di entrambe le divisioni ereditarie davanti al Pretore di Locarno-Campagna;
che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell’istante, mentre non si giustifica assegnare ripetibili ai convenuti, cui l’istanza non è neppure stata intimata;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 50.–
fr. 120.–
sono posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alle Preture delle giurisdizioni di Locarno-Campagna e di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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