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Numero d'incarto:
11.1997.85
Data decisione, Autorità:
28.05.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00085
Lugano
28 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nelle cause __ .___ e .._____ (divisioni ereditarie) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promosse con istanze del 14 maggio 1997 da
__________ -__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
__________.
__________ ,
__________ ()
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando
ora sull’istanza di congiunzione presentata
il 15 maggio 1997 da __________ __________ -__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza;
- Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________
è deceduto a __________ il __________ 1955, lasciando quali eredi la moglie
__________ con i figli __________, __________, __________ e __________;
che il __________ 1988 è
deceduta a __________ anche la vedova __________ __________ lasciando quali
eredi i figli stessi;
che con istanze del 14
maggio 1997 __________ __________ -__________ ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città la divisione dell’eredità paterna e al Pretore
della giurisdizione di Locarno-Campagna la divisione di quella materna;
che con istanza del 15
maggio 1997 alla Camera civile di appello __________ __________ -__________
postula la congiunzione delle due cause;
che non sono state chieste
osservazioni all’istanza;
e considerando
in diritto: che l’istante fonda la
sua richiesta sia sull’applicazione analogica dell’art. 44 CPC sia sul
principio dell’economia di giudizio;
che per l’art. 44 CPC, su
istanza di parte, la Camera civile di appello può ordinare la congiunzione al
foro di uno dei litisconsorti delle cause pendenti davanti a giudici diversi;
che ci si può chiedere se
la norma si applicabile anche in caso di foro esclusivo come quello dell’ultimo
domicilio del defunto (art. 538 cpv. 1 CC e 19 CPC), previsto appunto per le
azioni di diritto successorio;
che in concreto la
questione può rimanere indecisa, l’istanza dovendo in ogni caso essere respinta;
che nella fattispecie, per
vero, non si è in presenza di un litisconsorzio facoltativo, di modo che
nemmeno è dato “il foro di uno di essi” nel senso dell’art. 17 lett. e CPC;
che, oltre a ciò, non vi
sono ragioni per riunire due divisioni ereditarie diverse davanti allo stesso
giudice, indipendentemente dal fatto che gli eredi siano – in parte – gli
stessi;
che prima di procedere
alla divisione dell’eredità lasciata da __________ __________ occorrerà
dividere l’eredità di __________ __________, alla quale partecipa anche la
vedova;
che pertanto non si
intravedono particolari motivi di economia processuale idonei a giustificare
l’eventuale congiunzione di entrambe le divisioni ereditarie davanti al Pretore
di Locarno-Campagna;
che le spese del giudizio
odierno vanno a carico dell’istante, mentre non si giustifica assegnare
ripetibili ai convenuti, cui l’istanza non è neppure stata intimata;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 70.–
b) spese fr.
50.–
fr.
120.–
sono
posti a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– __________ __________,
__________;
– __________ __________,
__________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alle Preture delle giurisdizioni di Locarno-Campagna e di Locarno-Città.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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