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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.89
Data decisione, Autorità: 04.07.1997, ICCA
Incarto n. 11.97.00089
Lugano, 4 luglio 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicencelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (accesso necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 4 agosto 1995 da
__________, __________, e
__________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________ __________, __________,
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
visto l'appello del 15 maggio 1997 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 25 aprile 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
premesso che il 21 maggio 1997 l’appellante è stato invitato a versare entro il 9 giugno 1997, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 400.– sul conto corrente postale --__________ del Tribunale di appello, introiti __________, con l’avver-tenza che in caso di mancato pagamento entro il termine fissato l’appello sarebbe stato dichiarato deserto (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 cpv. 1 LTG);
richiamato quanto figurava esplicitamente sulla richiesta di pagamento, ovvero che qualora fosse stato usato il servizio degli ordini collettivi __________ sarebbe stata determinante la scadenza indicata dall’utente __________ alla posta, non la data dell’ordine impartito alla banca, incombendo alla parte di provvedere perché la banca esegua l’ordine tempestivamente;
ricordato in effetti che, ove si faccia capo al servizio degli ordini collettivi delle PTT (art. 133d OSP: RS 783.01), il termine per versare l’anticipo è considerato rispettato se la data di scadenza determinata nel supporto dei dati corrisponde, al più tardi, all’ultimo termine del giorno fissato dal Tribunale e se il supporto dei dati è stato consegnato a un ufficio postale svizzero entro tale termine (DTF 117 Ib 220, 118 Ia 8; DTF inedita del 24 giugno 1996 in re J. contro B.-K., consid. 3);
accertato che nella fattispecie il supporto dei dati è stato spedito dalla banca il 6 giugno 1997, ma che la data di scadenza determinata nel supporto era quella dell’11 giugno 1997 (comunicazione 1° luglio 1997 della Direzione generale delle PTT, Traffico dei pagamenti, Organizzazione SPPR/SPVR), tant’è che l’accredito sul conto corrente postale del Tribunale di appello è avvenuto solo quel giorno;
preso atto che il versamento risulta quindi tardivo, senza che l’appellante abbia postulato una proroga o una restituzione del termine (art. 130 e 137 CPC);
stabilito che in tali circostanze l’appello non può essere esaminato nel merito;
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell’an-ticipo.
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Per la Prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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