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Numero d'incarto:
11.1997.9
Data decisione, Autorità:
06.07.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00009
Lugano
6
luglio 1998/lcg
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (nomina di un amministratore
della successione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 2 ottobre 1996 dall’
avv. __________ __________,
Contro
__________ __________, __________
(patrocinata dall’avv.
__________ __________, __________) con
__________ e __________ __________, __________
(patrocinati dall’avv. __________
__________, __________)
formanti la comunione ereditaria
fu __________ __________, già in __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev’essere accolto il “ricorso” (appello) del 20 gennaio 1997 presentato
dall’avv. __________ __________ contro la decisione emessa l’8 gennaio 1997 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________, __________ e __________ __________ sono
figli di __________ __________, cittadino italiano deceduto il __________ 1983
a __________, suo ultimo domicilio. Con due testamenti olografi, del __________
1971 e del __________ 1978, questi ha devoluto la sua sostanza depositata in
Svizzera, costituita di due __________ __________ , dapprima all’Ente
ospedaliero di __________ () e successivamente a una costituenda
fondazione per opere assistenziali nella stessa zona.
B. Le due
disposizioni testamentarie sono state pubblicate a Lugano __________ 1986. Il
23 dicembre successivo il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato
l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione posti nel Distretto di
Lugano e ha designato l’avv. __________ __________ in qualità di amministratrice.
Tale sentenza è stata confermata il 9 marzo 1987 da questa Camera, che ha respinto
un appello interposto da __________ e __________ __________ (inc. I CCA
/).
C. Con
sentenza del 25 settembre 1991 la Corte di appello di __________, 2a
sezione civile, ha confermato l’inefficacia del primo testamento, già
dichiarata con sentenza del 3 marzo 1989 dal Tribunale di __________, adito da
__________ __________, e ha accertato l’ineffi-cacia anche del secondo testamento,
del __________ 1978, devolvendo i beni della successione posti in Svizzera ai
figli del defunto, __________, __________ e __________ __________ (dispositivo
n. 1). Esso ha condannato inoltre l’avv. __________ __________, detentrice dei
beni in questione, a consegnarli agli eredi legittimi e a rendere conto della
propria gestione (dispositivo n. 2), ha compensato interamente le spese fra gli
eredi legittimi e quelli testamentari (dispositivo n. 3), si è riservato di
statuire con separata ordinanza per quanto riguarda la presentazione del rendiconto
da parte dell’amministratrice giudiziaria (dispositivo n. 4) e ha rinviato a
pronunzia definitiva il regolamento delle spese tra gli eredi __________ e
costei (dispositivo n. 5). Un ricorso inoltrato dall’avv. __________ __________
contro la citata sentenza è stato respinto dalla Corte suprema di Cassazione di
__________ il 26 maggio 1993. Il 16 agosto 1995 la I Camera civile del
Tribunale di appello, su istanza degli eredi __________, ha delibato il
dispositivo n. 1 della sentenza del 25 settembre 1991 emanata dalla Corte di appello
di , attestante la loro qualità di unici eredi legittimi (inc.
..).
Preso atto di
quest’ultima sentenza, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha chiuso
il 7 febbraio 1994 l’amministrazio-ne dei beni relitti in Svizzera da
__________ __________, ha dato scarico del mandato all’amministratrice approvando
i rendiconti e la relazione finale fino al 31 agosto 1993, e ha ordinato alla
stessa di consegnare agli eredi __________ il patrimonio amministrato, salvo
l’importo di fr. 412’325.– trattenuto per decreto pretorile del 27 luglio 1993
a garanzia delle spese dell’amministrazione giudiziaria.
D. Nel
frattempo, il 28 aprile 1993, __________, __________ e __________ __________
hanno promosso dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un’azione
tendente a far accertare la nullità della Fondazione __________ e __________
__________. Con risposta del 1° luglio 1993 la fondazione si è opposta alla
domanda e con azione riconvenzionale ha postulato l’accertamento della sua
qualità di erede istituita del defunto __________ __________ o quanto meno
della sua qualità di legataria o, in via ancor più subordinata, la condanna
degli eredi __________ a versarle la somma di fr. 45’000’000.–.
Il 19 luglio
1993 la Fondazione __________ e __________ __________ ha chiesto
l’amministrazione giudiziaria del compendio ereditario che si trova in
Svizzera. Ordinata dal Pretore il 7 febbraio 1994, l’amministrazione della
successione è stata annullata il 19 ottobre 1995 da questa Camera, adita dai
fratelli __________ (inc. ..__________). Il 25 maggio 1994
l’avv. __________ __________ ha consegnato al Pretore i beni della successione,
trattenendo il saldo di fr. 102’080.– sulla garanzia usata per il pagamento
delle spese dell’amministrazione giudiziaria. Con decreto dell’8 giugno 1994 il
Pretore ha limitato l’amministrazione giudiziale della successione alla
porzione disponibile e ha liberato l’importo di fr. 27’127’000.– a favore degli
attori; contestualmente, preso atto che questi ultimi vantavano ancora pretese
nei confronti dell’avv. __________ __________, ha ordinato a __________
__________, nuovo amministratore della successione, di accantonare fr.
2’900’000.– per le spese dell’amministrazione, così come richiesto dall’avv.
__________ __________ il 1° giugno 1994. Tale decreto non è stato impugnato.
Il 15 febbraio
1995 la Corte di appello di __________ ha respinto un’istanza presentata il 6
febbraio 1995 dall’avv. __________ __________ perché fosse estinta la procedura
intesa alla presentazione del rendiconto e al risarcimento dei danni,
proseguita in separata sede da __________, __________ e __________ __________
in virtù dei dispositivi n. 4 e n. 5 della sentenza emanata il 25 settembre
dall’autorità adita sulla base della sentenza 3 marzo 1989 del Tribunale di
__________.
__________ Il 7 febbraio 1996 la Corte
di appello di __________ ha definitivamente statuito sui ricorsi di __________
e __________ __________ contro la sentenza 3 marzo 1989 del Tribunale di
__________, dichiarando la lite estinta per cessazione del contendere, avendo
gli eredi ottenuto la restituzione dei beni della successione ed essendosi
impegnati a rinunciare a qualsiasi pretesa di risarcimento agli effetti dei
dispositivi n. 2, 3, 4 e 5 della sentenza emanata il 25 settembre 1991 dalla
stessa Corte di appello. La tassa di giustizia è stata posta a carico degli
eredi, le ripetibili sono state compensate. Sulla base di questa sentenza il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha ordinato con decreto del 3
settembre 1996 la liberazione a favore di , __________ e __________
__________ dell’importo di fr. 2’900’000.–, salvo un residuo di fr. 80’000.–
destinato a garantire il pagamento delle note professionali dell’ex
amministratrice, alla quale è stato assegnato un termine per chiedere il
riconoscimento delle sue pretese, pena la decadenza dell’accantonamento (inc.
..).
F. Con
istanza del 2 ottobre 1996 l’avv. __________ __________ ha chiesto al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, di riaprire l’ammini-strazione giudiziaria
della successione, di tassare le note professionali sue (come amministratrice
giudiziaria) e del suo legale italiano, di autorizzare la trattenuta di fr.
102’080.– destinata a pagare le note professionali, riversando poi il saldo
agli eredi; in via subordinata essa ha chiesto di essere autorizzata a saldare
le note servendosi dell’importo di fr. 80’000.– bloccato dal Pretore di Lugano,
sezione 1, riversando la trattenuta di fr. 102’080.– a __________, __________ e
__________ __________. Nelle loro osservazioni del 7 novembre 1996 questi
ultimi si sono opposti all’istanza in ordine e nel merito.
G. Statuendo
l’8 gennaio 1997, il Pretore ha respinto l’istanza e ha posto la tassa di
giustizia con le spese di fr. 250.– a carico dell’ avv. __________ __________,
tenuta a rifondere a ognuno degli eredi fr. 250.– a titolo di ripetibili.
H. __________
__________ è insorta contro la sentenza pretorile con un ricorso (recte: appello)
nel quale chiede che il giudizio impugnato sia annullato, che l’amministrazione
giudiziaria sia riaperta e che l’incarto sia ritornato alla Pretura per l’esame
delle pretese da lei avanzate. Nelle loro osservazioni del 7 febbraio 1997
__________, __________ e __________ __________ propongono di respingere
l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante chiede l’annullamento della sentenza
impugnata, la riapertura dell’amministrazione giudiziaria e il rinvio
dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio. Ora, secondo l’art. 309 cpv. 2
lett. e CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (cpv. 5), la chiara
e precisa indicazione delle domande. Non adempie tali requisiti l’appello che
si limita a chiedere di annullare la sen-tenza impugnata e di rinviare gli atti
al Pretore per nuovo giudizio, senza indicare i motivi dell’annullamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile annotato, Lugano 1993, nota 4 ad art. 309 CPC). Se non che, la sanzione
di nullità va applicata con cautela: non è nullo l’appello dal cui contenuto,
ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza
di primo grado, nella misura in cui sia sfavorevole all’appellato, e dalla cui
irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 13 ad art.
309 CPC). Nella fattispecie risulta con sufficiente chiarezza che l’appellante
postula in ogni caso la tassazione delle note professionali per l’attività
svolta come amministratrice e l’autorizzazione a prelevare dagli importi a suo
tempo trattenuti la somma corrispondente (appello, pag. 7). Ciò posto,
l’appello va considerato ricevibile.
-
Il Pretore
ha respinto l’istanza ritenendo che la richiesta dell’ex amministratrice costituiva
una nuova domanda di provvedimenti assicurativi e non una domanda di revisione
del decreto 7 febbraio 1994 (con il quale tra l’altro era stata approvata la
nota professionale dell’amministratrice), di modo che non era data la
competenza del giudice svizzero, tanto più che difettavano i requisiti per
ordinare un’amministrazione giudiziaria nel senso dell’art. 554 CC.
L’appellante sostiene, da parte sua, che l’amministrazione giudiziaria non
poteva ritenersi conclusa fino al termine delle cause pendenti a __________ tra
lei e gli eredi. Essa ribadisce che l’istanza del 2 ottobre 1996 non tendeva all’aper-tura
di una nuova amministrazione, bensì alla definitiva chiusura di quella ordinata
a suo tempo, in modo che fossero tassate le due note professionali emesse per
attività legali disposte dalla Pretura e portate a termine dopo la chiusura dell’amministra-zione
giudiziaria.
-
La natura
giuridica dell’azione si determina secondo la natura e lo scopo delle domande, definite
anzitutto dalle conclusioni. Con la nota istanza l’ex amministratrice intendeva
ottenere, in sostanza, la tassazione della sua nota professionale del 29 agosto
1996 e il pagamento di quella emessa dal legale italiano incaricato di patrocinarla
davanti ai tribunali italiani. Entrambe le note si riferiscono ad attività che
hanno preso avvio durante l’ammini-strazione giudiziaria, su esplicita
autorizzazione della Pretura, ma concluse dopo la chiusura dell’amministrazione
stessa. Contrariamente a quanto sostiene il Pretore, pertanto, in concreto non
si trattava di verificare i presupposti dell’art. 554 CC, bensì di tassare
soltanto la nota dell’amministratrice giudiziaria e le sue spese, compresi gli
onorari del patrocinatore italiano, autorizzando eventualmente il prelievo
dell’importo dalla somma trattenuta dall’appellante.
-
Nel Cantone Ticino l’autorità di nomina
dell’amministratore di una successione è il Pretore (art. 2 n. 9 LAC), il quale
statuiscecon una procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 3 LAC,
che rinvia all’art. 360 CPC) e funge da autorità di vigilaza, cui gli eredi
possono ricorrere contro gli atti che l’amministra-tore compie o intende
compiere (art. 595 cpv. 3 CC per analogia; Tuor/Picenoni
in: Berner Kommentar, nota 21 ad art. 554 CC; Escher
in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, nota 18 ad art. 554 CC). Nella
sua funzione di autorità di vigilanza il Pretore, oltre a sindacare gli atti
dell’amministratore, è autorizzato a verificare la nota d’onorario di
quest’ultimo e a ridurre pretese manifestamente eccessive. In caso di
contestazione egli deve tassare la nota (Tuor/Picenoni,
op. cit., nota 22 ad art. 554; Karrer in:
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II,
Basilea 1998, nota 34 ad 554 CC). Di principio, l’amministratore ha diritto a
una retribuzione, come il liquidatore ufficiale. La sua spettanza, che trae
origine dal diritto federale, è un debito della successione e va definita
secondo gli stessi criteri che disciplinano il compenso dovuto all’esecutore
testamentario (Tuor/Picenoni, op.
cit., nota 22 ad art. 555 CC; Escher,
op. cit., nota 19 ad art. 554 CC; Karrer,
op. cit., nota 33 ad art. 554 CC). Tale onorario si determina secondo l’impegno
profuso, la responsabilità e le qualifiche professionali dell’amministratore,
come pure in base ai rischi in cui questi può incorrere, compresa l’azione di
rendiconto (SJ 1992, pag. 86 consid. 3 e 4).
-
In
concreto la questione è di sapere se il Pretore sia competente per esaminare note
d’onorario relative ad attività avviate durante l’amministrazione giudiziaria,
ma portate a termine solo dopo. La risposta è di principio affermativa, se non
altro quando alla chiusura dell’amministrazione non sia possibile stimare tutti
i costi. Nella fattispecie l’amministratrice giudiziaria era stata esplicitamente
autorizzata a suo tempo, dal Pretore, a procedere davanti ai tribunali
italiani. Non avrebbe senso pretendere ora che la tassazione di note
professionali relative a siffatta attività debba essere subordinata
all’apertura – o alla riapertura – dell’am-ministrazione giudiziaria. Il
Pretore avrebbe quindi dovuto entrare nel merito dell’istanza, quanto meno nella
misura in cui l’appellante postulava la tassazione della sua nota professionale
e la rifusione delle spese affrontate nell’adempimento del mandato,
rispettivamente nella misura in chui chiedeva l’autorizza-zione a disporre del
relativo importo.
Gli eredi
ribadiscono nelle osservazioni all’appello che i tribunali svizzeri non sono
competenti per ordinare l’apertura o la riapertura dell’amministrazione di una
successione aperta all’estero e richiamano la sentenza emanata da questa camera
il 19 ottobre 1995 nella causa che li vedeva opposti alla Fondazione __________
e __________ __________ (inc. ..__________). Se non che,
come già si è detto, nel caso concreto non si tratta di aprire o di riaprire alcunché,
ma semplicemente di tassare la nota dell’amministra-trice giudiziaria per le
prestazioni svolte durante l’esecuzione del mandato. Nel caso in esame è
indiscusso che l’amministra-trice è stata nominata il 23 dicembre 1986, prima
dell’entrata in vigore della LDIP, allorquando la prassi di questa Camera
riteneva data la competenza del giudice svizzero a ordinare l’amministrazione
di un’eredità estera (Rep. 1988 pag. 347). L’eccezione di incompetenza
sollevata dagli eredi cade quindi nel vuoto.
-
L’appellante
ha prodotto la sua nota professionale del 29 agosto 1996, relativa alle
prestazioni ancora eseguite dopo il rendiconto dell’agosto 1993 (doc. C), come
pure quella emessa il 20 agosto 1996 (doc. D) dall’avv. __________ __________
di __________ (che l’ha difesa nell’azione di rendiconto promossa dagli eredi
davanti all’autorità italiana), approvata il 27 settembre 1996 dal Consiglio
dell’Ordine degli avvocati e procuratori del Tribunale di __________. Si tratta
quindi di stabilire, alla luce dei criteri sopra riassunti (consid. 4),
l’ammontare dell’onorario spettante all’am-ministratrice e quello delle spese
da essa sopportate. Al riguardo il Pretore non ha statuito, essendosi
dichiarato a torto incompetente. L’incarto gli deve quindi essere ritornato, a
tutela del doppio grado di giurisdizione, per tassare la nota d’onorario e le
spese. Giudicasse il Tribunale di appello come autorità di prima sede, sostituendosi
d’ufficio al Pretore, le parti si vedrebbero sottrarre la possibilità di
ricorrere a un tribunale munito di pieno potere cognitivo non solo in diritto,
ma anche sull’accertamento dei fatti. L’appello deve pertanto essere accolto in
tal senso.
-
Gli oneri
processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L’appellante ottiene causa vinta sul principio, ma si vede respingere la
respinta la richiesta di riaprire l’amministrazione. Gli eredi, da parte loro,
si sono opposti a torto al principio della tassazione della nota professionale.
Ciò posto, si giustifica di suddividere gli oneri a metà e di compensare le ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello
è parzialmente accolto, la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata
al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono posti per
metà a carico dell’appellante per l’altra la metà a carico di __________,
__________ e __________ __________ in solido, compensate le ripetibili.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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