AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.91
Data decisione, Autorità:
05.02.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00091
Lugano
5 febbraio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..____ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 13 gennaio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 maggio 1997
presentata da __________ __________ __________ contro il decreto cautelare
emesso il 12 maggio 1997 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’appello;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1957), cittadino italiano, e __________ __________ nata __________ (1969),
cittadina dominicana, si sono sposati a __________ il __________ 1988.
Dall’unione è nata la figlia __________ (__________1991). Il marito è meccanico
d’auto presso il __________ __________ di __________, la moglie non risulta
esercitare attività lucrativa. L’esperimento di conciliazione, richiesto dal
marito il __________ 1997, è decaduto infruttuoso il __________ successivo.
B. Contemporaneamente
all’istanza di conciliazione __________ __________ ha postulato l’adozione di
misure cautelari, in particolare l’affidamento della figlia (riservato alla
madre il diritto di visita) e l’assegnazione dell’abitazione coniugale. Con decreto
supercautelare del 14 gennaio 1997 il Pretore ha accolto l’istanza, fissando in
una domenica ogni tre il diritto di visita della madre.
C. Il 3 febbraio 1997
__________ __________ __________ ha instato per la modifica dell’assetto
cautelare, postulando l’affidamento della figlia e l’attribuzione
dell’appartamento coniugale. Alla discussione dell’11 marzo 1997 __________
__________ si è opposto all’istanza, mentre la moglie ha chiesto inoltre un
contributo alimentare mensile di fr. 1’200.– per la figlia e di fr. 1’250.50
per sé. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale cautelare del 7 maggio
1997 le parti hanno ribadito le proprie domande di giudizio.
D. Statuendo il 12
maggio 1997, il Pretore ha confermato l’affida-mento di __________ al padre,
ampliando il diritto di visita della madre, e ha respinto tutte le altre
domande. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
E. __________ __________
__________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 20 maggio
1997 volto a ottenere – previa concessione dell’assistenza giudiziaria –
l’affidamento della figlia (con un diritto di visita per il padre),
l’assegnazione dell’abitazione coniugale e un contributo alimentare di fr.
1’200.– mensili per sé e di fr. 756.– mensili per la figlia.
Nelle sue osservazioni del
4 giugno 1997 __________ __________ insta anch’egli per l’assistenza
giudiziaria, proponendo di respingere l’appello e di confermare il giudizio impugnato.
F. Le parti sono state
sentite personalmente all’udienza del 16 dicembre 1997 davanti a questa Camera.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha affidato la
figlia al padre poiché, in sostanza, tale soluzione non faceva altro che
formalizzare la situazione in cui già si trovava la bambina. Egli ha infatti accertato
che la moglie, fino a che è rimasta nell’abitazione coniugale, si era occupata
con attenzione della figlia, pur consentendole di rimanere alzata fino a tarda
ora e di disturbare i vicini con rumori e grida. Il primo giudice ha rilevato
nondimeno che dopo la partenza della moglie per Ginevra, ove avrebbe lavorato
in un bar di dubbia reputazione, il padre ha dimostrato di sapersi
adeguatamente occupare della figlia, con l’aiuto della propria madre.
- Per l’art. 145 cpv.
2 CC, proposta l’azione di divorzio, il giudice prende le opportune misure
cautelari, in particolare circa la custodia dei figli. Le misure provvisionali adottate
durante una causa di separazione o di divorzio possono sempre essere modificate
dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze
considerate al momento della decisione, ma anche quanto le previsioni formulate
in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano
avverate solo in parte (Hinderling/Steck,
Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545, nota 77 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto
cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce
forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce
mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft:
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3a edizione, pag. 583; Pelet,
Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in
alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente
sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica decisivo è
sapere quindi se tale causa sia rilevante e duratura. Se ciò è il caso, il
giudice può statuire nuovamente sulla controversia.
-
L’assegnazione dei
figli durante un processo di divorzio deve attenersi ai principi dottrinali e
giurisprudenziali sgorganti dall’art. 156 CC (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 206 ad art. 145; Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a edizione, n. 892 pag. 180). Il criterio
decisivo è quello del bene dei figli, da ricercare alla luce dell’insieme delle
circostanze concrete, valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento
(DTF 117 II 355 consid. 3; Bühler/Spühler,
op. cit., n. 64 e segg. ad art. 156 CC). Di primaria importanza, in vista
dell’affidamento, è la capacità educativa del singolo genitore, la sua disponibilità
a occuparsi personalmente del minore, i rapporti che ha con lui, come pure le
relazioni personali ed economiche, nella misura in cui possono influire sullo
sviluppo armonioso del figlio inteso non solo in senso fisico, ma anche morale
e spirituale. Il fattore della stabilità ha un ruolo di rilievo: il figlio
dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di amici,
scuola, lingua, cultura ecc.). Anche il giudice delle misure provvisionali deve
apprezzare secondo equità l’insieme delle circostanze e adottare i
provvedimenti che più appaiono opportuni, a un sommario esame, perché meglio
tutelano gli interessi dei figli. Per forza di cose egli è limitato nondimeno a
una cognizione sommaria della fattispecie: dovendo statuire in tempi brevi,
egli valuta a un primo esame quale genitore offra, nel complesso, le migliori
garanzie perché il figlio possa rimanere nel proprio ambiente durante il
processo. La sua decisione non vincola, nonostante il principio della
stabilità, il giudice del divorzio o della separazione (Bühler/Spühler, op. cit., n. 206 segg. ad art. 145 CC e note
62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II
354 consid. 3 con rinvio). Anch’egli applica, in ogni modo, il principio
inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1 c; 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid.
4).
-
L’appellante
contesta affidamento della figlia al padre, rilevando che, rientrata in Ticino,
essa medesima può occuparsi della bambina in maniera conveniente, come nel
passato. Essa sottolinea di essersi sempre occupata della bambina e sostiene di
non essere l’unica responsabile dei disturbi notturni lamentati dai vicini.
a) Per
l’attribuzione di figli in tenera età la preferenza non va data
sistematicamente alla madre, né si giustifica di derogare al principio della
parità dei coniugi quando entrambi i genitori dispongono della capacità di
assistere e di educare la prole (DTF 117 II 357 consid. 4a). In concreto non è
contestato che durante la comunione domestica sia stata la madre a occuparsi
della figlia. Tuttavia ciò non appare necessariamente decisivo. Ai fini del
giudizio occorre valutare, seppur sommariamente, se tale affidamento è
nell’interesse del figlio, ovvero se ne tutela lo sviluppo armonioso in un
ambiente stabile.
b) Come
risulta dagli accertamenti di questa Camera (verbale 16 dicembre 1997),
l’appellante vive oggi con un nuovo compagno a Locarno, in un appartamento di
tre locali. Essa non esercita un’attività lavorativa, ma è iscritta alla
disoccupazione. Il marito, che vive tuttora nell’appartamento coniugale, è meccanico
dipendente e lavora dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.45. È quindi
verosimile che allo stato attuale delle cose la disponibilità di tempo della
madre sia superiore a quella del padre. Tale circostanza non appare tuttavia
decisiva e non basta per accordare preferenze all’appellante, ove appena si
pensi che la precaria situazione finanziaria delle parti – entrambe ammesse dal
Pretore al beneficio dell’assistenza giudiziaria – non consente alla moglie di
rinunciare a un’attività lavorativa. Certo, il suo nuovo compagno paga parte
degli oneri correnti mensili, ma ciò non significa che l’appellante abbia un cespito
di reddito. Se poi si considera che la bambina frequenta la scuola elementare,
la disponibilità di tempo dei genitori può essere definita in sostanza
equivalente, entrambi potendosi occupare della figlia la sera e durante il fine
settimana. Anche la situazione logistica in cui si troverà la figlia appare – a
un primo esame – adeguata in entrambi i casi. Inoltre sembra essere assicurata
in entrambi i casi anche la garanzia delle relazioni personali con il genitore
non affidatario.
-
Per quanto riguarda
l’idoneità della madre a occuparsi della bambina, l’istruttoria ha permesso
di accertare che l’appellante rientrava spesso con la figlia dopo mezzanotte,
lasciando che la piccola disturbasse gli altri inquilini del palazzo ove i
coniugi alloggiavano (deposizioni __________ e __________). È vero che nemmeno
il marito si è sempre dimostrato all’altezza della situazione, simili episodi essendosi
verificati anche in sua presenza. È anche vero però che __________ è una
bambina particolarmente vivace (deposizione __________), ciò che non facilita sicuramente
il compito dei genitori. L’idoneità educativa di entrambi i genitori desta in
ogni modo qualche perplessità, quantunque il padre, una volta ottenuto
l’affidamento, si sia prefisso almeno di dare alla figlia una linea precisa
(verbale 16 dicembre 1997 pag. 3). Tutto ben ponderato – e nell’ipotesi più
favorevole all’appellante – la situazione di entrambi appare sostanzialmente
equivalente. Non vi sono dunque ragioni per accordare alla madre una
particolare preferenza.
-
L’appellante
sostiene di essere partita a suo tempo a Ginevra con il consenso del marito.
Quest’ultimo nega. L’istruttoria non ha permesso di chiarire tale punto e neppure
l’udienza indetta davanti a questa Camera ha permesso di far luce in proposito.
La questione non è – comunque sia – decisiva ai fini della decisione, non
risultando, e nemmeno essendo stato preteso, che la madre si sia disinteressata
completamente della figlia durante la sua assenza da casa. Del resto durante i
primi tempi l’appel-lante ha stipendiato una bambinaia per accudire la figlia,
di modo che non si può parlare di totale disimpegno. Quanto all’attività che
l’appellante avrebbe svolto a Ginevra, gli atti non danno indicazioni precise e
davanti a questa Camera l’interes-sata ha dichiarato soltanto di avere lavorato
in un bar notturno. Non si può dire quindi che ciò osti per principio
all’affidamento della bambina.
-
In definitiva
entrambi i genitori sembrano – a un sommario esame – idonei a occuparsi della
figlia sostanzialmente con analoghi limiti e nella stessa misura. Resta il
fatto che da quando __________ è affidata al padre la situazione si è
normalizzata, nel senso che la bambina si presenta ben tenuta e appare più
tranquilla (testi __________, __________ e __________). Il padre inoltre si
interessa dei problemi della figlia, ciò che la madre faceva meno intensamente
(deposizione __________), né risulta che egli abbia delegato a terzi le sue
responsabilità educative, tant’è che fa capo egli stesso al Servizio medico-psicologico
di __________ quando occorre aiuto (richiamo dal menzionato Servizio e verbale
16 dicembre 1997). Certo, attualmente la bambina è collocata all’Istituto
__________ __________ di __________, ma non perché il padre non intenda
occuparsene. Intanto egli la accompagna a scuola, va a riprenderla la sera e
durante il fine settimana si occupa di lei, le prepara i pasti e la porta a
spasso (verbale 16 dicembre 1997). Inoltre l'iscrizione della bambina a tale
istituto appare già a prima vista nell’in-teresse della medesima, giacché il
profitto scolastico – contrariamente a quanto il padre ha affermato all’udienza
del 16 dicembre 1997 davanti a questa Camera – è decisamente scarso, se non preoccupante
(si veda la valutazione scolastica del primo trimestre).
-
Nelle condizioni
descritte, ponderando l’insieme delle circostanze, la decisione del Pretore di
lasciare __________ al padre sfugge alla critica. In effetti non si scorgono
ragioni per modificare l’assetto vigente, che è senz’altro consono
all’interesse della bambina. Far allestire una perizia a questo stadio della
causa – come chiede l’appellante – non si giustifica. A prescindere dal fatto
che una perizia mal si concilierebbe con la natura sommaria della procedura che
disciplina l’adozione di misure provvisionali (art. 145 cpv. 2 CC), la
questione dell’affidamento può senz’altro essere risolta, almeno in via
cautelare, senza interpellare periti, l’idoneità educativa dei genitori
apparendo – già a prima vista – più o meno equivalente. Tenuto conto della situazione
della bambina e considerato che il padre necessita di un sostegno, per altro da
lui stesso richiesto al Servizio medico-psicologico, si giustifica in ogni modo
di istituire una curatela educativa a favore della figlia giusta l’art. 308
cpv. 1 CC. Per il resto giovi ricordare che l’affidamento al padre mantiene
carattere provvisionale. Dandosi il caso, tale assetto potrà cambiare, in
particolare se il padre dovesse disattendere le consegne di chi presta sostegno
alla figlia, oppure dimostrasse di non essere in grado di accudirla
adeguatamente. L’appello, in conclusione, deve essere accolto nella misura
descritta. Le questioni relative all’assegnazione dell’appartamento coniugale e
al contributo alimentare per la figlia, senza oggetto visto l’affidamento al padre,
non si pongono oltre.
-
Per quanto riguarda
il diritto di visita, che il Pretore ha fissato in ogni domenica dalle ore 9.00
alle 18.00, va preso atto che all’udienza del 16 dicembre 1997 i genitori si
sono accordati nel senso di estenderlo a un fine settimana completo ogni due.
Non risultando sussistere particolari conflitti tra i genitori, l’accordo merita
di essere omologato nell’interesse della bambina.
-
L’appellante chiede un
contributo alimentare mensile, che il Pretore le ha negato poiché il fabbisogno
del marito e della figlia supera le entrate. L’interessata critica il
fabbisogno del marito stabilito dal primo giudice in fr. 3’530.–, contestando
le spese per l’autovettura e le trasferte, come pure quelle per l’ammorta-mento
di un prestito e per il premio dell’assicurazione economia domestica.
a) Il
criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145
cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto
dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il
fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag.
429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi costante
di questa Camera (Rep. 1994 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni
pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT
1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che
governa il diritto di filiazione.
b) Per
quanto riguarda le spese di autovettura e di trasferta, occorre rilevare che il
marito abita a Bellinzona e lavora a __________. L’automobile serve quindi a
scopi professionali e non vi sono ragioni per negargli un’indennità al
riguardo. Il Pretore ha ammesso l’importo di fr. 67.– per l’assicurazione RC e
l’imposta di circolazione e fr. 300.– per le spese di trasferta. Se non che,
nel memoriale presentato alla discussione dell’11 marzo 1997 (consid. 6) e
nelle osservazioni all’appello (pag. 10), il marito si era limitato a chiedere
complessivamente fr. 300.– mensili (consid. 6), sicché non può essergli
riconosciuto un importo superiore. Tale somma, per il resto, appare adeguata,
come adeguata appare la spesa per il premio dell’assicurazione economia
domestica, che per finire torna a vantaggio della famiglia.
c) In
merito al rimborso del debito di fr. 989.– mensili, la censura è parzialmente
fondata. L’obbligo di mantenimento verso la famiglia è prioritario, infatti,
rispetto ai debiti personali (Rep. 1985 92; I CCA, sentenza del 20 giugno 1997
in re P./P.). Il rimborso a rate di un debito contratto nell’interesse
coniugale può nondimeno essere considerato nel fabbisogno dei coniugi nella
misura in cui in cui tutti i membri della famiglia si vedano assicurato il
fabbisogno minimo (I CCA, sentenza del 22 ottobre 1996 in re G./G., massima
pubblica in SJZ 93 [1997] pag. 380 e in: Bollettino dell’Ordine degli avvocati
n. __________/__________pag. 3 segg.; Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, 3a edizione, n. 162 ad art. 145 CC). Nel caso in
esame il debito contratto dal marito è un debito coniugale, acceso il 10
novembre 1994 dal marito per finanziare l'acquisto – concordato con la moglie –
di una casa nella Repubblica Dominicana, tant’è che la stessa moglie si è
recata nei Caraibi alla ricerca, a suo dire infruttuosa, di un immobile idoneo
(verbale 16 dicembre 1997). Le rate del rimborso possono quindi essere
riconosciute nel fabbisogno del marito in quanto i membri della famiglia
abbiano assicurato il fabbisogno minimo, ovvero – si vedrà ancora in appresso –
nella misura di fr. 665.– mensili.
d) In
conclusione il fabbisogno del marito ammonta a fr. 3’140.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 687.–, imposte fr. 250.–,
premio cassa malati fr. 180.–, trasporto fr. 300.–, assicurazioni fr. 32.–,
rimborso rateale debito fr. 665.–). Il suo reddito va fissato in fr. 4387.–
mensili, poiché egli percepisce la tredicesima (verbale 16 dicembre 1997).
-
Il fabbisogno della
figlia, stabilito dal Pretore in fr. 700.– mensili, appare esiguo. Pur tenendo
conto che le raccomandazioni edite dall’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo si rapportano orientativamente attorno a redditi coniugali di fr.
7’000.– mensili mentre in concreto le entrate delle parti ammontano complessivamente
a fr. 5’993.– mensili, e che la situazione economica del Cantone Ticino è ben
diversa da quella dell’area urbana di Zurigo, il fabbisogno della bambina non
può essere inferiore a di fr. 630.– mensili, cui va aggiunta ancora la retta
dell’Istituto __________ di fr. 370.– (verbale 16 dicembre 1997). Il fabbisogno
complessivo è perciò di fr. 1’000.–.
-
Il Pretore non ha
accertato né il reddito né il fabbisogno dell’ap-pellante. All’udienza del 16
dicembre 1997 essa ha detto di percepire un’indennità di disoccupazione di fr.
1’606.– mensili, che va considerata nel calcolo del contributo alimentare. Il
fabbisogno minimo può essere fissato in fr. 1’853.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 925.–, poiché convivente, cassa malati fr. 241.– e
alloggio fr. 687.– come per il marito).
-
In sintesi il
quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito fr.
4’387.–
reddito della moglie fr.
1’606.–
fr.
5’993.–
fabbisogno
del marito fr. 3’140.–
fabbisogno
della moglie fr. 1’866.–
fabbisogno della
figlia fr. 1’000.–
fr. 5’993.–
eccedenza fr.
–.–
reddito
del marito fr. 4’387.–
./. spettanza
propria (fabbisogno suo + figlia) fr. 4’140.–
somma
destinata alla moglie fr. 247.–
Il contributo alimentare a
favore della moglie deve pertanto essere fissato in questa misura.
- Gli oneri processuali
seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato l’esito
dell’appello, essi sono posti per tre quarti a carico dell’appellante, che soccombe
pressoché interamente, e per il resto a carico dell’appellato. L’appellante rifonderà
alla controparte un’indennità per ripetibili ridotte di appello.
L’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante non può essere
accolta. Pur potendosi ravvisare – in parte – il requisito della probabilità di
esito favorevole (art. 157 CPC), manca in ogni modo il requisito dell’indigenza
(art. 155 CPC). Alla discussione del 16 dicembre 1997 essa ha riconosciuto di
avere depositato su un libretto di risparmio presso il Banco __________
__________ di __________ l’importo di US$ 18’000. In tali condizioni
l’interessata non può ritenersi indigente, avendo mezzi per provvedere alle
spese giudiziarie senza intaccare il proprio mantenimento e quello della famiglia.
(DTF 120 Ia 180 consid. 3a).
Nella misura in cui
l’appellato ottiene il diritto di riscuotere ripetibili, la sua istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria diventa priva d’oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
-
La figlia __________ è affidata, pendente causa,
al padre __________ __________ per le cure e l’educazione.
-
La delegazione tutoria di __________
designerà a __________ __________ un curatore sulla base dell’art. 308 cpv. 1
CC.
-
Il diritto di visita di __________
__________ __________ è fissato in un fine settimana ogni due, dal sabato
mattina alle 9.20 alla domenica sera alle 18.20.
-
__________ __________ verserà a
__________ __________ __________, entro il 1° di ogni mese, un contributo
alimentare mensile di fr. 247.–.
-
Ogni altra domanda è respinta.
-
Non si riscuotono spese. Le
ripetibili sono compensate.
II. L’istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.
III. L’istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è dichiarata priva d’oggetto.
IV. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per tre quarti a carico dell’appellante e per il resto a carico
dell’appellato. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 1’650.– per
ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________i, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster