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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.98
Data decisione, Autorità: 25.06.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00098
Lugano 25 giugno 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 14 giugno 1995 da
__________ __________, ora in __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________ nata , ora in __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
giudicando ora sull’istanza di ricusa presentata il 16 maggio 1997 dalla convenuta nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
viste le osservazioni 26 maggio 1997 dell’attore;
sentite le parti all’udienza del 19 giugno 1997,
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1958) e __________ __________ (1962) si sono sposati il __________ 1988. Dall’unione sono nati __________ (1989), __________ (1991) e __________ (1994). Fra i coniugi è pendente davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio promossa dal marito con petizione del 14 giugno 1995 (inc. ..). L’assetto provvisionale è molto combattuto e ha dato luogo a numerose procedure cautelari, in particolare per il diritto di visita ai figli, il diritto di informazione e i contributi alimentari. Con decreto del 10 aprile 1997 il Pretore ha statuito con un unico giudizio su tre domande cautelari (.., .. e ..__________) riguardanti la regolamentazione del diritto di visita del padre e i contributi alimentari per moglie e figli. Contro il citato decreto cautelare sono insorti entrambi i coniugi: __________ __________ __________ ha interposto appello il 18 aprile 1997, postulando la riduzione del contributo alimentare a suo carico, mentre __________ __________, nel suo gravame del 21 aprile 1997, ha chiesto che il diritto di visita ai figli sia esercitato sotto sorveglianza. La madre, nel frattempo trasferitasi in Germania con i figli, ha postulato l’emanazione di misure cautelari sul diritto di visita anche al tribunale del suo domicilio, presso __________.
B. Il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, avv. __________ __________, ha segnalato il 23 aprile 1997 alla Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ __________. La Commissione di disciplina dell’Ordine degli avvocati ha aperto il 9 maggio 1997 nei confronti dell’avvo-cato __________ un procedimento disciplinare per violazione dell’art. 25 CAvv (doc. C1).
__________ __________ ha instato il 16 maggio 1997 per ottenere la ricusazione del Pretore __________ __________, adducendo che quest’ultimo appariva parziale, sia per aver intimato il decreto cautelare 10 aprile 1997 in modo irregolare alla parte attrice, sia per l’episodio relativo al procedimento disciplinare avviato nei confronti del suo patrocinatore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
L’istante sostiene in primo luogo che esiste apparenza di prevenzione e quindi rischio di parzialità, sufficiente a motivare la ricusazione, avendo il Pretore notificato alla controparte il decreto cautelare del 10 aprile 1997, il giorno stesso della sua emanazione, mediante consegna allo sportello. L’intimazione all’istante è avvenuta invece per posta raccomandata, così che essa ha ricevuto il decreto solo il giorno successivo. L’attore ha pertanto potuto disporre della decisione già il 10 aprile 1997, data alla quale era previsto un incontro con il perito giudiziario designato dal tribunale germanico presso cui era pendente la procedura cautelare sul diritto di visita.
La ricusazione deve reputarsi ancorata, ciò premesso, all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti), poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).
Il primo episodio che a detta dell’istante denoterebbe rischio di parzialità consiste nel modo in cui il Pretore ha notificato il decreto del 10 aprile 1997 all’attore. Quest’ultimo ha pacificamente ammesso, nelle osservazioni 26 maggio 1997, di avere preso in consegna il decreto il giorno stesso della sua emanazione allo sportello della Pretura e di avere richiesto tale forma di notificazione per disporre rapidamente della decisione, così da potersene valere nelle procedure pendenti in Germania. Se non che, l’art. 124 cpv. 1 CPC prevede come forma di notifica la spedizione postale per plico raccomandato. Solo eccezionalmente, quando il giudice lo ritiene opportuno o se l’intimazione per posta non riesce, si procede per mezzo di usciere o di agente della polizia (art. 124 cpv. 2 CPC). Contrariamente a quanto l’attore sostiene nelle osservazioni, gli art. 120 segg. CPC riguardano solo la persona cui può essere validamente notificato un atto giudiziario e non le forme della consegna. Nella fattispecie non sono ravvisabili motivi di opportunità che avrebbero potuto giustificare – sempre che ciò fosse ammissibile – una deroga alla notificazione nelle forme previste dalla legge. Le procedure cautelari decise con il decreto del 10 aprile 1997 erano pendenti da tempo e il relativo dibattimento finale aveva avuto luogo il 20 febbraio 1997, di modo che non vi era alcuna necessità di notificare il decreto il giorno stesso, tanto meno a una sola delle parti. La consegna del decreto cautelare allo sportello è stata pertanto irregolare. Ma ciò non basta per ricusare il magistrato. Semplici scorrettezze procedurali non sono di principio sufficienti a motivare una ricusazione, potendo essere censurate con i normali rimedi giuridici (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid, bb). Per suffragare una domanda di ricusa occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, ove l’irregolarità constatata appare un episodio meramente isolato nella complessa e lunga vertenza in corso fra le parti.
Si aggiunga che l’apparenza di prevenzione va esaminata sulla base di circostanze oggettive, atte a far ritenere prevenuto il giudice anche a una persona ragionevole e dotata di normale sensibilità (Poudret, op. cit., ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). È possibile che l’istante, coinvolta da anni in una procedura di stato duramente combattuta e carica di emotività, sia soggettivamente convinta della parzialità del Pretore, ma nella fattispecie tale sua personale convinzione non trova riscontro in dati oggettivi e non è sufficiente per ricusare il magistrato.
purtroppo, forse anch’egli, influenzato inconsapevolmente – quasi una sorta di atto mancato – dal casato di appartenenza dell’appellato, non ha colpito nel segno.
Ora, contrariamente a quanto sostiene l’istante, il giudice che deferisce un avvocato all’autorità disciplinare non può essere paragonato a quello che introduce querela penale contro una parte o il suo patrocinatore (come nei casi pubblicati in RDAT 1976, 61 e Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 27). Il deferimento all’auto-rità disciplinare rientra nelle facoltà attribuite al giudice a tutela dell’ordine processuale (art. 69 cpv. 2 CPC) e la sola circostanza che il giudice ne faccia uso non basta a motivare una ricusazione. Tutt’al più la ricusazione può giustificarsi ove la scorrettezza del patrocinatore sia stata recepita dal giudice come un’offesa personale, che abbia dato adito a una situazione di aperto conflitto, incompatibile con una serena ed equanime trattazione della causa.
Nel caso concreto la segnalazione all’autorità disciplinare era oggettivamente giustificata, la frase citata essendo sconveniente e inutilmente offensiva per il Pretore. Il tenore della lettera 23 aprile 1997 con la quale il Pretore ha segnalato il caso alla Commissione di disciplina (doc. C), denota certo amarezza:
Mai, durante l’intera mia carriera giudiziaria, ho provato l’amarezza di sentire o leggere da parte di un avvocato che avrei agito o prolato una sentenza tenendo conto del “casato” di appartenenza di una parte. Affermazione che costituisce, a non averne dubbio, il peggiore insulto indirizzabile a un giudice, che se così agisse perderebbe ogni dignità di magistrato e invero anche di uomo. Ancor più aggravata – se possibile – per il fatto di essere contenuta in un allegato scritto, redatto dunque senza l’emozionalità spesso presente in udienza, non preceduta da alcuna istanza di ricusa e dunque – ampio giudizio – emessa con il solo scopo di gettare fango sullo scrivente pretore.
Se appena si pensa però che il Pretore ha scritto la lettera subito dopo aver letto la frase accusatoria, la reazione appare comprensibile e, presa per quel che è, non basta sicuramente a rivelare l’insorgere di un sentimento di grave inimicizia verso il legale né a mettere in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni. L’istante stessa, per altro, non pretende tanto, limitandosi ad addurre che la ricusa è giustificata dal fatto stesso del deferimento all’autorità disciplinare. Come si è visto, tuttavia, la semplice segnalazione non è sufficiente per ricusare un giudice. Se così non fosse, del resto, basterebbe a un avvocato trascendere in intemperanze verbali o scritte per ottenere – attraverso la segnalazione disciplinare – la ricusa di un magistrato che non potrebbe conseguire altrimenti. Ciò non è ragionevolmente ammissibile. In conclusione, quindi, l’istanza del 16 maggio 1997 è priva di buon diritto e deve essere respinta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’istanza è respinta.
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’istante, che rifonderà a __________ __________ __________ l’importo di fr. 700.– per ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________o.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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