AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.104
Data decisione, Autorità:
29.03.2000, ICCA
Incarto n.:
11.1998.00104
Lugano
29 marzo 2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (accesso
necessario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione
del 1° luglio 1993 da
__________ e __________ , __________ -
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ ,
__________ -
(patrocinato dagli avvocati __________ __________
e __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 giugno 1998 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 2 giugno 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
3;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________, proprietario della particella n. RFP di
__________ -, ha frazionato la sua proprietà più volte. Nel 1983 e
nel 1984 egli ha ottenuto dal frazionamento cinque particelle: la n. __________
(attuale n. __________ RFD), la n. __________ (n. __________RFD), la n.
__________ (n. __________RFD), la n. __________ (n. __________ RFD) e la n.
__________ (n. __________RFD). Il 19 maggio 1983 egli ha concesso a __________
__________ un diritto di compera sulla particella n. RFP di
__________ -, chiedendo in aggiunta al prezzo pattuito un contributo
di fr. 20'000.– per le spese di infrastruttura e costruzione di una strada
privata che avrebbe collegato la nuova particella alla pubblica via. A tal fine
egli ha esteso a favore della particella n. __________un diritto di passo con
ogni veicolo iscritto a favore della particella n. __________e a carico della
n. __________ (ora n. __________RFD). L'iscrizione della servitù a registro
fondiario è avvenuta il 4 novembre 1983.
B. Il
15 marzo 1984 __________ __________ ha venduto la particella n. __________a
__________ e __________ __________. Costoro hanno versato, oltre al prezzo, un
contributo di fr. 20'000.– per la costruenda strada di accesso, con l'accordo
che la particella n. __________avrebbe beneficiato del diritto di passo
necessario con ogni veicolo iscritto a favore del fondo n. __________e a carico
della particella n. __________. Nell'autunno del 1984 __________ __________ ha
venduto a __________ e __________ __________ la particella n. __________, e a
__________ __________ e __________ __________ la n. __________. Nel rogito di
quest'ultima compravendita il venditore ha previsto a favore della particella
n. __________il diritto di passo con ogni veicolo iscritto a favore delle
particelle n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n.
__________e a carico della particella n. __________, chiedendo agli acquirenti
un contributo di fr. 20'000.– per la costruzione della strada oggetto del
diritto di passo.
C. L'accesso
dalla pubblica via alle particelle n. __________, __________, __________e
__________ avviene oggi mediante una strada che finisce a fondo cieco sulla n.
__________, dopo avere attraversato la particella n. __________e ognuno dei
fondi serviti. Tale strada contorna su due lati la particella n. __________
(subalterno c). In corrispondenza con il confine dell'adiacente n.
__________il campo stradale si trova a cavallo tra le due proprietà.
Nell'autunno 1990 __________ __________ ha posato alcuni vasi di fiori sulla
sua particella n. __________, lungo la strada. __________ e __________
__________ si sono lamentati per l'intralcio all'esercizio del loro diritto di
passo. __________ __________, accertato che a registro fondiario non era
iscritto alcun diritto di passo a carico della sua particella e a favore di
quella dei coniugi __________, si è dichiarato disposto a concedere ai vicini
la servitù mediante versamento di un'indennità di fr. 8'000.–. Le trattative
non hanno avuto esito. Il 26 aprile 1993 __________ e __________ __________
hanno stipulato con __________ e __________ __________ e con __________ e
__________ __________, proprietari delle particelle n. __________e n. __________,
un contratto di costituzione di un reciproco e gratuito diritto di passo
veicolare necessario.
D. Con
istanza (recte: petizione) del 1° febbraio 1993 __________ e __________
__________ hanno convenuto Fabio Ponzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, chiedendo che fosse costituito a titolo gratuito un diritto di passo
necessario, con ogni veicolo, a carico della particella n. __________e a favore
della particella n. __________sul tracciato della strada esistente. __________ __________
si è opposto il 6 settembre 1993 alla petizione e in via riconvenzionale ha
offerto di concedere il diritto di passo necessario mediante versamento di un'indennità
di fr. 12'250.–. In replica gli attori hanno confermato le loro domande, opponendosi
alla riconvenzione. Il convenuto, a sua volta, ha ribadito le proprie tesi. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno in sostanza confermato le loro pretese nei memoriali
conclusivi, presentati prima del dibattimento finale del 19 febbraio 1998.
E. Statuendo
il 2 giugno 1998, il Pretore ha accolto l'azione e ha fatto ordine a __________
__________ di far iscrivere a registro fondiario a carico della sua particella
n. RFD __________ -, subalterno c (“strada”), una
servitù di passo necessario con ogni veicolo a favore della particella n.
__________ RFD __________ -__________, senza diritto a indennità, con spese di
iscrizione a carico dei beneficiari. La domanda riconvenzionale è stata
respinta. La tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 1'000.– e le
spese, da anticipare dagli istanti, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La tassa di giustizia
dell'azione riconvenzionale di fr. 700.– e le spese, già anticipate dalla
controparte, sono invece rimaste a carico di __________ __________, il quale è
stato altresì tenuto a rifondere a __________ e __________ __________ fr. 800.–
a titolo di ripetibili.
F. __________
__________ è insorto contro la sentenza appena citata con un appello del 23
giugno 1998 in cui propone che, in modifica della sentenza impugnata, l'azione
sia respinta, i relativi costi siano posti a carico degli attori, tenuti a
rifondergli un imprecisato importo a titolo di ripetibili, che l'azione
riconvenzionale sia accolta e che i costi della medesima siano addebitati agli
appellati, con l'obbligo di versargli fr. 800.– di ripetibili. Nelle loro
osservazioni del 4 settembre 1998 __________ e __________ __________ postulano
la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Chiedono
inoltre di accollare la tassa di giustizia all'appellante, con l'obbligo di
versare loro fr. 3'000.– a titolo di ripetibili in considerazione della temerarietà
dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Gli attori non hanno indicato il valore di causa, sostenendo nell'istanza
che esso era indeterminato. La domanda di accesso necessario (art. 694 CC) ha
nondimeno carattere pecuniario (Poudret,
Commentaire à la loi d'organisation judiciaire, vol. II, pag. 233 in
basso con richiamo al vol. I, pag. 284 nel mezzo; sentenza della I Camera
civile del 5 febbraio 1999 nella causa R. c. H., massima in Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 5, pag. 48).
L'appellabilità del giudizio pretorile dipende perciò dal valore litigioso,
che è almeno quello della “piena indennità” cui si riferisce – appunto – l'art.
694 cpv. 1 CC (DTF 120 II 423; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 164 n. 1868d con
rinvii). Il convenuto avendo chiesto in via riconvenzionale un'indennità di fr.
12'250.– per la concessione del diritto di passo necessario, sotto questo
profilo l'appello è senz'altro ricevibile.
-
Giusta
l'art. 694 cpv. 1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal
suo fondo a una strada pubblica può esigere che i vicini gli consentano il
passaggio necessario dietro piena indennità. In concreto l'appellante non
contesta più gli estremi dell'art. 694 cpv. 1 CC, ma rivendica il versamento di
un'indennità di fr. 12'250.–. Il Pretore ha accolto la domanda di accesso
necessario, ritenendo che l'unica possibilità di raggiungere il fondo degli
attori dalla pubblica via è costituita dalla strada asfaltata esistente, che
corre sul subalterno c del fondo n. 10. Egli ha tuttavia negato ogni
indennità al proprietario gravato perché il convenuto non avrebbe subito
svantaggi dalla costituzione della servitù, la strada essendo stata formata già
al momento dell'edificazione delle particelle con i contributi versati dai
rispettivi proprietari. L'appellante si duole – come detto – del mancato versamento
di un'indennità. Sostiene di aver acquistato nel 1983 un fondo libero da oneri
e di avere quindi diritto a un'indennità piena, anche perché nel frattempo la
strada gravata dal passo è utilizzata da quattro proprietari, ciò che
corrisponde a un aggravio rispetto alla situazione esistente al momento
dell'acquisto, quando la strada era percorsa da un solo beneficiario.
-
Nella
fattispecie non è litigiosa – si ripete – la concessione del passo in sé, ma
solo il diritto all'indennità da parte del proprietario gravato. È pacifico,
come ammette lo stesso appellante (conclusioni, pag. 3, punto 4), che per
accedere ai loro fondi dalla strada comunale i proprietari delle particelle n.
__________ (n. __________RFD), n. __________ (n. __________RFD) e n. __________
(n. __________RFD) devono per forza transitare sulla strada asfaltata che
occupa anche il subalterno c della particella n.
____________________proprietà del convenuto (planimetria 1:500 allegata alla
perizia del dicembre 1996). Nemmeno è contestato che gli attori, il convenuto e
gli altri proprietari dei fondi serviti dalla strada privata l'hanno utilizzata
sin dalla sua costruzione. Per quanto risulta dall'istruttoria, il venditore
delle particelle ottenute dal frazionamento dell'originaria n. __________ha
costruito la strada di accesso su tutte le particelle che essa attraversa,
prevedendo che i loro proprietari avrebbero dovuto concedere un diritto di
passo con ogni veicolo senza compenso (deposizione __________ __________ del 15
gennaio 1998, pag. 1 e 2). Ciò non è però avvenuto, tant'è che la particella n.
__________RFD non beneficia di alcun diritto di passo a carico di quella del
convenuto (doc. E). A carico di quest'ultima particella è iscritto solo, dal 19
aprile 1993, un onere di passo con ogni veicolo a favore della particella n.
__________ (estratto del registro fondiario allegato al verbale di udienza del
29 gennaio 1996, act. IX) e a suo favore risulta iscritto dal 4 novembre
1983 un diritto di passo con ogni veicolo a carico delle particelle n.
__________, __________e __________ (complemento peritale del 29 settembre 1997,
pag. 1; doc. E).
-
L'appellante
fa valere di aver acquistato nel 1983 un fondo libero da oneri. A ragione. Il
diritto di compera concluso dal convenuto nel 1983 non menzionava oneri a carico
della particella, limitandosi a prevedere che “la nuova part. no.
__________beneficerà del diritto di passo con ogni veicolo già iscritto a
favore della part. no. __________e a carico della part. no. __________, strada”
(doc. 2, pag. 2 in fondo). Il piano di mutazione allegato quale inserto A al
rogito del diritto di compera indicava invero un onere di passo a carico della
particella n. __________e a favore della n. __________, ma il rogito non ne
faceva menzione e la servitù non è mai stata iscritta (doc. E). L'appellante ha
quindi acquistato un fondo libero da oneri fondiari. Contrariamente a quanto
sembrano ritenere gli attori, il perito giudiziario e il Pretore, la costituzione
di una servitù prediale richiede, infatti, l'iscrizione a registro fondiario
(art. 731 cpv. 1 CC). Mancando tale formalità, la servitù non esiste. Ci si può
quindi dispensare dall'esaminare quali sarebbero state le conseguenze teoriche
di un'eventuale iscrizione del diritto di passo. Nella fattispecie è decisivo
il fatto che gli attori non possono prevalersi, nei confronti del convenuto,
del diritto di passo concesso loro dal venditore, non iscritto a registro
fondiario e quindi inesistente. Né è rilevante la circostanza che l'appellante
abbia tollerato per anni il passaggio di veicoli sulla parte di strada che
costituisce ora il subalterno c della sua particella, poiché l'uso a
titolo precario di un percorso non conferisce diritti acquisiti (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 31
ad art. 694 CC; Caroni-Rudolf,
Der Notweg, Berna 1969, pag. 96 nel mezzo; I CCA, sentenza del 5 febbraio 1999
nella causa H. c. R.).
-
L'appellante
rivendica un'indennità di fr. 12'250.– per l'obbligo di tollerare la servitù.
La pretesa è parzialmente fondata. La concessione del diritto di passo non
impedisce invero al convenuto di sfruttare, anche in futuro, la superficie
gravata per il calcolo degli indici edilizi (perizia, pag. 4), ma comporta
nondimeno la perdita della facoltà di usufruire liberamente della superficie gravata
(art. 737 CC). L'appellante subisce pertanto una limitazione rilevante del suo
diritto di proprietà, gli effetti del passo necessario essendo paragonabili a
quelli di un'espropriazione (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 69 ad art. 694 CC; Steinauer,
op. cit., n. 1868d). A torto quindi gli attori e il Pretore affermano che la concessione
del diritto di passo non comporterebbe svantaggi per il convenuto.
a) La
piena indennità prevista dall'art. 694 cpv. 1 CC compensa il danno subito dal
proprietario del fondo gravato al momento in cui viene costituita la servitù (Steinauer, op. cit., n. 1868a; Meier-Hayoz, op. cit., n. 78 ad art.
694 CC). L'indennità corrisponde di principio alla differenza tra il valore del
fondo libero da ogni onere e quello del fondo gravato dal diritto di passo (DTF
121 II 445, 114 Ib 321 consid. 3 con rinvii). Il Tribunale federale ha tuttavia
precisato, nei casi in cui il passo necessario grava un accesso esistente, che
l'indennità si calcola sulla base della differenza di valore riguardante la
superficie concretamente toccata dalla servitù (DTF 120 II 423 consid. 7a). Ciò
è appunto il caso in concreto. La conclusione del perito, condivisa dal
Pretore, secondo cui la concessione del passo non provocherebbe svantaggi al
convenuto (perizia del dicembre 1996, pag. 6) non è pertanto decisiva ai fini
del giudizio, poiché giuridicamente l'indennità si determina in base al
deprezzamento della superficie da gravare, vale a dire del subalterno c.
Il
perito ha valutato in fr. 300.–/m2 il valore venale del fondo n.
__________ RFD e nella metà, vale a dire in fr. 150.–/m2, quello del
subalterno c, ritenuto terreno complementare (perizia, pag. 4). In
quest'ultima valutazione, tuttavia, il perito si è dipartito dal convincimento
– come si è visto fallace – secondo cui il subalterno c fosse gravato
fin dall'inizio da servitù di passo (perizia, pag. 3 in fine). Egli ha tuttavia
precisato che la superficie di 140 m2 occupata dalla strada, se
gravata da oneri di passo, può essere considerata solo come terreno complementare,
con un valore di fr. 150.–/m2, rispetto al terreno edilizio libero
da oneri (perizia dicembre 1996, pag. 4). La differenza di valore del
subalterno c, tenuto conto dell'onere di passo, ammonta pertanto a fr.
21'000.– (fr. 150.– x 140 m2). L'indennità è dovuta al proprietario
gravato per l'obbligo di tollerare la servitù a favore di altre particelle e
non per l'uso dei manufatti che ne rendono possibile l'esercizio. Nella fattispecie,
quindi, per la determinazione dell'indennità è inutile e fuorviante considerare
le modalità di finanziamento della strada e l'uso della stessa da parte del
convenuto. Sul suo terreno quest'ultimo deve tollerare il passaggio a favore di
tre particelle (n. ____________________e __________) e l'indennità dovuta dagli
attori per ottenere la nota servitù ammonta pertanto a un terzo di fr.
21'000.–, vale a dire a fr. 7'000.–.
b) Non
vi sono del resto motivi, nella fattispecie, per derogare al principio della piena
indennità prevista dall'art. 694 cpv. 1 CC, contrariamente a quanto ritiene il
Pretore. Il fatto che gli attori, alla stregua dell'appellante, abbiano versato
al venditore fr. 20'000.– per la costruzione della strada non consente loro di
ottenere gratuitamente la servitù di passo. In primo luogo perché il noto
contributo, come rileva a giusta ragione l'appellante, non riguardava il
diritto di passo, ma le spese di infrastruttura, intese come costruzione della
strada di accesso, la canalizzazione per la fognatura e gli allacciamenti alla
rete dell'acqua potabile, dell'elettricità e del telefono (cfr. doc. 2, doc. B,
doc. II). La concessione gratuita del diritto di passo, di cui si prevalgono
gli attori, non riguarda poi il convenuto, che era estraneo al contratto di
compravendita (doc. B) e non ha quindi assunto alcun obbligo verso i vicini.
Certo, l'appellante ha tollerato per anni il passaggio sulla strada perché
convinto che la servitù di passo gravava la sua proprietà. Accertato che la
servitù vantata dagli attori non esisteva e che la sua proprietà era libera da
oneri, nondimeno, ben poteva egli far valere i diritti garantitigli dall'art.
694 CC. Il suo comportamento non costituisce quindi abuso di diritto, né è
lesivo della buona fede. Ciò non impedisce evidentemente agli attori, che
dovranno versare la “piena indennità” necessaria alla costituzione del diritto
di passo necessario, di rivalersi – dandosi il caso – nei confronti del
venditore, che si era impegnato a far beneficiare del diritto di accesso la
particella loro venduta (punto 4 del contratto 15 marzo 1984, doc. B). Resta il
fatto che nei confronti del convenuto il Pretore ha concesso a torto la servitù
a titolo gratuito. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere riformata e
l'appello accolto, limitatamente al versamento di un'indennità di fr. 7'000.–.
- Gli
oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 CPC). Giurisprudenza
e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell'attribuzione di diritti necessari
occorre riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi del
diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti
paragonabili a un'espropriazione (Meier-Hayoz,
op. cit., n. 69 ad art. 694 CC; Steinauer,
op. cit., n. 1868d). Di principio, quindi, gli attori sopportano le tasse e
spese giudiziarie, così come le ripetibili alla parte convenuta, anche in caso
di accoglimento della loro azione (Rep. 1995 pag. 170; Caroni-Rudolf, op. cit., pag. 115), salvo eccezioni che in
concreto non si ravvisano. Il convenuto, infatti, non si è opposto alla
concessione del passo, ma ha rivendicato un'indennità di fr. 12'500.– (risposta
con domanda riconvenzionale), che non era eccessiva, visto l'esito del
giudizio. Egli, del resto, è sempre stato d'accordo di concedere il diritto di
passo richiesto anche in sede extragiudiziaria, a condizione di ricevere
un'indennità di fr. 8'000.– (doc. O). Gli attori, ostinandosi a pretendere la
servitù a titolo gratuito, sono all'origine della procedura giudiziaria e ne
devono quindi sopportare i costi. Il dispositivo del Pretore sulle spese deve
quindi essere modificato di conseguenza per quel che concerne le tasse di
giustizia. Sulle ripetibili, per contro, il gravame si rivela irricevibile a norma
dell'art. 309 cpv. 5 CPC (Rep. 1993 pag. 227), l'appellante essendosi limitato a rivendicare un'indennità imprecisata a titolo di
ripetibili di prima sede (“fr. ….”: appello, pag. 10), senza cifrare la somma
richiesta. In sede di appello il convenuto vede accolta la sua domanda di
indennità nella misura di fr. 7'000.– e si giustifica quindi di porre a suo
carico un terzo degli oneri e di attribuirgli un'indennità per ripetibili di
appello ridotta.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
- La
petizione è respinta.
La
tassa di giustizia dell'azione principale, di fr. 1'000.–, e le spese sono a
carico della parte attrice.
- La
riconvenzione è accolta, nel senso che __________ __________ è tenuto a far
iscrivere, a carico della particella n. __________ RFD __________ -__________ e
a favore della particella n. RFD __________ -, una servitù
di passo necessario da esercitare sulla strada (subalterno c) della
particella n. __________, dietro versamento di un'indennità di fr. 7'000.–
prima dell'iscrizione a registro fondiario.
I
costi dell'iscrizione a registro fondiario sono a carico di __________ e
__________ __________ in solido.
La
tassa di giustizia della riconvenzione, di fr. 700.–, è a carico di __________
e __________ __________ in solido, i quali rifonderanno a __________
__________– sempre con vincolo di solidarietà – un'indennità di fr. 800.– per
ripetibili.
II. Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
900.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di __________ e
__________ __________ in solido e per il resto a carico dell'appellante.
__________ e __________ __________ rifonderanno all'appellante, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 1'000.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avvocati
e
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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