AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.111
Data decisione, Autorità:
03.02.2000, ICCA
Incarto n.
11.98.00111
Lugano
3 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ..______ (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con istanza del 17 giugno 1997 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
Contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ Valsangiacomo,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione del 13 luglio 1998 presentata da __________ __________ contro il
decreto emesso il 22 giugno 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 giugno 1979 il Tribunale distrettuale di
__________ ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1943) e
__________ __________ __________ ora in __________ (1945), ha affidato la
figlia __________ (19 marzo 1977), con altri due fratelli, alla madre e ha
fissato in fr. 450.– mensili il contributo del padre per i figli. A seguito di
un'azione di modifica di sentenza, il 4 novembre 1986 il contributo per
__________ è stato fissato, dal 16° anno, in fr. 700.– mensili indicizzati oltre
gli assegni famigliari.
B. Il
24 marzo 1997 __________ __________ ha comunicato alla figlia l'intenzione di
cessare il pagamento del contributo alimentare per la sopraggiunta maggiore
età, dichiarandosi tuttavia disposto a versare il contributo fino alla fine del
mese di giugno del 1997, data corrispondente – secondo lui – alla fine della
formazione professionale. Il 3 aprile 1997 __________ __________ ha risposto al
padre che dopo il conseguimento dell'attestato federale di capacità quale
__________ -__________ al Centro scolastico per le __________ __________
(__________) di , essa intendeva ottenere la maturità professionale
d'arte, in modo da proseguire gli studi nelle scuole universitarie
professionali, __________ __________ __________ ().
C. Il 17 giugno 1997 __________ __________ ha instato davanti al
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere dal padre, già in via
cautelare, a titolo di contributo di mantenimento fr. 1'160.– mensili dal 1°
luglio 1997, aumentati a fr. 1'900.– mensili dal 1° settembre 1998 sino alla
fine della scuola universitaria professionale. Essa ha chiesto inoltre il
versamento di fr. 2'049.– a titolo di contributo alimentare arretrato, una
provvigione ad litem di fr. 2'500.– o quanto meno, in subordine, il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto emesso senza contraddittorio
il 19 giugno 1997 il Pretore ha obbligato il convenuto a versare alla figlia
fr. 930.– mensili dal 1° luglio 1997. Alla discussione del 14 luglio 1997 __________
__________ si è opposto all'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, ribadendo le rispettive domande.
D. Con
sentenza del 22 giugno 1998 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha
obbligato __________ __________ a versare alla figlia un contributo di fr.
760.– mensili dal 1° luglio 1997. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
500.–, sono state poste per un quinto a carico di __________ __________,
riservata l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, e per il resto
a carico di __________ __________, tenuto a rifondere alla figlia fr. 750.– per
ripetibili.
E. Contro il citato decreto __________ __________ è insorta con un
appello del 13 luglio 1998 in cui chiede di riformare il giudizio pretorile nel
senso di accogliere interamente l'istanza. Nelle sue osservazioni del 31 luglio
1998 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il
decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Contrariamente a quanto indica il Pretore, il giudizio impugnato non
è una sentenza, bensì un decreto cautelare. A prescindere dalla fallace forma
della decisione, in concreto il primo giudice ha statuito unicamente
sull'istanza cautelare presentata dall'appellante il 17 giugno 1997 in vista di
ottenere, pendente causa, un contributo di mantenimento di fr. 1'160.– mensili
dal 1° luglio 1997 e di fr. 1'900.– dal 1° settembre 1998 (domanda I.1), senza
statuire sull'indicizzazione, né sul contributo arretrato o sulla provvigione ad
litem. Ciò è di per sé ammissibile. Proposta l'azione di mantenimento, in
effetti, il giudice ordina le opportune misure provvisionali per la durata
della causa (art. 281 cpv. 1 CC) e obbliga il convenuto a pagare provvisoriamente
adeguati contributi (cpv. 2 in fine). Tale norma è applicabile anche alle azioni
di mantenimento promosse da figli maggiorenni (Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht,
ZGB I, Basilea 1996, n. 11 ad art. 281). Nella misura in cui l'appellante
chiede l'integrale accoglimento delle domande di merito, il ricorso si rivela
prematuro e dunque irricevibile.
-
L'appellante ha prodotto in appello copia dell'attestato di maturità
professionale artistica conseguito il 26 giugno 1998 e copia dello scritto 2
luglio 1998 della patrocinatrice di __________ __________. Questi, da parte
sua, ha prodotto copia integrale della sentenza 14 giugno 1979 del Tribunale
distrettuale di __________. Tali documenti non sono ricevibili. L'art. 321 cpv.
1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e
il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 1 ad
art. 420 CPC e ad art. 321 CPC). È vero che la portata di tale precetto è
mitigata quando l'azione di mantenimento è promossa dal figlio maggiorenne e
che in simili casi si impone minor rigore, visto il carattere eccezionale che
assume l'obbligo di mantenimento (DTF 118 II 100 consid. bb; SJZ 1992 316 n.
46; Forni, Die Unterhaltspflicht der
Eltern nach der Mündigkeit des Kindes in der bundes-gerichtlichen Rechtsprechung,
in: ZBJV 132, pag. 446 in fondo). Ciò non toglie, tuttavia, che i documenti
prodotti siano ininfluenti per l'esito del giudizio. Non v'è ragione
quindi per acquisirli agli atti.
-
L'art. 277 cpv. 2 CC stabilisce che "se, raggiunta la maggiore
età, il figlio non ha ancora ultimato la propria formazione, i genitori,
per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l'insieme delle
circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento
in cui questa formazione possa normalmente concludersi”. L'obbligo di
mantenimento dopo la maggiore età ha natura eccezionale ed è destinato a far sì
che il figlio possa sovvenire alle proprie esigenze materiali esercitando una
professione conforme alle sue attitudini. Quanto alla formazione, essa deve
avere carattere professionale, senza essere né una seconda formazione né una
formazione supplementare; inoltre il piano di studi deve già essere stato definito
nei suoi tratti essenziali prima della maggiore età del figlio (DTF 118 II 98
consid. 4a, 117 II 129 consid. 3b, 115 II 126 consid. 4b, 114 II 207 consid.
3a, 113 II 376 consid. 2, 111 II 416 consid. 2 e 410 consid. 2). Ove si tratti
di statuire su pagamenti chiesti al genitore convenuto in via provvisionale
(art. 281 cpv. 2 CC), il giudice si limita a verificare se le condizioni
dell'art. 277 cpv. 2 CC appaiono verosimilmente adempiute (DTF 117 II 130
consid. 3c; Breitschmid, op.
cit., n. 11 ad art. 281).
-
Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la formazione dell'istante
non poteva ritenersi conclusa con il conseguimento del diploma __________ e che
la continuazione della medesima presso la Scuola universitaria professionale
rientra nel quadro della formazione adeguata a norma dell'art. 277 cpv. 2 CC.
Ciò posto, egli ha stimato in fr. 250.– mensili il reddito potenziale dell'istante
e in fr. 1'200.– mensili il relativo fabbisogno. Quanto al reddito del padre,
egli lo ha accertato in fr. 7'350.– mensili, come ha stimato in fr. 1'750.–
quello della madre, sicché ha posto a carico del convenuto un contributo
provvisionale di fr. 760.– mensili, corrispondenti a circa l'80% dell'ammanco
mensile della figlia.
-
Litigioso
è unicamente – si ripete – l'importo del contributo cautelare che il padre deve
erogare pendente causa alla figlia, il convenuto avendo rinunciato a
contestare il giudizio del Pretore sul principio della sua partecipazione alla
formazione professionale, che ritiene equa (osservazioni, pag. 1 e 2). Ora,
l'appellante sostiene che, contrariamente a quanto ha stabilito il Pretore, il
suo fabbisogno ammonta ad almeno fr. 1'160.– mensili dal 1° luglio 1997 al 31
agosto 1998 e ad almeno fr. 1'900.– mensili dopo di allora, importo pari a
quanto occorre per frequentare le scuole universitarie professionali in
Svizzera, ovvero non necessariamente in Ticino.
a) L'art.
285 cpv. 1 CC stabilisce che il contributo di mantenimento deve essere
commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità
dei genitori, e tener conto inoltre della sostanza e dei redditi del figlio
stesso. Il fabbisogno di un figlio maggiorenne agli studi va determinato – come
per tutti i maggiorenni in genere – sulla base del minimo esistenziale del
diritto esecutivo, al quale si aggiungono i costi dell'alloggio, le
assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione (Rep. 1995 pag. 153; I CCA,
sentenza del 6 agosto 1997 in re C.). La capacità contributiva dipende in primo
luogo dal reddito e, sussidiariamente, dalla sostanza (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, art. 53 segg. ad art. 285
CC). Al genitore deve in ogni modo rimanere, una volta dedotto l'eventuale
contributo al figlio maggiorenne, il fabbisogno minimo con un margine del 20%
(DTF 118 II 97; ZBJV 128, pag. 27; Forni,
op. cit., pag. 441).
b) Il
fabbisogno dell'appellante va fissato in fr. 1'416.– mensili. Comprende il minimo
di base del diritto esecutivo per persone che vivono con parenti (fr. 925.–),
le spese di treno da __________ a __________ (fr. 103.–, doc. Q), il premio della
cassa malati (fr. 113.–, doc. S), le spese per l'acquisto di materiale
scolastico (fr. 100.– stimati, doc. R) e i pasti fuori casa (fr. 175.–
stimati). Le altre spese o non sono state rese verosimili (abbonamento bus,
piccole spese) o sono già comprese nel minimo del diritto esecutivo
(abbigliamento e vacanze). Né il fabbisogno minimo dell'appellante va determinato
in astratto, sulla base di ipotesi circa la continuazione di studi universitari
nella Svizzera interna o all'estero. Determinante è la situazione concreta e
oggettiva. D'altro lato non è di rilievo – nemmeno a titolo di paragone – il
fabbisogno calcolato dal medesimo Pretore per il fratello (doc. T), ove appena
si consideri che l'interessato studiava a __________ __________. Dovesse la
situazione dell'appellante mutare, il contributo potrà sempre essere modificato
(art. 286 CC).
-
L'appellante
contesta il reddito potenziale da attività accessoria di fr. 250.– mensili
imputatole dal Pretore, facendo valere che la frequentazione dei corsi
scolastici 6 giorni la settimana per un totale di 45 ore di insegnamento non le
lascia alcun tempo libero. Ora, dagli atti risulta che l'istante, dopo una
formazione scolastica durata 5 anni, nel mese di giugno del 1997 ha ottenuto
l'attestato federale di capacità quale decoratrice-espositrice (verbale di
interrogatorio formale, risposta n. 1). Per un anno, dal 31 luglio 1995 al 30
luglio 1996, essa ha poi seguito uno stage di lavoro presso __________
__________ a __________ (doc. AA), conseguendo un reddito annuo di fr. 4'176.–,
ovvero in media fr. 348.– mensili (tassazione 1995/96, doc. U). Anche attualmente
si potrebbe pretendere, per principio, che l'appellante contribuisca al proprio
sostentamento con un'attività lucrativa parziale, nel tempo libero. D'altra
parte non bisogna dimenticare il tempo da dedicare allo studio (Rep. 1989 pag.
137). In concreto non risulta che la figlia disponga di apprezzabile tempo libero
a disposizione. Per di più nel Ticino le possibilità di impiego nel settore in
cui essa si è diplomata sono limitate (interrogatorio formale dell'istante,
risposta n. 4). A un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione
di decreti cautelari non si giustifica quindi di imputare all'interessata un
reddito potenziale.
-
L'appellante
si duole del fatto che il Pretore ha posto una parte del suo mantenimento a
carico della madre. Rileva che quest'ultima ha 53 anni, è casalinga e non ha esercitato
attività lucrativa neppure durante il matrimonio. Inoltre l'attuale marito
della madre è invalido e non ha alcun obbligo nei suoi confronti.
a) Il
mantenimento dei figli deve essere assunto da entrambi i genitori (art. 276
cpv. 1 CC), in proporzione però alle rispettive possibilità economiche (Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 108
ad art. 277 CC). Dagli atti si evince unicamente che __________ è nata nel 1945
(doc. B) e che durante il matrimonio con il convenuto era casalinga e si
occupava della cura dei tre figli (doc. C). Nel 1984 essa si è impiegata a
tempo parziale con un reddito di fr. 600.– mensili, ma tale occupazione era già
cessata nel 1992 (doc. T pag. 7). Attualmente nemmeno il convenuto pretende che
essa svolga un'attività lucrativa, né è dato di vedere quale attività essa
possa concretamente svolgere. Non soccorrono quindi le premesse per imputarle
un reddito potenziale, tanto meno se si considera che dopo i cinquant'anni non
si può più presumere un reinserimento professionale (DTF 115 II 6 consid. 3c e
10 consid. 5; SJ 1994 pag. 86 e segg.). D'altra parte non si deve dimenticare
che l'appellante vive presso la madre, la quale mette a disposizione l'alloggio
e si occupa degli altri bisogni correnti, come il vitto e le pulizie (v. anche
Rep. 1981 pag. 323). Non si può pertanto ragionevolmente pretendere, in simili
circostanze, che la madre contribuisca anche in denaro al mantenimento dell'appellante.
b) Durante
il matrimonio i coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza
nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278
cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno o della matrigna di contribuire al mantenimento
di figli nati da precedenti unioni discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste
nella misura in cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore
biologico non sia in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio (Breitschimd, op. cit., n. 6 ad art. 278
CC con richiami). Qualora il figlio viva nell'economia domestica del patrigno
(o della matrigna), questi potrebbe essere tenuto a coprire l'ammanco tra il contributo
di mantenimento percepito dal figlio e il relativo fabbisogno (DTF 122 II 288 consid.
2b; Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 124 n. 20.10). Nella fattispecie il contributo in favore dell'appellante garantisce
già alla beneficiaria la copertura dell'intero fabbisogno. Non vi sono pertanto
ragioni che nella fattispecie impongano una partecipazione del patrigno ai
costi di mantenimento dell'appellante.
-
Assevera
l'appellante che il reddito del padre non è di fr. 7'350.– mensili, come ha
accertato il Pretore, bensì di almeno fr. 10'000.– mensili. Dagli atti risulta
che il convenuto, commerciante, lavora a __________ __________ per la ditta
__________ __________. L'autorità fiscale ha accertato il suo reddito in fr.
83'400.– per il biennio 1991/92, in fr. 84'200.– per gli anni 1993/94 e in fr.
88'200.– per il 1995/96 (doc. 4). Sentito personalmente, l'interessato ha
dichiarato di conseguire un salario lordo di circa fr. 100'000.–, oltre a
percepire un utile dalla ditta di fr. 20'000.– (interrogatorio formale risposte
2 e 3). Sia come sia, tenuto conto che già con il reddito accertato dal Pretore
egli è in grado di contribuire in misura sufficiente al mantenimento della
figlia, a un giudizio puramente sommario come quello che disciplina
l'emanazione di misure provvisionali le entrate del convenuto possono anche
essere valutate in fr. 7'350.– mensili. A tale importo deve essere aggiunta la
rendita AVS di fr. 2'000.– percepita dalla moglie (interrogatorio formale,
risposta n. 5), onde un reddito complessivo della famiglia del padre di fr.
9'350.– mensili.
-
Il fabbisogno della famiglia del convenuto non è stato stabilito dal
Pretore. In mancanza di dati più precisi esso può essere stabilito in fr.
4'370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr.
1'370.–, spese di alloggio stimate fr. 1'500.–, premi della cassa malati stimati
fr. 700.–, oneri fiscali presunti fr. 800.–). A tale importo va aggiunto il
supplemento del 20% (sopra, consid. 5a), ossia fr. 874.–, per un totale di fr.
5'244.– mensili. Ora con un reddito della famiglia di complessivi fr. 9'350.– e
un fabbisogno di fr. 5'244.– mensili, la metà dell'eccedenza che spetta al
marito ammonta a fr. 2'053.– mensili. Considerato che non ha più obblighi di
mantenimento verso figli maggiorenni, egli appare senz'altro in grado di
coprire il fabbisogno della figlia (fr. 1'416.– mensili dal 1° settembre 1998).
Per il periodo del 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 il contributo deve essere
fissato in fr. 1'190.–, come chiede l'appellante. Ne segue che l'appello va
accolto entro questi limiti.
-
Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (cfr. art.
148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale vince parzialmente sull'entità del
contributo, ma perde sulle altre questioni (contributo arretrato e provvigione ad
litem), ciò che giustifica di suddividere le spese processuali in ragione
di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Gli oneri di prima sede possono
rimanere invariati, visto che l'esito del gravame non incide in maniera apprezzabile
sul loro ammontare né sul loro riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato:
L'istanza del 17 giugno 1997 è parzialmente
accolta, nel senso che pendente causa __________ __________ è condannato a
versare a __________ __________, anticipatamente il primo giorno di ogni mese,
un contributo alimentare di fr. 1'160.– dal 1° luglio 1997 al 31 agosto 1998 e
di fr. 1'416.– dal 1° settembre 1998.
Per
il rimanente il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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