AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.119
Data decisione, Autorità: 14.10.1999, ICCA
Incarto n.: 11.98.00119
Lugano 14 ottobre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..______ (contestazione d’inventario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 3 febbraio 1997 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
, __________ () (patrocinata dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 agosto 1998 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 21 luglio 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
in fatto: A. Il ____________________ 1988 è deceduta a __________ __________ __________ (1921), lasciando eredi il marito __________ e la figlia __________. Con testamento olografo del 3 agosto 1988, pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano il 4 aprile 1989, __________ __________ ha attribuito tutti i suoi beni al marito, riservata la porzione legittima della figlia. Il 18 settembre 1995 __________ __________ ha inoltrato un’azione di divisione dell’eredità davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo in via cautelare il blocco del conto bancario n. __________.__________intestato a __________ __________ presso __________ di . Con decisione del 24 ottobre 1995 il Pretore ha respinto la domanda cautelare e ha parzialmente accolto l’azione di divisione, designando l’avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore (inc. ..).
B. Con brevetto n. 1269 del 24 ottobre 1996 il notaio ha elencato nell’inventario, fra l’altro, l’arredamento dell’abitazione della defunta per un valore di fr. 150’000.–, pellicce per un valore di fr. 10’000.– e un conto di deposito n. __________presso __________ di __________. __________, intestato a __________ __________, per un valore complessivo di fr. 620’000.–. In esito a contestazioni degli eredi relative al con-tenuto dell’inventario, il 9 gennaio 1997 il Pretore ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per postulare l’accertamento in procedura accelerata delle rispettive pretese.
C. Il 3 febbraio 1997 __________ __________ ha convenuto in giudizio __________ __________, chiedendo che il valore dell’arredamento fosse ridotto a fr. 50’000.–, che quello delle pellicce fosse aumentato a fr. 26’000.– e che dagli attivi fosse stralciato il conto di deposito a lui intestato. __________ __________ si è opposta alla petizione, postulando l’assegnazione di ripetibili più elevate in considerazione della temerarietà della lite. Esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 29 aprile 1998 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, la convenuta sulla scorta di un memoriale scritto del 23 aprile 1998. Statuendo il 21 luglio 1998, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 11’000.–, sono state poste a carico dell’attore, con obbligo di rifondere alla convenuta fr. 30’000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto con un appello del 3 agosto 1998 nel quale chiede – previa concessione dell’effetto sospensivo – che dall’inventario della successione sia stralciato il noto conto di deposito, come pure che la tassa di giustizia, da ridurre a fr. 5000.–, e le spese siano poste per 6/7 a carico di __________ __________, con obbligo di rifondergli fr. 14’000.– per ripetibili. Nelle sue osservazioni del 31 agosto 1998 __________ __________ postula la reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata, oltre il riconoscimento di ripetibili più alte in considerazione della temerarietà dell’appello. Con decreto del 6 agosto 1998, la presidente di questa Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha rifiutato di stralciare il conto bancario intestato all’appellante perché nell’inventario fiscale allestito il 1° dicembre 1988 esso era stato dichiarato di pertinenza della defunta, circostanza peraltro ammessa dall’attore durante un interrogatorio del 28 aprile 1994 dinanzi al Procuratore pubblico. La persona che si era occupata delle pratiche successorie – sentita come testimone il 18 febbraio 1998 – aveva inoltre affermato che la disponente aveva venduto un immobile a __________ poco prima di morire, ragione per cui una parte dell’utile conseguito doveva necessariamente figurare negli attivi della successione.
L’attore argomenta, nell’appello, che il conto di deposito presso __________ di __________. __________ era stato aperto a suo nome ed è sempre stato di sua esclusiva proprietà, di modo che il saldo non deve figurare nell’inventario della successione. Il versamento di fr. 620’000.– eseguito dalla disponente sul suo conto si spiega con la volontà di favorire egli medesimo rispetto alla figlia, che con la madre aveva pessimi rapporti. Nelle sue osservazioni all’appello la convenuta obietta che in prima sede l’attore si era limitato a pretendere di essere da sempre titolare degli averi depositati in deposito, i quali non derivavano dai beni della moglie. La circostanza della donazione, allegata per la prima volta nel ricorso, costituirebbe quindi un fatto nuovo inammissibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In realtà dagli atti emerge che davanti al primo giudice l’attore aveva dichiarato soltanto che il conto era di sua “esclusiva proprietà” e che egli ne era “l’unico intestatario” (petizione, pag. 5, punto 3.3), senza menzionare la provenienza dei capitali né l’epoca del trasferimento. Contrariamente all’opinione della convenuta, l’argomentazione non può quindi essere ritenuta nuova.
All’apertura della successione l’appellante era effettivamente titolare del conto n. ____________________ di __________. __________ (v. la documentazione bancaria richiamata, in particolare la conferma di apertura dell’8 settembre 1988 e gli estratti conto del 30 settembre, 15 novembre e 16 novembre 1988 nel fascicolo II). Incombeva pertanto alla convenuta l’onere di allegare e dimostrare che i fondi ivi depositati erano stati trasferiti indebitamente, con atto simulato, fiduciario o erano per altri motivi di spettanza della defunta (cfr. anche DTF 119 II 117 consid. 4c con riferimenti; Kummer in: Berner Kommentar, Berna 1966, n. 290 segg. ad art. 8 CC; Jäggi/Gauch in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 134 ad art. 18 CO con richiami di dottrina e giurisprudenza). L’inseri-mento del conto nell’inventario della successione e il conseguente obbligo per l’appellante di proporre azione di riconoscimento in virtù dell’art. 479 cpv. 1 CPC non sovverte per il resto i principi generali in materia di onere probatorio sanciti dal diritto federale (art. 8 CC; Kummer, op. cit., n. 214 ad art. 8 CC).
Il Pretore ha accertato anzitutto che nell’inventario fiscale del 1° dicembre 1988 il conto litigioso era stato dichiarato come parte di capitale a risparmio appartenente alla defunta (doc. 3, punto 2.2). Tale circostanza è stata pure confermata l’anno seguente, con lettera del 23 novembre 1989 (richiamata dall’autorità fiscale) in cui l’attore, per il tramite della sua fiscalista Laura Saccomani, aveva quantificato la legittima della figlia in fr. 567’187.–, ossia 3/8 della sostanza imponibile (osservazioni all’appello, ad 2, pag. 10). Dalla testimonianza di __________ __________ si evince tuttavia che l’inserimento del conto nell’inventario fiscale era avvenuto su suo invito, per il motivo che la defunta “aveva venduto una casa a __________ e quindi matematicamente mancavano dei soldi, ossia, almeno in parte, il provento di quella vendita” (ver-bale del 18 febbraio 1998, pag. 2). La testimone ha riconosciuto inoltre di non essere “assolutamente al corrente dei motivi che hanno indotto la signora (...) a trasferire la somma di fr. 623’657.25, come da prelevamento in atti richiamati da __________, sul conto del marito” (pag. 3). Tale avere era stato dunque dichiarato nella sostanza della defunta su consiglio della fiduciaria, la quale – per sua ammissione – intendeva solo far tornare i conti e non illustrare la situazione patrimoniale effettiva dei coniugi al decesso della moglie, di cui l’interessata nemmeno era a conoscenza. Ne discende che la dichiarazione fiscale del 1° dicembre 1988 e la successiva conferma del 23 novembre 1989 non sono di per sé sufficienti a dimostrare la proprietà della defunta sul noto conto.
Il Pretore ha ritenuto inoltre determinante quanto aveva affermato l’attore durante un interrogatorio davanti al Procuratore pubblico, secondo cui il conto “intestato a mia moglie era stato aperto per volontà di mia moglie pochi mesi prima della sua scomparsa. In effetti mia moglie non andava d’accordo con mia figlia e quando ha capito che non sarebbe più guarita mi aveva chiesto di trasferire dei beni a __________. __________ nella speranza di sottrarli a nostra figlia” (verbale di interrogatorio del 28 aprile 1994, doc. 5, pag. 3). A dire della convenuta, il patrocinatore dell’atto-re avrebbe inoltre riconosciuto, con lettera del 27 luglio 1994 al Procuratore pubblico (doc. 6), che la defunta era beneficiaria economica del conto (osservazioni all’appello, ad 2, pag. 11). L’ammissione di un fatto davanti al Procuratore pubblico non configura tuttavia una formale confessione nel senso dell’art. 193 cpv. 1 CPC, ma un semplice indizio (I CCA, sentenza del 23 settembre 1996 nella causa S., consid. 3a, massima pubblicata in: Bollettino Ordine degli avvocati n. 14, pag. 12). Essa non deve quindi risultare in contrasto con altri indizi rilevabili dagli atti o, quanto meno, deve apparire suffragata da indizi più importanti rispetto a quelli che la contrastano (I CCA, loc. cit., consid. 3b).
Nella fattispecie si desume dalla documentazione bancaria richiamata agli atti che il conto litigioso è stato aperto in nome dell’appellante, il quale ne è sempre stato titolare esclusivo (v. la conferma di apertura dell’8 settembre 1988 e gli estratti conto del 30 settembre, 15 novembre e 16 novembre 1988 nel fascicolo II richiamato). L’affermazione dell’appellante secondo cui “il conto era intestato a mia moglie” risulta dunque smentita da altre risultanze istruttorie. Che il conto fosse intestato all’appellan-te non è del resto contestato neppure dalla convenuta, la quale si limita a sostenere che la defunta ne era l’avente diritto economico (osservazioni all’appello, pag. 16, ad 6). L’ammissione fatta dall’attore in sede penale non può dunque essere considerata determinante ai fini del giudizio. Contrariamente a quanto la convenuta asserisce, inoltre, nello scritto del 27 luglio 1994 non v’è traccia del fatto che la defunta fosse beneficiaria economica del conto: il patrocinatore dell’appellante si è infatti limitato ad affermare che all’epoca del decesso vi erano due relazioni bancarie, senza precisare chi ne era il titolare (doc. 6, pag. 1 nel mezzo). Si aggiunga che davanti al Procuratore pubblico l’ap-pellante aveva sostenuto altresì che gli averi depositati sul conto provenivano dagli attivi della defunta e che l’operazione era avvenuta per volontà di quest’ultima, al fine di evitare che essi giungessero alla figlia. Che la defunta intendesse trasferire l’importo di fr. 623’657.25 sul conto intestato all’appellante è per altro incontestato.
Sia come sia, la proprietà dell’attore sul noto conto non è determinante per stabilire se la relazione bancaria debba figurare nell’inventario successorio. La successione comprende infatti non solo i beni del defunto esistenti al momento del decesso (art. 474 CC), ma anche i suoi eventuali crediti in esito allo scioglimento del regime matrimoniale (Staehelin in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, n. 1 ad art. 474 con riferimenti), come pure i beni soggetti a collazione (art. 626 CC; Tuor in: Berner Kommentar, 2a edizione, n. 13 ad art. 474 CC) e le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC). Tra queste ultime rientrano tutte le liberalità teoricamente suscettibili di riduzione, indipendentemente dal fatto che l’azione non sia poi promossa (Piotet, Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo 1975, pag. 410, § 62). Nella fattispecie è indubbio che il trasferimento di fr. 623’657.25 dal conto della defunta a quello del marito, poco meno di due mesi prima della morte, rientra fra le liberalità soggette a riduzione a norma dell’ art. 527 n. 3 CC. Per il calcolo della porzione disponibile e di quella legittima spettante alla convenuta il saldo del conto intestato al marito deve quindi essere aggiunto aritmeticamente ai beni esistenti al momento della morte della defunta (Piotet, op. cit., pag. 410). Ciò posto, il conto litigioso rientra nei beni da inserire nell’inventario successorio, senza riguardo alla proprietà dell’attore. Privo di consistenza, l’appello è destinato pertanto all’insuccesso e la sentenza del Pretore merita conferma, sia pure con altra motivazione.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quel che riguarda l’entità dei costi, l’appellante postula la riduzione a fr. 5000.– della tassa di giustizia (fissata dal Pretore, unitamente alle spese, in complessivi fr. 11’000.–), nonché il riconoscimento alla parte attrice di fr. 14’000.– per ripetibili ridotte di prima sede, sostenendo che il Pretore avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento, fissando una tassa di giustizia e un’indennità per ripetibili oggettivamente esagerata. Ora, come rileva l’appellante stesso, nella determinazione degli oneri processuali il primo giudice dispone di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e di ripetibili la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o per abuso di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 nella causa F., consid. 2). La questione è di sapere se nella fattispecie una tassa di giustizia di fr. 11’000.– e un’indennità per ripetibili di fr. 30’000.– configurino estremi del genere.
a) La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell’atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). La contestazione di un inventario successorio ha natura pecuniaria e in concreto il Pretore ne ha determinato il valore in fr. 736’000.–, ciò che l’appellante non contesta. L’art. 17 LTG prevede per cause di valore tra fr. 500’001.– e fr. 1’000’000.– una tassa di giustizia da fr. 3000.– a fr. 18’000.–. Pur non essendo particolarmente complessa, nella fattispecie la vertenza ha nondimeno richiesto un’istruttoria che non si è esaurita nell’escus-sione “di un solo testimone e alla produzione di pochi documenti”, come adduce non senza temerarietà l’appellante. L’istruttoria ha infatti comportato l’edizione di documentazione bancaria, il richiamo di carteggi civili (..e ..) e di vari incarti presso il Ministero pubblico (./__________, inc. __________/__________e /), con il risultato che il fascicolo della causa ha raggiunto dimensioni ragguardevoli. Tenuto anche conto del problema giuridico da risolvere, la causa può essere considerata, alla luce di tutti gli elementi del caso concreto, di media difficoltà. La tassa di giustizia determinata dal Pretore, in fr. 11’000.– (spese comprese) sfugge dunque a qualsiasi eccesso o abuso di apprezzamento.
b) L’art. 9 cpv. 1 TOA dispone che per le cause di valore litigioso oltre fr. 500’000.– sino a fr. 1’500’000.– l’onorario varia dal 4 al 7% del valore medesimo. Contrariamente a quanto reputa l’appellante, la riduzione dell’onorario dal 30 all’80%, come prevede dall’art. 15 TOA, non è applicabile, valendo in concreto l’art. 13 TOA secondo cui, per le cause in procedura accelerata l’onorario è quello normale, calcolato come agli art. 8 segg. TOA. Ne discende che l’indennità per ripetibili stabilita dal primo giudice, in fr. 30’000.–, si situa vicino al limite inferiore del 4% previsto dalla tariffa. Ancora una volta la valutazione del Pretore si rivela dunque scevra di qualunque abuso o eccesso di apprezzamento.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
a) tassa di giustizia fr. 4’500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 4’550.–
sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5’000.– per ripetibili d’appello.
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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