AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1998.129
Data decisione, Autorità:
04.09.1998, ICCA
Incarto n.
11.98.00129
Lugano,
04 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Petralli
Zeni, vicecancelliera
visto
l’appello (“ricorso”) del 3 settembre 1998 presentato da
__________, __________
contro
l’ordinanza
emanata il 2 settembre 1998 in luogo e vece del Pretore dal Segretario
assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, nella causa
..__________ (opposizione al matrimonio) promossa dall’appellante con petizione (“istanza”) del 13 agosto 1998;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello (“ricorso”) inoltrato
da __________ __________ contro l’ordinanza emessa dal Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 13 agosto 1998
__________ __________ ha introdotto davanti al-la Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, un’“istanza di interdizione” mirante a impedire un
matrimonio “g- __________ ”;
che con ordinanza del 17
agosto 1998 il Segretario assessore ha assegnato all’istante, in luogo e vece
del Pretore, un termine di 20 giorni per completare l’atto introduttivo della
lite, per produrre i documenti a sostegno e per indicare il nome con il recapito
esatti dei convenuti;
che __________ __________
ha postulato il 31 agosto 1998 una proroga del termine, se possibile fino al
termine di una procedura pendente dinanzi alla Camera dei ricorsi penali contro
una decisione del 24 agosto 1998 con cui il Procuratore generale aveva
dichiarato, nel frattempo, di non avviare indagini preliminari nei confronti
del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
che, statuendo il 2
settembre 1998, il Segretario assessore ha respinto la domanda di proroga;
che contro l’ordinanza
appena citata __________ __________ ha presentato il 3 settembre 1998 un
“ricorso” (appello) inteso a ottenere – previo conferimento dell’effetto
sospensivo al gravame – una proroga del noto termine;
che l’appello non è stato
oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che su una domanda di
proroga dei termini (art. 130 CPC) il giudice decide mediante ordinanza;
che, in effetti, le misure
disciplinanti il procedimento sono prese con ordinanza (art. 94 cpv. 1 CPC);
che l’atto appellato, del
resto, è designato chiaramente come tale;
che, emanate giusta l’art.
286 CPC, le ordinanze non sono appellabili né possono essere impugnate con
qualsivoglia altro rimedio giuridico (art. 95 cpv. 1 CPC);
che pertanto il “ricorso”
introdotto dall’istante si rivela, già a un primo esame, improponibile;
che l’inammissibilità
dell’appello rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nel gravame;
che, per quanto riguarda
le spese del giudizio odierno, esse andrebbero poste a carico del soccombente
secondo l’art. 148
cpv. 1 CPC;
che nondimeno, data la
particolarità del caso, si giustifica – per questa volta – di rinunciare al
prelievo di oneri processuali;
in applicazione dell’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello (“ricorso”) è
irricevibile.
-
Non si riscuotono tasse né
spese.
-
Intimazione a __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster