AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1998.130
Data decisione, Autorità:
29.04.1999, ICCA
Incarto n.
11.98.00130
Lugano,
29 aprile 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire
nella causa ..__________ (processo di stato: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 28 maggio
1998 da
__________ __________,
nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________ __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 settembre 1998
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21
agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 24 settembre 1998 presentato da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Se
deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem contenuta nelle
osservazioni del 21 ottobre 1998 all’appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
(1953) e __________ nata __________ (1957) si sono sposati a __________ il
____________________ 1978. Dal matrimonio sono nati __________
(____________________1979), __________ (____________________1980), __________
(____________________1982) e __________ (____________________1985). I coniugi
hanno adottato inoltre le gemelle __________ e __________ (nate il __________
__________ 1982). Il marito, __________ __________ __________, è segretario
__________ __________ __________ __________ e __________ di __________; la
moglie, di formazione __________, non ha esercitato attività lucrativa durante
la vita in comune, a parte qualche sporadica __________.
B. Il 28 maggio 1998
__________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di __________
per il tentativo di conciliazione. Simultaneamente ha postulato in via
provvisionale l’affidamento dei figli (salvo __________, maggiorenne), riservato
il diritto di visita del padre, l’assegnazione dell’alloggio coniugale, un
contributo di fr. 4500.– mensili per sé (fr. 3000.– nel caso in cui
l’abitazione coniugale fosse stata attribuita a lei medesima), contributi di
fr. 1000.– per __________ e di fr. 900.– mensili per ciascuno degli altri
quattro figli, oltre una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Con istanza
del 10 luglio 1998 __________ __________ ha chiesto a sua volta l’affidamento
dei figli minorenni e l’attribuzione dell’alloggio coniugale.
C. Il tentativo di
conciliazione è decaduto infruttuoso il 16 luglio 1998. All’udienza di quello
stesso giorno, indetta per discutere l’assetto provvisionale, entrambi i
coniugi hanno notificato prove, mantenendo le loro posizioni. Il Pretore ha
sentito nove testimoni; inoltre ha ascoltato in camera di consiglio ,
__________ e __________ (il figlio __________ era in vacanza, mentre il figlio
__________ non ha voluto comparire), comunicando l’esito dei colloqui alle
parti. Dopo di che ha chiuso l’istruttoria e ha fissato il dibattimento finale,
cui i coniugi hanno rinunciato, accordandosi sulla presentazione di memoriali
conclusivi. Nel proprio allegato, del 17 agosto 1998, __________ __________ ha
ribadito le domande formulate con l’istanza provvisionale. Nel suo memoriale
conclusivo del giorno medesimo __________ __________ ha sollecitato
l’affidamento dei figli minorenni a sé medesimo e l’attribuzione dell’alloggio
coniugale, ha offerto alla moglie un contributo provvisionale di fr. 2000.–
mensili e la residenza secondaria di __________ (), dichiarando di
lasciarle altresì l’uso dell’automobile __________ in dotazione alla famiglia.
D. Il Pretore ha
statuito il 21 agosto 1998. Affidati i figli minorenni al padre, cui ha assegnato
l’abitazione coniugale, egli ha attribuito la residenza secondaria di Paudo
alla moglie e ha fissato in favore di quest’ultima un contributo alimentare di
fr. 2800.– mensili dal 1° giugno 1998, concedendole in uso l’automobile
__________. La domanda di provvigione ad litem è stata respinta. Le
spese di fr. 290.–, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro il decreto
cautelare è insorta il 3 settembre 1998 __________ __________ con un appello
nel quale postula l’assunzione delle prove rifiutate dal Pretore, riafferma le
conclusioni formulate in prima sede e chiede di modificare il giudizio impugnato
di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 24 settembre 1998 __________
__________ propone di respingere l’appello e con ricorso adesivo sollecita una
riduzione del contributo alimentare per la moglie da fr. 2800.– a fr. 2300.–
mensili. __________ __________ -__________ conclude nelle sue osservazioni del
21 ottobre 1998 per il rigetto dell’appello adesivo e per l’ottenimento di
un’ulteriore provvigione ad litem di fr. 2000.–. Il 13 ottobre
1998 essa ha presentato a questa Camera un documento con talune risposte a
domande da lei rivolte per scritto ai figli, chiedendo che questi ultimi siano
sentiti in appello.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello principale
-
Il documento nuovo
prodotto in appello è ricevibile, in deroga all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC,
per il principio inquisitorio che disciplina nel diritto federale i rapporti
fra genitori e figli (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, n. 10 ad art. 86). Non vi è motivo invece perché questa Camera senta i
quattro minorenni (il figlio __________ ha compiuto i 18 anni in pendenza di
appello). Intanto perché tre di essi sono già stati ascoltati un’ora ognuno dal
Pretore in camera di consiglio (decreto impugnato, consid. 6). In secondo luogo
perché a un esame meramente sommario come quello che presiede all’emanazione di
misure provvisionali la situazione tra genitori e figli minorenni emerge con
chiarezza dalle testimonianze, univoche e concordanti. Sentire nuovamente i
ragazzi per il solo fatto che nel frattempo la madre ha lasciato l’abitazione
coniugale in ossequio a un ordine disposto cautelarmente dal Pretore non appare
di apprezzabile utilità (né l’appellante rende verosimile il contrario). Non è
quindi il caso di sottoporre i figli a nuovi interrogatori.
-
L’appellante
principale chiede che questa Camera esperisca le prove da lei offerte e
respinte dal Pretore (art. 322 lett. b CPC). Questi ha motivato la propria
decisione rilevando che “con tutta verosimiglianza i testi non interrogati
nulla avrebbero potuto aggiungere a quanto già risulta dalle deposizioni
assunte” (de-creto impugnato, consid. 7). “Ciò vale in particolare – ha
continuato il Pretore – per i rapporti dei coniugi con i figli, in merito ai
quali non si vede che cosa potrebbero riferire persone che ne hanno a loro
volta solo sentito parlare come amiche di uno o dell’altro coniuge, oppure che,
come il dottor __________, li hanno constatati soltanto nel ristretto ambito
della professione di medico di famiglia. Ciò vale per l’amica del marito,
__________ __________, la quale nulla potrebbe dire dei rapporti tra la madre e
i figli. La teste __________, che ha trascorso un periodo in casa __________
come ragazza alla pari, si sarebbe limitata a riferire dell’ organizzazione
dell’economia domestica, fatto che risulta comunque provato attraverso le altre
testimonianze. Pure inutili sono gli interrogatori formali, come pure i
richiami dai Servizi psicosociali e medico-psicologico di __________ e
__________, poiché i fatti che attraverso dette prove si intendevano provare
risultano dimostrati tramite le audizioni dei testi” (decreto impugnato, loc.
cit.).
a) L’interrogatorio
formale del marito sarebbe servito – secondo l’appellante – a “quantificare il
tempo che egli ha negli ultimi anni dedicato ai figli e alla famiglia in
generale, e quello alla vita pubblica, professionale e ora pure alla relazione extraconiugale
con (...) __________ ” (memoriale, pag. 3 in fondo). In realtà i
trascorsi del marito sono di poco interesse, decisiva essendo la sua
disponibilità di tempo attuale. Al riguardo non consta che egli si assenti o
debba assentarsi con frequenza dal domicilio (anzi, la testimone __________
__________ l’ha quasi sempre visto in casa: verbali, pag. 14 in basso). Quanto
al passato, lontana dal domicilio è stata – se mai – l’appellante, che durante
l’estate del 1997 “praticamente non è stata con i figli” e “in questi ultimi due
anni rarissimamente era a casa” (deposizione __________ __________ -,
verbali, pag. 24; v. anche verbali, pag. 14). L’appellante definisce la
testimonianza della suocera “faziosa” (pag. 4 in basso), ma non pretende che
sia inveritiera. Al riguardo la decisione del Pretore merita quindi conferma.
b) A
parere dell’appellante il dott. __________ __________ avrebbe potuto dare la
sua opinione sul carattere delle due figlie e sui motivi del loro rapporto
conflittuale con la madre (memoriale, pag. 4). Se non che, indagare sulle cause
di simile dissidio esula manifestamente dagli scopi di un’istruttoria
cautelare, nell’ambito della quale il Pretore si è giustamente limitato ad
accertare – ciò che nemmeno è contestato – come le figlie siano in “aperto conflitto”
con la madre (decreto impugnato, consid. 8). E tale conflitto appare profondo,
ove appena si pensi che l’appellante ha avuto modo di rimproverare alla figlia
__________– circostanza a sua volta non controversa – le sue origini adottive e
la condizione sociale in cui versa la madre biologica (decreto, loc. cit.).
Anche al proposito la decisione del primo giudice sfugge quindi alla critica.
c) La
testimone __________ __________ avrebbe potuto esprimersi – sostiene
l’appellante – sui rapporti esistenti fra madre e figli. Ma su tali rapporti,
molto tesi con le figlie e difficili “ultimamente anche con il figlio
__________” (verbali, pag. 14 a metà; v. anche verbali, pag. 17 in basso, pag.
21 in fondo e pag. 26), le deposizioni dei testimoni assunti sono concordanti.
Indagare oltre non avrebbe avuto senso.
d) L’escussione
di __________ __________ sarebbe stata necessaria, secondo l’appellante, per
valutare la disponibilità di tempo del marito e per “focalizzare la relazione
extraconiugale (...) in ordine alla sua intensità e serietà nell’ottica della
valutazione di quale genitore offra in definitiva le migliori garanzie per
rivendicare (...) l’affidamento dei figli” (memoriale, loc. cit.). Con tale
argomentazione l’appellante mostra tuttavia di disconoscere l’indole e le
finalità di un’istruttoria provvisionale, che non è destinata ad appurare quale
sia il genitore più atto all’affidamento nella prospettiva di tutte le
circostanze concrete (problema di merito), ma quale sia a un sommario esame la
situazione più confacente al bene dei ragazzi, senza pregiudizio per la
decisione di merito. Che la presenza di __________ __________ possa ledere in
un modo o nell’altro l’interesse dei figli non è preteso dall’appellante. A
giusta ragione il Pretore ha rinunciato perciò a sentirla.
e) Quanto
a __________ __________, che avrebbe dovuto esprimersi sulle cause del
conflitto tra madre e figlie, sulle passate assenze del marito, sulle capacità
casalinghe di lui e sui ruoli educativi all’interno della coppia (memoriale,
loc. cit.), non giova ripetersi. Per quel che è delle capacità casalinghe del
marito, emerge dagli atti ch’egli sa quanto meno fare il bucato (verbali, pag.
11 e 14 a metà) e che durante le lunghe assenze della moglie ha saputo
organizzarsi, dirigendo l’economia domestica (verbali, loc. cit.). Nulla induce
a ritenere, tanto meno a un giudizio di mera verosimiglianza, che in futuro
egli non sappia fare altrettanto. Neppure l’appellan-te del resto asserisce
ciò.
f)
Il Pretore ha rinunciato a interrogare il figlio __________ poiché ormai
prossimo alla maggiore età (raggiunta il ____________________ 1998, in pendenza
di ricorso). L’appellante assevera che il giudice avrebbe dovuto sentirlo, ma
senza lontanamente spiegare perché, di modo che su questo punto il gravame si
rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv.
5).
g) Sul
“richiamo dal Servizio psico-sociale dell’incarto relativo a __________” per
“chiarire le difficoltà caratteriali e il suo senso opportunistico d’intendere
la vita” è appena il caso di ripetere che non spetta al giudice delle misure
provvisionali approfondire problemi di merito. Dall’istruttoria emerge in
maniera equivocabile che il rapporto della figlia – sedicenne – è buono con il
padre e apertamente conflittuale con la madre (sopra, consid. b). Tanto basta a
fini meramente provvisionali. Quanto poi alla perizia che l’appellante aveva
chiesto per “determinare, nell’interesse dei figli, il genitore cui assegnare
l’affidamento dei medesimi” (verbali, pag. 7 in fondo), un simile mezzo di
prova è per principio incompatibile con la natura e lo scopo di un
provvedimento cautelare. Tanto meno una perizia si giustificava nel caso in
esame, ove dagli atti si evince già a prima vista quali siano le relazioni
personali fra genitori e figli minorenni. Ne segue che, chiudendo l’istruttoria
il 7 agosto 1998, il Pretore non ha affatto leso il diritto alla prova
dell’istante, ma ha rinunciato semplicemente ad assumere mezzi di prova che non
avrebbero verosimilmente portato elementi di rilievo ai fini del giudizio (sul
principio dell’apprezzamento anticipato: DTF 121 I 306 consid. 1b in fondo, 119
Ib 492 consid. 5b/bb). Circa le questioni d’ordine l’appello principale deve perciò
essere respinto.
- L’affidamento dei
figli durante un processo di divorzio o di separazione (art. 145 cpv. 2 CC)
deve orientarsi ai principi dell’art. 156 CC. Caposaldo è il bene del figlio:
anche il giudice delle misure provvisionali – come quello di merito – apprezza
secondo equità l’insieme delle circostanze e adotta i provvedimenti che più
appaiono opportuni perché meglio tutelano gli interessi della prole. Per
determinare quale sia il bene del figlio nel caso in cui entrambi i genitori
siano idonei all’affidamento la giurisprudenza ha elaborato più criteri. Ha
stabilito che i figli vanno lasciati al genitore con la maggiore disponibilità
di tempo a occuparsene in persona (DTF 117 II 355, 114 II 202 consid. 3b),
rispettivamente al genitore che garantisce maggiore stabilità (DTF 117 II 355,
114 II 203 consid. 5) – quindi non sempre alla madre, nemmeno trattandosi di
bambini piccoli (DTF 117 II 356 consid. 4a, 114 II 202 consid. 3b) – e che
occorre considerare anche il punto di vista del figlio, evitando per esempio di
separare i fratelli (DTF 115 II 319 consid. 2), accertando quali mancanze
educative possano imputarsi all’uno o all’altro genitore durante la vita in
comune (DTF 117 II 358 consid. 3d), indagando per quali motivi il figlio assuma
eventuali atteggiamenti di difesa verso il genitore non affidatario (DTF 111 II
406 consid. 1 e 4) e verificando che quest’ultimo non alteri i rapporti del
ragazzo con l’altro genitore o non intralci il compito dell’educatore (DTF 119
II 203 consid. 2 e 4, 117 II 357 consid. 3c). Il desiderio di attribuzione del
figlio è viepiù importante nella misura in cui, vista l’età e lo sviluppo del
minorenne, tale desiderio appaia come una decisione consolidata e sia
l’espressione di una stretta relazione con il genitore (DTF 122 III 401).
In sede provvisionale
assume poi particolare importanza il fattore della stabilità, nel senso che il
figlio dev’essere mantenuto per quanto possibile nel suo ambiente (cerchia di
amici, scuola, lingua, cultura ecc.). Ciò non toglie che il giudice delle
misure provvisionali sia limitato per forza di cose a un esame sommario della
fattispecie; pur applicando – come il giudice di merito – il principio
inquisitorio (DTF 119 II 203 consid. 1, 111 II 229 consid. 4), egli deve
statuire in tempi brevi e si limita dunque a valutare quale genitore offra
verosimilmente, nel complesso, le migliori garanzie per la durata della causa.
La sua decisione non vincola di conseguenza il giudice di merito (Bühler/Spühler, op. cit., note 206
segg. – in specie Ergänzungsband 1991, nota 208 – ad art. 145 e note 62 segg.
ad art. 156 CC; Hinderling/ Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 404 segg.; Lüchinger/ Geiser in: Schweizerisches
Privat-recht, ZGB I, Basilea 1996, n. 10 ad art. 145; DTF 117 II 354 consid. 3
con rinvio).
-
Nel caso specifico
il Pretore ha appurato – come detto – che il padre ha un buon rapporto con
tutti i figli, mentre la madre ha una relazione di aperto conflitto con le due
ragazze, soprattutto con __________. Ha accertato altresì che i sei figli sono
affiatati tra loro, ciò che sconsiglia di dividerli, e che l’adeguata
organizzazione dell’economia domestica da parte del padre “con attenta
ripartizione dei compiti che ciascun figlio, a turno, deve svolgere, già
sperimentata durante i lunghi e ripetuti periodi di assenza della madre,
dovrebbe consentire di affrontare senza eccessivi traumi la situazione
determinata dalla separazione dei genitori” (con-sid. 8). L’affidamento alla
madre – ha soggiunto il Pretore – “pre-senta invece troppe incognite in
considerazione del difficile travaglio interiore che ella sta vivendo, con le
inevitabili ripercussioni che ciò avrebbe sui figli, ma pure per la sua
propensione ad allontanarsi da casa anche per lunghi periodi e senza troppo
preoccuparsi di chi vi rimane” (decreto impugnato, loc. cit.).
-
L’appellante si
diffonde in proprie considerazioni sul comportamento dei figli, accusando il
marito – in estrema sintesi – di non potersi occupare adeguatamente di loro e
di lasciare troppa libertà a __________, mentre essa fa valere di avere sempre
assolto pienamente il proprio ruolo di madre, con esperienza educativa,
offrendo “migliori garanzie per la corretta e sana educazione dei figli, come è
sempre stato in passato” (memoriale, pag. 9). Così argomentando, nondimeno,
essa non solo evita di confrontarsi concretamente con le motivazioni del
Pretore, ma confonde una volta di più provvedimenti cautelari e causa di
merito. Quel che conta nella prospettiva di un giudizio meramente provvisionale
è che a un primo esame, nella fattispecie, entrambi i genitori sembrano idonei
a occuparsi dei figli (ciò che pure la moglie riconosce: appello, loc. cit.),
che sotto il profilo della stabilità ambedue intendono assicurare ai minorenni
la possibilità di continuare a vivere nel loro ambiente e che né l’uno né
l’altro pretende di separare i fratelli, estraneandoli a vicenda. Su questi tre
punti i coniugi appaiono equivalenti ai fini dell’affidamento cautelare. La
scelta dipende perciò dall’applicazione di ulteriori criteri.
Ora, per quel che è del
tempo a disposizione la moglie sembra avvantaggiata, il marito esercitando
un’attività professionale a tempo pieno. In pratica le cose stanno diversamente,
ove appena si ricordi che, pur non svolgendo alcun lavoro rimunerato, negli
ultimi due anni essa è rimasta a casa ben poco e ha trascorso l’intera estate
del 1997 per conto suo (sopra, consid. 2b). Non per nulla il figlio __________,
nonostante la teorica disponibilità di tempo della madre, appare trascurato
negli affetti (verbali, pag. 17). Serie controindicazioni ostano inoltre a un
affidamento alla madre, se non altro a un sommario esame. Si è accennato
poc’anzi che il desiderio dei figli è viepiù importante nella misura in cui,
vista l’età e lo sviluppo dei minorenni, tale desiderio appaia come una
decisione consolidata e sia l’espressione di una stretta relazione con il
genitore. In concreto l’attribuzione di __________, divenuto maggiorenne in
pendenza di appello, è ormai senza oggetto. Rimane aperta quella di __________
(16 anni), __________, __________ (16 anni entrambe) e __________ (13 anni). Il
decreto impugnato è lacunoso per quanto attiene alla volontà dei figli (il
Pretore evoca al consid. 6 una sua lettera alle parti, che però non figura agli
atti). L’appellante medesima ammette, nondimeno, che solo Enea desidera
rimanere con lei (memoriale, pag. 8 a metà). Le due ragazze la rifuggono nettamente:
dal documento nuovo prodotto in appello risulta addirittura che nella primavera del 1998 tra __________ e l’appellante
è intercorsa “una rottura completa nella comunicazione” (dichiarazioni del
figlio __________, primo foglio in fondo). __________ non ha voluto comparire
davanti al Pretore, ma dalle testimonianze agli atti si desume che i suoi rapporti
con la madre sono difficili (sopra, consid. 2c). Ciò posto, non è dato a
divedere come possano essere affidati all’appellante quattro figli adolescenti
fra i 13 e i 16 anni quando uno solo di essi si trova in armonia con lei e due
le sono addirittura ostili. Tanto meno ove si consideri che già a prima vista
tutti e quattro hanno invece buone relazioni con il padre. Se ne conclude che,
per quanto riguarda l’affidamento provvisionale dei figli, l’appello è
destinato all’insuccesso.
-
Sull’assegnazione
dell’alloggio coniugale in caso di affidamento dei figli al padre l’appellante
non insiste (memoriale, pag. 9 in fondo). Chiede invece che nel suo fabbisogno
minimo sia inserita una spesa di fr. 1000.– mensili per la locazione, e non
solo di fr. 200.– come ha riconosciuto il Pretore (decreto, consid. 11), non
potendo essa vedersi costretta a occupare la residenza secondaria di
__________. La rivendicazione è prematura. Nel fabbisogno minimo di un coniuge
devono figurare per principio solo le spese effettive, né la parità di
trattamento impone di riconoscere a una parte costi mensili inesistenti. Il
fatto che l’appellante non intenda risiedere a __________ e sia alla ricerca di
una sistemazione a Giubiasco ancora non basta perché nel suo fabbisogno minimo
siano inseriti oneri di locazione. Incomberà all’interessata, al momento in cui
avrà reperito un alloggio proprio, documentare la spesa a suo carico, chiedendo
al Pretore una modifica dell’ assetto provvisionale.
-
Sostiene
l’appellante che il carico fiscale di fr. 3500.– ammesso dal Pretore nel fabbisogno
minimo del marito (decreto impugnato, loc. cit.) è eccessivo. Afferma che
tenendo conto del contributo provvisionale a lei destinato l’aggravio si riduce
di almeno fr. 550.– mensili, il reddito imponibile del marito non superando fr.
113 000.– annui (memoriale, pag. 10 in fondo). La censura non manca di
pertinenza. L’ultima tassazione agli atti, del biennio 1995/96, contemplava un
reddito imponibile di fr. 147 094.– annui ai fini dell’imposta cantonale e di
fr. 154 494.– ai fini dell’imposta federale diretta (doc. C), onde un carico
fiscale di fr. 2223.– mensili. A ciò si aggiungeva l’imposta comunale, per un
totale arrotondato di circa fr. 3600.– mensili. Non risulta che dopo di allora
i fattori di reddito e di sostanza si siano apprezzabilmente modificati, né
l’una o l’altra parte accenna a eventuali cambiamenti di rilievo (la
dichiarazione d’imposta 1997/98 allegata al doc. C denota se mai una riduzione
dell’imponibile). Si può quindi ragionevolmente presumere, a un primo e
sommario esame, che con il versamento di un contributo alimentare alla moglie –
soggetto fiscale autonomo dal momento in cui i coniugi vivono separati (art. 55
lett. a LT e 45 lett. a LIFD) – l’onere fiscale del marito sia destinato a
ridursi.
Premesso un contributo
alimentare di fr. 3370.– mensili (infra, consid. 17), che sarà tassato nella
partita fiscale dell’appellante, al marito sarà verosimilmente tassato un
reddito imponibile attorno ai fr. 107 000.– (imposta cantonale), rispettivamente
attorno ai fr. 114 000.– annui (imposta federale diretta), oltre l’impo-sta
comunale. In mancanza di dati più attendibili, non prospettati dall’appellante
nemmeno per sommi capi, si può ragionevolmente presumere un onere fiscale di
fr. 10 000.– annui (imposta cantonale e comunale), rispettivamente di fr.
4100.– (imposta federale diretta). Anche cumulando l’imposta cantonale di fr.
450.– annui sulla sostanza (e altrettanti sul piano comunale), appare
verosimile già a un sommario esame perciò che l’aggravio tributario del marito
si riduca di almeno fr. 550.– mensili, come assevera l’appellante. Su questo
punto il ricorso merita quindi accoglimento e il carico d’imposta inserito dal
Pretore nel fabbisogno minimo del marito va ridotto a fr. 2950.– mensili,
questa Camera non potendo sospingersi oltre le domande delle parti.
-
L’appellante
asserisce che i costi del figlio Ivo (maggiorenne) agli studi, inclusi dal
Pretore nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1050.– mensili), sono eccessivi.
Non indica però di quanto debbano essere ridotti, rinviando semplicemente a
“ipotesi di calcolo” formulate in prima sede (memoriale, pag. 11 in alto).
Richiami del genere sono inammissibili. Un atto di appello deve contenere esso
medesimo le esplicite richieste di giudizio e i motivi a sostegno (art. 309
cpv. 2 lett. e ed f CPC). Carente di requisiti formali, al riguardo il gravame
di rivela d’acchito irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
Fondato si dimostra
il ricorso invece per quanto attiene all’ onere fiscale dell’appellante,
stimato dal Pretore in fr. 200.– mensili. L’interessata fa valere ch’esso
ammonta a non meno di fr. 400.– (onde un fabbisogno minimo complessivo di fr.
3000.–: memoriale, pag. 11 in alto) perché non le sarà più applicata l’aliquota
più favorevole dei coniugati, ma quella delle persone sole. Premesso un
contributo di fr. 3370.– mensili (infra, consid. 17), l’aggravio tributario
potrà aggirarsi in effetti attorno ai fr. 2850.– annui (imposta cantonale),
rispettivamente attorno ai fr. 360.– (imposta federale diretta). Aggiunta
l’imposta comunale, il carico d’imposta potrà verosimilmente raggiungere i fr.
400.– mensili. L’onere fiscale inserito nel fabbisogno minimo va modificato
perciò nei limiti chiesti dall’appellante.
-
A parere dell’appellante
i costi per la casa e le assicurazioni figuranti nel fabbisogno minimo del
marito (fr. 1000.– mensili) devono ritenersi già inclusi nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo e non eccedono, in ogni modo, fr. 200.– mensili (memo-riale,
pag. 11). La prima argomentazione è erronea: il minimo esistenziale del diritto
esecutivo non comprende né l’eventuale canone di locazione, né – per converso –
gli eventuali interessi ipotecari o le spese di manutenzione né, tanto meno, i
pubblici tributi legati alla proprietà dell’immobile (Rep. 1993 pag. 265 n.
2.1). La seconda invece è parzialmente fondata. Dagli atti risulta in effetti
che il marito paga premi annui di fr. 970.20 per l’assicurazione dello stabile
(polizza allegata al doc. B), fr. 430.90 per l’assicurazione domestica (loc.
cit.), fr. 672.– per l’assicurazione sulla vita (doc. D) e fr. 93.20 per la
propria responsabilità civile (loc. cit.), onde una media di circa fr. 180.–
mensili. Dalla dichiarazione fiscale 1997/98 (allegata al doc. C) risultano
inoltre oneri di manutenzione per fr. 5057.– annui, ossia circa fr. 420.– mensili
(verosimili, se confrontati con le deduzioni riconosciute nella tassazione
1995/96). Altri costi o pubblici tributi non sono invece stati resi attendibili
e nemmeno nelle osservazioni all’appello il marito dà spiegazioni sulla
differenza tra i fr. 600.– risultanti dalla somma predetta e i fr. 1000.–
mensili fatti valere davanti al Pretore. La relativa posta del fabbisogno
minimo va ridotta perciò di conseguenza.
-
Da ultimo l’appellante
si duole che il Pretore abbia respinto la postulata provvigione ad litem
(fr. 5000.–), assumendo di non avere più alcun risparmio con cui finanziare il
proprio legale e le spese del processo. A parte il fatto però ch’essa non rende
verosimile di avere consumato l’intero capitale depositato a suo tempo sul
conto n. --__________presso la Banca __________ di
__________ (libretto di risparmio prodotto all’udienza del 16 luglio 1998: doc.
14), visto l’esito dell’appello principale la censura non può essere accolta.
In seguito all’attuale ricorso l’appellante ottiene in effetti non il solo
fabbisogno minimo (come davanti al Pretore), ma anche un agio abbondante di fr.
1533.– mensili (infra, consid. 17), con cui può retribuire ratealmente – quanto
meno finché non sarà stato reso verosimile il contrario – il suo avvocato e
coprire le spese di causa. La domanda di provvigione deve pertanto essere
respinta.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesivo
fa valere che il contributo di fr. 1500.– mensili per il figlio maggiorenne
Ivo, riconosciutogli dal Pretore nel fabbisogno minimo, è insufficiente e deve
essere portato per comune esperienza ad almeno fr. 1800.– mensili. La questione
è giuridicamente delicata.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di precisare che ai fini dell’art. 145 cpv. 2 CC va
considerato nel fabbisogno familiare soltanto quello personale dei coniugi e
dei figli minorenni comuni (Rep. 1997 pag. 115 n. 21). Per principio, in effetti,
le misure provvisionali in una causa di divorzio possono riguardare unicamente
costoro (Lüchinger/Geiser in:
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art.
145). Certo, in circostanze particolari il giudice del divorzio – e quindi
anche il giudice delle misure provvisionali – può fissare un contributo di
mantenimento dopo la maggiore età del figlio. Tale è il caso quando il figlio,
ancora minorenne, sia prossimo al compimento dei 18 anni e si trovi in una
formazione professionale di durata determinata (DTF 112 II 202 consid. 2),
oppure quando il contributo per il figlio maggiorenne sia già fissato in una
convenzione omologata dal giudice (DTF 107 II 473 consid. 6b; Bühler/ Spühler in: Berner Kommentar,
Zusatzband 1991, n. 245 ad art. 156 CC) o ancora – più semplicemente – quando i
coniugi sono d’accordo che il contributo in questione sia inserito nel
fabbisogno della famiglia. Mancando tali premesse, un coniuge non può far
valere in suo nome la pretesa del figlio maggiorenne. Incomberà a quest’ultimo
rivendicare personalmente il contributo, giusta l’art. 277 cpv. 2 CC,
nei confronti del genitore renitente.
b) In
concreto l’appellante principale non contesta l’inserimento di fr. 1500.–
mensili nel fabbisogno minimo del marito per il mantenimento del figlio
maggiorenne __________ agli studi. Non pretende nemmeno che il contributo
alimentare per il figlio __________ (fr. 975.– mensili) debba essere stralciato
dal fabbisogno familiare dopo il raggiungimento della maggiore età. In tale
misura non v’è motivo quindi per intervenire sul calcolo del Pretore. Diversa è
la situazione per quanto eccede i limiti riconosciuti. L’appellante adesiva si
oppone infatti a che nel fabbisogno della famiglia figurino più di fr. 1500.–
mensili per il figlio __________. E siccome il marito non può rivendicare in
suo nome contributi per maggiorenni, spetterà al figlio Ivo personalmente
procedere contro la madre (art. 277 cpv. 2 CC), chiedendo ch’essa contribuisca
nella misura delle sue possibilità – non solo sussidiariamente al marito, come
essa crede – al costo degli studi. Al proposito l’appello adesivo non può
dunque essere accolto.
-
Nel fabbisogno minimo
della moglie il Pretore ha riconosciuto una spesa di fr. 300.– mensili per
l’uso dell’automobile. L’appel-lante adesivo ne chiede lo stralcio, rilevandone
la natura voluttuaria. A ragione, poiché tale costo non ha alcuna
giustificazione oggettiva per una persona totalmente inabile al lavoro (né
l’interessata pretende che la vettura le servirebbe in qualche modo per ovviare
a un’eventuale infermità fisica). D’altro lato l’appellante principale obietta
a ragione, nelle osservazioni al ricorso, che se la spesa non le è
riconosciuta, non vi è motivo per riconoscere la spesa analoga inserita dal
Pretore nel fabbisogno del marito. Il che è vero. Come ha rilevato il Pretore,
in effetti, l’appellante adesivo non ha reso verosimile oneri di trasferta superiori
all’indennità per spese professionali (fr. 1000.– mensili) percepita dal datore
di lavoro. Non si giustifica perciò di riconoscergli costi superiori a fr.
1000.–. L’ulteriore spesa di fr. 300.– deve essere tolta così dal fabbisogno di
entrambi i coniugi.
-
L’appellante adesivo
pretende che alla moglie si imputi un reddito ipotetico, avendo essa “la sicura
possibilità” di mettere a frutto la sua preparazione professionale (memoriale,
pag. 14 in fondo). Egli non indica minimamente però a quanto ammonterebbe il
guadagno potenziale. Ciò non è ammissibile, segnatamente in questioni
pecuniarie che riguardano i coniugi, al cui proposito non si applica il
principio inquisitorio. Carente di requisiti formali (art. 309 cpv. 2 lett. e
CPC; Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309), su tal punto l’appello adesivo si dimostra
irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
-
Per quanto riguarda la
residenza secondaria di __________ l’interes-sato lamenta che “non sono state
considerate le spese per oneri assicurativi, pubblici tributi, spese di
manutenzione della casa di __________; la somma chiesta di fr. 300.– è sicuramente
adeguata” (memoriale, pag. 15). In realtà il Pretore ha inserito fr. 200.– nel
fabbisogno della moglie, cui la residenza di __________ è stata assegnata (decreto
impugnato, consid. 10 in fine). Invano si cercherebbe di capire perché ciò sarebbe
erroneo e perché fr. 200.– mensili non sarebbero sufficienti (nella
dichiarazione d’imposta 1997/98 allegata al doc. C lo stesso appellante adesivo
sembra avere esposto spese di manutenzione per fr. 1125.– annui).
Insufficientemente motivato, il gravame riesce una volta ancora irricevibile.
-
Infine l’appellante
adesivo sostiene che nel caso in esame “non è ammissibile la ripartizione per
metà dell’eccedenza”, data l’“evidente differenza di situazione dei due
coniugi” e dato che “le deduzioni fiscali per i figli sono lungi dal
corrispondere alle effettive spese che essi comportano” (memoriale, pag. 15).
La prima argomentazione è una volta di più irricevibile, l’appellante adesivo
neppure indicando quale chiave di riparto si dovrebbe adottare in luogo della
suddivisione a metà. Si aggiunga a ogni buon conto che la divisione a metà può
essere evitata solo se è reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante
la vita in comune, la totalità dei redditi al mantenimento della famiglia (DTF
119 II 317 consid. 4b). Altri criteri – come quelli invocati dall’appellante
adesivo – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà sarebbe
occorso che nella fattispecie il contributo spettante alla moglie implicasse
una ridistribuzione del patrimonio già durante la causa di stato, ovvero che
durante il processo la moglie fruisse di un tenore di vita superiore a quello
di cui godeva durante la comunione domestica. Incombeva all’appellante adesivo
rendere verosimile una siffatta ipotesi. Quanto alle deduzioni fiscali che non
coprono la spesa effettiva per i figli, la questione non è di alcuna
pertinenza, il fabbisogno dei figli non essendo stato determinato dal primo
giudice in base agli sgravi fiscali del genitore.
-
Se ne conclude, in
ultima analisi, che il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come
segue:
reddito coniugale fr.
15 871.– mensili
fabbisogno
minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.–
premio della cassa malati fr.
210.–
onere fiscale fr.
2950.–
manutenzione della casa e
assicurazioni fr. 600.–
contributo al figlio __________ fr.
1500.–
contributo al figlio __________ fr.
975.–
fr.
7260.– mensili
fabbisogno
minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1025.–
premio della cassa malati fr.
215.–
manutenzione della residenza
secondaria fr. 200.–
onere fiscale fr.
400.–
fr.
1840.– mensili
fabbisogno in denaro dei
figli minorenni:
__________ fr.
975.–
__________ fr.
975.–
__________ fr.
975.–
__________ fr.
780.–
fr.
3705.– mensili
eccedenza:
fr. 15 871.– ./. fr. 12 805.– fr.
3066.– mensili
metà
eccedenza:
fr. 3066.– : 2 fr.
1533.– mensili
contributo
per la moglie:
fr. 1840.– + fr. 1533.– fr.
3370.– mensili arrotondati.
-
Infine l’appellante
adesivo chiede che le spese processuali del decreto impugnato siano poste a
carico della controparte, la quale dev’essere tenuta a rifondergli un’equa
indennità per ripetibili. La domanda va respinta. In esito all’attuale
pronuncia la moglie non ottiene l’affidamento dei figli né provvigioni ad
litem, ma si vede accogliere la richiesta di contributo provvisionale,
cifrata in fr. 4500.– mensili, nella misura di tre quarti (il convenuto offriva
un contributo di soli fr. 2000.– mensili). Ciò premesso, a un giudizio di
equità come quello che informa le procedure in materia di stato delle persone
il riparto a metà disposto dal Pretore appare ragionevole e merita conferma.
-
Con le osservazioni
all’appello adesivo la moglie chiede una provvigione ad litem di fr.
2000.–. Dato il ragguardevole margine di cui essa beneficia rispetto al fabbisogno
minimo, non si intravede ristrettezza finanziaria di sorta. La richiesta deve
perciò essere respinta.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali,
commisurati all’importanza del litigio, seguono la reciproca soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). L’appel-lante principale non ottiene l’affidamento dei figli
né provvigioni ad litem, ma si vede accogliere la richiesta di
contributo provvisionale (fr. 4500.– mensili) nella misura di tre quarti. Si
giustifica dunque, equitativamente, di addebitare le spese alle parti nella
misura di metà ciascuno, compensate le ripetibili. L’appellante adesivo, che
postulava una riduzione del contributo a fr. 2300.– mensili, esce perdente
invece su tutta la linea. Sopporta così i costi del suo ricorso e rifonderà
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 5 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ verserà alla moglie
__________, a titolo di contributo alimentare provvisionale, la somma
anticipata di fr. 3370.– mensili dal 1° giugno 1998.
Per il resto l’appello
principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello adesivo è respinto.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
700.– per ripetibili.
-
La domanda di provvigione ad
litem contenuta nelle osservazioni all’appello adesivo è respinta.
-
Intimazione:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
____________________, __________.
Comunicazione
al Pretore del Distretto di Bellinzona.
Per la Prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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