AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 11.1998.131
Data decisione, Autorità: 14.09.1999, ICCA
Incarti n. 11.98.00131 11.99.00106
Lugano 14 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ..______ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza del 7 luglio 1998 da
__________ __________, nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, e ora dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
e sul decreto cautelare del 26 luglio 1999 con il quale il Pretore ha modificato l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello presentato il 3 settembre 1998 da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 20 agosto 1998 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
Se dev’essere accolto l’appello presentato l’11 agosto 1999 da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 luglio 1999 dal medesimo Pretore;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ __________ (1935) e __________ __________ (1946) si sono sposati a __________ il __________ __________ 1985. Il marito era già padre di __________ (1965) e __________ __________ (1966), nati da un precedente matrimonio. Dalla sua nuova unione non sono nati figli. Egli è imprenditore immobiliare, mentre la seconda moglie svolge occasionalmente attività di aiuto domiciliare. In esito a un’istanza di misure cautelari da lei presentata l’8 agosto 1994, con decreto del 30 agosto 1994 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud ha ordinato al marito, tra l’altro, di astenersi da qualsiasi atto di disposizione su alcuni suoi beni immobili e sul pacchetto azionario della __________ __________ senza il consenso della moglie, fissando in fr. 4’500.– il contributo alimentare mensili in favore di quest’ultima. Successivamente essa ha poi ritirato la procedura.
B. Il 7 luglio 1998 __________ __________ ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e in via cautelare ha postulato l’assegnazione dell’alloggio coniugale di __________, un contributo alimentare di fr. 10’000.– mensili, una provvigione ad litem di fr. 20’000.– e ha chiesto che al marito fosse fatto ordine di astenersi da qualsiasi atto di disposizione su taluni beni immobili, sul pacchetto azionario della __________ __________ e sul certificato della __________ __________ di __________ senza il di lei consenso. Il tentativo di con-ciliazione è decaduto infruttuoso il 20 agosto 1998 e all’udienza indetta per la discussione cautelare dello stesso giorno, alla quale il convenuto non è comparso, l’istante ha confermato le sue domande. Con decreto del 20 agosto 1998, il Pretore ha assegnato alla moglie l’abitazione coniugale, ha obbligato il convenuto a versare a quest’ultima un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 12’500.–, oltre ordinargli di astenersi da qualsiasi atto di disposizione senza il consenso del coniuge sulle particelle n. __________e __________ RFD di __________, n. __________RFD di __________ e n. __________RFD di __________ __________ __________ (restrizioni da iscrivere a registro fondiario), su un certificato della società __________ __________ (da depositare entro 30 giorni in Pretura) e sul pacchetto azionario della società __________ __________.
C. Contro il decreto appena citato __________ __________ __________ è insorto con un appello del 3 settembre 1998 nel quale chiede che l’abitazione coniugale sia assegnata a sé medesimo, che egli sia liberato dal versare tanto il contributo alimentare quanto la provvigione ad litem, che la restrizione della facoltà di disporre sia limitata alla particella n. __________RFD di __________ __________ __________ e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 25 settembre 1998 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il decreto del Pretore.
D. Il 2 luglio 1999 __________ __________ __________ ha postulato davanti al Pretore la modifica del decreto 20 agosto 1998, nel senso di farsi assegnare l’abitazione coniugale di __________. Alla discussione del 22 luglio 1999 la moglie si è opposta alla domanda. Statuendo il 26 luglio 1999, il Pretore ha accolto l’istanza e ha assegnando la dimora coniugale al marito, fissando alla moglie un termine fino al 30 settembre 1999 per trasferirsi altrove. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
E. L’11 agosto 1999 __________ __________ ha impugnato il decreto predetto con un appello in cui chiede, previa concessione dell’ef-fetto sospensivo, la reiezione dell’istanza di modifica e la conseguente riforma del giudizio pretorile. Il 19 agosto 1999 la presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 1999 __________ __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Data la connessione esistente tra i due appelli, si giustifica di congiungere le cause per l’emanazione del giudizio e di statuire simultaneamente su entrambi i ricorsi.
I. Sull’appello del marito
La moglie mette in dubbio preliminarmente la tempestività dell’ appello, sostenendo che, fosse stato spedito il 3 settembre 1998, il memoriale sarebbe pervenuto alla cancelleria del Tribunale d’appello il giorno successivo e non il 7 settembre
Essa disconosce tuttavia che l’atto di ricorso dev’essere inoltrato presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 308 cpv. 2 CPC) e non direttamente alla cancelleria del Tribunale di appello. Come risulta dal timbro apposto sulla busta di spedizione, in concreto il plico è stato consegnato alla posta il 3 settembre 1998, di modo che l’appello è tempestivo.
L’appellante non si è presentato alla discussione dell’istanza cautelare, lasciandosi precludere. L’appello della parte preclusa è nondimeno ammissibile nella misura in cui le ragioni o eccezioni esposte nel gravame non rimettano in causa i fatti accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla parte istante (Rep. 1982 pag. 108, 1989 pag. 147). Se l’istante non ha provato i fatti allegati, l’appellante precluso può far valere – come nel caso in esame – che essi non sono stati dimostrati o che non sono stati resi verosimili.
L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Al coniuge debitore del contributo deve in ogni modo essere garantito almeno il minimo previsto dal diritto esecutivo, l’eventuale ammanco rimanendo a carico del coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno (DTF 123 III 4 consid. 3b, 121 I 97, 121 III 303 consid. 5b).
L’appellante rivendica in primo luogo l’assegnazione della dimora coniugale. La moglie fa notare che, per quanto i coniugi siano domiciliati a __________, essa è sempre vissuta nella villa di __________, mentre il marito utilizza un appartamento in uno stabile di sua proprietà, ove si trovano pure gli uffici della __________ __________. Ora, non è contestato che l’abitazione coniugale, intesa come sede della vita in comune, sia la villa di __________ (sulla nozione: DTF 118 II 490; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 14 e 16 ad art. 169 CC). Dovendo assegnare tale abitazione a uno dei coniugi pendente causa, il giudice apprezza la situazione tenendo calcolo di tutte le circostanze del caso (Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 83 e 86 ad art. 145 CC). Egli valuta in particolare gli interessi dei coniugi e dei figli (SJ 1993 pag. 669 consid. 4a con riferimento; Hinderling/Steck, op. cit., pagg. 535 e seg.), esaminando a quale coniuge risulti meno gravoso trasferirsi altrove (DTF 120 II 1). Se non vi sono figli, gli interessi dei coniugi a continuare ad abitare nella dimora coniugale si equivalgono (I CCA, sentenza del 27 settembre 1990 nella causa V. c. V., pag. 5 in alto). Considerazioni legate a diritti reali, alla liquidazione del regime dei beni o a rapporti contrattuali non sono invece determinanti (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, n. 85 ad art. 145 CC).
Nella fattispecie nessun coniuge può legittimamente vantare un interesse preponderante all’assegnazione della villa. Che questa appartenga al marito, il quale paga tutti gli oneri dell’immobile, non è determinante. Resta il fatto però che l’appellante non nega di possedere un appartamento a __________, in via ai __________ __________, occupato solo da lui solo. Egli stesso del resto ha indicato tale recapito quando ha chiesto il rinvio dell’udienza per il tentativo di conciliazione (lettera 13 luglio 1998 nel fascicolo “tentativo di conciliazione”). Nel palazzo di via __________ __________ __________si trovano inoltre gli uffici della __________ __________, di cui egli è amministratore unico (doc. T). Il fatto di abitare a __________, di conseguenza, può solo agevolargli l’esercizio dell’attività lucrativa, tanto più che gli asseriti impedimenti fisici giustificano proprio, se mai, la vicinanza del domicilio con la sede lavorativa. Il fatto che l’appartamento di __________ sia stato ceduto ora al figlio è una circostanza nuova, irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), e comunque neppure resa verosimile. Nelle circostanze descritte l’apprezzamento del Pretore merita pertanto conferma e l’appello, su questo punto deve essere respinto.
Il Pretore, ritenendo sufficientemente chiara la documentazione sulla situazione finanziaria del marito, ha fissato in fr. 5000.– mensili il contributo alimentare provvisionale in favore della moglie. L’appellante rimprovera al Pretore di aver preso per buoni i dati forniti dall’istante senza verificarne il fondamento, fa valere che la sua preclusione non esonerava l’istante dal dimostrare le proprie allegazioni e afferma che il reddito imponibile risultante dagli atti non è sufficiente a giustificare un contributo alimentare in favore della moglie. Ora, per quanto riguarda le entrate del marito, imprenditore immobiliare, l’ultima tassazione agli atti, relativa al biennio 1995/96, attesta un reddito imponibile di fr. 53 386.– annui (doc. S). Contrariamente a quanto sostiene la moglie, per converso, dagli atti non si evince con sufficiente attendibilità un risparmio di fr. 100 000.– conseguito dal marito sugli oneri della sostanza in seguito alla diminuzione dei tassi ipotecari. Tale riduzione non è del resto automatica, ma dipende dalle condizioni particolari stipulate dai proprietari con gli istituti bancari, di cui non v’è traccia nel fascicolo processuale. Senza riscontri sono poi gli asseriti contratti petroliferi con la __________ e le partecipazioni societarie del marito, dai quali l’istante non trae per altro alcuna conseguenza sul piano dei redditi. Certo, la tassazione del biennio 1991/92 denota un reddito imponibile di fr. 155’944 annui (doc. R), ma in mancanza della tassazione successiva non si può stabilire con una qualche attendibilità la media dei guadagni sull’arco di più anni, come sarebbe necessario fare, trattandosi in concreto di un lavoratore indipendente (Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.34 pag. 42; Bühler/Spühler, op. cit., n. 149 ad art. 145 CC; Rep. 1994 pag. 141 con richiami). Inoltre la notoria flessione che ha colpito il settore immobiliare negli ultimi anni sembra rendere attendibile, piuttosto, una diminuzione dei redditi. In assenza di ulteriori elementi comprovanti entrate superiori, non vi è dunque motivo per scostarsi dagli accertamenti fiscali. Al reddito di fr. 53 386.– occorre nondimeno aggiungere gli oneri della cassa malati (fr. 5288.–: dichiarazione fiscale annessa al doc. S), di cui già si tiene conto nel calcolo del fabbisogno del marito, onde un reddito annuo di fr. 58 674.–, ovvero fr. 4890.– mensili (arrotondati).
Quanto alla moglie, essa svolge occasionalmente l’attività di aiuto domiciliare con un guadagno di fr. 400/500.– mensili (os-servazioni, pag. 11 in alto). Il reddito complessivo della famiglia ammonta perciò, approssimativamente, a fr. 5390.– mensili (fr. 4890.– il marito, fr. 500.– la moglie).
Il Pretore non ha calcolato i fabbisogni dei coniugi, indispensabili ai fini del giudizio. Questa Camera deve quindi supplire essa medesima alla mancanza. Ora, in difetto di altre indicazioni il fabbisogno dell’appellante va stabilito in fr. 2075.– mensili (mini-mo esistenziale per persona sola fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 350.–, come per la moglie, oneri fiscali fr. 700.–: doc. S). Non si giustifica di riconoscere spese di alloggio, poiché eccezionalmente il reddito dell’interessato desunto dalla tassazione è già al netto degli oneri ipotecari gravanti tutta la sostanza, tra i quali quelli per l’abitazione coniugale. Aumentato del 20% (sotto, consid. 10e), tale fabbisogno minimo ammonta perciò a fr. 2490.– mensili.
In merito al proprio fabbisogno, la moglie asserisce che al minimo esistenziale di fr. 1085.– mensili occorre aggiungere i costi inerenti alla manutenzione della villa, di almeno fr. 2000.–, la cassa malati di fr. 350.–, le spese per l’auto di fr. 500.– e gli oneri fiscali di circa fr. 1200.–, per un totale di fr. 5135.–. Aumentato del 20%, tale fabbisogno ascende perciò a fr. 6100.– mensili.
a) Per quanto concerne gli oneri di manutenzione ordinaria, è vero che di regola essi vanno riconosciuti (Spycher, op. cit., pag. 79 n. 2.33). A prescindere dal fatto però che in concreto l’interessata non rende verosimile l’importo rivendicato, essa medesima ha chiesto esplicitamente che tutti i costi dell’abi-tazione coniugale siano posti a carico del marito (istanza, pag. 7), il quale ha confermato di provvedere a tutti i pagamenti relativi alla casa (appello, pag. 14). Gli oneri di manutenzione non possono quindi essere computati in doppio.
b) La pretesa per spese di automobile non può a sua volta essere accolta, ove appena si consideri che la moglie non allega né rende verosimile la necessità di far capo a un veicolo privato per esigenze professionali. Quanto a eventuali spese di trasferta con mezzi pubblici, tutto si ignora della loro entità.
c) L’onere fiscale rientra per giurisprudenza, già in via cautelare, nel fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso). In mancanza di dati precisi il giudice stima la relativa cifra (Rep. 1994 pag. 298). In concreto la moglie non sembra raggiungere il minimo imponibile con il proprio reddito, tuttavia essa ottiene un contributo alimentare che sarà tassato (art. 22 lett. f LT). Si giustifica perciò di riconoscerle fr. 100.– mensili (stimati) per coprire l’aggravio fiscale.
d) Contrariamente a quanto pretende l’interessata, il minimo vitale per persona sola non ammonta a fr. 1085.–, bensì a fr. 1025.– (tabella dei minimi esistenziali del diritto esecutivo, pubblicata in: Rep. 1993 pag. 265).
e) Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo va infine riconosciuto, per prassi, dandosi una situazione finanziaria favorevole (DTF 115 II 425 consid. 2). L’aumento del minimo esistenziale – a entrambi i coniugi – in modo da lasciar loro un certo margine sulle spese individuali dipende in effetti dalle condizioni economiche della famiglia, le cui entrate devono essere sufficienti per coprire tale maggiorazione senza provocare ammanchi (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997 nella causa B., massima pubblicata in: Bollettino dell’ordine degli avvocati 16/1998, pag. 4). In concreto ai coniugi è riconosciuto poco più del minimo esistenziale del diritto esecutivo e vi è comunque una certa eccedenza da suddividere. Appare equo perciò – eccezionalmente – concedere a entrambi la maggiorazione di un quinto.
f) Il fabbisogno della moglie deve di conseguenza essere fissato in fr. 1475.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, premio della cassa malati fr. 350.– e onere fiscale fr. 100.–). Aumentato del 20%, esso ammonta a fr. 1770.– mensili.
reddito del marito fr. 4 890.–
reddito della moglie fr. 500.–
fr. 5 390.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2 490.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 1 770.–
fr. 4 260.– mensili
eccedenza fr. 1 130.– mensili
metà eccedenza fr. 565.– mensili
il marito può conservare per sé:
fr. 2 490.– + fr. 565.– = fr. 3 055.–
e deve versare alla moglie
fr. 4890.– ./. fr. 3030.– = fr. 1835.– mensili.
Al riguardo l’appello deve essere accolto entro questi limiti.
a) Se occorre per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unio-ne coniugale (in particolare per assicurare una corretta liquidazione del regime dei beni), il giudice può – a istanza di un coniuge – subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell’altro (art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia anche come misura provvisionale nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC: DTF 120 III 69 consid. 2a). In tali evenienze il giudice non può esigere tuttavia la prova assoluta di un pericolo imminente, ma deve accontentarsi della verosimiglianza (DTF 118 II 381 consid. 3b; Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 9 ad art. 178 CC). In ogni caso occorre che il provvedimento rispetti un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata (Hasenböhler, op. cit., n. 11 ad art. 178 CC).
b) In concreto la moglie non ha allegato né tanto meno reso verosimili gravi motivi, come ad esempio l’ipotesi che il marito stia pregiudicando i di lei interessi (art. 185 cpv. 2 n. 2 CC). Si è limitata a sostenere che “il Pretore aveva già deciso nel 1994 (...) il blocco delle proprietà e il deposito delle azioni” (istanza, pag. 10), ma ciò non basta a motivare la richiesta. Né gli atti permettono di ravvisare comportamenti lesivi del marito o indizi di pericolo per le pretese della moglie. Provvisto di buon diritto, su questo punto l’appello deve quindi essere accolto. Accertato tuttavia che l’appellante non si oppone al divieto di disporre della particella n. __________RFD di __________ __________ __________, sulla quale si trova l’abitazione coniugale, e delle azioni della __________ __________ (appello, pag. 18), il provvedimento del Pretore va mantenuto limitatamente a tali beni.
a) In concreto, contrariamente a quanto pretende l’appellante, non consta che la moglie disponga dei mezzi sufficienti per rimunerare il proprio avvocato, di modo che essa ha diritto – per principio – di ottenere una provvigione di causa. La questione è di sapere se il marito sia in grado di stanziarla. Dagli atti risulta che l’appellante è proprietario di immobili per un valore complessivo di fr. 3’128’142.– e ha debiti per un totale di fr. 2’536’152.–, sicché l’autorità fiscale ha accertato una sostanza imponibile di fr. 572’559.– (doc. S). Si tratta, è vero, di proprietà fondiaria, tuttavia l’interessato non pretende che questa non consenta di ottenere un ulteriore finanziamento ipotecario, tanto meno se si pensa che egli contesta la restrizione della facoltà di disporre impostagli dal Pretore dolendosi proprio di per poter chiedere altri mutui bancari (appello, pag. 16). Del resto, alla luce della notoria riduzione dei tassi ipotecari, un ulteriore aggravio ipotecario di fr. 12’500.– si tradurrebbe in un onere mensile supplementare di circa fr. 100.– al massimo, che appare senz’altro alla portata dell’appellante. Ciò premesso, non vi è spazio per esonerare l’appellante dal versare una provvigione ad litem.
b) Neppure può dirsi che l’importo stabilito dal Pretore sia esagerato sotto il profilo tariffario. La tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA) prevede per le cause di stato un onorario da fr. 1’000.– a fr. 25’000.– (art. 14 cpv. 1), oltre un onorario supplementare per lo scioglimento litigioso del regime matrimoniale che può raggiungere il 50% di quello che si otterrebbe applicando l’art. 9 cpv. 1 TOA al valore dell’intera sostanza coniugale (art. 14 cpv. 2). Ulteriori rimunerazioni sono previste poi per le procedure di ricorso (art. 17 TOA). Nella fattispecie, vista la litigiosità delle parti già in sede provvisionale, v’è da presumere una causa di merito combattuta, ragione per cui l’importo di fr. 12’500.– appare elevato, ma non eccessivo. Si aggiunga che la provvigione ad litem, come indica il suo nome, è un semplice anticipo destinato a coprire i costi della causa di stato e non esclude un eventuale rimborso al termine del processo. Il coniuge che ha stanziato una provvigione di causa può chiedere infatti al giudice del divorzio che con la liquidazione del regime matrimoniale la relativa somma gli sia rimborsata, rispettivamente sia compensata con crediti dell’altro coniuge (Bräm op. cit., n. 135 ad art. 159 CC verso il basso; SJ 1998 pag. 155 seg.). Il giudice del divorzio deciderà equitativamente, tenendo conto della situazione finanziaria di entrambi i coniugi, del reciproco grado di soccombenza e dell’eventuale indennità per ripetibili (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 553 con richiami). Su questo punto l’appello deve perciò essere respinto.
II. Sull’appello della moglie
a) Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate dal giudice, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non siano avverate o si siano avverate solo in parte (Hinderling/Steck, op. cit., n. 77 pag. 545 con richiami di dottrina e giurisprudenza). Un decreto cautelare non più impugnabile con un rimedio giuridico ordinario acquisisce forza di giudicato (formelle Rechtskraft). Per contro, esso non acquisisce mai – o mai completamente – autorità di forza giudicata (materielle Rechtskraft: Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 583; Pelet, Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 6 in alto con richiami di dottrina), di modo che il giudice può statuire nuovamente sull’oggetto del litigio. Nell’ambito di un’istanza di modifica non è decisivo sapere quindi se l’istante avrebbe potuto far valere prima la causa di modifica invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura.
b) Il marito ha addotto che nella situazione finanziaria in cui versano i coniugi non appare giustificato imporgli oneri ipotecari e altre spese inerenti all’abitazione coniugale senza la possibilità di utilizzare lo stabile convenientemente; inoltre la moglie, non eseguendo alcun intervento di manutenzione, lascia deperire l’immobile. L’appellante non spiega tuttavia quali circostanze sarebbero mutate rispetto alla prima decisione del Pretore. È possibile che gli oneri ipotecari siano eccessivi per le finanze familiari, ma a prescindere dal fatto che l’appellante non pretende di non poterli pagare, tali oneri rimarrebbero invariati anche se l’alloggio fosse assegnato a egli medesimo. Né l’appellante lamenta che simili oneri siano aumentati negli ultimi anni, eventualità per altro poco verosimile alla luce della notoria riduzione dei tassi ipotecari. Quanto alla circostanza che l’abitazione sia sproporzionata alle esigenze di una sola persona, ciò vale anche nel caso in cui la villa fosse assegnata all’appellante. Dal fascicolo processuale non emerge infine alcun elemento che renda verosimile una carente manutenzione dello stabile da parte della moglie. Il primo giudice non ha del resto neppure fondato la propria decisione sulle circostanze addotte dal marito, ma soltanto sulla probabilità che con il giudizio di merito la casa di __________ dovrà ritornare al proprietario. Se non che, considerazioni legate ai diritti reali e alla liquidazione del regime dei beni sono senza peso in sede cautelare (DTF 120 II 4 consid. 2d; Bühler/Spühler, op. cit., n. 85 ad art. 145 CC). Ne segue che i motivi addotti dal marito non giustificavano una modifica dell’assetto provvisionale. Fondato, su questo punto l’appello della moglie dev’essere accolto.
III. Sulle spese e le ripetibili
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello di __________ __________ __________ è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ verserà a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 1835.– mensili. Il versamento dovrà avvenire entro il quinto giorno del mese, la prima volta entro il 5 settembre 1998, sul conto terzi __________ -,.__________ intestato all’avv. __________ __________ presso la __________ di __________.
4.1. sulla particella n. __________RFD di __________ __________ __________;
4.2. sul pacchetto azionario della __________ __________.
Gli ordini di cui al punto 4 sono impartiti con la comminatoria dell’art. 292 CP, che in caso di violazione prevede la pena dell’arresto o della multa.
L’Ufficio del registro fondiario di __________ è invitato a iscrivere a carico della particella n. __________RFD di __________ __________ __________, proprietà di __________ __________ __________, una restrizione nel senso che il proprietario non potrà disporre del bene senza il consenso della moglie __________ __________ o del Pretore.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello di __________ __________ è accolto e il decreto impugnato è così riformato.
L’istanza 2 luglio 1999 di __________ __________ __________ è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 300.–, e le spese, da anticipare come di rito sono poste a carico dell’istante, che rifonderà a __________ __________ fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
IV. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
V. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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