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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1998.132
Data decisione, Autorità: 10.09.1999, ICCA
Incarto n. 11.98.00132
Lugano 10 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause . .__, ..__ e ..______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 10 ottobre e 24 novembre 1997 da
__________ -__________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti in questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 7 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 26 agosto 1998 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1951) e __________ nata __________ (1950) si sono sposati il ____________________ 1990. Dalla loro unione non sono nati figli, ma la moglie è madre di __________ (1978), avuta da un precedente matrimonio. Il marito è __________, la moglie non risulta esercitare attività lucrativa. I coniugi, che non si sono separati, vivono a __________ in una villa già appartenente ad entrambi e ora in esclusiva proprietà della moglie.
B. Il 10 ottobre 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che il marito fosse tenuto a versarle – come misura protettrice dell’unione coniugale – la somma di fr. 21’112.55 per spese dell’economia domestica e a erogarle un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili, come pure che fosse pronunciata la separazione dei beni (. .). Con decreto del 13 ottobre 1997, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato __________ __________ a pagare fr. 27’112.55 direttamente ai vari creditori e a stanziare alla moglie il contributo in questione. All’udienza del 5 novembre 1997 l’istante ha confermato le sue domande, mentre il convenuto non è comparso. Il 24 novembre successivo la moglie ha chiesto al Pretore di assegnare al marito un termine di 7 giorni per lasciare l’abitazione coniugale (. .). Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 9 giugno 1998 l’istante ha aumentato a fr. 35’000.– l’importo preteso per le spese dell’unione coniugale, mentre il convenuto si è opposto all’istanza.
C. Statuendo il 26 agosto 1998, il Pretore ha tenuto il marito a pagare alla moglie fr. 28’919.–, oltre un contributo alimentare di fr. 1’500.– mensili, e ad assumere tutte le spese dell’unione coniugale. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto il 7 settembre 1998 con un appello nel quale chiede che, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’istanza della moglie sia integralmente respinta. L’11 settembre 1998 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo. __________ __________ non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La parte preclusa è legittimata ad appellare, ma deve limitarsi ad allegare le proprie ragioni o eccezioni senza contestare i fatti accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla controparte (Rep. 1982 pag. 108, 1989 pag. 147). Se l’istante non ha provato i fatti allegati, l’appellante precluso può far valere che tali fatti non sono stati dimostrati.
Il Pretore, constatato che il convenuto non aveva dato seguito alla domanda di edizione relativa alla sua disponibilità finanziaria, ha dato per vero (a norma dell’art. 210 CPC) che il marito poteva far fronte al pagamento delle spese coniugali. Lo ha obbligato così a versare alla moglie l’importo di fr. 28’819.– per fatture scoperte, anche perché gli oneri correnti erano sempre stati da lui pagati, e fr. 1’500.– mensili a titolo di contributo alimentare. Con l’appello l’interessato contesta, in sintesi, di avere entrate superiori a quelle dichiarate durante l’interrogatorio formale.
Per l’art. 173 cpv. 1 CC il giudice, ad istanza di un coniuge, stabilisce durante la convivenza i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia. Nella determinazione dell’obbligo contributivo occorre tenere conto del riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio. Se un coniuge esercita un’attività lucrativa, mentre l’altro si occupa dell’economia domestica e della cura dei figli, incombe al primo assumere le spese dell’unione coniugale (Hasenböhler in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 7 ad art. 173). In concreto risulta dall’istruttoria che gli oneri dell’abitazione coniugale erano praticamente tutti a carico dal convenuto (interrogatorio formale del 16 febbraio 1998, risposta 7). E siccome la moglie non risulta esercitare attività lucrativa, né il marito ha reso verosimile il contrario, spetta al convenuto sopperire a tali spese.
Per quanto riguarda la capacità finanziaria dell’appellante, alla discussione del 5 novembre 1997 la moglie aveva chiesto l’edi-zione dei documenti relativi alle rendite o ai versamenti da lui ricevuti, con particolare riguardo alle assicurazioni infortuni o alla perdita di guadagno. Nonostante il decreto di edizione emesso dal Pretore il 21 novembre 1997 (act. IV), il convenuto non ha prodotto alcunché, limitandosi a prospettare la volontà della moglie di ritirare l’istanza. Ciò posto, se da un lato si continua a ignorare quali siano le reali entrate dell’appellante, d’altro lato quest’ultimo non pretende che prima dell’introduzione dell’istan-za da parte della moglie egli non fosse in grado di far fronte alle spese comuni, né che vi fossero pagamenti arretrati o che i creditori avessero avviato procedure d’incasso. Certo, egli ha dichiarato di avere riscosso dal 1996 al 1998 fr. 20’000.– a titolo di onorario e fr. 20’000.– per locazioni, senza avere altri introiti (interrogatorio formale, risposta 1), ma – come ha rilevato il Pretore – ciò non è verosimile, ove appena si consideri l’entità degli oneri ipotecari gravanti la proprietà di __________ (fr. 21’500.– annui: doc. G). Dagli atti risulta inoltre che nel 1994 egli ha percepito indennità per perdite di guadagno per fr. 23’800.– (dichiarazione fiscale 1993/94) e che egli è comproprietario di immobili a __________, __________, __________, __________, __________ __________ e __________ (interrogatorio formale, risposta 2), in relazione ai quali l’autorità fiscale ha accertato un reddito di fr. 154’638.– annui (tassazione 1993/94) e il contribuente ha dichiarato per il 1994 un reddito di fr. 88’333.– (dichiarazione d’imposta 1993/94). In circostanze siffatte, pur tenendo conto dei debiti che gravano le proprietà, il Pretore poteva ritenere – a un giudizio meramente sommario come quello che presiede all’emanazione di misure a protezione del matrimonio – che l’istante aveva reso sufficientemente verosimile la disponibilità finanziaria del marito. L’appello su questo punto è dunque destinato all’insuccesso.
L’appellante sottolinea che il rimborso del prestito contratto dalla moglie per pagare gli oneri ipotecari dell’abitazione coniugale non va trattato in questa sede, ma nell’ambito di una futura liquidazione del regime dei beni, e dubita che la moglie abbia effettivamente ottenuto un mutuo da __________ __________, rilevando che – comunque sia – tale prestito va considerato alla stregua di un debito non prioritario rispetto ad altri obblighi familiari. In realtà si tratta di argomentazioni sollevate per la prima volta in appello, e come tali irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto __________ __________ ha affermato, sotto comminatoria dell’art. 307 CP, di avere versato all’istante fr. 35’000.– in contanti nel 1997 per consentire il pagamento di fatture e debiti familiari che il convenuto rifiutava di onorare, e di averne preteso la restituzione entro il giugno del 1998. Mal si capisce perché tale deposizione dovrebbe essere inattendibile. Dagli atti risulta dipoi che quanto l’istante ha ricevuto da __________ __________ è stato destinato al pagamento degli oneri domestici arretrati (doc. H e I). Nelle circostanze descritte era senz’altro giustificato obbligare il convenuto a rimborsare l’importo (incontestato) di fr. 28’919.– e a versare alla moglie il contributo (anch’esso di per sé incontestato) di fr. 1’500.– mensili per il mantenimento.
L’appellante contesta infine l’ordine impartitogli dal Pretore di assumere tutte le spese dell’unione coniugale, sostenendo che la moglie esercita un’attività lucrativa. Ora, è vero che per l’art. 163 cpv. 1 CC i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia. Dagli atti non si evince però che la moglie eserciti un’attività lucrativa. E siccome spettava al convenuto rendere verosimile tale circostanza, non vi sono ragioni per chiamare la moglie a partecipare alle spese domestiche. Ne discende che l’appello, infondato, deve essere respinto nel suo intero.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare ripetibili all’istante, che non ha presentato osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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