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Numero d'incarto:
11.1998.134
Data decisione, Autorità:
21.02.2000, ICCA
Incarto n.
11.1998.00134
Lugano
21 febbraio
2000/ld
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Bottinelli Raveglia, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione confessoria) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione del 17 ottobre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________ , __________ ()
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 7 settembre 1998 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa l'11 agosto 1998 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di
__________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il 12 novembre 1985 egli
ha venduto a __________ __________ __________ e __________ __________ la confinante
particella n. __________, costituita in proprietà per piani, sulla quale già
sorgeva uno stabile abitativo. Insieme con il fondo egli ha ceduto inoltre una
licenza edilizia rilasciatagli dal Comune di __________ il 12 marzo 1984 e
rinnovata il 9 ottobre 1985, consegnando agli acquirenti tutti i piani inerenti
al progetto per l'edificazione di una nuova palazzina. Contemporaneamente i
contraenti hanno costituito una servitù di passo pedonale e veicolare, iscritta
a registro fondiario l'11 febbraio 1986 a carico della particella n.
__________e a favore della n. __________.
B. Nell'ambito
della costruzione del nuovo edificio, cominciata nell'estate 1986 e terminata
nel giugno 1987, i proprietari della particella n. __________hanno formato,
conformemente ai piani di costruzione, una rampa che collega l'autorimessa
sotterranea del condominio alla via __________. Il manufatto, sostenuto da un
muro in calcestruzzo sormontato da una ringhiera metallica, confina con lo
spiazzo pavimentato in granito sul lato ovest del fondo n. __________, che si
situa a una quota inferiore rispetto alla rampa.
C. Il
17 ottobre 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Locarno-Campagna che fosse ordinato a __________ __________ __________, nel
frattempo diventato unico proprietario della proprietà per piani, di astenersi
da qualsiasi atto tendente a impedire l'esercizio della citata servitù, ripristinandone
l'uso. In particolare egli ha chiesto che fosse tolta la ringhiera, che la
rampa d'accesso fosse portata allo stesso livello del piazzale situato sulla
sua proprietà e che gli fossero versati fr. 10'000.– a titolo di indennizzo per
l'impossibilità di locare come parcheggio lo spiazzo sulla sua proprietà. In
via subordinata egli ha postulato il versamento di fr. 50'000.– quale
risarcimento per l'impedimento all'esercizio della servitù e per la mancata locazione
del posteggio. Nella sua risposta del 12 gennaio 1996 __________ __________
__________ ha proposto di respingere l'azione. Nei successivi allegati scritti
le parti hanno ribadito le loro domande. Esperita l'istruttoria, durante la
quale l'ing. __________ __________ ha allestito una perizia giudiziaria, nel
proprio memoriale conclusivo l'attore ha riaffermato il suo punto di vista. Le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo
l'11 agosto 1998, il Pretore ha respinto l'azione e ha posto le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 1'800.–, a carico dell'attore, obbligato a rifondere
al convenuto fr. 7'000.– per ripetibili.
E. Contro
la citata sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 7
settembre 1998 nel quale chiede che la petizione sia accolta e il giudizio
predetto riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 13 ottobre 1998
__________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore, accertato che nella fattispecie l'esercizio del diritto di passo è
impedito dal dislivello esistente tra i due fondi, ha ritenuto che tale
situazione non è imputabile all'attore. Egli ha tuttavia respinto la petizione
poiché, nonostante fosse evidente che il dislivello impediva l'esercizio della
servitù, l'attore aveva sollevato la prima contestazione solo tre anni dopo la
fine dei lavori edilizi, di modo che il convenuto poteva ragionevolmente reputare
in buona fede che il vicino avesse rinunciato alla servitù.
-
L'appellante
ribadisce che, edificando la rampa d'accesso, il convenuto ha violato la servitù,
poiché il dislivello venutosi a creare tra i due fondi gli impedisce di posteggiare
sullo spiazzo attiguo alla propria abitazione. Egli riafferma che non incombeva
a sé medesimo di alzare la quota del proprio spiazzo, colmando il dislivello
con la rampa attigua, anche perché in caso contrario non avrebbe potuto
usufruire dell'appartamento posto nel seminterrato, il quale esisteva già prima
della rampa. Contesta infine di avere rinunciato al passo, tant'è che durante
l'esecuzione dei lavori egli ha chiesto dapprima al progettista e poi al vicino
il rispetto della servitù.
-
Per
l'art. 737 cpv. 1 CC l'avente diritto a una servitù può fare tutto ciò che è
necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio. In particolare egli
può agire a tutela del proprio diritto nei confronti di qualsiasi perturbatore,
anche nei confronti del proprietario del fondo serviente che ostacola o rende
più difficile l'esercizio della servitù (Rep. 1994 pag. 371; Liver in: Zürcher Kommentar, n. 181 e
192 ad art. 737 CC). L'azione tende alla cessazione di uno stato di fatto
incompatibile con l'uso della servitù. Presupposto è pertanto che
l'impossibilità di usufruire del diritto sia imputabile al perturbatore (Petipierre in: Schweizerisches
Zivilgesetzbuch, ZGB II, Basilea 1998, n. 10 ad art. 737 CC; Liver, op. cit., n. 181 ad art. 737
CC). Per il resto, contrariamente a quanto sembra supporre il Pretore, l'azione
confessoria non si prescrive né si perime (Liver,
op. cit., n. 213 segg. ad art. 737 CC).
-
Nella
fattispecie risulta che il 12 novembre 1985 le parti hanno costituito una
servitù di passo pedonale e veicolare lungo il viale d'accesso "indicato
nel piano allegato al contratto quale inserto B" (doc. A, foglio 6, punto
5). Da quest'ultimo documento si evince che il passo non grava tutta la
lunghezza di tale rampa, ma soltanto i primi 18 m circa, misurati dalla strada
pubblica (via Muraccio: v. anche doc. B). L'estensione della servitù,
determinata dall'iscrizione a registro fondiario (art. 738 cpv. 1 CC), è chiara
e non lascia spazio a interpretazioni (DTF 115 II 434 consid. 2b; 88 II 252
pag. 271, 86 II 243 consid. 4; Liver,
op. cit., n. 36, 103 e 109 ad art. 738;
Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, pag. 330
n. 2291). Ora, non risulta – né l'appellante pretende – che la percorrenza dei
18 m del viale d'accesso sia in qualche modo ostacolata, a piedi o in
automobile. Tutt'al più l'appellante incontra difficoltà nel passare dal fondo
gravato al proprio, ma ciò non significa ch'egli non possa arrivare con il
veicolo fino al confine con il proprio fondo.
-
È
possibile che lo scopo della servitù fosse – come afferma l'attore – quello di
consentire il passaggio pedonale e veicolare dalla strada pubblica direttamente
fino alla particella dominante “affinché su quest'ultima si potessero
realizzare dei posteggi” (petizione, pag. 2). Il tenore della servitù è
tuttavia silente al riguardo e nulla è emerso dall'istruttoria a sostegno di
simile tesi. Certo, il dislivello tra le due proprietà impedisce all'attore di
accedere in automobile allo spiazzo di sua proprietà passando dalla rampa
gravata del diritto di passo. Tuttavia, contrariamente all'opinione del
Pretore, l'esercizio della servitù come tale non è ostacolato. Dagli atti, in
particolare dai piani di costruzione (approvati dalle autorità comunali e
cantonali: doc. 1) fatti allestire dall'attore e ceduti al convenuto (doc. A,
foglio 5, punto 3), risulta che il viale d'accesso ha una pendenza del 10% (v.
anche doc. 2). Il perito ha accertato che tale pendenza è conforme al progetto
approvato (perizia, pag. 6 e 9, risposta A), né l'appellante pretende che le
minime differenze riscontrate (da 10.73% a 9.38%: perizia pag. 3 seg. e
allegato 1) eccedano le tolleranze d'uso.
Del resto
l'attore nemmeno asserisce che prima della formazione della rampa i due fondi
fossero alla stessa altezza. Non si vede quindi come egli potesse ignorare che
la costruzione del viale d'accesso – da egli medesimo progettato – avrebbe
creato tra le due proprietà un dislivello compreso tra 0.66 e 1.38 m (perizia,
pag. 4), tanto meno se si pensa che originariamente la licenza edilizia era
stata rilasciata proprio a suo nome (deposizione __________). Ciò posto,
incombeva se mai all'attore prendere le misure necessarie per assicurarsi la
possibilità di transitare senza soluzione di continuità da un fondo all'altro.
Il proprietario del fondo serviente, che ha rispettato gli impegni, non può
essere tenuto a comportamenti attivi, se non accessoriamente (art. 730 cpv. 2
CC). Poco importa che l'appartamento nel seminterrato dell'attore sia anteriore
alla costruzione della rampa. Dalla perizia risulta chiaramente che la
formazione del posteggio divisato dall'attore presupponeva una colmata dello
spiazzo fino al livello della rampa (perizia, pag. 9, risposta C). Per scendere
fino al livello dello spiazzo senza tale riempimento la rampa avrebbe dovuto
essere costruita in modo differente rispetto ai piani approvati, poiché la
pendenza sarebbe risultata diversa (perizia, pag. 10 risposta E). In tali circostanze
non si vede come si possa seriamente rimproverare al convenuto di avere
violato, con la costruzione della rampa, la servitù pattuita.
-
Su
un punto, per converso, l'attore ha ragione. Si è visto dinanzi (consid. B) che
il convenuto ha posato una ringhiera sulla rampa, a confine tra le due
proprietà (doc. C e fotografie scattate durante il sopralluogo del 22 settembre
1997, doc. I e II richiamati). Tale ringhiera preclude completamente la
possibilità di passare da un fondo all'altro. Nella misura in cui impedisce
all'attore di accedere dalla rampa alla sua proprietà, il parapetto configura
un'illecita limitazione dell'esercizio della servitù. Il fatto è che l'attore
non può pretendere la rimozione di tutta la barriera. Intanto perché egli ha il
diritto di passare solo sui primi 18 m della rampa, sicché lo smantellamento
potrebbe riferirsi tutt'al più ai primi 5.5 m di ringhiera (misurati da via
__________: doc. B). In secondo luogo perché, anche entro tali limiti, il
dislivello non trascurabile tra i due fondi imporrebbe una misura protettiva da
cadute accidentali. Tutto quanto potrebbe esigere l'attore è, nelle condizioni
attuali, che il convenuto pratichi nel parapetto un'apertura idonea a
consentirgli di scendere sulla sua proprietà. Se non che, una simile richiesta
apparirebbe oggi prematura. L'attore non ha predisposto infatti alcun
collegamento dalla rampa al suo fondo (scala, salita ecc.). L'apertura di un
varco nella ringhiera non avrebbe pertanto alcun interesse attuale.
-
Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, l'appellante rinvia
semplicemente a quanto esposto nelle conclusioni. È appena il caso di
ricordare, tuttavia, che l'appello deve contenere esso medesimo le motivazioni
per le quali – secondo l'interessato – la sentenza impugnata deve essere
oggetto di riforma (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). In concreto ciò
manca completamente. Il ricorso su questo punto si rivela pertanto irricevibile
(Cocchi/Trezzini, CPC annotato,
Lugano 1993, n. 3 e 4 ad art. 309).
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà alla controparte, inoltre, un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
950.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili.
III. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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